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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2007 90.2007.20

6. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,571 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Conferma di inclusione di un fondo nel perimetro di rispetto di un complesso di beni culturali d'interesse cantonale

Volltext

Incarto n. 90.2007.20  

Lugano 6 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 febbraio 2007 di

RI 1 patr. dall'avv. PR 1  

contro  

la risoluzione __________ __________ 2006, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato le parti rimaste sospese in occasione dell'approvazione della revisione del piano regolatore del comune di PI 1 avvenuta con risoluzione __________ __________ 2005;

viste le risposte:

-     1°      marzo 2007 del comune di PI 1, rappresentato dal municipio,

-     14     marzo 2007 del Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1 è proprietario del mapp. 2 di PI 1, di complessivi 3'685 mq, e così censito: D) edificio, 260 mq, I) edificio, 77 mq, NE) superficie non edificata (bosco, rivestimento duro e humus), 3'348 mq. Il fondo è inserito nella zona di pianificazione ZP1, la quale ammette tutti i cambiamenti dello stato fisico dei fondi che rispettino i parametri edilizi del piano regolatore precedentemente in vigore, approvato con decisione __________ __________ 1984  dal Consiglio di Stato, ossia la zona residenziale unifamiliare estensiva RU2, e che si accordino agli studi in corso. Il mappale, di forma irregolare, pianeggiante nella sua parte alta e notevolmente scosceso in quella bassa, è ubicato a monte del nucleo di PI 1, in posizione elevata, a nord ovest rispetto alla piazza principale, dove si affacciano la Chiesa dell'A__________ e casa L__________, oltre alla casa comunale, la scuola d'infanzia e altri edifici. Sul pianoro nella parte alta sorge una villa di imponenti dimensioni.

B.     Seguendo una procedura articolata su più sedute, da ultimo del __________ __________ 2003, il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano regolatore, che il Consiglio di Stato, con risoluzione __________ __________ 2005 __________, ha approvato. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su altri oggetti. Per quanto qui d'interesse, il Governo ha manifestato l'intenzione d'istituire un perimetro di rispetto a protezione del complesso formato dalla Chiesa parrocchiale dell'A__________ (mapp. 8), compreso il suo sagrato, e del complesso formato da casa L__________, comprensiva del giardino pensile e del cortile (mapp. 9) e casa già L__________ (mapp. 0 e 4), considerati quali beni culturali d'interesse cantonale; contestualmente gli art. 50 e 51 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), relativi ai beni culturali d'importanza cantonale e locale, sarebbero stati modificati. Al fine di salvaguardare il diritto di essere sentito, il Governo ha quindi comunicato al comune ed ai proprietari questa sua intenzione, dando loro modo di presentare osservazioni, dopo di che avrebbe emanato la propria decisione definitiva (risoluzione __________ __________ 2005, pag. 39 e pag. 91). Per motivi che qui non occorre ricordare, l'Esecutivo cantonale ha contestualmente mantenuto in vigore, per la ZP1, i parametri della zona RU2 (risoluzione __________ __________ 2005, pag. 24).

C.    Con decisione __________ __________ 2006, il Governo ha deciso definitivamente anche sulle questioni rimaste sospese e, in particolare, ha modificato d'ufficio il piano regolatore, delimitando - per quanto qui d'interesse - il preannunciato perimetro di rispetto della Chiesa dell'A__________ e di casa L__________. Il Governo ha quindi modificato il testo dell'art. 50 NAPR inserendo l'indicazione dei perimetri di rispetto e completando il secondo capoverso con l'aggiunta che "entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene".

