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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.03.2007 90.2006.58

30. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·692 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 90.2006.58  

Lugano 30 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna

assistito dalla segretaria:

  Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25/26 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3859), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1;

viste le risposte:

-      9 gennaio 2007 delRA 2;

-    20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 sono comproprietari del mapp. 2__________2 ubicato nella frazione di __________ ad __________; secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione __________ 1983 (n. 6__________6) la particella era assegnata alla zona residenziale estensiva per circa metà della sua estensione e per la parte restante al territorio fuori zona edificabile;

                                         che il 21 gennaio 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore; l’area edificabile della particella summenzionata è stata attribuita alla zona residenziale, nulla è invece mutato per la porzione rimanente;

che con risoluzione __________ 2006 (n. 3__________9) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________a, come pure l’assetto pianificatorio del fondo in oggetto;

che con ricorso 25/26 ottobre 2006 RI 1 sono insorti davanti a questo tribunale postulando che l’area edificabile fosse estesa a tutta la porzione pianeggiante del fondo;

che il municipio di __________ ha proposto l’accoglimento dell’impugnativa, mentre che la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto che fosse dichiarata irricevibile;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e, per esso, di questo giudice è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT; 49 cpv. 2 LOG);

che agli insorgenti va, per contro, negata la legittimazione a ricorrere;

che, a norma dell’art. 38 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 30 giorni dalla notificazione; sono legittimati a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio disposte dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c); il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all’Esecutivo cantonale; fa eccezione l’ipotesi in cui quest’ultima autorità abbia disposto una modifica d’ufficio rispetto alle decisioni del legislativo comunale;

che va, innanzitutto, rilevato che la superficie del mapp. 2__________2 attribuita dal piano regolatore adottato con risoluzione __________ 1983 alla zona residenziale intensiva corrisponde a quella che il piano regolatore ore in vigore assegna alla zona residenziale;

che volendo contestare la delimitazione dell’area edificabile per il loro fondo e chiedere un suo ampliamento, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare già la decisione adottata dal consiglio comunale;

che con la risoluzione __________ 2006 il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la revisione del piano regolatore ed in particolare l’assetto pianificatorio del mapp. 2__________2, così come adottato dal legislativo comunale, ossia senza apportare alcuna modifica;

che poiché i ricorrenti non hanno inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del consiglio comunale del 21 gennaio 2002 in merito alla delimitazione della zona edificabile per il loro fondo, essi non sono legittimati a contestarla in questa sede;

che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                    4.   Intimazione a:

;   .

erzi implicati

Il giudice del Tribunale cantonale amministrativo                La segretaria

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