Incarto n. 90.2007.81
Lugano 30 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8/16 agosto 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3298) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 19 settembre 2007 del comune di __________;
- 11 settembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 5 di __________.
B. Nella seduta del 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti del piano regolatore, che sono state pubblicate nel periodo 21 febbraio-23 marzo 2005.
C. Con risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3298) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti. Il 12 luglio successivo il municipio di __________ ha indi pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 30 luglio-28 agosto 2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione.
D. Con ricorso 8 agosto 2007, spedito il giorno 16 successivo, RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale lamentando che i piani pubblicati non tenevano conto della modifica di poco conto approvata dal dipartimento del territorio l'11 febbraio 1998 in merito alla definizione della zona edificabile sul mapp. 5.
E. Il comune di __________ ammette la dimenticanza, mentre che la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la dichiarazione di irricevibilità dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1.La competenza del tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione del ricorrente il tribunale considera quanto segue.
2.A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore, oppure nega l’approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L’art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest’ultima autorità abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
3.In concreto, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare - in linea di principio - le varianti del piano regolatore così come adottate dal legislativo comunale. Poiché il ricorrente non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del 25 ottobre 2004, con cui il consiglio comunale ha adottato le varianti del piano regolatore, egli non è legittimato a contestarle in questa sede. Il gravame dell’insorgente va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. Egli potrebbe unicamente contestare in questa sede le modifiche disposte dall'Esecutivo cantonale attraverso la risoluzione di approvazione delle varianti 26 giugno 2007, che sono successivamente state pubblicate a cura del municipio di __________ nel periodo 30 luglio-28 agosto 2007. Le censure proposte nell'impugnativa si riferiscono tuttavia all'azzonamento del mapp. 5, che non è stato interessato dalle modifiche disposte dal Governo nella testé menzionata risoluzione.
4. Nella risposta al ricorso il municipio di __________ ammette che, in effetti, i piani allestiti dal comune nell'ambito della variante non tenevano conto della modifica dell'azzonamento del mapp. 5 disposto attraverso la variante di poco conto approvata dal dipartimento del territorio l'11 febbraio 1998. Questo problema non può tuttavia essere risolto in questa sede. Spetterà pertanto all'autorità comunale, d'intesa con quella governativa, di porre rimedio alla situazione denunciata dal ricorrente, promuovendo le procedure necessarie all'uopo.
5. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
; ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario