Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2007 90.2006.6

21. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,017 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

non approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile di terreni esposti a pericoli naturali

Volltext

Incarto n. 90.2006.6  

Lugano 21 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di

RI 1 patr. da: PR 1  

contro  

la decisione 2005 (n. 54), con la quale il Consiglio di Stato ha statuito in merito all’assegnazione alla zona edificabile dei territori esposti a pericoli naturali del PI 1;

viste le risposte:

-    27 marzo 2006 del RA 2;

-    2 maggio 2006 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietario del mapp. 901 di __________ Il fondo, di complessivi 9253 mq, inedificato e parzialmente boschivo, è ubicato in località __________, immediatamente sopra la strada cantonale che collega __________ a __________.

                                  B.   Nella seduta del 20 marzo 2000, il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. La parte non boschiva del mapp. 901 è stata assegnata prevalentemente alla zona R2 (residenziale estensiva). La porzione sud della particella è tuttavia stata gravata da una zona di ripristino ecologico, mentre che sul lato confinante con la strada cantonale è stato istituito un vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico (PPu 7/18). L'intero fondo è inoltre stato incluso nel perimetro delle zone esposte a pericoli naturali: più precisamente nella zona II, a rischio medio.

                                         Con ricorso 3 luglio 2000, RI 1 è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo una correzione del limite della zona di ripristino ecologico, sollecitando un intervento del comune presso i proprietari dei fondi posti a monte della sua particella per eliminare le fonti di pericolo naturale e censurando, quantomeno prudenzialmente, il vincolo di posteggio. L'insorgente ha inoltre chiesto la modifica degli art. 13 NAPR, regolamentante il piano di quartiere, e l'art. 31 NAPR, che reggeva l'edificazione nelle zone esposte a pericoli naturali.

                                  C.   Con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 570), il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.

                                         Per quanto qui interessa il Governo ha rilevato che il problema delle zone esposte a pericoli naturali, più precisamente alla caduta di sassi, non era stato affrontato e risolto in maniera soddisfacente. Per questo motivo esso ha sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a tali pericoli nel comparto che si estendeva dal limite ovest del nucleo (zona del municipio e della chiesa) sino alla località __________ e che è stato riduttivamente designato nella menzionata risoluzione come comparto __________. Questi pericoli erano stati accertati attraverso uno studio di dettaglio allestito il 19 luglio 1999 dal CIRN (Consorzio ingegneri per il catasto dei rischi naturali). Il Governo ha indi fissato al comune un termine di tre anni per realizzare i necessari interventi di premunizione; in assenza di questi ultimi, l'approvazione dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi sarebbe stata negata (cfr. risoluzione citata, cifra 3.4.3, lett. a, pag. 24 segg.). Il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di approvazione dell'art. 31 NAPR, il quale regolamentava l'edificazione nelle zone esposte a tali pericoli.

                                         A seguito di tale decisione il Governo ha sospeso la decisione sul ricorso di RI 1, il cui fondo era compreso nel settore __________, fino al momento in cui avrebbe deciso se approvare o meno la zona edificabile esposta a pericoli naturali situata in tale comparto. Esso ha tuttavia evaso ed accolto il gravame per quanto concerneva la domanda di spostamento della zona di ripristino ecologico, la contestazione del vincolo di posteggio pubblico e, quantomeno, ai sensi dei considerandi, la richiesta di modifica dell'art. 13 NAPR (cfr. risoluzione citata, cifra 4.4.2, pag. 54 segg.).

                                  D.   Con ricorso 11 marzo 2002, RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa. Il ricorrente ha domandato che le zone edificabili previste nel comparto __________ soggette a pericoli naturali, tra cui figurava il mapp. 901, venissero immediatamente approvate. Ha in particolare rimproverato allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento dei compiti che gli affida la legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi oneri al comune. Ha inoltre messo in dubbio l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento impugnato; un referto di consulenza geotecnica fatto eseguire dallo stesso in vista dell'edificazione del fondo indicava difatti solo l'esistenza di due blocchi pericolanti sul pendìo sovrastante il mapp. 901, che dovevano essere sottomurati.

                                  E.   Con sentenza 2 settembre 2003, questo tribunale ha evaso il gravame.

                                         Esso ha rilevato, in primo luogo, che la legislazione cantonale istituiva una procedura specifica per accertare compiutamente i pericoli naturali cui era rispettivamente poteva essere esposto il territorio, quella di adozione del piano delle zone soggette a pericolo (PZP) prevista dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN). In concreto, lo svolgimento di questa procedura non aveva avuto luogo prima che il consiglio comunale di __________ decidesse di confermare rispettivamente estendere la zona edificabile residenziale nelle località __________ e __________ (che qui non interessa), malgrado fosse noto che queste ultime o una loro parte fossero esposte a pericolo di caduta di sassi.

                                         Il tribunale ha pertanto ritenuto che, a ragione, il Consiglio di Stato non poteva tutelare l'assegnazione al territorio edificabile delle aree interessate. Nelle concrete circostanze, la risoluzione governativa di sospendere la sua decisione, su questo oggetto, sino alla realizzazione delle necessarie opere di premunizione costituiva già una soluzione di compromesso improntata al pragmatismo, che risultava addirittura più vantaggiosa per il comune e per i proprietari interessati che non un diniego puro e semplice dell'approvazione della zona edificabile esposta a pericoli naturali ed il rinvio degli atti al comune per la presentazione, previa adozione del PZP, di una variante finalizzata allo stesso scopo, che contemplasse anche le opere di premunizione necessarie, come avrebbe imposto la stretta osservanza delle competenti disposizioni legali. Se, pertanto, il Governo avesse legittimamente potuto adottare la controversa soluzione era quesito che, alla fin fine, poteva rimanere irrisolto per il motivo che - comunque sia - il tribunale non avrebbe potuto modificare la situazione a pregiudizio dell'insorgente (art. 65 cpv. 4 PAmm).

                                         Invano il ricorrente rimproverava allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento dei compiti che gli affidava la LTPN. Nella misura in cui poneva a carico del comune l'incombenza di eseguire delle opere di premunizione la risoluzione governativa doveva essere considerata definitiva e la sua contestazione era, di conseguenza, improponibile. La decisione circa l'ente pubblico incaricato dell'attuazione delle opere di premunizione e risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali spettava al Consiglio di Stato nell'ambito del piano cantonale di premunizione e risanamento (PCPR) ed era definitiva, ovvero non impugnabile con rimedio di diritto ordinario (cfr. art. 11, 12 cpv. 1 cifra 5, 16 e 17 LTPN). La circostanza secondo cui il Governo avesse voluto inserire, in concreto, questa decisione nel contesto della risoluzione di approvazione del piano regolatore non permetteva di modificare l'ordinamento delle competenze e di conferire autorità a questo tribunale per dirimere un oggetto che sfuggiva alla sua cognizione.

                                         Il tribunale ha inoltre ritenuto che, pure a torto, l’insorgente tendeva a minimizzare i pericoli. La perizia geotecnica datata 17 marzo 2000 e prodotta dallo stesso, allestita dall'ing. __________, il quale aveva curato il già menzionato studio di dettaglio del CIRN relativo ai pericoli naturali incombenti nel settore in oggetto, riferiva in effetti dell'esposizione del mapp. 901 alla caduta di sassi e di due blocchi e consigliava, per la tutela del fondo, una serie di interventi come la sottomurazione dei due blocchi pericolanti, la posa di un sistema di protezione a monte della particella (reti), eventualmente su due linee, la riduzione delle aperture sulle pareti a monte delle costruzioni, in particolare di quelle poste in alto, infine il rinforzo delle pareti a monte di tutte le case. Un ulteriore intervento, siccome i sassi potevano avere delle traiettorie molto alte, consisteva nel prevedere, almeno per le case a monte, una soletta sottotetto rinforzata (cfr. documento citato, pag. 8). Questo referto confermava pertanto pienamente la necessità di realizzare delle opere di protezione anche a monte del fondo, per poter ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione dello stesso. Inoltre il pericolo di caduta di sassi incombeva su un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non poteva pertanto essere semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione o per i quali veniva mutata la destinazione, come si limitava a prescrivere l'art. 31 NAPR proposto dal comune. L'intervento di realizzazione delle opere di tutela della zona fabbricabile doveva pertanto abbracciare l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento venisse compiutamente studiato ed eseguito, in primo luogo, dal comune. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assumeva, invece, un ruolo subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che doveva essere promosso dall'ente pubblico.

Il ricorso è di conseguenza stato respinto.

F.    Con sentenza 16 settembre 2004, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico inoltratogli da RI 1 contro il menzionato giudicato.

       Con sentenza di identica data il Tribunale federale ha tuttavia accolto il ricorso di diritto pubblico inoltratogli dal comune di PI 1 in merito alla sospensione dell'approvazione delle zone edificabili esposte a pericoli naturali disposta dal Governo e tutelata da parte di questo tribunale, nei confronti del comune stesso, con sentenza 2 settembre 2003. L'alta Corte federale ha rilevato che l'assenza del PZP e del PCPR adottati a norma della LTPN aveva precluso, al comune, la possibilità di esprimersi in merito a tali strumenti e, per quanto riguardava il PZP, di insorgere - se del caso - dinanzi al Consiglio di Stato giusta l'art. 8 LTPN. Imponendo al comune, nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore, l'obbligo di eseguire imprecisati interventi di premunizione, in assenza di accertamenti pianificatori conformi alla LTPN e di un suo adeguato coinvolgimento sui compiti da assegnargli, le autorità cantonali - ha concluso il Tribunale federale - avevano manifestamente disatteso tale normativa, violando di conseguenza l'autonomia del comune (cfr. consid. 3.4. della sentenza 16 settembre 2004). Il giudicato 2 settembre 2003 di questo tribunale è pertanto stato cassato.

                                  G.   Questo tribunale si è dunque nuovamente chinato sul gravame 11 marzo 2002 del comune, evadendolo con sentenza 27 gennaio 2005.

                                         Innanzitutto il tribunale ha ribadito che la legislazione cantonale istituiva una procedura specifica per accertare compiutamente i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio, quella di adozione del PZP, e che lo svolgimento di questa procedura non aveva avuto luogo prima che il consiglio comunale di __________ decidesse di confermare rispettivamente estendere la zona edificabile residenziale nei comparti __________ e __________, malgrado fosse noto che queste ultime o una loro parte fossero esposte a pericolo di caduta di sassi; circostanza peraltro pubblicamente attestata - tranne che per la località __________ - dallo stesso piano del paesaggio, sul quale erano state riportate le zone di pericolo definite dallo studio di dettaglio del CIRN in applicazione dell'art. 28 cpv. 2 lett. l LALPT. Nemmeno, di conseguenza, la determinazione dell'autorità di pianificazione aveva tenuto in considerazione, in quest'ambito, la necessità di realizzare delle opere di premunizione.

                                         Ferme queste fondamentali carenze, a ragione il Consiglio di Stato non poteva tutelare l'assegnazione al territorio edificabile delle aree interessate. Nelle concrete circostanze, nemmeno poteva però limitarsi a sospendere la decisione di approvazione. Tale sospensione era difatti direttamente volta ad obbligare il comune - avesse voluto finalmente conseguire l'approvazione delle zone in esame - a realizzare degli studi di dettaglio (per la località __________) e le necessarie, imprecisate opere di premunizione (per entrambi i settori), in palese violazione delle disposizione istituite dalla LTPN e del diritto del comune di tutelare i propri interessi in tale ambito. Questa legge prescrive difatti che l'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante il PZP, i cui allestimento ed approvazione spettano all'autorità cantonale (cfr. art. 6 e 9 LTPN) e che può inoltre essere impugnato da parte del comune (art. 8 LTPN). Per quanto concerne invece la premunizione e il risanamento, il comune dev’essere coinvolto ed avere il diritto di esprimersi prima che il Governo decida inappellabilmente, nell'ambito del PCPR, quale sia l'ente pubblico incaricato degli studi esecutivi e dell'attuazione (art. 12, 15 cpv. 2 e 16, 19 LTPN), riservata ancora la decisione in merito al finanziamento di tali provvedimenti (art. da 21 a 24 LTPN).

In quanto ricevibile, il ricorso, su questo oggetto, è dunque stato accolto e la risoluzione governativa 5 febbraio 2002 annullata nella misura in cui sospendeva la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti __________ e __________ e, del pari, sospendeva la decisione di approvazione dell’art. 31 NAPR, volto a regolamentare – secondo i propositi dell'autorità comunale – l'edificazione nelle zone esposte ai menzionati pericoli. Gli atti sono pertanto stati retrocessi al Consiglio di Stato affinché, per tali territori e per tale norma, emettesse direttamente una decisione di non approvazione del piano regolatore. Il Governo è inoltre stato invitato a stabilire quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati per gestire i territori interessati sintanto che non poteva essere approvata una nuova pianificazione.

                                  H.   Fondandosi sugli art. 4, 5, 6 e 7 LTPN, il 29 novembre 2005 il dipartimento del territorio ha risolto la pubblicazione del PZP concernente i territori soggetti a pericolo di caduta sassi del comune di __________ presso la locale cancelleria comunale e la Sezione forestale a Bellinzona (cfr. FU 96/2005 del 2 dicembre 2005, pag. 7984 e seg.). Per il settore da __________ __________paese a __________, che qui interessa, i piani del PZP si fondavano sul già menzionato studio 19 luglio 1999 del CIRN, integrato da un studio (non datato) allestito dalla sezione forestale circa la determinazione del grado di pericolo di caduta sassi in zona __________, posto sopra il nucleo. I piani pubblicati del PZP includevano, di conseguenza, il mapp. 901, di proprietà del ricorrente, tra le zone di pericolo medio. Il PZP è stato pubblicato dal 12 dicembre 2005 al 12 marzo 2006 (cfr. FU 96/2005 del 2 dicembre 2005, pag. 7984 e seg.). Contro il PZP stesso sono state inoltrate tre impugnative.

                                    I.   decisione 13 dicembre 2005 (n. 5984), il Consiglio di Stato ha dunque statuito in merito all’approvazione dell’attribuzione alla zona fabbricabile dei terreni esposti a pericoli naturali. In questo ambito esso ha risolto, da un lato, di approvare l’assegnazione alla zona edificabile delle superfici non interessate dalle zone di pericolo o soggette a pericolo basso o pericolo residuo giusta il PZP in fase di pubblicazione. Allo scopo di ulteriormente proteggere le costruzioni ubicate in questi ultimi due settori, il Consiglio di Stato non ha approvato l’art. 31 NAPR proposto dal comune e lo ha riformulato d’ufficio come segue:

                                            “Zone esposte a pericolo basso e residuo

In caso di nuove edificazioni, trasformazioni, modifiche e ampliamenti si dovranno adottare accorgimenti tecnico costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità del manufatto (rinforzo dei muri, limitazioni delle aperture sui lati rivolti verso il pericolo, disposizione del fabbricato con il lato maggiore in direzione della pendenza del versante, rinuncia a locali ad alta occupazione in corrispondenza del lato più esposto al pericolo, ecc.).

Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione tecnica, all’atto della presentazione della domanda di costruzione.”

                                         Per contro, il Governo ha negato l’approvazione dell’attribuzione alla zona fabbricabile dei territori soggetti a pericolo medio o pericolo alto secondo il PZP in fase di pubblicazione. Tra questi figurava il mapp. 901, di proprietà dell’insorgente. Per tali territori, delimitati in una serie di allegati grafici alla risoluzione, l’Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di adottare una variante di piano regolatore volta ad individuare una proposta pianificatoria confacente alla situazione ed alla problematica di pericoli naturali, una volta conclusa la procedura di adozione del PZP e di aggiornamento del PCPR. All’autorità comunale è inoltre stato ingiunto di adottare le opportune misure di salvaguardia della pianificazione previste dall’art. 57 LALPT.

Contestualmente a questa risoluzione, il Consiglio di Stato ha riattivato e deciso il ricorso inoltratogli da RI 1 il 3 luglio 2000, nella misura in cui l’evasione era stata sospesa nella risoluzione di approvazione del piano regolatore 5 febbraio 2002 (cfr. consid. C). A questo proposito il Governo, dopo aver richiamato il diniego di approvazione dell’attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericolo medio o pericolo alto di caduta sassi, ha riservato la possibilità, per il comune, di riproporre, tramite variante, l’assegnazione di queste particelle alla zona fabbricabile, una volta concluse le procedure di adozione del PZP e di aggiornamento del PCPR, che avrebbero permesso di individuare dove e quali opere di premunizione e risanamento apparivano necessarie per assicurare l’idoneità all’edificazione dei terreni interessati ai sensi dell’art. 15 LPT. In questo senso il Consiglio di Stato ha accolto il gravame di RI 1, nella misura in cui postulava l’intervento del comune “per una confacente gestione delle zona di pericolo naturale e delle relative opere di premunizione e risanamento.” (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.1, pag. 13).

L.Con ricorso 31 gennaio 2006, RI 1 insorge davanti a questo tribunale contro il menzionato giudicato, domandando che il mapp. 901 venga attribuito alla zona residenziale estensiva R2. Dopo aver ricordato che la particella era assegnata alla zona edificabile dal previgente piano regolatore, egli rimprovera allo Stato di essere venuto meno nell’adempimento dei compiti che la LTPN gli affida e, segnatamente, di essere in ritardo nell’allestimento del PZP. Ciò malgrado, lamenta il fatto che la decisione impugnata sia stata adottata quando il PZP era ancora in fase di pubblicazione. L’insorgente mette poi in dubbio l’interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento impugnato. A suo giudizio, sarebbe sufficiente l’adozione di una zona di pianificazione oppure subordinare l’edificazione della particella all’esecuzione dei lavori contemplati nel referto di consulenza geotecnica allestito da __________ SA, che allega quale doc. D all’impugnativa. Al privato dev’essere garantita la facoltà di eseguire le opere di premunizione necessarie per garantire la sicurezza del proprio fondo o di anticiparne le spese. Lamenta una violazione della garanzia della proprietà e del principio della stabilità dei piani regolatori.

                                  M.   La divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione dell’impugnativa. Il municipio di __________ chiede invece che il mapp. 901 venga assegnato alla zona edificabile con grado di pericolo residuo e che possa essere edificato nel rispetto dell’art. 31 NAPR, dopo l’esecuzione delle opere di premunizione indicate nella perizia geotecnica di ICG SA.

                                  N.   Con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3900), il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi inoltrati contro il PZP e lo ha adottato in applicazione dell’art. 9 LTPN.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   Per una completa esposizione del diritto relativo alla problematica in oggetto, il tribunale rinvia al suo giudizio 27 gennaio 2005 riassunto sub. G, attraverso il quale, in accoglimento parziale del ricorso del PI 1, ha annullato la risoluzione governativa 5 febbraio 2002 nella misura in cui sospendeva la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di __________ e __________ e, del pari, sospendeva la decisione di approvazione dell’art. 31 NAPR, volto a regolamentare l'edificazione nelle zone esposte ai menzionati pericoli. Quel giudicato, rubricato all’inc. 90.2004.70, e che riferisce estesamente anche sul contenuto dello studio 19 luglio 1999 del CIRN, su cui è stato fondato il PZP per quanto concerne il settore di __________, può essere consultato nella raccolta www.sentenze.ti.ch.

4.4.1. Attraverso la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha dato seguito all’ingiunzione di questo tribunale, di cui alla sentenza 27 gennaio 2005, di non approvare l'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di __________ e __________ (che qui non interessa) e, del pari, l’art. 31 NAPR. Il Governo era inoltre stato invitato a stabilire quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati per gestire i territori interessati sintanto che non poteva essere approvata una nuova pianificazione.

Nel dar seguito a quest’ordine, il Consiglio di Stato ha voluto tenere in debito conto le risultanze degli studi effettuati e del PZP, frattanto pubblicato e fondato su questi ultimi, per limitare la non approvazione ai soli fondi soggetti a pericolo medio o alto. Tra di essi, nella categoria del pericolo medio, figura il mapp. 901, assegnato dal previgente piano regolatore, in quanto non boschivo, alla zona fabbricabile.

La risoluzione governativa merita tutela a dispetto delle censure ricorsuali.

4.2. Intanto, essa non disattende né il principio della stabilità dei piani né la garanzia della proprietà. In effetti, giusta l’art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle circostanze i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se del caso, adattati. La scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un ulteriore motivo di modifica del piano (DTF 14 gennaio 2003 inc. 1A.167/2002, 1P.425/2002, consid. 3.7.1.). Nel caso concreto l’accertamento, di natura tecnica, che è sfociato nello studio del CIRN, del 19 luglio 1999, in merito dell’esposizione a pericolo medio o alto di caduta sassi di una rilevante porzione del territorio comunale che il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato il 2 luglio 1991, aveva definito come edificabile, costituisce di tutta evidenza un notevole cambiamento delle circostanze, atto a legittimare un riesame della pianificazione in merito all’edificabilità di questo territorio. In ogni caso l’asse-gnazione senza restrizioni al territorio fabbricabile di un’area esposta a siffatto pericolo, sancita attraverso il previgente piano regolatore, costituirebbe, nello stesso tempo, un grave difetto della pianificazione, che parimenti ne legittimerebbe un riesame. Va ad ogni buon conto rilevato che, nella risoluzione di approvazione del piano regolatore previgente 2 luglio 1991 il Governo aveva indicato la necessità di dover verificare ed approfondire gli studi esistenti in merito alle zone potenzialmente soggette a pericoli naturali (cfr. ris. cit., cifra 3.6.1.4). Dopo la scoperta di questo pericolo, il ricorrente non può dunque pretendere di senz’altro mantenere il mapp. 901 in zona edificabile: questa particella risulta infatti esposta a un pericolo medio di caduta sassi, che pregiudica la sua idoneità all’edificazione giusta l’art. 15 LPT (cfr. più in dettaglio consid. 4.3. che segue) e, di conseguenza, la possibilità di ulteriormente confermarne l’inclusione nella zona edificabile. Poco importa se, come sostiene l’insorgente, lo Stato ha tardato nell’esecuzione degli accertamenti necessari e la procedura di adozione del PZP, fondato sulle risultanze di questi accertamenti, non fosse ancora conclusa al momento dell’inoltro del suo gravame.

                                         4.3. A torto l'insorgente tende a minimizzare i pericoli, pretendendo di poterli gestire autonomamente.

                                         La perizia geotecnica datata 28 aprile 2005 e prodotta dallo stesso al doc. D, allestita dall'ing. __________, il quale aveva curato il già menzionato studio del CIRN, riferisce in effetti dell'esposizione del mapp. 901 alla caduta di sassi e di due blocchi e consiglia, per la tutela del fondo, alcuni interventi, i cui costi sono stati stimati in ca. fr. 600’000.--: la sottomurazione dei due blocchi pericolanti e la posa di un sistema di protezione consistente in tre file di reti, una nella parte superiore della particella, le altre due più in alto (a ca. 460 e 390 m.s.m. rispettivamente). Il perito consiglia inoltre la riduzione delle aperture sulle pareti a monte delle costruzioni, in particolare di quelle poste in alto, il rinforzo delle pareti a monte di tutte le case e della soletta del tetto delle case più a monte (cfr. documento citato, pag. 8). Questo referto conferma pertanto pienamente la necessità di realizzare delle (costose) opere di protezione anche oltre i confini del fondo del ricorrente, per poter ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione dello stesso: necessità che il ricorrente non è, di conseguenza, in grado di soddisfare autonomamente.

                                         Va, per contro, ricordato che, com'è stato messo ampiamente in luce nelle sentenze precedentemente emesse da questo tribunale (cfr. tra tante, da ultimo, quella appena citata 27 gennaio 2005, consid. 4.1.) il pericolo di caduta di sassi incombe su un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione, come potrebbe essere il caso per il fondo del ricorrente, ancora inedificato. L'intervento di realizzazione delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento venga compiutamente e complessivamente studiato e realizzato, in primo luogo, dall’ente pubblico nel contesto dell’adozione del piano regolatore comunale rispettivamente del piano cantonale di premunizione e risanamento. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che dev'essere promosso dall'ente pubblico.

                                         La risoluzione impugnata non disattende pertanto né il principio dell'interesse pubblico, né quello della proporzionalità. Tantomeno l’insorgente può vantare un diritto ad anticipare i costi per la realizzazione delle opere di premunizione, oltretutto limitate alla tutela del suo solo fondo: gli interventi di premunizione non costituiscono difatti delle opere di urbanizzazione del territorio edificabile, bensì una premessa affinché quest’ultimo possa essere considerato tale giusta l’art. 15 LPT, per cui l’art. 19 cpv. 3 LPT non entra in linea di conto.

4.4. Pure a torto, l’insorgente sostiene infine che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto approvare l’attribuzione alla zona edificabile del mappale di sua proprietà, istituendo nel contempo una zona di pianificazione ai sensi dell’art. 58 LALPT. Il Governo non può difatti approvare una proposta pianificatoria viziata, che disattende cioè il diritto (art. 26 cpv. 1 LPT; 37 cpv. 1 LALPT; cfr. inoltre il consid. 2 che precede). Rettamente, per contro, nel caso in esame, a seguito della mancanza di una pianificazione dovuta alla non approvazione delle zone edificabili soggette a pericolo di caduta sassi di grado medio e alto, nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha incaricato il comune - e per esso il municipio - di istituire una zona di pianificazione per gestire il territorio interessato sino all’avvento di un nuovo ordinamento dell’utilizzazione in applicazione degli art. 27 LPT, 58 segg. LALPT.

4.5. Spetterà, in definitiva, al piano regolatore comunale rispettivamente al piano cantonale di premunizione e risanamento di pianificare compiutamente le opere di premunizione (pubbliche e, se del caso, private) necessarie a conferire al territorio interessato l’idoneità all’edificazione, di ripartire il compito di eseguirle ed il loro finanziamento e di stabilire altresì il momento in cui, dopo l’esecuzione, i terreni interessati potranno finalmente soddisfare i requisiti di cui all’art. 15 LPT. Per quanto concerne particolarmente i terreni non ancora edificati, come quello del ricorrente, lo svolgimento di questo iter è tuttavia subordinato alla condizione che, dopo la ponderazione di tutti gli interessi in gioco (art. 3 OPT), la decisione di attribuirli alla zona fabbricabile sebbene esposti al pericolo di caduta sassi di grado medio, manifestata dal consiglio comunale di __________ ma non confermata dal Governo, venga ulteriormente riproposta e possa essere approvata.

                                   5.   Il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Al comune, che ha formulato conclusioni proprie, ma in ogni caso favorevoli all’approvazione dell’assegnazione al territorio edificabile del mapp. 901, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 2’000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

90.2006.6 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2007 90.2006.6 — Swissrulings