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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.08.2008 90.2007.127

4. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·829 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Legittimazione attiva per ricorso proposto direttamente al Tribunale; irricevibile per carenza di ricorso in prima istanza

Volltext

Incarto n. 90.2007.127  

Lugano 4 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Claro;

viste le risposte:

-    29 novembre 2007 del municipio,

-    4 gennaio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1 è proprietario del mapp. 1531 in località Torre. Il mappale ha una superficie di 4995 mq, così censita: a 36 mq piazzale, b 450 mq bosco, c 27 mq incolto e d 4'482 mq prato. Il piano regolatore approvato il 22 luglio 1980 assegnava l'intero mappale alla zona residua; in seguito a una variante approvata il 17 gennaio 1995 una fascia a nord del mappale è stata attribuita alla zona mista residenziale artigianale (RAr3).

B.     Il 24 novembre 2003 il consiglio comunale di Claro ha adottato il nuovo piano regolatore. In quel frangente ha confermato l'edificabilità della fascia a nord del mappale attribuendola alla zona residenziale semi-intensiva R3, mentre il rimanente del fondo è stato assegnato alla zona agricola, più precisamente alla zona "superficie avvicendamento delle colture (SAC)". RI 1 non è insorto contro questa decisione comunale.

C.    Il 10 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore; esso ha tuttavia modificato d'ufficio su alcuni punti il piano, chiesto l'adozione di alcune varianti e sospeso la sua decisione su alcuni oggetti. Per quanto qui interessa, il Governo ha avallato la decisione pianificatoria comunale concernente il mapp. 1531.

D.    Contro la decisione governativa, con ricorso 5 ottobre 2007 RI 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo. Egli condivide il principio di attribuire una parte del suo fondo alla zona edificabile, ma chiede che il limite della stessa sul suo terreno venga spostato in modo da renderla meglio sfruttabile.

E.     Il municipio chiede la conferma della decisione del consiglio comunale; la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità domanda che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza è senz'altro data e il ricorso - contrariamente a quanto ritiene il Governo - è tempestivo (art. 38 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione ricorsuale, la Corte stabilisce quanto segue.

2.A norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art 38 cpv. 4 LALPT) il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisione del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.

3.Nel caso concreto, RI 1 non è insorto contro la decisione del comune che confermava, con il nuovo piano, l'andamento della zona edificabile in corrispondenza del suo fondo. Egli ha quindi accettato la decisione comunale. Come visto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato quest'ultima, senza modificarla. Ferma questa premessa, per potere impugnare la decisione del Governo, RI 1 avrebbe dunque dovuto preventivamente insorgere al Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale. Non avendolo fatto, egli si è irrimediabilmente precluso la possibilità di adire il Tribunale per contestare la pianificazione che interessa il suo mappale. Infatti, egli non può richiamarsi a nessuna della ipotesi contemplate dall'art. 38 cpv. 4 LALPT per fondare la propria legittimazione a ricorrere. Difettando la potestà ricorsuale dell'insorgente, l'impugnativa è irricevibile.

4.La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli articoli 38 cpv. 1, cpv. 4 lett. a, b e c LALPT, 28 e 31 LPamm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario

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