Incarto n. 90.2005.17
Lugano, 16 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 marzo 2005 di
RI 1 RI 2 tutti patrocinati dall' PR 1
contro
il decreto legislativo __________ 2004, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del __________;
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 del municipio di RA 3,
- 7 aprile 2005 del municipio di RA 2,
- 23 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I coniugi RI 1 sono comproprietari in ragione di metà ciascuno dei mapp. 6, 4, 8 e 1 di PI 1, mentre il mapp. 2 di PI 1 è proprietà del figlio, RI 2. Quest'ultimo, con l'aiuto di sua moglie, gestisce un'azienda agricola, formata per un terzo dai mappali di proprietà dei coniugi RI 1 e del figlio RI 2, e per il rimanente, ca. 20 ha, da terreni di proprietà di terzi, tra i quali i mapp. 7 di PI 2 e 9 di PI 1, entrambi di C__________. L'azienda ha dunque una superficie totale di ca. 32 ha e si occupa dell'allevamento di bovini: il 40% della superficie è destinata allo sfalcio, il 20% alla coltivazione di mais per il foraggiamento degli animali e il rimanente 40% è adibito a pascolo.
B. Con decreto legislativo __________ 2004, il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale denominato "__________ (PUC)", nel cui comprensorio si trovano anche i mappali citati sopra. Per quanto qui d'interesse, il PUC prevede in particolare la completazione della rete dei sentieri (cfr. rapporto di pianificazione § 4.3.5.) con la creazione di un percorso pedonale sui mapp. 8 e 1 in località F__________ di PI 1, il ripristino della superficie forestale (bosco umido) sul citato mapp. 1, il ripristino di un margine boschivo strutturato sui mapp. 2 __________ di PI 1, 4 e 6, entrambi nel comune di, il recupero di biotopi di interesse naturalistico sul menzionato mapp. 6, la formazione e la valorizzazione di una o più zone umide permanenti nel bosco umido sul mapp. 1, il recupero di biotopi di interesse naturalistico con la formazione di siepi arbustive sui mapp. 7 di e 7 di PI 1, utilizzati per il pascolo dall'azienda agricola. L'art. 8 delle norme di attuazione (NA) sancisce inoltre il divieto di cattura o uccisione di ogni genere animale nel comprensorio (art. 8 cpv. 1 NA), mentre l'art. 9 NA pone i criteri di gestione ed intervento; secondo questa disposizione:
" 1. La gestione agricola e forestale è ammessa compatibilmente con gli scopi di valorizzazione e protezione perseguiti dal PUC.
2. Gli interventi di ripristino, sostituzione e valorizzazione possono limitare, modificare o promuovere determinati sistemi di gestione agricola e forestale.
3. Interventi di valorizzazione delle componenti naturali non previsti dal PUC sono subordinati alla verifica di compatibilità con gli scopi del Piano.
4. La caccia è vietata in tutto il comprensorio. Il Dipartimento, sentite le cerchie interessate, può tuttavia autorizzare provvedimenti di regolazione delle popolazioni di selvaggina, qualora il loro sviluppo dovesse compromettere gli obiettivi di protezione o creare problemi alle zone attigue al comprensorio.".
Inoltre, l'art. 11 NA, che disciplina la zona agricola (ZA) prevede:
" 1. La zona agricola è destinata all'uso agricolo, compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi previsti dal PUC.
2. In prossimità dei corsi d'acqua, degli oggetti protetti, dell'area forestale e delle zone di protezione della natura non è ammessa la concimazione lungo una fascia larga almeno 3 metri, conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza federale sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1996.
3. È ammessa l'edificazione di un nuovo centro aziendale, sul fmn __________ RFD PI 2.
Ulteriori nuove costruzioni sono ammesse solo a complemento di aziende agricole esistenti e se indispensabili per l'attività agricola, secondo gli obiettivi del Piano. Le costruzioni, compatibilmente con la loro funzione, dovranno essere raggruppate nel centro aziendale.
4. Non sono ammesse modifiche della morfologia del terreno, bonifiche o colmataggi, e la realizzazione di serre e tunnel di plastica.
5. Nella zona agricola l'utilizzo agricolo è indirizzato verso un'estensificazione e strutturazione degli ambienti tramite contratti di gestione su base volontaria.
La zona agricola è suddivisa in:
- ZA-a: zona agricola interessata dal concetto di valorizzazione e strutturazione.
All'interno di questa zona l'utilizzo agricolo è indirizzato verso un'estensificazione e una strutturazione degli ambienti. Le modalità d'estensificazione e di strutturazione sono fissate nel contratto di gestione stipulato su base volontaria, nel quale devono essere indicate almeno le modalità di gestione, la durata e l'indennizzo previsto.
- ZA-b: Zona agricola tradizionale con mantenimento della gestione attuale.
All'interno di questa zona è ammessa unicamente un'attività agricola estensiva (superfici da sfalcio, pascoli e vigneti estensivi); non sono ammessi interventi d'intensificazione dello sfruttamento quali la conversione in campicoltura e l'impianto di vigneti intensivi. Le modalità di gestione estensiva sono fissate nel contratto di gestione stipulato su base volontaria, nel quale devono essere indicate almeno le modalità di gestione, la durata e l'indennizzo previsto."
Infine, il programma di realizzazione riporta una tabella relativa ai possibili contributi per l'agricoltura (tabella 3), che elenca i contributi (dati in vigore nel 2002) relativi all'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), all'Ordinanza sulla qualità ecologica (OQE) ed, infine, quelli aggiuntivi previsti dal PUC in caso di sottoscrizione di un contratto di gestione. Si tratta del contributo massimo; gli importi definitivi saranno stabiliti nel contratto (programma di realizzazione, pag. 5). Viene inoltre stimato il possibile costo per le eventuali espropriazioni (ibidem).
C. Con ricorso 7 marzo 2005, RI 1 e RI 2, sono insorti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, ora integrato nel Tribunale cantonale amministrativo (cfr. infra consid. 1), chiedendo in via principale l'esclusione dell'azienda agricola RI 2 ed il particolare di tutti i terreni dalla stessa usati (in proprietà o in affitto) dal PUC, in via subordinata un'indennità complessiva di almeno 5'500'000 fr. per l'impossibilità di continuazione dell'attività agricola, che deve tener conto in particolare del valore dei terreni agricoli, dei macchinari e infrastrutture agricole nonché della perdita di guadagno di RI 2 e la sua riqualifica professionale, oltre a un cospicuo torto morale per la rinuncia all'attività agricola. In via ulteriormente subordinata, gli insorgenti chiedono:
a. l'annullamento del sentiero previsto sui mapp. 8 e 1 di PI 1;
b. la rinuncia all'intervento, subordinatamente la compensazione con superficie comparabili presenti in zona, subordinatamente un'indennità per espropriazione della superficie oggetto degli interventi di sostituzione o ripristino delle schede S1, S2, R1, R2;
c. la compensazione con superficie comparabili presenti in zona o un'indennità per espropriazione della superficie oggetto dell'intervento di ripristino R3;
d. un'eccezione all'art. 8 NA relativo al principio del divieto di cattura ed uccisione di animali a favore dell'azienda agricola RI 2;
e. un'indennità per minor valore dell'azienda a seguito di quanto previsto dall'art. 9 NA relativo ai criteri di gestione ed intervento;
f. la rinuncia alle misure, rispettivamente un'indennità per minor valore dell'azienda, per quanto previsto dall'art. 11 NA che disciplina la zona agricola;
g. che il contributo aggiuntivo massimo previsto per il PUC nel programma di realizzazione tabella 2 [recte: 3] "Possibili contributi per l'agricoltura", in caso di sottoscrizione del contratto, ammonti almeno al triplo di quanto previsto;
h. che, in caso di espropriazione, il valore della superficie boschiva sia di almeno 7 fr./mq e di quella agricola di 35 fr./mq.
A suffragio delle loro rivendicazioni, gli insorgenti sostengono, in generale, che la realizzazione dei vari interventi precluderebbe la continuazione dell'attività dell'azienda agricola; inoltre gli interventi previsti dal PUC violerebbero la garanzia della proprietà sancita costituzionalmente in quanto sprovvisti di interesse pubblico preminente, sproporzionati ed inconciliabili con il principio dell'adeguatezza. Per il resto delle motivazioni particolari, si rinvia all'esame delle singole censure nei considerandi di diritto.
D. Il municipio di RA 3 non formula particolari osservazioni, mentre quello di RA 2 non si determina sull'esito del ricorso, ma propone un'alternativa al sentiero messo in discussione.
Con osservazioni 30 agosto 2005, il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, con argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nei seguenti considerandi in diritto.
E. Il 25 ottobre 2005 si son tenuti l'udienza in contraddittorio ed il sopralluogo, cui il municipio di RA 3 non ha presenziato. Le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, rinunciando a presentare delle conclusioni. L'istruttoria è stata chiusa.
considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 49 cpv. 1 LALPT), ad eccezione per quanto riguarda la richiesta in via subordinata di indennità conseguente alla presunta impossibilità di continuare l'attività agricola a seguito dell'adozione del piano d'utilizzazione cantonale come pure le varie pretese di natura espropriativa e di indennità, che esulano dalle competenze del tribunale nella presente procedura. Con questa riserva, ritenuto come il ricorso sia tempestivo (art. 49 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 49 cpv. 3 lett. b e c LALPT), l'impugnativa, ricevibile in ordine, può essere esaminata nel merito.
2. In ambito di piani di utilizzazione cantonale, l'art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del tribunale è completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura. Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto, costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione.
3. Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 cpv. 1 e 2 LALPT).
4. 4.1. La __________ è inserita nella regione collinare e valliva cui fanno corona le pendici sudorientali del __________ e quelle occidentali e meridionali del __________, che culmina a sud sull'allineamento di rilievi collegati fra loro dal __________. Essa spazia sul territorio dei comuni di PI 2 e PI 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di dissodamento per la realizzazione dell'omonima __________, nel 1987 la Confederazione ha posto come condizione al suo rilascio l'esecuzione di un rilievo naturalistico e paesaggistico e la tutela del comparto attraverso un piano di protezione e di gestione naturalistica adeguato e vincolante. Per onorare tale condizione, il Governo ha allestito il PUC, approvato dal Parlamento con decreto legislativo __________ 2004.
4.2. La scheda 1.1. del piano direttore cantonale definisce zona naturale protetta l'area oggetto del PUC e prevede il piano di utilizzazione cantonale quale strumento per l'attuazione del coordinamento. La citata scheda, riferita alle componenti naturali accertate, indica quale scopo la protezione delle aree in oggetto mediante il consolidamento o l'attuazione di adeguate misure pianificatorie. Il piano direttore prevede che la protezione delle componenti naturali sia organizzata sulla base di una classificazione ispirata a quella proposta dal Consiglio d'Europa (piano direttore - rapporto esplicativo, A.1.2.1). Secondo tale intendimento, le zone [naturali] protette sono territori con contenuti naturalistici particolari o particolarmente importanti o rappresentativi che meritano e richiedono una protezione di carattere generale (zone protette generali) o limitata a determinati aspetti (zone protette specifiche). In queste zone viene data priorità alla protezione delle componenti naturali sulle altre utilizzazioni; le attività umane d'incidenza territoriale, e in particolare gli interessi generali della pianificazione, quelli agricoli, quelli forestali e quelli legati allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili con le finalità di protezione. Per rilevare i contenuti naturalistici del comparto, è stato eseguito uno studio naturalistico.
Il 1° marzo 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN), che si prefigge di promuovere la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio (art. 1 LCPN). L'art. 2 cpv. 2 LCPN stabilisce che sono componenti naturali i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio (lett. a), i biotopi ed i geotopi (lett. b), la flora, i funghi e la fauna (lett. c), le rocce, i minerali ed i fossili (lett. d). Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d'importanza nazionale e cantonale, mentre la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza nazionale e cantonale avviene tramite il decreto di protezione (art. 13 cpv. 1 e 2 LCPN). L'art. 12 cpv. 1 LCPN istituisce diverse categorie di protezione (riserva naturale, zona di protezione della natura, zona di protezione del paesaggio, parco naturale, monumento naturale) i cui contenuti ed effetti verranno specificati nel regolamento d'applicazione (art. 12 cpv. 2 LCPN), a tutt'oggi non ancora emanato. Tuttavia, il messaggio del 30 marzo 1999 (n. 4872) relativo alla LCPN spiega già che per parco naturale s'intende un comprensorio caratterizzato da importanti contenuti naturali e nel contempo favorevole alla promozione ricreativa e didattica. Esso pone al centro dei propri interessi la conservazione dell'ambiente naturale abbinata alla promozione economica-sociale che ne deriva (messaggio citato, ad art. 12). L'art. 17 LCPN incarica il Consiglio di Stato della gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale. Questa può essere assicurata tramite accordi coi proprietari e coi gestori. Tali accordi devono stabilire almeno durata e modalità di gestione, nonché i compensi finanziari. Per la tutela della flora e della fauna, la legge indica innanzitutto che la loro estinzione venga prevenuta tramite la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati (art. 18 cpv. 1 LCPN).
In esito a quanto sopra, si può considerare che il PUC è zona naturale protetta secondo il piano direttore e parco naturale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. d LCPN. Sia l'approccio del piano direttore che quello della LCPN prevedono dunque una convivenza tra la protezione della natura e le attività umane d'incidenza territoriale, che debbono però risultare compatibili con le finalità di protezione.
4.3. Il comprensorio del PUC__________ interessa il comparto agro-forestale situato nel bacino imbrifero del __________, sul territorio giurisdizionale dei comuni di __________ e __________. Il PUC ha un'estensione di circa __________ ettari ed è composto principalmente da boschi, colture e pascoli. Com'è stato possibile constatare in fase di elaborazione del piano di utilizzazione, il comparto agro-forestale attuale è solamente una parte di un comprensorio naturale molto più ampio che negli ultimi decenni è stato eroso dall'urbanizzazione e dalla realizzazione di infrastrutture di interesse regionale. Ciò malgrado, esso costituisce ancora oggi un'area di particolare importanza dal punto di vista naturalistico, soprattutto grazie all'insieme di ambienti naturali pregiati che accolgono molte specie animali e vegetali rare. I principali tipi di ambiente riconoscibili sono boschi, campagne estensive, ecotoni (zone di contatto e di transizione tra due ecosistemi diversi) e riali. Il PUC rappresenta inoltre l'unico polmone verde di pianura di tutto il __________ e per questo assume anche una funzione ricreativa di primaria importanza per la popolazione dell'agglomerato di __________ __________: vi sono infatti diversi sentieri tra cui un sentiero naturalistico e alcune attrezzature per lo svago. L'agricoltura è l'attività antropica più importante esercitata all'interno del PUC. Le superfici agricole rappresentano circa la metà della superficie totale; circa quindici aziende agricole vi fanno capo, tre delle quali risiedono all'interno del comprensorio del PUC (cfr. Rapporto __________; RVGC anno parlamentare __________, pag. __________). All'interno del PUC sono presenti tre oggetti inseriti in inventari federali. Si tratta di due siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale (oggetti n. __________ e __________) e di un spazio vitale per i rettili d'importanza nazionale (oggetto n. __________).
4.4. Conformemente agli intendimenti del piano direttore e con la definizione di parco naturale data dalla LCPN, il PUC si prefigge di definire le destinazioni d'uso del suolo volte a garantire la protezione, il ripristino e la valorizzazione delle componenti naturali; il recupero dei valori naturalistici e paesaggistici persi; favorire l'utilizzo agricolo estensivo a fini paesaggistici; promuovere e valorizzare la funzione ricreativa e di svago del parco. Il PUC è composto dal rapporto di pianificazione, dalle rappresentazioni grafiche, dal piano degli interventi, dalle norme di attuazione ed, infine da un programma di realizzazione. Il PUC definisce sette tipologie d'uso del territorio: zona di protezione della natura, zona agricola (suddivisa in due categorie, v. infra 4.4.2. ), area forestale, riserva forestale, zona edificabile, zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico, accessi e percorsi.
4.4.1. Il PUC prevede l'istituzione di tre zone di protezione della natura (ZPN), i cui contenuti naturali sono integralmente protetti (art. 10 cpv. 1 NA), nelle quali le utilizzazioni attuali sono subordinate alla tutela, alla valorizzazione e al ripristino degli ambienti naturali (rapporto di pianificazione, pag. 16). Si tratta della ZPN1 (1,5 ha), della ZPN2 (1,5 ha) e della ZPN 3 (6,5 ha). Nelle zone di protezione della natura sono previsti interventi per il recupero di ambienti umidi e golenali, nonché la valorizzazione di aree ruderali e affioramenti geologici (interventi R1, S1, S2, S3, S4, S5, S9 e S10, cfr. tabella 1 a pag. 21 del rapporto di pianificazione).
4.4.2. L'area agricola viene per lo più utilizzata come prato o pascolo e per la viticoltura, ma anche per campicoltura e per orticoltura. Il PUC prevede due tipi di zona agricola: quella caratterizzata dal concetto di valorizzazione e strutturazione (ZA-a), all'interno della quale si favorisce la conversione dello sfruttamento agricolo intensivo in forme maggiormente estensive, e la zona agricola tradizionale (ZA-b) con mantenimento della gestione attuale, dove si vuole perpetuare l'utilizzo agricolo sin qui praticato, evitando in particolare una sua intensificazione. Gli obiettivi specifici del PUC per le superfici agricole prevedono di evitare un'ulteriore intensificazione dell'utilizzo agricolo, la promozione della conversione totale o parziale delle coltivazioni intensive in altre a carattere estensivo, la salvaguardia delle componenti naturali da possibili effetti negativi derivanti dallo sfruttamento agricolo e l'incremento della presenza di siepi ed alberature singole (rapporto di pianificazione, pag. 14). Nella zona agricola sono previsti sia interventi vincolanti (ripristini e sostituzioni: interventi R1, R2, R3 e S3) che volontari sulla base di contratti di gestione (valorizzazione: intervento V1; cfr. tabella 3 a pag. 22 del rapporto di pianificazione e art. 11 cpv. 5 NA). Per questi contratti è stanziato un credito globale e vi sarà una sinergia con quanto previsto dal diritto agricolo (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, e ordinanza sulla qualità ecologica, OQE). Inoltre sono previsti ulteriore contributi - anche per superfici non contemplate dalle due ordinanze citate - specifici al PUC e che vengono attribuiti unicamente previa sottoscrizione dei contratti di gestione. La scheda V1, che concerne l'agricoltura, prevede l'incremento della diversità biologica delle superfici agricole, attraverso la promozione dell'estensione dell'utilizzo agricolo, tramite l'assegnazione di contributi di conversione in base a contratti stipulati con i gestori o proprietari. A tal fine è previsto un investimento di 660'000 fr., suddivisi in 500'000 fr. come contributi a disposizione per promuovere la valorizzazione del territorio agricolo, mentre 160'000 fr. sono destinati alla consulenza ed alla negoziazione agricola. Dell'importanza dell'attività agricola nel comparto e del consenso con chi la svolge, vi è stata una presa di coscienza da parte della autorità cantonali, Governo e Parlamento, che, fatto tesoro delle osservazioni provenienti dall'ambiente agricolo, hanno cercato di promuovere maggiormente la ricerca di soluzioni concordate (v. messaggio pag. __________ e rapporto pag. __________ segg., in particolare pag. __________ segg., entrambi in: RVGC anno parlamentare __________, pag. __________ segg.).
4.4.3. Per quanto attiene l'area boschiva del PUC, caratterizzata dalla presenza di consorzi forestali molto diversi, non sono previsti progetti selvicolturali particolari e la gestione è limitata a minimi interventi da parte dei privati. Il PUC si prefigge la valorizzazione di quest'area quale ecosistema per biocenosi forestali ed animali degne di protezione, la protezione delle formazioni forestali di rilevanza nazionale, il ripristino dei consorzi forestali eliminati dalla costruzione della d__________, il favorire delle specie autoctone rispetto a quelle neofite, la valorizzazione della funzione ricreativa e didattica del bosco e la sua funzione protettiva (rapporto di pianificazione, pag. 14 e seg.). La maggior parte degli interventi nell'area forestale sarà definita da un piano di gestione che sarà allestito in base ad una serie di principî già annunciati nel rapporto di pianificazione (rapporto di pianificazione, pag. 23). Il PUC definisce comunque alcuni interventi in area forestale o in zona di protezione della natura a carattere forestale (R1, S1, S5, V3 e V5, cfr. tabella 4 a pag. 23 del rapporto di pianificazione). L'area boschiva è suddivisa in riserva forestale e area forestale. Per la riserva forestale (RF), circa 34 ettari di formazioni boscate prossime allo stato naturale, l'art. 12 NA sancisce che al suo interno il bosco venga lasciato evolvere naturalmente, senza nessun intervento di gestione. Uniche eccezioni sono gli interventi per la manutenzione dei sentieri o delle infrastrutture esistenti, per l'eventuale cura dei biotopi particolari o per motivi di sicurezza o stabilità del terreno (art 12 cpv. 2 NA). L'area forestale (AF), come visto, non è retta da una specifica norma: l'art. 12 cpv. 4 NA si limita infatti a rinviare al citato futuro piano di gestione.
4.4.4. Per la valorizzazione della propria funzione ricreativa e di svago, il PUC prevede il consolidamento delle strutture presso il __________ (interventi V10 e V12, cfr. tabella 6 a pag. 24 del rapporto di pianificazione) il completamento della rete sentieristica, la divulgazione delle sue caratteristiche naturali, storiche e paesaggistiche, favorendo il coordinamento con le infrastrutture ed attività di svago esterne al piano di utilizzazione cantonale (cfr. art. 15, 16 e 18 NA). Sono a tal scopo previsti degli interventi per migliorare gli accessi ed i percorsi (interventi di valorizzazione V9, V11 e V13, cfr. tabella 7 a pag. 24 del rapporto di pianificazione). Al fine di acquisire le superfici necessarie per attuare il PUC, l'art. 21 cpv. 2 NA menziona esplicitamente la possibilità di procedere, se indispensabile, tramite espropriazioni. Tale diritto viene conferito al Cantone che, può subdelegarlo agli enti indicati all'art. 4 cpv. 2 NA.
4.4.5. Il piano degli interventi distingue questi in tre categorie (piano degli interventi, pag. 3):
" R - interventi di ripristino: interventi per ricostituire nello stesso luogo in cui si trovavano ambienti di pregio naturalistico distrutti dopo la realizzazione della d__________;
S - interventi di sostituzione: interventi per creare nuovi biotopi in sostituzione di quelli compromessi con la realizzazione della d__________;
V - interventi di valorizzazione: interventi per incrementare il valore ecologico e ricreativo degli ambienti tuttora esistenti.".
5. Gli insorgenti sostengono che debbano essere annullati tutti gli interventi previsti dal PUC che hanno un'incidenza sull'azienda agricola, poiché non compatibili con la garanzia della proprietà.
5.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).
5.2. Rettamente, nel presente caso, l'esistenza di una valida base legale per gli interventi previsti dal PUC non è messa in discussione dagli insorgenti. Essa è comunque sia data, come visto più sopra.
5.3. In merito all'interesse pubblico, va ricordato che in linea generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construczion, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Quando vi è una possibile collisione tra differenti interessi pubblici, questa deve essere risolta confrontando e soppesando gli interessi in gioco (cfr. DTF 111 Ia 101, consid. 4, citata anche in: Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 564). In linea generale, gli insorgenti sostengono che gli interventi previsti dal PUC non si conciliano con l'interesse pubblico preminente del mantenimento dell'agricoltura e che l'interesse pubblico ad un parziale recupero di biotopi appare inferiore a questo. In merito, il tribunale considera che sia la tutela dell'attività agricola che quella della natura e del paesaggio sono interessi pubblici ampiamente riconosciuti e del resto anche da parte degli insorgenti. Questi interessi, senz'altro dati, in concreto, possono semmai trovarsi in conflitto, in particolare quando l'attività agricola risulta inconciliabile con talune misure di protezione della natura e del paesaggio. La soluzione di tali conflitti viene esaminata nell'ambito dell'evasione delle singole censure.
