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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.11.2006 90.2006.25

4. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,365 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Ricorso di un'associazione irricevibile per carenza di legittimazione attiva

Volltext

Incarto n. 90.2006.25  

Lugano 4 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 maggio 2006 dell'

RI 1  

contro  

la risoluzione __________ 2006, con la quale il Consiglio di Stato ha adottato il decreto di protezione d__________;

viste le risposte:

-    19 maggio 2006 del RA 3,

-    4 luglio 2006 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

-    12 luglio 2006 del RA 4,

-    13 luglio 2006 del RA 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Il Consiglio di Stato, con risoluzione __________ 2006, ha adottato il decreto di protezione d__________, elaborato in base alla legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN, RL 9.3.1.7). L'area protetta d__________ è una zona di protezione della natura ai sensi dell'art. 12 LCPN, iscritta nell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale come oggetto __________ e, limitatamente alla zona sud orientale, in quello dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale come oggetto __________. Inoltre, nel comprensorio disciplinato dal decreto vi sono due oggetti appartenenti all'inventario dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza cantonale, segnatamente gli oggetti __________ e __________. Secondo l'art. 3 nelle norme di attuazione, il decreto di protezione si prefigge la conservazione e la valorizzazione dei contenuto naturalistici d__________, tramite la definizione di regole di comportamento e l'adozione di interventi volti a tutelarne ed incrementarne la diversità biologica.

B.      Con ricorso 4 maggio 2006, l'RI 1 impugna la prefata risoluzione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Quanto alla legittimazione, essa ritiene che il legislatore - al momento dell'approvazione dell'art. 46 cpv. 4 LCPN - sarebbe stato determinato a conferirle il diritto di ricorso, come proverebbe il verbale della seduta granconsigliare del 12 dicembre 2001. Abbondanzialmente sostiene che i requisiti posti dall'articolo sono adempiuti. Dopo aver sollevato numerose censure di carattere formale e sostanziale, delle quali si dirà se necessario nei considerandi in diritto, la ricorrente chiede in via principale che il decreto venga ritirato ed in via subordinata che lo stesso venga rivisto secondo i considerandi del ricorso.

C.     La Divisione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del Governo, si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, per quanto ricevibile. Le sue osservazioni saranno all'occorrenza riprese nei successivi considerandi di diritto. Il municipio di RA 3 si rimette al giudizio del tribunale, quello di RA 4 non formula particolari osservazioni, mentre quello di RA 2 esprime alcune considerazioni, di cui se del caso si dirà poi, ma non si determina sull'esito del gravame.

considerato,                   in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006 pag. 215 segg.), è data (art. 45 cpv. 2 LCPN). Insinuato entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione come indicato al punto 7 del dispositivo della risoluzione impugnata, il ricorso può essere considerato tempestivo (art. 15 cpv. 3 LCPN). Quanto alla legittimazione, il tribunale considera quanto segue.

2.L'art. 2 cpv. 2 LCPN stabilisce che sono componenti naturali del paesaggio i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio (lett. a), i biotopi ed i geotopi (lett. b), la flora, i funghi e la fauna (lett. c), le rocce, i minerali ed i fossili (lett. d). Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d'importanza nazionale e cantonale (art. 13 cpv. 1 LCPN), mentre la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e de geotopi d'importanza nazionale e cantonale avviene tramite il decreto di protezione (art. 13 cpv. 2 LCPN). Il decreto di protezione è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari ed i gestori interessati (art. 14 cpv. 1 LCPN); esso è oggetto di pubblicazione sul foglio ufficiale e presso le cancellerie comunali per un periodo di 30 giorni (art. 15 cpv. 1 LCPN); il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione (cpv. 3). Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di protezione delle componenti naturali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 45 cpv. 2 LCPN, versione in vigore dal 14 luglio 2006, BU 2006 pag. 234).

3.L'insorgente fonda - e, peraltro, potrebbe fondare solo - la propria legittimazione ad impugnare la citata risoluzione sul diritto di ricorso delle associazioni di importanza cantonale sancito dall'art. 46 cpv. 4 LCPN. Essa sostiene di adempiere ai requisiti di questa disposizione; tanto più che era intenzione del legislatore di conferirle tale diritto. A torto, tuttavia.

3.1. L'art. 46 cpv. 4 LCPN è redatto sul modello dell'art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), secondo cui "in quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni delle autorità federali siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al Consiglio federale o ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, il diritto di ricorrere spetta ai comuni e alle associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali". Per l'interpretazione della normativa cantonale possono quindi essere impiegati i principi sviluppati per l'applicazione di quella federale .

3.2. L'art. 46 cpv. 4 LCPN fa dipendere la legittimazione dall'adempimento di cinque condizioni cumulative. Si deve trattare di un'associazione (1), d'importanza cantonale (2), riconosciuta dal cantone tramite una legge (3), esistente da più di dieci anni (4) e che si occupa per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali (5). Trattandosi di condizioni cumulative, l'assenza di una di esse provoca giocoforza l'irricevibilità del gravame. In ambito federale possono essere considerate organizzazioni con scopo ideale solo quelle che si occupano di protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini (cfr. art. 12 cpv. 1 LPN). Lo scopo ideale deve inoltre risultare dallo statuto; siffatto scopo deve da ultimo costituire il fine essenziale, cioè principale, dell'associazione (cfr. riassuntivamente della giurisprudenza e della dottrina: Keller, Kommentar NHG, Zurigo 1997, ad art. 12 n. 7 e segg.). Questi principi devono essere utilizzati anche per l'applicazione della normativa cantonale in oggetto.

3.3. Nel caso concreto, l'art. 3 dello statuto della ricorrente recita:

"Scopo dell'associazione è quello di trattare i problemi di fondo che interessano l'economia agricola del Cantone, sia sul piano politico-economico che su quello sociale; di coordinare il lavoro e gli sforzi delle organizzazioni e degli enti affiliati, intesi ad ottenere il riconoscimento dei diritti del ceto agricolo presso le autorità e gli altri settori economici; di promuovere e curare gli interessi dell'agricoltura in genere, specie nella salvaguardia del territorio agricolo, in quantità, qualità e proprietà, nella difesa del mercato dei prezzi, elevando il ceto agricolo ad una più fattiva e sentita solidarietà sociale.".

Lo scopo dell'RI 1 è quello di occuparsi dei problemi di economia agricola, di difendere gli interessi del ceto agricolo e il territorio agricolo. Dal testo dello statuto della ricorrente non si può invece in nessun caso dedurre che la stessa persegua, quantomeno a titolo principale, il fine ideale di tutelare la natura ed il paesaggio. L'insorgente non adempie, di conseguenza, con certezza, ad un requisito posto per il riconoscimento in suo favore della potestà ricorsuale ex art. 46 cpv. 4 LCPN. Invano si appella all'asserita intenzione del legislatore di volerle conferire il diritto di ricorrere in applicazione di questa disposizione: se anche ci fosse stata simile intenzione (i verbali del Gran Consiglio non sono ancora stati pubblicati), questa non è però stata congruamente ancorata nella lettera dell'art. 46 cpv. 4 LCPN. Il testo di quest'ultimo, mutuato dalla legislazione federale, appare inoltre talmente chiaro da escludere la possibilità di far capo a metodi di interpretazione alternativi rispetto a quello letterale.

4.      Il gravame dev'essere pertanto dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La ricorrente è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.- (trecento).

                                      3.   Intimazione a:

  ;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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