D.    Contro la testé citata risoluzione governativa, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente sostiene che l'istituzione del perimetro di rispetto comporti una limitazione non indifferente delle possibilità edificatorie del proprio terreno, che si troverebbe in zona edificabile R2. Senza mettere in discussione né la legalità, né l'interesse pubblico di questo tipo di misura, l'insorgente sostiene tuttavia che nel caso concreto essa risulta ingiustificata. Infatti, la configurazione del terreno, differente da quella degli altri inseriti nel perimetro di rispetto, fa sì che qualsiasi intervento edilizio sul fondo non possa compromettere la conservazione o la valorizzazione dei beni protetti. Sempre secondo l'insorgente, l'inclusione del mapp. 2 di PI 1 nel perimetro di rispetto in esame lede il principio della proporzionalità.

E.     All'accoglimento del ricorso s'oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, mentre il municipio non si determina sull'esito, rimettendosi così al giudizio del tribunale.

F.     Il 21 giugno 2007 ha avuto luogo l'udienza e le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, rinunciando a presentare conclusioni scritte. Ha fatto seguito un sopralluogo in contraddittorio, in occasione del quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite agli atti. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa.

considerato,                   in diritto

1.      La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La legittimazione del ricorrente è certa (38 cpv. 4 lett. c LALPT). Ricevibile in ordine, l'impugnativa può essere decisa nel merito.

2.      In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.      Il ricorrente ritiene che l'inserimento del suo mappale nel perimetro di rispetto in oggetto sia ingiustificato e lesivo del principio della proporzionalità. Indirettamente egli contesta pure l'interesse pubblico di tale misura, siccome ritiene che nessun intervento effettuato sul suo fondo potrebbe compromettere la conservazione e la valorizzazione del bene in esame.

4.      4.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto dalla LPT. L’art. 3 cpv. 2 LPT stabilisce che il paesaggio dev’essere rispettato e che in particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. I piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).

4.2. A livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

4.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.

4.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza.

Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art. 2-4 del progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b; RVGC cit., pag. 1023).

4.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o fram-mento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19 del progetto, RVGC cit., pag. 1032).

La legge affida alla commissione dei beni culturali (CBC; art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principî generali alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Wiederkehr/ Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 della cessata LMS). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).

5.   5.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principî giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che questi deve dunque sempre rispettare.

5.2. Rettamente nella fattispecie l'esistenza di una base legale non è messa in discussione dall'insorgente. Essa è in ogni caso data: la possibilità di istituire di un perimetro di rispetto è infatti, come visto sopra, sancita all'art. 22 cpv. 2 LBC. La prima condizione appare dunque soddisfatta (cfr. in particolare anche art. 2, 3, 20 cpv. 3 LBC, e i consid. 4.2. e 4.3. che precedono).

5.3. In merito all'interesse pubblico, va ricordato che in linea generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvî; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Circa l'interesse pubblico, in quanto tale, alla protezione ed alla valorizzazione dei beni culturali come gli immobili d'interesse cantonale, esso appare così evidente, che è inutile dilungarsi al riguardo. Simili vincoli sono comunque, in generale, di pubblico interesse (DTF 120 Ia 270 consid. 4a). Tale interesse non è del resto messo in discussione nemmeno dal ricorrente: egli semmai critica, indirettamente, l'interesse pubblico all'inclusione del mapp. 2 di PI 1 nel perimetro in oggetto. Ciò verrà esaminato nel seguito.

5.4. Il principio della proporzionalità, dal canto suo, esige che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). L'insorgente sostiene che, attraverso l'inclusione del proprio fondo nel perimetro in disamina, tale principio sia stato violato. Anche questa condizione viene esaminata nel prosieguo del giudizio.

6.   Il sopralluogo ha permesso di costatare che il territorio a monte della chiesa, cui appartiene anche il fondo del ricorrente, è ancora attualmente in gran parte inedificato e costituisce un elemento cardine della valorizzazione dei beni culturali in oggetto. Sempre in occasione del sopralluogo è stato possibile rilevare che il fondo si presenta come un pianoro nella parte alta situata a nord ovest, dove sorge la villa ed un vasto prato inedificato, attualmente adibito a giardino. Il mappale degrada quindi rapidamente verso il nucleo nella sua parte sud est. Qui il terreno si presenta essenzialmente coperto da vegetazione arbustiva annuale. La "Delimitazione del bosco a confine con la zona edificabile", del 23 marzo 2005, acquisita agli atti dal tribunale in occasione dell'udienza in contraddittorio, ha permesso di accertare che solo una parte della formazione arbustiva rilevata è bosco ai sensi della legislazione forestale, mentre l'estremità est dello stesso non è inserita nel perimetro della foresta. La villa ed il terreno circostante risultano comunque sia percettibili dalla piazza sottostante. La formazione boschiva in questione appare senz'altro inadatta a nascondere le eventuali edificazioni future: infatti gli arbusti in questione sono annuali e non sempreverdi, per cui sicuramente nel periodo invernale essi non celano la parte alta (già edificata e non) del fondo. L'udienza ed il sopralluogo hanno permesso di costatare come il contestato perimetro segua da un lato i confini delle proprietà e, come ha potuto spiegare il rappresentante della CBC, le curve di livello del terreno. In sede di sopralluogo si è potuto accertare che l'inserimento del fondo di proprietà del ricorrente nel perimetro a tutela soprattutto del fondale della chiesa dell'A__________. Si tratta di un edificio ricostruito verso la metà del XVII secolo, a pianta rettangolare con due cappelle laterali; la facciata è in stile barocco ed è contornato da un piccolo sagrato, elevato rispetto alla strada e cintato, cosicché appare sottratto anche fisicamente alla circostante edificazione civile.

7.   In concreto, il tribunale ritiene che né il principio dell'interesse pubblico, né quello della proporzionalità siano stati lesi e che, pertanto, il ricorso debba, essere respinto, per i seguenti motivi.

7.1. Intanto dal sopralluogo emerge con chiarezza la sussistenza di un sufficiente e preminente interesse pubblico all'inserimento del mappale del ricorrente nel perimetro contestato. Infatti, una sua edificazione potrebbe senz'altro compromettere la cornice scenica dei citati beni culturali. Non appare in particolare sufficiente né la posizione arretrata del pianoro, né il sottostante bosco, per i motivi che già si son detti. Tant'è che già l'attuale villa è scorgibile dal sagrato e dalla piazza sottostante, anche se parzialmente coperta dalla vegetazione, peraltro al massimo del suo rigoglio (estate); il problema s'acuisce certamente in inverno quando la vegetazione è ridotta. Della delicatezza della problematica dell'inserimento di costruzioni in questo comparto, ancora prevalentemente inedificato, testimonia pure la recente istituzione della citata zona di pianificazione, provvedimento peraltro non impugnato a suo tempo dal ricorrente. L'esistenza di un tale interesse è dunque fuori dubbio.

7.2. In aggiunta quanto rilevato poco sopra, sempre in merito all'interesse pubblico, giova soggiungere che PI 1, quale villaggio, è stato inserito nell'inventario degli insedianti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che s'è imposta anche negli altri idiomi), allestito dal Consiglio federale a norma dell'art. 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN). L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente di essere conservato intatto, ma in - ogni caso - di essere salvaguardato per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Rausch/Marti/ Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561-654). Inoltre, tale iscrizione ha una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempimento dei propri compiti: agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN dev'essere infatti attribuito, quantomeno sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (at. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel, op. cit., n. 565 con rinvî). Conseguentemente, nel Cantone Ticino la scheda 8.4 del piano direttore impone ai comuni di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure pianificatori di protezione.

L'ISOS contempla il villaggio di PI 1 grazie alle sue ottime qualità situazionali, alla sua posizione privilegiata a ridosso dell'omonimo laghetto, alle eccezionali qualità spaziali del suo nucleo abitativo e alle buone qualità storico architettoniche. In particolare, dalla scheda emerge l'importanza della contrapposizione della Chiesa e della casa comunale, con il resto del nucleo, di compatta edificazione. Gli edifici per i quali qui è stato stabilito il criticato perimetro sono segnalati dall'ISOS per l'ottimo significato e con obiettivo di salvaguardia "A", il massimo; il che significa la conservazione della sostanza (conservazione degli edifici, delle parti dell'impianto e degli spazi liberi, oltre l'eliminazione degli elementi perturbanti). La scheda ISOS formula quindi qualche raccomandazione per la salvaguardia del nucleo: in particolare suggerisce di tenere libero da edificazioni il comparto a monte ed ad oriente dello stesso, salendo lungo la cantonale che va verso Breganzona, nel quale, però, il mapp. 2, posto ad occidente, non è inserito. La scheda riporta comunque la seguente osservazione generale circa i dintorni :"Lo sfondo alberato alla chiesa e alla casa comunale stabilisce una preziosa relazione del piccolo nucleo con il paesaggio naturale".

Nel caso concreto occorre precisare che il criticato perimetro, istituito dal Consiglio di Stato, non è volto alla tutela del villaggio in quanto tale e nemmeno ci troviamo in un caso di affinamento delle misure pianificatorie, che spetta al comune, a tutela di un oggetto inventariato nell'ISOS. Tuttavia, esso contribuisce indiscutibilmente al perseguimento di questa finalità. Un motivo in più per riconoscerne il pubblico interesse.

7.3. Ancora resta da esaminare se la misura contestata, di pubblico interesse, risulta pure proporzionata. Tale è senz'altro il caso. Sulla necessità e idoneità del provvedimento, occorre innanzitutto rilevare come, allo stadio attuale e come rettamente individuato dal ricorrente, il fondo in questione, benché inserito in una zona di pianificazione, sia edificabile. Siccome occorre avere particolare riguardo per il fondale in questione, si giustifica senz'altro sotto questi profilo l'inserimento del mapp. 2__________ di PI 1 nel citato perimetro. Quanto alla proporzionalità in senso stretto, l'istituzione del perimetro e la modifica d'ufficio e della normativa non comportano nemmeno, contrariamente ai timori del ricorrente, una "non indifferente limitazione delle possibilità edificatorie". Infatti, posto che adempia ai requisiti della zona, egli potrà in ogni caso edificare sul suo fondo: il vincolo imposto non ha come conseguenza l'inedificabilità dei terreni ivi inclusi. Il nuovo art. 50 NAPR, introdotto dal Consiglio di Stato, non fa che riprendere, in buona sostanza, i contenuti degli art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 1 LBC. Giusta quest'ultimo disposto, qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto può difatti essere eseguito solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato; competenza che quest'ultimo ha delegato all'ufficio dei beni culturali, il quale potrà decidere solo dopo aver raccolto il preavviso della commissione dei beni culturali (art. 19 cpv. 3 RPBC). Interventi entro gli stessi sono dunque possibili, osservando le rispettive norme di piano regolatore. L'edificazione dei fondi compresi nei perimetri di rispetto non viene quindi pregiudicata; vengono semplicemente esclusi gli interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC; art. 50 cpv. 2 NAPR). Tale circostanza è peraltro chiarita nella decisione stessa, dove il Governo spiega che: "Si tratta in particolare di assicura[re] che tali modifiche non abbiano a compromettere o pregiudicare i beni d'interesse cantonale, senza per questo però modificare la destinazione di uso delle superfici interessate e le loro potenzialità edificatorie così come definite dal PR." (ris. gov. impugnata pag. 4). L'utilizzazione del mappale in questione non viene, pertanto, irragionevolmente compromessa (cfr. RDAT I-2001 n. 49 consid. 6, con rinvî), per cui l'impugnato provvedimento appare proporzionato.

7.4. In conclusione, il perimetro in questione risulta definito in maniera corretta: l'inclusione di tutto il mappale è una misura non solo necessaria ed idonea, ma anche proporzionata e di certo pubblico interesse preminente.

8.Sulla scorta delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto. La tasse e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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