Incarto n. 90.2008.33 90.2008.34 90.2008.35
Lugano 7 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a. b. c.
RI 1 28/30 luglio 2008 di __________, __________ 24/25 luglio 2008 di __________, arch., __________
contro
la risoluzione 17 giugno 2008 (n. 3225) con cui il Consiglio di Stato ha approvato gli ampliamenti della zona edificabile sospesi con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) di approvazione del piano regolatore del comune di Intragna;
viste le risposte:
- 31 luglio della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 11 agosto 2008 e 23 settembre del municipio di Intragna;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 21 gennaio 2002 il consiglio comunale di Intragna ha adottato la revisione del piano regolatore. Nella seduta del 10 giugno 2002 esso ha integrato la revisione per quanto concerneva il comparto Campagna, che è stato assegnato alla zona edificabile.
B. Con ricorsi individuali __________, __________, cittadini attivi del comune, e __________, residente a Minusio, hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato l'attribuzione del comparto Campagna alla zona fabbricabile e la sua urbanizzazione.
C. Con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859), il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa il Governo ha sospeso l'approvazione di tutti gli ampliamenti della zona edificabile proposti attraverso la revisione del piano regolatore e che esso condivideva, compresa quindi l'assegnazione al territorio fabbricabile del comparto Campagna, per il motivo che il consiglio comunale non aveva stanziato un credito sufficiente per far fronte al contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune a seguito della diminuzione delle aree agricole (cfr. ris. cit., pag. 16 seg.). Il ricorso dei qui insorgenti è stato, di conseguenza, parimenti sospeso (cfr. ris. cit., pag. 75 seg.).
D. Con risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5171), il Consiglio di Stato ha formulato, all'indirizzo del comune, il preavviso vincolante in merito alla determinazione del contributo pecuniario sostitutivo dovuto, che è stato fissato in complessivi fr. 433'596.--. Per il comparto Campagna, il tributo ammontava a fr. 149'951.--. Con comunicazione 5 dicembre 2007 il municipio di Intragna ha sollecitato al Governo l'approvazione degli ampliamenti della zona edificabile, poiché il consiglio comunale aveva stanziato i crediti necessari. Con risoluzione 17 giugno 2008 (n. 3225) il Consiglio di Stato ha quindi approvato gli ampliamenti della zona edificabile sospesi, tranne uno - rimasto ulteriormente sospeso - e che qui non interessa, ed ha posto a carico del comune un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 414'437.--, di cui fr. 149'951.-- relativamente al comparto Campagna. I ricorsi dei precitati insorgenti sono stati respinti; secondo il Governo i motivi di interesse pubblico addotti non apparivano sufficienti per invalidare le scelte effettuate dal comune in forza dell'autonomia di cui disponeva ai fini della pianificazione del suo territorio (cfr. ris. cit., pag. 4 seg.).
E. Con ricorsi individuali i ricorrenti indicati in ingresso impugnano la menzionata risoluzione governativa dinanzi al Tribunale. I motivi precisi dei ricorsi, malgrado il Tribunale abbia fatto il possibile per individuarli, non sono molto comprensibili. Ad ogni buon conto i ricorrenti __________, che presentano due ricorsi identici nel contenuto, dichiarano di ribadire interamente quanto sostenuto nel ricorso presentato al Consiglio di Stato e contestano altresì la risoluzione governativa nella misura in cui determina il contributo pecuniario sostitutivo a carico del comune. __________ incentra invece il suo ricorso solo su quest'ultimo tema. Domandano inoltre che ai gravami venga conferito l'effetto sospensivo.
F. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio di Intragna hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data ed i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1). Per quanto concerne la legittimazione a ricorrere, si rinvia ai considerandi che seguono. I ricorsi possono inoltre essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), attraverso un unico giudizio (art. 51 LPamm).
2. Gli insorgenti __________ e __________ contestano, in primo luogo, l'approvazione dell'assegnazione alla zona fabbricabile del comparto Campagna.
2.1. La legittimazione di __________, cittadino attivo del comune, è certa (art. 35 cpv. 2 lett. a, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Non è invece dato di sapere a quale titolo abbia presentato ricorso __________; l'interessata, che non risiede a Intragna, non sostiene difatti nemmeno di essere proprietaria di un qualche terreno in località Campagna o nelle immediate adiacenze, che le avrebbe potuto conferire la necessaria legittimazione a ricorrere dapprima dinanzi al Consiglio di Stato e, successivamente, al Tribunale, giusta gli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Visto l'esito del gravame su questo oggetto, il quesito può ad ogni buon conto rimanere indeciso.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 2 LPamm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente. La giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmodo se questo viene redatto da persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (DTF 131 II 533 consid. 4.3; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ibidem; Bovay, op. cit., ibidem; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm n. 3b). Di conseguenza, per quanto concerne la contestazione dell'approvazione della nuova zona edificabile in località Campagna, i gravami di __________ e __________, attraverso i quali i ricorrenti si limitano a rinviare puramente e semplicemente alla motivazione sviluppata nel ricorso inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato, difettano della necessaria motivazione. Sia soggiunto, per completezza, che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare in linea di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 9 LPamm (cfr. tra tante, in materia di painificazione del territorio STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007, STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003, Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388).
2.3. Su questo oggetto, i due ricorsi devono essere dichiarati irricevibili.
3. Tutti e tre i ricorrenti contestano, con vari argomenti di merito e di procedura, la risoluzione governativa 17 giugno 2008 (n. 3225) nella misura in cui, nel mentre ha condiviso la creazione di nuove zone edificabili, ha imposto al comune un contributo pecuniario sostitutivo per diminuzione delle aree agricole di fr. 414'437.--, di cui fr. 149'951.-- relativi al comparto Campagna.
3.1. Giusta l'art. 7 legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr; RL 8.1.1.2), la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT - ossia dei terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura e tra questi, segnatamente, le superfici per l'avvicendamento colturale e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità - può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTAgr). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTAgr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTAgr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). Nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT). All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi è conferito un diritto di regresso sul proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1 LTAgr) fino a concorrenza della metà del contributo (art. 11 cpv. 2 LTAgr).
3.2. Ora, poiché l'imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio di Stato, può impugnare la relativa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo solo chi dimostra di possedere un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ossia un interesse legittimo giusta l'art. 43 LPamm, a contestarla (cfr. sui concetti, identici, di interesse degno di protezione risp. legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43; Bovay, op. cit., pag. 350 segg.; Scolari, op. cit., n. 1255 segg.). Com'è noto, difatti, secondo la legislazione ticinese non ci si può fondare sulla legittimazione dedotta dall'actio popularis per contestare decisioni emesse dalle autorità cantonali, ma solo per impugnare deliberazioni adottate dagli organi comunali. Principio che, peraltro, è sempre stato puntualmente applicato anche in materia di ricorsi contro i piani regolatori. Ferme queste premesse, per ottenere dal Tribunale una verifica della risoluzione governativa in punto al contributo in oggetto, gli insorgenti dovrebbero dimostrare di essere ricompresi in quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è collegata con l'oggetto della procedura di imposizione da un rapporto particolarmente stretto: in altre parole, di essere toccati dalla stessa più qualsiasi altro singolo cittadino o della collettività. Ora, contrariamente all'onere che loro incombeva (cfr. RDAT I-2001 n. 27), i ricorrenti non hanno in alcun modo provato, ma nemmeno asserito, di essere legittimati ad impugnare, su questo punto, la risoluzione governativa. Va, del resto rilevato che, rettamente, la risoluzione impugnata pone il controverso contributo a carico del solo comune di Intragna, in quanto ente pianificante (art. 8 e 11 LTAgr). Di conseguenza, in linea di principio, unicamente quest'ultimo è abilitato, in quanto detentore di un interesse degno di protezione rispettivamente legittimo, a contestarlo dinanzi al Tribunale. Nemmeno quindi se i ricorrenti allegassero di essere proprietari di un terreno interessato dai vari ampliamenti della zona fabbricabile del comune, verso cui il comune potrebbe esercitare il diritto di regresso sancito dall'art. 11 LTAgr, basterebbe a conferire loro la necessaria legittimazione, in quanto essi potrebbero comunque sia vantare unicamente un interesse indiretto - e quindi insufficiente - alla presentazione del gravame (cfr. art. 43 LPamm; STPT 90.2002.133 del 13 agosto 2006 consid. 4; inoltre sul concetto di interesse diretto in generale RDAT I-1992 n. 17).
3.3. Anche sotto questo aspetto i gravami appaiono irricevibili.
4. Discende dalle considerazioni sopra esposte che i tre ricorsi devono essere dichiarati integralmente irricevibili.
5. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 35, 37, 38 LALPT, 7-13 LTAgr; 3, 9, 18, 28, 46 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono irricevibili.
2. La tassa di giudizio, di fr. 750.--, è posta a carico dei ricorrenti in ragione di fr. 250.-- ciascuno.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario