Incarto n. 90.2005.19
Lugano 16 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2005 di
RI 1, RI 2, PI 1, tutti patrocinati dall'. PR 1
contro
il decreto legislativo __________ 2004, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del __________ (PUC);
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 del municipio di RA 3,
- 7 aprile 2005 del municipio di RA 2,
- 23 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
viste le conclusioni 30 novembre 2005 di RI 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto legislativo __________ 2004, il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale denominato "__________ (PUC)". Per quanto qui d'interesse, l'art. 9 cpv. 4 delle norme di attuazione (NA) prevede: "La caccia è vietata in tutto il comprensorio del __________. Il Dipartimento, sentite le cerchie interessate, può tuttavia autorizzare provvedimenti di regolazione delle popolazioni di selvaggina, qualora il loro sviluppo dovesse compromettere gli obiettivi di protezione o creare problemi alle zone attigue al comprensorio.".
B. Il RI 1 e RI 2 insorgono, con ricorso 8 marzo 2005, dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, ora integrato nel Tribunale cantonale amministrativo (cfr. infra consid. 1), contro il prefato decreto. Essi postulano lo stralcio dell'art. 9 cpv. 4 NA, poiché ritengono vìoli i principi della legalità, dell'interesse pubblico e della proporzionalità; il Parlamento avrebbe inoltre abusato ed ecceduto del proprio potere d'apprezzamento e non avrebbe tenuto conto della mancata incidenza territoriale dell'attività venatoria. Il provvedimento appare infine inadeguato (la caccia sarebbe compatibile con gli scopi del PUC) e creerebbe una disparità di trattamento. A sostegno delle proprie tesi, i ricorrenti lamentano in primis una violazione del diritto di essere sentiti, in quanto il divieto non sarebbe stato motivato. Nel merito, la carenza di base legale per la misura impugnata sarebbe dovuta alla mancanza di nesso tra la protezione della natura ed il divieto di caccia; la normativa esulerebbe, inoltre, dall'ambito della pianificazione del territorio. Gli insorgenti rilevano anche una contraddizione tra l'art. 8 cpv. 1 NA, che pone una riserva in favore della legislazione sulla caccia e la pesca, e l'art. 9 cpv. 4 NA, il quale vieta l'attività venatoria. Dal punto di vista dell'interesse pubblico e della proporzionalità, la caccia è, secondo i ricorrenti, perfettamente compatibile con gli scopi del PUC; inoltre non sarebbe stata fatta alcuna ponderazione degli interessi in gioco e nemmeno sarebbero state vagliate alternative meno incisive. Gli insorgenti fanno peraltro notare come altre numerose attività siano possibili all'interno del comprensorio del PUC, da cui scaturirebbe la disparità di trattamento.
C. Con le rispettive risposte 24 marzo e 7 aprile 2005, il municipio di RA 3 non formula particolari osservazioni e quello di PI 1 si rimette al giudizio del tribunale, con osservazioni che, se utili, verranno riprese nel seguito. Nella propria risposta 23 agosto 2005, il Consiglio di Stato chiede che il ricorso, per quanto ricevibile, sia respinto. L'Esecutivo cantonale spiega che il divieto della caccia è stato introdotto per considerazioni legate alla funzione ricreativa del PUC, segnatamente la sicurezza degli utenti, e non, come sosterrebbero principalmente gli insorgenti, per motivi di protezione della natura; ne consegue che il rapporto con la legislazione a tutela di quest'ultima sarebbe ininfluente. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
D. Il 25 ottobre 2005 si è tenuta l'udienza, durante la quale il RI 1 ha comunicato di recedere dall'impugnativa e RI 2 è rimasto unico ricorrente. Alle parti è stato fissato un termine sino al 30 novembre 2005 per presentare le conclusioni. I rappresentanti del Governo, confermando la propria posizione, e quelli di PI 1 hanno rinunciato a presentarne. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
E. Con conclusioni 30 novembre 2005, il ricorrente RI 2 rileva che, benché la presunta violazione dell'obbligo di motivazione sia stata sanata con la risposta del Governo, i motivi addotti sarebbero comunque pretestuosi, come dimostrerebbe la sistematica delle norme di attuazione: infatti, l'art. 9 NA sarebbe inserito tra due disposizioni di protezione della natura; inoltre, la funzione ricreativa del __________ è menzionata quale ultima. Ritenuto come in realtà il paventato pericolo ed il relativo conflitto di utilizzazione non esistano, data la tipologia di caccia esercitata, il suo divieto è in ogni caso esagerato se rapportato al rischio reale. Per il resto, ricorrente conferma le proprie tesi.
considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.) e la tempestività del ricorso (art. 49 cpv. 1 LALPT) sono date. La legittimazione di RI 2, cittadino attivo domiciliato a PI 1, il cui territorio giurisdizionale è interessato dal PUC, è certa (art. 49 cpv. 3 lett. b LALPT). Quanto al RI 1, visto che lo stesso ha receduto dall'impugnativa, questa dev'essere stralciata dai ruoli. Con queste premesse il ricorso è ricevibile in ordine.
2.In ambito di piani di utilizzazione cantonali (PUC), l'art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del tribunale è completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura. Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione.
3.Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 LALPT).
4.4.1. La ____________________ è inserita nella regione collinare e valliva cui fanno corona le pendici sudorientali del __________ e quelle occidentali e meridionali del __________, che culmina a sud sull'allineamento di rilievi collegati fra loro dal __________. Essa spazia sul territorio dei comuni di PI 2 e PI 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di dissodamento per la realizzazione dell'omonima __________, nel 1987 la Confederazione ha posto come condizione al suo rilascio l'esecuzione di un rilievo naturalistico e paesaggistico e la tutela del comparto attraverso un piano di protezione e di gestione naturalistica adeguato e vincolante. Per onorare tale condizione, il Governo ha adottato il PUC, approvato dal Parlamento con decreto legislativo __________ 2004.
4.2. La scheda 1.1. del piano direttore cantonale definisce zona naturale protetta l'area oggetto del PUC e prevede il piano d'utilizzazione cantonale quale strumento per l'attuazione del coordinamento. La citata scheda, riferita alle componenti naturali accertate e coordinamento pianificatorio concluso, indica quale scopo la protezione delle aree in oggetto mediante il consolidamento o l'attuazione di adeguate misure pianificatorie. Il piano direttore prevede che la protezione delle componenti naturali sia organizzata sulla base di una classificazione ispirata a quella proposta dal Consiglio d'Europa (piano direttore - rapporto esplicativo, A.1.2.1). Secondo tale intendimento, le zone [naturali] protette sono territori con contenuti naturalistici particolari o particolarmente importanti o rappresentativi che meritano e richiedono una protezione di carattere generale (zone protette generali) o limitata a determinati aspetti (zone protette specifiche). In queste zone viene data priorità alla protezione delle componenti naturali sulle altre utilizzazioni; le attività umane di incidenza territoriale, e in particolare gli interessi generali della pianificazione, quelli agricoli, quelli forestali e quelli legati allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili con le finalità di protezione (piano direttore - rapporto esplicativo, A.1.2., n. 3). Per rilevare i contenuti naturalistici del comparto, è stato eseguito, come richiesto dalla Confederazione, uno studio naturalistico.
Il 1° marzo 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN), che si prefigge di promuovere la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio (art. 1 LCPN). L'art. 2 cpv. 2 LCPN stabilisce che sono componenti naturali i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio (lett. a), i biotopi ed i geotopi (lett. b), la flora, i funghi e la fauna (lett. c), le rocce, i minerali ed i fossili (lett. d). Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d'importanza nazionale e cantonale, mentre la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza nazionale e cantonale avviene tramite il decreto di protezione (art. 13 cpv. 1 e 2 LCPN). L'art. 12 cpv. 1 LCPN istituisce diverse categorie di protezione (riserva naturale, zona di protezione della natura, zona di protezione del paesaggio, parco naturale, monumento naturale) i cui contenuti ed effetti verranno specificati nel regolamento d'applicazione (art. 12 cpv. 2 LCPN), a tutt'oggi non ancora emanato. Tuttavia, il messaggio del 30 marzo 1999 (n. 4872) relativo alla LCPN spiega già che per parco naturale s'intende un comprensorio caratterizzato da importanti contenuti naturali e nel contempo favorevole alla promozione ricreativa e didattica. Esso pone al centro dei propri interessi la conservazione dell'ambiente naturale abbinata alla promozione economica-sociale che ne deriva (messaggio citato, ad art. 12). In esito a quanto sopra, si può concludere che il PUC è zona naturale protetta secondo il piano direttore e parco naturale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. d LCPN. Sia l'approccio del piano direttore che quello della LCPN prevedono dunque una convivenza tra la protezione della natura e le attività umane d'incidenza territoriale, che debbono però risultare compatibili con le finalità di protezione.
4.3. Il comprensorio del PUC__________ interessa il comparto agro-forestale situato nel bacino imbrifero del __________, sul territorio giurisdizionale dei comuni di __________ e __________.Il PUC ha un'estensione di circa __________ ettari ed è composto principalmente da boschi, colture e pascoli. Com'è stato possibile constatare in fase di elaborazione del piano di utilizzazione, il comparto agro-forestale attuale è solamente una parte di un comprensorio naturale molto più ampio, che negli ultimi decenni è stato eroso dall'urbanizzazione e dalla realizzazione di infrastrutture di interesse regionale. Ciò malgrado esso costituisce ancora oggi un'area di particolare importanza dal punto di vista naturalistico, soprattutto grazie all'insieme di ambienti naturali pregiati che accolgono molte specie animali e vegetali rare. Il PUC rappresenta inoltre l'unico polmone verde di pianura di tutto il __________ e per questo assume anche una funzione ricreativa di primaria importanza per la popolazione dell'agglomerato di e __________: vi sono infatti diversi sentieri tra cui un sentiero naturalistico e alcune attrezzature per lo svago al ____________________. L'agricoltura (che interessa circa la metà della superficie della valle) è l'attività antropica più importante esercitata all'interno del PUC-PVM: circa quindici aziende agricole vi fanno capo, tre delle quali risiedono all'interno del comprensorio del PUC (cfr. Rapporto 18 agosto 2004, n. 5366, in: RVGC, anno parlamentare __________, pag. __________).
4.4. Conformemente agli intendimenti del piano direttore e con la definizione di parco naturale data dalla LCPN, il PUC si prefigge di definire le destinazioni d'uso del suolo volte a garantire la protezione, il ripristino e la valorizzazione delle componenti naturali; il recupero dei valori naturalistici e paesaggistici persi; favorire l'utilizzo agricolo estensivo a fini paesaggistici; promuovere e valorizzare la funzione ricreativa e di svago del __________, nonché la divulgazione scientifica all'interno del suo perimetro (v. anche art. 1 NA). Il PUC è composto da un rapporto di pianificazione, dalle rappresentazioni grafiche, dal piano degli interventi, dalle norme di attuazione ed, infine da un programma di realizzazione. Il PUC definisce sette tipologie d'uso del territorio: zona di protezione della natura, zona agricola, area forestale, riserva forestale, zona edificabile, zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico, accessi e percorsi. Per la valorizzazione della propria funzione ricreativa e di svago, il PUC prevede il consolidamento delle strutture presso il __________, il completamento della rete sentieristica, la divulgazione delle sue caratteristiche naturali, storiche e paesaggistiche, favorendo il coordinamento con le infrastrutture ed attività di svago esterne al PUC (cfr. art. 15, 16 e 18 NA).
4.5. Oltre al citato art. 9 cpv. 4 NA, che di principio vieta la caccia nel comprensorio del parco, l'art. 8 cpv. 1 NA (concernente disposizioni di protezione) prevede: "Le componenti naturali sono protette in tutto il comprensorio. In particolare sono vietate la raccolta di fossili, la raccolta o sradicamento della flora spontanea, la cattura o l'uccisione di ogni genere di animale, nonché la distruzione diretta o indiretta di spazi vitali (habitat). Sono riservate le disposizioni riguardanti la caccia e la pesca.".
5. Come visto sopra, in sede di risposta il Governo ha potuto specificare i motivi che hanno condotto all'adozione della criticata disposizione. Essa si è resa necessaria non per motivi di protezione della natura, ma di sicurezza degli utenti del PUC, siccome è stato individuato un conflitto con lo scopo della funzione ricreativa promossa nel PUC. Preso atto dei motivi dell'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha potuto esprimersi al riguardo. Egli ritiene la motivazione pretestuosa e ribadisce la propria posizione, ossia che il divieto di caccia dovrebbe essere, semmai, fondato sul diritto venatorio e non sulla legislazione a tutela della natura o su quella di pianificazione del territorio. In ogni caso, tale divieto, sostiene, non rispetta il principio della proporzionalità.
6. Contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, il divieto di caccia previsto dalle NA del PUC dispone di una valida base legale.
6.1. Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone d'interesse cantonale e comunale, promovendo l'attuazione degli obiettivi pianificatori e di compiti cantonali, nonché la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati in leggi speciali (art. 44 cpv. 1 e 2 LALPT). L'art. 29 LALPT, applicabile in forza del rinvio previsto dall'art. 45 cpv. 2 LALPT, tratta delle norme di attuazione; il primo capoverso enuncia, seppure in modo non esaustivo, i punti che le NA devono regolamentare, mentre il secondo indica, esemplificativamente, quei punti che le NA possono facoltativamente regolare (cfr. STPT 12 ottobre 1998, inc. 90.1998.6). Occorre dunque considerare che le NA sono composte da un lato da disposizioni che il piano d'utilizzazione cantonale deve necessariamente prevedere, sia che lo prescriva il succitato art. 29 LALPT, sia che lo imponga esplicitamente la legislazione federale o cantonale, e dall'altro lato da disposizioni che il pianificatore ha la facoltà di assumere, senza esservi espressamente obbligato. Questo però non significa libertà assoluta: l'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT comporta il dovere di allestire il piano d'utilizzazione cantonale, incluse le NA, al fine di attuare il principio costituzionale sancito dall'art. 75 Cost., che postula una pianificazione del territorio volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio, nonché degli scopi e principi fondamentali della pianificazione del territorio enunciati dagli art. 1-3 LPT.
6.2. In concreto, la misura pianificatoria contestata è sorretta quindi d'ampia e chiara base legale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, l'arte venatoria ha un'innegabile impatto sul territorio oggetto dello strumento pianificatorio in quanto condiziona l'utilizzo del territorio stesso. La pianificazione del territorio non si occupa infatti unicamente delle ripercussioni fisiche e spaziali che le attività possono avere sul territorio (quali edificazioni, modifiche del terreno, ecc.), come sembra assumere il ricorrente, ma nello stesso tempo disciplina e coordina le attività che possono avere delle ripercussioni sull'utilizzo dello stesso o che influiscono direttamente o indirettamente su quest'ultimo, anche se queste attività sono rette da legislazione propria (cfr. Moor, Commentaire LAT, introduction, n. 92). Ora, è innegabile che il divieto di caccia, in quanto tale, non costituisca una tipica norma di pianificazione del territorio; ciò non toglie che la caccia abbia delle chiare ripercussioni sull'utilizzo previsto del comprensorio per le attività ricreative e didattiche. Il rischio che l'esercizio della caccia porta seco in prossimità di zone densamente frequentate è, d'altronde, riconosciuto anche dalla legislazione venatoria, che prevede delle distanze di sicurezza come, a titolo d'esempio, dai sentieri didattici (art. 44 RCCP). Per questi motivi, la norma contestata può validamente fondarsi sulla legislazione di pianificazione del territorio.
6.3. Il ricorrente intravede una contraddizione, arbitraria, tra l'art. 9 cpv. 4 NA e l'art. 8 cpv. 1 NA. Anche questa censura è infondata. Il Governo ha spiegato che quest'ultimo articolo è una disposizione di protezione delle specie ed è stata emanato in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e della citata LCPN. Ora, la riserva all'art. 8 cpv. 1 NA non contrasta con quanto previsto all'art. 9 cpv. 4 NA, poiché quest'ultima disposizione, a differenza della prima, tratta dei criteri di gestione, non quelli di protezione, e si riferisce, come vedremo più sotto, alla sicurezza degli utenti del parco. Inoltre, questa riserva permette di rendere possibile l'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 NA per quanto attiene ai provvedimenti di regolazione delle popolazioni. Infatti, se così non fosse, i provvedimento di regolazione delle popolazioni non potrebbero essere attuati in quanto si troverebbero in contrasto con il divieto di uccisione di ogni genere di animale previsto dall'art. 8 cpv. 1 NA. Ne discende che non solo queste disposizioni non sono in contrasto tra di loro, ma che la riserva espressa all'art. 8 cpv. 1 NA, che si riferisce anche all'art. 9 cpv. 4 NA e non solo alla legislazione venatoria, appare necessaria alla concretizzazione dell'art. 9 cpv. 4 NA. Il ricorso è su questo punto infondato.
7. Il provvedimento appare peraltro sorretto da sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della proporzionalità.
7.1. Quanto all'interesse pubblico, va ricordato che, di massima, si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico di un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevale sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 no. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo, venga scelto quello che meno lede gli interessi privati; deve infine sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati.
7.2. In concreto occorre riconoscere che sussiste un chiaro interesse pubblico al divieto della caccia nel comprensorio del PUC, individuabile nella necessità di tutelare la sicurezza degli utenti del parco e prevenire incidenti in una zona adibita anche allo svago ed alla divulgazione. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, i motivi che hanno indotto il Governo ad inserire una simile norma appaiono tutt'altro che pretestuosi, se rapportati alle funzioni di territorio didattico e di svago del PUC. Inizialmente, il progetto del PUC non prevedeva un simile divieto. Durante la procedura di informazione, il comune di PI 2 aveva tuttavia chiesto, per il tramite del municipio, che la caccia venisse vietata, considerato il valore ricreativo e di conservazione del PUC. Il Governo aveva aderito a tale richiesta, ritenuto come la creazione del PUC avrebbe aumentato l'attrattività ricreativa della zona (cfr. allegato "A" della risoluzione __________ 2003, del Consiglio di Stato, n. 1, punto 3). Che la funzione ricreativa rivesta un ruolo importante nel PUC è fuori dubbio e, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, non secondaria. Come visto più sopra (consid. 4), il comprensorio del PUC è una zona naturale protetta ai sensi del piano direttore ed un parco naturali ai sensi della LCPN. In entrambi i casi l'utilizzo del territorio per lo svago è possibile, a condizione che risulti compatibile con le finalità di protezione (cfr. supra consid. 4.2.). Sull'importanza del comparto, polmone verde della regione fortemente antropizzata del __________, s'è già detto sopra (consid. 4.4). Il pianificatore riconosce questa importanza e definisce il comparto come "molto attrattivo per quanto riguarda lo svago e la ricreazione" (rapporto di pianificazione, pag. 9). Lo svago è peraltro contemplato tra gli obiettivi particolari del PUC__________ (rapporto di pianificazione, pag. 15). All'interno del comprensorio è d'altronde da tempo attiva la Fondazione __________, che già aveva tra gli scopi la destinazione a zona di riposo e di svago pubblico dei beni immobili di proprietà della famiglia __________ al __________ (rapporto di pianificazione, pag. 30). Il pianificatore ribadisce anche nelle conclusioni che "Accanto agli interventi volti al recupero dei valori naturalistici, il PUC promuove un'importante componente relativa allo svago e alla ricreazione. La prossimità di aree densamente abitate da una parte e le importanti potenzialità della __________ in questo senso hanno orientato il PUC verso degli interventi finalizzati all'utenza e alla divulgazione delle sue caratteristiche eccezionali." (rapporto di pianificazione, pag. 32). La funzione di svago e ricreazione è inoltre ricordata all'art. 1 cpv. 2 NA: "Il PUC promuove lo svago e la ricreazione di carattere estensivo e la divulgazione scientifica all'interno del suo perimetro". L'art. 6 cpv. 2 lett. d NA incarica specificatamente la citata fondazione di "promuovere la funzione ricreativa e l'informazione a interessati, proprietari e gestori". Lo svago è poi oggetto dell'art. 18 NA che prevede la promozione dell'utilizzo ricreativo estensivo, in particolare dello svago e delle escursioni a scopo di studio didattico. Il piano prevede inoltre alcuni interventi di valorizzazione atti proprio al potenziamento di questa funzione del PUC, attraverso il completamento della rete di sentieri, degli accessi al comprensorio ed anche per la creazione di un posteggio per i fruitori del comparto (interventi di valorizzazione da 9 a 13). Ora, da quanto precede emerge che è previsto un potenziamento delle funzioni didattico-ricreative del comparto, da cui è giocoforza dedurre che il comprensorio del PUC sarà oggetto di un considerevole aumento dell'utenza: da qui nasce l'esigenza di tutelare l'incolumità dei suoi fruitori. Il criticato divieto appare pertanto sorretto da sufficiente interesse pubblico.
Il principio dell'interesse pubblico richiede però anche che la misura prevista sia effettiva e concretizzabile. Giustamente il ricorrente intravede un problema a livello d'informazione dei cacciatori: è infatti impensabile che questi debbano consultare oltre la specifica legislazione venatoria, e relativi strumenti, anche le norme di attuazione di piani regolatori e piani d'utilizzazione cantonali al fine di determinare le zone in cui è possibile cacciare. Perché il divieto sia efficace si impone che la legislazione venatoria recepisca il divieto di caccia. Nel Cantone Ticino è in vigore la legge cantonale sulla caccia e la protezione di mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC), che si occupa dell'applicazione della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP). La LCC si prefigge di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici, proteggere le specie minacciate, ridurre i danni causati dalla fauna selvatica, garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina, promuovere la ricerca e l'informazione su mammiferi e uccelli selvatici, pianificare l'esercizio della caccia (art. 1 LCC). L'art. 23 LCC prevede la possibilità per il Consiglio di Stato d'istituire bandite di caccia e riserve ornitologiche; esso ne fissa la delimitazione, l'adeguata gestione e vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento. L'art. 7 del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC) abilita l'Esecutivo cantonale a fissare delle bandite di caccia per una durata di cinque anni. Il Governo fa uso di questa competenza e definisce ogni cinque anni con un decreto (per un esempio, si veda il più recente: 20 giugno 2006, in: FU 50/2006 pag. 4209 segg.) le bandite di propria competenza, tra cui le zone di divieto di caccia. Queste ultime sono delle bandite ai sensi della LCC ma, a differenza delle altre bandite, che vengono istituite essenzialmente per scopi di protezione della selvaggina, sono finalizzate alla sicurezza della popolazione civile. Inoltre, l'art. 44 RALCC definisce le zone aperte alla caccia. Perché il divieto di caccia previsto dal PUC possa essere effettivo, il Governo, autorità d'attuazione del PUC secondo l'art. 4 cpv. 1 NA, avrà dunque cura di includere, attraverso lo strumento che riterrà più idoneo, il divieto di caccia nel comprensorio del PUC nella legislazione venatoria, di modo che il controverso divieto possa essere adeguatamente pubblicizzato nei confronti dei più diretti destinatari e che la sua disattenzione possa essere convenientemente sanzionata.
7.3. Quanto alla proporzionalità, bisogna considerare che il comprensorio del PUC ha una forma estremamente irregolare; comunque nei punti di massima estensione esso misura circa 3 Km da est ad ovest di 1,5 km da nord-sud, mentre nei punti più stretti il comprensorio s'estende anche solo per pochi metri. Esso è d'altronde solcato da numerosi percorsi pedonali e da un sentiero naturalistico che lo attraversa da est a ovest. Numerosi sono i punti di accesso al parco (ben nove quelli segnalati, cfr. Tavola 2 "Accessi e percorsi"). Al suo interno sono inoltre praticate l'attività agricola e la pastorizia; inoltre s'intende promuovere altre attività come, ad esempio, l'agriturismo Infine, grossomodo nel nucleo del PUC, vi è il centro di accoglienza del __________. Ora, la decisione di vietare la caccia per motivi di sicurezza nel comprensorio appena descritto merita senz'altro di essere condivisa. Innanzitutto, il conflitto della stessa con le attività di svago previsto appare reale: queste infatti dovrebbero verosimilmente attirare un cospicuo numero di persone all'interno del comprensorio. La misura è idonea e proporzionata: non si vede infatti quale altra misura che lo sia altrettanto potrebbe essere assunta per il raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico di sicurezza degli utenti del PUC. In particolare, quelle suggerite dal ricorrente non appaiono adeguate o sono impraticabili: limitare ad alcune zone solo la caccia appare insufficiente e, data l'esiguità del comprensorio anche irrazionale (v. più sotto), tanto più che suddividere il comparto in zone in cui si può o non si può cacciare creerebbe difficoltà per l'utenza e finirebbe col vanificare la misura. D'altro canto, imporre degli orari non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza degli utenti, poiché non appare verosimile che a certi orari stabiliti il parco cessi d'essere attrattivo. A titolo di paragone si potrebbero citare le zone di divieto di caccia, istituite dalla legislazione venatoria per motivi di sicurezza della popolazione, che pure non prevedono un limite orario. Deve essere peraltro considerato come il sentiero naturalistico previsto è ubicato in posizione relativamente centrale al PUC; questo sentiero, per sua natura, si presta ad una notevole frequentazione da parte dei fruitori del __________. A questo occorre poi aggiungere che, in ogni caso, già in base alla vigente legislazione venatoria in diverse zone del PUC__________ la caccia è vietata: a sud occorre tener conto dell distanza dai fabbricati abitati nel comune di PI 1 (art. 44 cpv. 2 RALCC), a nord ed a est della distanza di centro metri dall'autostrada (art. 53 lett. b RALCC), di egual distanza dalla ferrovia che attraversa il parco a nord-est, e così via. Ne consegue che comunque sia la caccia già oggi non potrebbe essere praticata in una notevole porzione del territorio compreso nel PUC. Sempre nell'ottica della proporzionalità, l'esiguo comprensorio in cui essa sarà vietata appare peraltro costituire un sacrificio tutto sommato contenuto e sopportabile, rapportato al resto del territorio cantonale in cui la caccia potrà ancora essere esercitata. La norma pertanto merita tutela anche sotto questo punto di vista.
8. Nel proprio ricorso l'insorgente denuncia anche una disparità di trattamento con l'attività della pesca, quella della raccolta di funghi, della campicoltura, e così via, ritenendo che la caccia non crei maggiore disturbo a flora e fauna di queste ed altre attività. Ora, preso atto delle motivazioni che hanno indotto il Governo a introdurre il criticato divieto, nelle proprie conclusioni il ricorrente non solleva più tale argomento. A ragione. Il principio della parità di trattamento esige infatti che situazioni uguali siano trattate in modo uguale e che situazioni diverse lo siano in modo diverso. Ora, che l'impatto delle altre attività citate dal ricorrente sulla sicurezza dei fruitori del PUC sia assolutamente diverso di quello generato dalla caccia è fuori discussione. Il ricorso si rivela anche su questo punto infondato.
9. In esito ai pregressi motivi il ricorso, nella misura in cui non deve essere stralciato, è respinto. La tassa e le spese di giudizio seguono la soccombenza di RI 2, mentre il ricorso del RI 1, che è stato ritirato, viene stralciato senza aggravio di tassa e spese.
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.
2.La tassa di giustizia, di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico di RI 2.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario