Incarto n. 90.2008.6
Lugano 27 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2008 della
CO 3, , patrocinata da: avv. PR 2, ,
contro
la risoluzione 19 dicembre 2007 (n. 6739), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore di Locarno -Territorio sul piano di Magadino, relativa ai mapp. 4297 e 4298;
viste le risposte:
- 21 marzo 2008 del municipio di Locarno;
- 25 marzo 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 30 giugno 2008 della __________, di __________ e della __________;
- 16 aprile 2009 dell'CO 4;
viste le conclusioni:
- 24 gennaio 2012 del municipio di Locarno;
- 16 marzo 2012 della RI 1;
- 23 aprile 2012 della CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 16 maggio 1990 (n. 3491) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Locarno, Territorio sul Piano di Magadino;
che il 14 dicembre 2004 (ris. gov. n. 5654), parzialmente rettificata con risoluzione del 26 aprile 2005 (n. 2016), l'Esecutivo cantonale ha approvato una variante del piano regolatore relativa all'utilizzazione del comparto destinato all'impianto incenerimento rifiuti (comparto C__________), che è stato assegnato alla nuova zona d'attività e di servizi speciale (ASs), retta dall'art. 38bis delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR);
che nella seduta 12 febbraio 2007 il consiglio comunale di Locarno ha adottato una variante concernente due fondi (mapp. 4297 e 4298: in seguito comparto P__________), situati di fronte al comparto C__________, oltre la strada cantonale;
che tramite questa variante il comparto P__________ è stato assegnato alla zona ASs, sottraendolo alla zona industriale d'interesse cantonale (ZIIC), alla quale apparteneva; contestualmente è stato modificato l'art. 38bis NAPR;
che contro questa variante pianificatoria la CO 3, proprietaria della part. 4297, non è insorta davanti al Governo;
che, con risoluzione 19 dicembre 2007 (n. 6739), il Consiglio di Stato ha approvato la variante, apportando alcune modifiche d'ufficio e accogliendo parzialmente alcuni ricorsi inoltrati contro di essa;
che, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha modificato l'art. 38bis NAPR, introducendovi d'ufficio un vincolo che limita le attività con destinazione commerciale al 15% della SUL totale costruita;
che, con ricorso 31 gennaio 2008, la RI 1è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione appena descritta, chiedendo il suo annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché elabori una variante che preveda che le attività con destinazione commerciale ammesse nel comparto P__________ siano al massimo il 35% della SUL totale costruita;
che la ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà, della libertà economica e della parità di trattamento, ritenendo insufficiente la quota massima delle attività commerciali introdotta d'ufficio dal Governo;
che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso;
che il municipio ha chiesto che l'impugnativa sia evasa nel senso che la risoluzione governativa contestata venga annullata e la variante relativa ai mapp. 4297 e 4298 sia approvata così come adottata dal comune;
che delle osservazioni presentate dai proprietari di altri fondi interessati alla controversa variante si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1);
che per quanto attiene alla legittimazione ricorsuale della RI 1, il Tribunale considera quanto segue;
che giusta l'art. 38 cpv. 4 LALPT contro la decisione di approvazione o di diniego dell'approvazione del piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche disposte dal Consiglio di Stato (lett. c);
che l'art. 30 cpv. 2 Lst ha mantenuto questa disciplina, disponendo ulteriormente che chi non è insorto in prima istanza può impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui il Governo si è rifiutato di approvare le decisioni del legislativo comunale oppure le ha modificate d'ufficio o a seguito di un ricorso di terzi;
che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, che non è insorta davanti al Consiglio di Stato, la legittimazione attiva può fondarsi unicamente sull'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 lett. c Lst), che presuppone una modifica della pianificazione comunale disposta dal Governo: ipotesi verificatasi nel caso concreto;
che l'ipotesi appena descritta permette tuttavia di chiedere soltanto il ripristino della soluzione adottata dal comune; non permette, invece, di proporre una terza soluzione;
che per conseguire quest'ultimo risultato, l'insorgente avrebbe dovuto preventivamente impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione comunale, formulando una domanda propria, da riproporre - semmai - al Tribunale, in applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 lett. b Lst);
che, non avendolo fatto, la RI 1 ha accettato la soluzione adottata dal legislativo comunale e, pertanto, essa può postulare unicamente la convalida di questa soluzione, non avallata dal Governo, che l'ha modificata d'ufficio, tenendo anche conto delle impugnative inoltrate dai titolari di un diritto di compera sui fondi della zona ASs (comparto C__________), che la variante in contestazione prevedeva di estendere oltre la strada cantonale;
che, infatti, l'interesse degno di protezione, ai sensi del citato art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, rispettivamente dell'art. 30 cpv. 2 lett. c Lst, che l'insorgente può vantare ad impugnare la risoluzione governativa, è circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale e modificata dal Consiglio di Stato;
che, in concreto, la CO 3 domanda che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano ritornati al Governo affinché modifichi la sua decisione nel senso che la percentuale delle attività con destinazione commerciale ammesse per il suo settore sia aumentata dal 15% stabilito d'ufficio dal Consiglio di Stato al 35%;
che, dunque, la ricorrente non chiede minimamente il ripristino della soluzione adottata dal comune e che essa aveva implicitamente condiviso, rinunciando ad impugnarla, ma propone piuttosto una terza soluzione;
che, tuttavia, l'unica domanda che la ricorrente era legittimata a proporre al Tribunale era quella di approvare la proposta comunale;
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile, difettando di un presupposto processuale;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che alla CO 3, subentrata all'CO 4 che ha resistito al ricorso, vengono assegnate le ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente. Quest'ultima verserà alla resistente CO 3 pari importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario