Incarto n. 90.2006.70
Lugano 26 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28/31 ottobre 2006 del
RI 1
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del RA 2;
- 20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nelle sedute del 21 gennaio e 10 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. Con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.
Per quanto qui interessa, il Governo non ha approvato alcune aree riservate per posteggi pubblici (P) nella frazione di __________, perché il comune non aveva tenuto conto della richiesta, formulata in sede di esame preliminare dipartimentale, di studiare attentamente la loro ubicazione, in quanto poste all’entrata del nucleo, ed inoltre perché non era stata esperita la procedura di dissodamento (cfr. ris. impugnata, pag. 32, allegato 17 alla stessa).
Il Consiglio di Stato non ha poi nemmeno approvato la zona artigianale (Ar) in località __________, oltre alla relativa strada di accesso. Da un lato, esso ha condiviso il parere negativo espresso dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio sulla domanda di dissodamento della foresta, che ricopriva una parte di questa zona. Dall’altro, esso ha ritenuto che non erano state previste le necessarie misure pianificatorie e quelle di compensazione naturalistica (cfr. ris. impugnata, pag. 14 seg., 34, allegati 2, 28).
Il Governo ha, in seguito, negato l’approvazione anche di una zona turistico-ricreativa prevista a __________, una zona AP-EP per il compostaggio e la relativa strada di servizio. Esso ha, in primo luogo, fatto riferimento al parere negativo dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio sulla domanda di dissodamento delle superfici necessarie (cfr. ris. impugnata, pag. 14, 32, allegati 3, 12). Sempre a __________ il Consiglio di Stato ha disatteso l’ampliamento della zona AP-EP del centro sportivo, in quanto non giustificato.
Nella decisione in parola il Consiglio di Stato ha infine negato l’approvazione della strada di raccolta pianificata per collegare __________ alla frazione di __________ e la zona edificabile in località __________ (cfr. ris. impugnata, pag. 14, allegati 5, 8).
B. Con ricorso 28/31 ottobre 2006 il RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, in quanto proprietario rispettivamente promotore di opere sui terreni interessati dalle non approvazioni.
Il ricorrente domanda anzitutto che venga approvato il posteggio pubblico previsto all’entrata della frazione di __________, in quanto al beneficio di un permesso di dissodamento e di una licenza edilizia. Esso domanda in seguito l’approvazione della zona artigianale (o di una zona AP-EP) in località __________, già sistemata, dove il bosco non esiste più ed il riale che l’attraversa è già stato coperto. Per quanto attiene alla frazione di __________, il ricorrente mette in evidenza l’importanza della piazza di compostaggio. Nella zona turistico-ricreativa, prossima al golf di __________, è possibile costruire dei bungalows, mentre che nell’adiacente area AP-EP entra in linea di conto la costruzione di impianti sportivi, come un palazzetto dello sport. Il __________ postula in seguito l’approvazione della zona edificabile in località __________ (non occorre riassumere i motivi di questa domanda, in quanto ritirata all'udienza) e formula, a titolo di osservazione, una proposta di inserimento di una nuova strada di accesso a __________, partendo dalla strada che conduce a __________ __________
C. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ne postula invece l’accoglimento.
D. In data 21 marzo 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza. A seguito della stessa, i rappresentanti del ricorrente hanno dichiarato di recedere dalla contestazione della non approvazione della zona edificabile in località __________. Su questo oggetto il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli. Al termine dell’udienza è stato esperito un sopralluogo.
considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Va precisato che la proposta di nuovo tracciato della strada per raggiungere la frazione di __________, formulata a titolo di osservazione, non viene trattata quale domanda ricorsuale. Simile domanda risulterebbe peraltro irricevibile, in quanto il __________ non ha impugnato - bensì accettato - il tracciato che istituiva un collegamento diretto tra __________ e __________, adottato dal consiglio comunale, ma disatteso dal Governo: questo percorso è - di conseguenza - anche il solo che esso potrebbe sostenere in questa sede (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT).
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. 3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). La creazione, da parte dell’ente pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni (cfr. Brandt/Moor, Commentaire LAT, ad art. 18 n. 22 con rinvii; Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee, l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b RLALPT, secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza approssimativa dei posteggi pubblici (riassuntivamente, per tutte le enunciazioni che precedono, RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2.).
3.2. La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. Secondo l’art. 12 LFo l'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (cfr. RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Da qui la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di dissodamento. A questo proposito la giurisprudenza ritiene che l’art. 12 LFo è ossequiato quando l’autorità competente per la pianificazione territoriale - che, nel caso del piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima della sua decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una presa di posizione positiva vincolante dell’autorità competente per il rilascio del permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, aaa con rinvii).
4. 4.1. Nella risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha anzitutto negato l'approvazione di alcuni posteggi pubblici nella frazione di __________, perché il comune non aveva tenuto conto della richiesta, formulata in sede di esame preliminare dipartimentale, di studiare attentamente la loro ubicazione, in quanto posti all’entrata del nucleo. Inoltre non era stata esperita la procedura di dissodamento. Il __________ censura questa decisione limitatamente al posteggio pubblico che concerne il mapp. 731, sostenendo di essere al beneficio di un permesso di dissodamento e di una licenza edilizia.
4.2. In concreto, l’istruttoria ha permesso di rilevare che il 16 giugno 1999 il __________ ha inoltrato una domanda di licenza edilizia per la realizzazione di un posteggio pubblico con 8 stalli al mapp. 731. Il 24 novembre 1999 il dipartimento del territorio ha formulato opposizione al progetto, perché in contrasto con l’art. 24 LPT e, oltretutto, previsto nella foresta. Dietro domanda del progettista del 25 maggio 1999, il Consiglio di Stato ha tuttavia accordato in seguito il dissodamento della superficie boschiva necessaria per far posto al manufatto (circa 200 mq; cfr. risoluzione 2 febbraio 2000 n. 478 del Consiglio di Stato); questo permesso era valido sino al 31 dicembre 2005. Ciò malgrado, l’11 aprile 2005 il Dipartimento del territorio ha disatteso una richiesta di ritirare l’opposizione al progetto inoltrata il 22 marzo precedente dal __________, in quanto era in corso, dinanzi al Consiglio di Stato, la procedura di approvazione del piano regolatore. Il 3 novembre 2005 il municipio di __________ ha, per finire, rilasciato la licenza edilizia al __________.
4.3. Effettivamente, dunque, il Consiglio di Stato ha rilasciato un permesso di dissodare l’area necessaria per la costruzione del posteggio pubblico. La relativa procedura non è tuttavia stata coordinata con quella del piano regolatore (che è quella che qui interessa), ma è stata condotta parallelamente a quella del permesso di costruzione; inoltre, dal profilo strettamente sostanziale, tale autorizzazione era scaduta al momento in cui il Governo ha approvato il piano regolatore. Quanto alla licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ il 3 novembre 2005 e che, secondo le informazioni ricevute dall’autorità cantonale, non sembra nemmeno essere stata notificata a quest’ultima (ma la questione può rimanere irrisolta), essa appare comunque sia inefficace, per non dire semplicemente nulla, in quanto emessa senza il consenso ed anzi in palese urto con l’opposizione del dipartimento (art. 25 cpv. 2 LPT; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 25 n. 37). Questa conseguenza doveva essere peraltro ben nota agli stessi ____________________: lo conferma il fatto che, malgrado la stessa, il posteggio in oggetto non è stato realizzato.
4.4. A prescindere da quanto appena esposto, come ha rilevato il Consiglio di Stato, il comune non ha dimostrato di aver studiato l’ubicazione del manufatto, segnatamente sotto l’aspetto paesaggistico, e tantomeno - come ha soggiunto il Governo ad ulteriore conforto del diniego dell’approvazione (cfr. ris. impugnata, pag. 32) - giustificato il numero di posteggi proposti. Una sua approvazione non poteva pertanto, in ogni caso, entrare in linea di conto.
4.5. Il ricorso, su questo oggetto, deve dunque essere respinto. Al comune di __________ rimane riservata la facoltà di riproporre il controverso posteggio, coordinando la procedura di pianificazione con quella di dissodamento e adempiendo altresì alle ulteriori richieste formulate dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata.
5. 5.1. Il Consiglio di Stato non ha nemmeno approvato la zona artigianale (Ar) in località __________, oltre alla relativa strada di accesso. Da un lato, esso ha condiviso il parere negativo espresso dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio sulla domanda di dissodamento della foresta, che ricopriva una parte di questa zona. Dall’altro, esso ha ritenuto che non erano state previste le necessarie misure pianificatorie e quelle di compensazione naturalistica. Il __________ chiede l’approvazione della zona artigianale (o di una zona AP-EP) in località __________, in quanto già sistemata, dove il bosco non esiste più ed il riale che l’attraversa è già stato coperto.
5.2. Per poter ricavare la zona in oggetto, l’11 novembre 2003 il municipio di __________ ha inoltrato una domanda di dissodamento delle superfici necessarie. Questa domanda è stata respinta da quest’ultima autorità con decisione 22 agosto 2006, di identica data quindi a quella con cui il Governo ha approvato il piano regolatore, che è frattanto cresciuta in giudicato (su questo oggetto). L’area artigianale in località __________ non può quindi essere approvata, per quanto interessa le superfici forestali chiamate a far parte di questo comparto interessate, già per questo motivo; va peraltro rilevato che la procedura di dissodamento non è oltretutto stata coordinata con quella pianificatoria nemmeno in questo caso, essendo stata avviata tardivamente (solo dopo la decisione di adozione del piano regolatore), in violazione dell’art. 12 LFo. Ma anche per le residue superfici non entra in linea di conto un’approvazione. Infatti la zona artigianale in discussione verrebbe ricavata da una discarica di materiale di scavo e demolizione, che scende verso valle con una ripida scarpata, ma il piano non prevede nessuna misura per assicurare la stabilità del terreno stesso, per renderlo idoneo all’edificazione (art. 15 LPT). Il comune stesso aveva peraltro fatto eseguire una perizia geotecnica che rilevava una tale necessità (perizia geotecnica, maggio 2003, studio di geologia dott. ing. __________ SA). Del pari, il piano proposto non prevede il ripristino a cielo aperto, la compensazione o la sostituzione confacente del riale che attraversa l’area, frattanto intubato.
5.3. Il ricorso deve dunque essere respinto anche su questo oggetto. Al comune di __________ rimane riservata la facoltà di riproporre la zona artigianale in discussione, coordinando la procedura di pianificazione con quella di dissodamento e adempiendo altresì alle ulteriori richieste formulate dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata.
6. 6.1. Il Governo ha, in seguito, negato l’approvazione anche di una zona turistico-ricreativa prevista a __________, una zona AP-EP per il compostaggio e la relativa strada di servizio. Esso ha, in primo luogo, fatto riferimento al parere negativo dell’ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio sulla domanda di dissodamento delle superfici necessarie. Sempre a __________ il Consiglio di Stato ha disatteso l’ampliamento della zona AP-EP del centro sportivo, in quanto non giustificato.
6.2. Per poter ricavare la zona turistico-ricreativa e la piazza per il compostaggio, il municipio di __________ ha inoltrato due domande di dissodamento delle superfici necessarie, entrambe dell’11 novembre 2003. Anche queste domande sono state respinte da quest’ultima autorità con decisione 22 agosto 2006, frattanto cresciuta in giudicato (su questo oggetto). La zona turistico-ricreativa non può quindi essere approvata, per quanto interessa le superfici forestali chiamate a far parte di questo comparto, già per questo motivo; del pari, non può essere tutelata l’area di compostaggio, che abbisognava per l’intera sua estensione del permesso di dissodamento. Va peraltro rilevato, anche per queste fattispecie, che la procedura di dissodamento non è stata coordinata con quella pianificatoria nemmeno in questo caso, essendo stata promossa tardivamente (solo dopo la decisione di adozione del piano regolatore), in violazione dell’art. 12 LFo. Ma anche per le residue superfici della zona turistico-ricreativa e per la nuova area AP-EP del centro sportivo non entra in linea di conto un’approvazione. Il comune non ha difatti minimamente giustificato né la necessità di ulteriormente estendere, a questo scopo, la zona edificabile comunale, già fin troppo dimensionata (cfr. su quest’ultimo aspetto, ris. impugnata, pag. 26-28), né di ampliare le aree AP-EP già esistenti in loco. Gli intendimenti, assai ambiziosi, manifestati dal __________ in questa sede non possono, ovviamente, supplire alla mancanza della dimostrazione, da parte del comune, della reale necessità delle scelte annullate e della loro compatibilità con il diritto federale pertinente: impongono semmai, di converso, un più attento approfondimento della problematica.
6.3. Il ricorso deve dunque, per finire, essere respinto anche su questo oggetto. Anche a questo proposito al comune di __________ rimane riservata la facoltà di riproporre le zone in discussione, coordinando la procedura di pianificazione con quella di dissodamento e adempiendo altresì alle ulteriori condizioni appena indicate.
7. Nella misura in cui non dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto ricevibile il ricorso va, dunque, respinto. Poiché il __________ è comparso in causa solo in parte per tutelare interessi economici propri, allo stesso viene imposta una tassa di giudizio ridotta (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui non dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 1’000.--, è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario