Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.01.2007 90.2006.41

18. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·991 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

ricorso per ritardata giustizia

Volltext

Incarto n. 90.2006.41

Lugano 18 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:     segretario:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna e Matteo Cassina   Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21/28 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

il Consiglio di Stato per ritardata giustizia in merito all'approvazione della revisione del piano regolatore del PI 1 e all'evasione dei relativi ricorsi;

viste le risposte:

- 9 giugno 2006 del dipartimento del territorio, ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

- 14 giugno 2006 di __________ e __________ __________;

- 14 giugno 2006 di __________ __________;

- 21 giugno 2006 del dipartimento del territorio, sezione dello sviluppo territoriale;

- 27 luglio 2006 del PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 20 settembre 2004 RI 1, domiciliato a __________ e proprietario del mapp. 952 di quel comune, ha inoltrato ricorso contro la revisione del piano regolatore del comune di PI 1, adottata dal consiglio comunale nelle sedute 23 novembre, 1° e 9 dicembre 2003, pubblicata nel periodo 30 agosto-29 settembre 2004 (FU 66/2004, del 17 agosto 2004, pag. 5911);

che con reclamo 21 maggio 2006, ribadito e precisato con scritto del 28 maggio successivo, RI 1 ha sollecitato l'evasione di tale ricorso;

che, dopo aver raccolto le osservazioni degli uffici e degli altri proprietari interessati, con risoluzione 16 agosto 2006 (n. 3591)

                                         il Governo ha trasmesso per evasione al tribunale l'atto in discussione, considerato alla stregua di un ricorso per ritardata giustizia nei confronti del suo operato;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT); il problema della tempestività del ricorso non si pone, mentre che la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);

che, secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole;

che questo principio, sgorgante anche dall'art. 6 cifra 1 CEDU e ribadito all'art. 10 cpv. 3 Cost. del Cantone Ticino, trova applicazione in materia di approvazione dei piani regolatori (ZBl 2005, pag. 540 segg., consid. 2);

che, di conseguenza, a norma dell'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per ritardata giustizia;

che la durata ragionevole di una procedura non può essere determinata in astratto, ma va giudicata nel singolo caso, tenendo conto di tutte le circostanze; la durata della procedura dev'essere altresì valutata nella sua interezza;

che, a questo scopo, devono essere considerati in particolare la complessità della fattispecie, il comportamento dei privati e delle autorità, l'importanza della pratica per gli interessati, le peculiarità del processo decisionale (cfr. ZBl cit., ibidem; inoltre Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 2 con rinvii);

che, in concreto, il Consiglio di Stato è stato chiamato a statuire sull'approvazione della revisione del piano regolatore del comune di __________, adottata dal consiglio comunale nelle sedute 23 novembre, 1° e 9 dicembre 2003, pubblicata nel periodo 30 agosto-29 settembre 2004; in questo contesto dovrà evadere il gravame inoltratogli da RI 1 (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che, tuttavia, il Governo non ha ancora atteso a questo compito sino ad oggi;

che né la LPT né la LALPT fissano espressamente al Governo dei termini entro cui procedere a queste incombenze;

che, in concreto, in linea di principio per giudicare l'operato del Consiglio di Stato in merito all'esperimento della procedura di approvazione del piano regolatore di __________ e dell'evasione dei relativi ricorsi ritornano pertanto applicabili i principi espressi nei considerandi precedenti;

che, tuttavia, nella fattispecie si può prescindere da una valutazione di carattere generale quo ai tempi richiesti per l'esame del piano regolatore in discussione e per l'evasione dei relativi ricorsi;

che in effetti, nella risposta 21 giugno 2006, il dipartimento del territorio, sezione dello sviluppo territoriale, ha affermato che il progetto di risoluzione governativa di approvazione della revisione del piano regolatore di __________, comprensivo della proposta di evasione dei ricorsi, era già stato sottoposto al collegio governativo per l'approvazione, la quale appariva dunque imminente, salvo imprevisti;

che, a dispetto di questa informazione, a distanza di oltre 6 mesi il Governo non ha ancora emesso ed intimato la relativa decisione;

che, anche volendo ammettere l'insorgenza di inattesi, ma comunque non segnalati, ostacoli o complicazioni all'adozione delle decisioni di competenza governativa, pur procedendo ad una prudente valutazione dell'insieme delle circostanze questo tribunale deve concludere, alla data attuale, che il Consiglio di Stato ha avuto a disposizione un sufficiente lasso di tempo per poterli superare;

che sono quindi dati gli estremi per ritenere che, sebbene il processo decisionale in oggetto debba essere valutato nella sua interezza, il Governo abbia comunque commesso in concreto un diniego di giustizia formale, ritardando indebitamente l'approvazione dello strumento pianificatorio in oggetto e la trattazione dei ricorsi inoltrati contro lo stesso, tra cui quello del qui insorgente;

che il ricorso va pertanto accolto, rinviando gli atti al Governo affinché decida entro un termine di tre mesi;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, è fatto ordine al Consiglio di Stato di decidere entro un termine di tre mesi dall'intimazione del presente giudizio in merito all'approvazione della revisione del piano regolatore del comune di __________ e alla contestuale evasione del ricorso inoltratogli da RI 1;

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                    4.   Intimazione a:

;    

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente  

  Il segretario

90.2006.41 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.01.2007 90.2006.41 — Swissrulings