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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.08.2007 90.2006.67

26. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·879 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 90.2006.67  

Lugano 26 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30/31 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;

viste le risposte:

-   9 gennaio 2007 del RA 2;

- 20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, con risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;

                                         che con ricorso 30/31 ottobre 2006 RI 1, già ricorrente dinanzi al Governo, è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;

                                         che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame;

che, con scritto 15 marzo 2007, il tribunale ha informato il ricorrente circa la tardività dell’impugnativa ed a riflettere, di conseguenza, sull’opportunità di mantenerla;

che, con lettera 29 marzo 2007 l’insorgente ha confermato il mantenimento del gravame;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che, quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;

                                         che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che, in concreto, la decisione 22 agosto 2006 è stata spedita il 28 agosto successivo ed è stata consegnata al ricorrente il 29 agosto 2006 (cfr. accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 30 agosto 2006 ed è giunto a scadenza il 28 settembre successivo;

che il gravame, datato 30 ottobre 2006 e consegnato alla posta il giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                         che il ricorrente non può prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di __________ il 15 settembre 2006, durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del 15 settembre 2006, n. 74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e relativo rinvio alla cifra 6 della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;

che, in effetti, il termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, frattanto integrato in questo tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a quest’ultimo entro tale termine;

che, invano, il ricorrente pretende che il suo appello possa esse considerato ricevibile per lo meno per quanto interessa il mapp. 2545, che ha acquistato nel 2003 e, pertanto, solo dopo la presentazione del ricorso 24 marzo 2002 al Consiglio di Stato: in effetti, in linea di principio, il privato cittadino è legittimato a ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale (art. 38 cpv. 4 LALPT);

che l’insorgente non ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la pianificazione del mapp. 2545 disposta dal consiglio comunale di Intragna; che di conseguenza, per questo motivo, il suo ricorso dev’essere dichiarato irricevibile anche per quanto si riferisce al mapp. 2545; il fatto che l’insorgente abbia acquistato la particella solo dopo la scadenza dei termini per impugnare la deliberazione del legislativo comunale non permette di supplire all’assenza del ricorso di prima istanza;

che la tassa di giudizio dev’essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

          .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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