5.4. Il principio della proporzionalità esige che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del cittadino, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). I ricorrenti sostengono a torto che tale principio sia stato violato, mentre l'esame dei singoli provvedimenti, che segue, dimostra che lo stesso è stato rispettato.
6. Prima d'affrontare il merito, occorre ricordare, come spiegato più sopra (consid. 1), che le pretese di natura espropriativa e d'indennità esulano dalla presente procedura e non possono essere oggetto del presente giudizio. Gli insorgenti chiedono inoltre la compensazione di diversi interventi con superfici alternative comparabili presenti in zona, senza però indicare concretamente quali terreni potrebbero o dovrebbero essere assegnati alla zona agricola e senza precisare a quale delle due zone agricole previste dal PUC. In merito, giova ricordare che il Tribunale cantonale amministrativo non è autorità di pianificazione ed è vincolato alle domande dei ricorrenti, che come visto non hanno specificato quali superfici vorrebbero vedere assegnare alla zona agricola. Per questi motivi, il tribunale non può pronunciare l'eventuale assegnazione d'altri terreni del PUC alla zona agricola. Inoltre, appare evidente che il tribunale, al quale è sottoposta unicamente la verifica della pianificazione del comparto, non spetta in ogni caso sindacare né sull'attribuzione della proprietà dei terreni né sulla concessione del loro utilizzo, sia esso a titolo gratuito che oneroso. Quindi, anche qualora avesse potuto pronunciarsi sull'assegnazione di terreni che i ricorrenti avessero indicato (cosa in concreto non avvenuta) ad una definita zona agricola, comunque non avrebbe potuto operare la "compensazione", intesa nel senso di attribuzione in proprietà/uso del fondo, postulata dagli insorgenti. Per questi motivi le numerose richieste di "compensazione", nella misura in cui ricevibili, non possono essere accolte e sono respinte.
7. I ricorrenti chiedono, in via principale, l'esclusione dei terreni usati dall'azienda agricola (in proprietà o in affitto) dal PUC. Tale richiesta s'avvera infondata. Richiamato il potere cognitivo di questo tribunale (consid. 3), occorre dire che le misure previste dal piano d'utilizzazione cantonale non ledono il diritto ed anzi appaiono adeguate; i fatti sono inoltre stati accertati correttamente. È quanto traspare, dai considerandi qui sotto, relativi alle singole domande formulate in via subordinata.
7.1. Gli insorgenti postulano lo stralcio del sentiero posto sui mapp. 8 e 1 di PI 1, località F__________. Questo è indicato dal piano come percorso pedonale ed è retto dall'art. 16 NA, il cui cpv. 2 prevede "Sui percorsi pedonali con caratteristica di sentiero è ammesso l'utilizzo equestre e la circolazione di biciclette fintanto che non rechino pregiudizio agli utenti pedestri, allo stato del sentiero e alle esigente degli operatori (Fondazioni, agricoltori,…).". Gli insorgenti sostengono che vi sia incompatibilità tra l'attività agricola e la rete di sentieri per le attività didattiche, poiché l'impiego di macchinari genera pericolo. I ricorrenti non mettono dunque in questione l'ubicazione del tracciato in quanto tale, né tanto meno il principio di creare una rete di sentieri all'interno del __________, che come visto si prefigge di promuovere la funzione ricreativa e di svago del PUC (cfr. consid. 4.4.4.). Nel merito, la preoccupazione espressa dagli stessi appare eccessiva e, in definitiva, infondata. Innanzitutto, che la possibilità di accedere al PUC in maniera conveniente sia di pubblico interesse è fuori dubbio, specie se ci si riferisce alla sua funzione ricreativa e didattica. Quanto al tratto di sentiero contestato, esso non fa parte del sentiero naturalistico, ma è un semplice percorso pedonale (cfr. rappresentazioni grafiche, tavola 2 "accessi e percorsi"); pertanto non è prevista, su quel tratto, alcuna funzione didattica (che potrebbe effettivamente arrecare maggior disturbo), ma solo il semplice attraversamento. Ma in ogni caso, come rettamente osserva il Governo, la convivenza tra sentieri ed attività agricola è del tutto comune e non genera notoriamente rischi particolari. Le norme di attuazione, d'altronde, impongono al fruitore del sentiero il rispetto dell'attività degli agricoltori. Non essendoci conflitto tra interesse pubblico e privato, ritenuto come l'accesso sia di pubblico interesse e che la misura appare senz'altro proporzionata, su questo punto il ricorso è manifestamente infondato e la censura deve essere respinta. Di conseguenza non si giustifica chinarsi sulla proposta alternativa portata dal comune di PI 1, ritenuto come la soluzione qui impugnata meriti conferma.
7.2. I ricorrenti chiedono la rinuncia, subordinatamente la compensazione con superfici comparabili, subordinatamente un'indennità espropriativa, per gli interventi di sostituzione S1 e S2 e quelli di ripristino R1 e R2. Quanto all'intervento previsto dalla scheda R3 chiedono la compensazione, subordinatamente un'indennità espropriativa. Sulle richieste d'indennità espropriativa e compensazione si rinvia ai considerandi sopra, in particolare, circa le domande relative all'intervento R3, si rinvia al consid. 6 della presente pronuncia per cui esse, per quanto ricevibili, sono respinte. Nel merito degli interventi S1, S2, R1 e R2, il tribunale osserva quanto segue.
7.2.1. Gli interventi R1 e S1 riguardano il mapp. 1, di PI 1. Esso ha una superficie complessiva di 23'295 mq, censiti come segue: a prato 15'240 mq, b bosco 7'896 mq, c prato 159 mq. Il mapp. 1 è assegnato in parte alla ZA-a (con specifica SAC) e alla ZPN1. Entrambi gli interventi citati sono previsti in zona di protezione della natura (oltre una fascia di rispetto sul confine con la zona agricola). L'intervento R1 si prefigge il ripristino di un bosco umido preesistente (cfr. Studio naturalistico, rapporto di sintesi, tavole 9 e 10) che ora è molto danneggiato a causa dell'erosione dei margini, della trasformazione in area agricola nella parte settentrionale, del pascolo in bosco, della d__________ di materiale verde e della di concimazione. La superficie da ripristinare è di 6'000 mq, 8'700 mq quella da gestire. All'interno del bosco umido oggetto della scheda R1, l'intervento S1 prevede la formazione di una o più zone umide permanenti, a compensazione di ambienti idrofili-palustri distrutti e la ricostruzione di siti di riproduzione per anfibi, in relazione con le zone umide costituite all'interno del PUC della D__________ (PUC-D); l'intervento coprirà una superficie di 550 mq. Quanto all'intervento R1, gli insorgenti vi si oppongono ritenendo la misura particolarmente gravosa, concernente una vasta superficie. Secondo i ricorrenti, occorrerebbe rinunciare all'intervento in quanto i bovini non potrebbero più accedere al terreno e abbeverarsi con acqua di sorgente, ciò che metterebbe in grave pericolo l'esistenza dell'azienda agricola. Con analoghe argomentazioni gli insorgenti si oppongono anche all'intervento S1. Il Consiglio di Stato sottolinea come gli interventi R1 e S1 mirino al recupero di un bosco umido abusivamente dissodato dai ricorrenti ed a valorizzare tale ambiente attraverso la creazione di siti di riproduzione di anfibi, ripristinando uno stato di legalità interrotto, all'inizio degli anni '90, dai ricorrenti stessi.
È manifesto come in questo caso l'interesse pubblico al mantenimento dell'attività agricola e quello della tutela della natura e del paesaggio siano in conflitto. Come visto, in caso di conflitto occorre ponderare gli interesse in gioco ciò che, nel caso concreto, deve inoltre considerare anche gli interessi privati. L'esame e la ponderazione degli interessi in gioco non può che portare alla conferma dei provvedimenti impugnati ed alla reiezione delle censure. Innanzitutto, dall'esame degli atti (Studio naturalistico, rapporto di sintesi, tavola 9) emerge con chiarezza che il bosco umido che si intende ripristinare era effettivamente già esistente. Nel caso concreto, il ripristino di un importante ecosistema preesistente, data la presenza del bosco umido, è senz'altro di preminente interesse. Secondo l'art. 3 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO) l'area forestale non va diminuita ed i dissodamenti, salvo deroghe che debbono adempire a severi criteri, sono vietati (art. 5 LFO). I boschi umidi sono inoltre rari all'interno del comparto (cfr. Studio naturalistico, raccolta studi settoriali, Settore 3 Flora, pag. 32). L'area oggetto dell'intervento R1 aveva, in un passato recente, alto valore ecologico (Studio naturalistico, rapporto di sintesi, tavole 15 e 16) e questo anche al termine dei lavori per la realizzazione della d__________ (Studio naturalistico, rapporto di sintesi, tavola 17). L'importanza al ripristino di questo comparto appare pertanto preminente. L'intervento è peraltro in linea con gli intendimenti di tutela e ripristino del PUC, ed è riferito ad una parte del mappale posto in zona di protezione della natura. L'intervento R1 appare anche adeguato e proporzionato. Dapprima, la superficie di terreno interessata dall'intervento costituisce effettivamente un'importante zona di dialogo con gli ambienti ripristinati a contatto con il PUC-D. D'altro canto, la preesistenza e il dissodamento del bosco nonché colmataggio ad opera dei ricorrenti (cfr. ricorso pag. 12: "bonifica") è anche fuori dubbio. Un suo ripristino appare dunque adeguato agli intendimenti perseguiti e conforme al diritto federale. D'altronde la soluzione alternativa prospettata dai ricorrenti (rinuncia dell'intervento) non appare per nulla offrire maggiori vantaggi, poiché non permetterebbe di adempiere agli scopi del PUC e del piano direttore, che qui non sono messi in discussione e si porrebbe in contrasto col diritto federale. In rapporto agli interessi privati del proprietario del fondo, la misura R1 è da ritenersi tutto sommato anche contenuta (interesse circa 1/3 del fondo). L'intervento di ripristino deve essere quindi confermato e su questo punto il ricorso respinto. Anche l'intervento S1 risponde ad un chiaro interesse pubblico preminente. Inoltre, ritenuto come il biotopo si situi all'interno del bosco umido previsto dall'intervento R1, avallato poco sopra, nemmeno si può ammettere che la sua esecuzione possa porsi in contrasto con l'interesse al promuovimento dell'agricoltura che, comunque sia, non può e non deve avere luogo nel bosco umido. Quanto all'affermazione che i due interventi criticati se realizzati comporterebbero l'impossibilità di continuare l'attività per l'azienda agricola, questa eventualità non è stata né circostanziata né sufficientemente provata dai ricorrenti, come invece incombeva loro (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18, n. 1b).
7.2.2. L'intervento S2 previsto nella ZPN2, , che confina con il PUC-D, si prefigge il recupero di biotopi di interesse naturalistico. L'intervento, che interessa una superficie di 600 mq, mentre la gestione una superficie di 8'000 mq, è previsto sui mapp. 7 di PI 2 (superficie complessiva 11'982 mq censiti come prato) e 9 (complessivi 3'880 mq, così censiti: a prato 3'579 mq e b bosco 301 mq) di PI 1 di proprietà di __________ e gestiti dall'azienda agricola RI 2. È prevista la valorizzazione e il potenziamento delle zone umide presenti, la formazione di siepi arbustive ai margini dell'area e la strutturazione delle aree di transizione verso gli ecosistemi forestali. Gli insorgenti si oppongono alla realizzazione dell'intervento, poiché ritenuta la vicinanza del terreno alla stalla (elemento essenziale ed irrinunciabile per l'azienda agricola) in caso di sua realizzazione il bestiame non potrà più farvi capo. Il Governo ricorda che la zona oggetto dell'intervento è inserita nell'inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale. Occorre dapprima rilevare che, in realtà e quantomeno implicitamente, i ricorrenti intendevano contestare l'attribuzione della superficie alla ZPN2 e questo poiché, stando all'art. 10 cpv. 4 NA, nella ZPN l'utilizzo agricolo non è ammesso, ad eccezione degli interventi necessari al perseguimento degli scopi di protezione. Comunque sia, l'attribuzione della porzione di territorio in questione alla ZPN deve essere confermata. Innanzitutto, in merito all'appartenenza della zona all'inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale, occorre ricordare che giusta l'art. 18a cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN), il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e ne indica gli scopi della protezione. La disciplina della protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale incombe ai Cantoni, i quali debbono prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione (art. 18a cpv. 2 LPN). In base al mandato ricevuto, il Consiglio federale ha elaborato l'ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale del 15 giugno 2001 (OSRA). Gli allegati 1 e 2 all'OSRA elencano gli oggetti fissi e mobili. Per quanto qui interessa, l'area in questione è effettivamente nell'inventario come parte dell'oggetto fisso TI __________, __________. Esso ha una superficie complessiva di ca. 19, 5 ha. L'art. 6 OSRA sancisce il principio secondo cui gli oggetti fissi devono essere conservati intatti; deroghe sono ammesse solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale (art. 7 cpv. 1 OSRA). Ulteriori deroghe sono concesse per motivi circoscritti (art. 7 cpv. 2 OSRA). I Cantoni, sentito il parere dei proprietari e degli usufruttuari dei fondi, devono adottare le misure di protezione e di manutenzione adatte al raggiungimento dello scopo della protezione; in particolare provvedono affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo ai sensi della LPT corrispondano a tale ordinanza (art. 8 OSRA). I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati all'oggetto siano riparati alla prima occasione (art. 11 OSRA). Il Cantone s'è avveduto sia dell'importanza che della necessità di proteggere le zone interessate dai biotopi d'importanza nazionale e, pur considerando importante la funzione agricola, ha stabilito che nel caso concreto la tutela degli spazi vitali fosse da attuarsi attraverso un intervento vincolante (RVGC, anno parlamentare __________, pag. __________ segg.). A ragione, infatti dal diritto federale (legge e ordinanza) si evince come la protezione di questi biotopi sia assoluta e vincolante per i Cantoni. L'OSRA fissa inoltre un termine di sette anni, entro il quale i Cantoni debbono delimitare con esattezza il perimetro degli oggetti fissi ed adottare le necessarie misure di protezione e manutenzione (art. 9 OSRA). Da ultimo, i Cantoni devono provvedere che anche gli strumenti della pianificazione del territorio venga posta in consonanza con l'ordinanza (cfr. art. 8 cpv. 3 OSRA). Con l'istituzione della zona di protezione il Cantone ha quindi semplicemente adempiuto ad un obbligo che gli deriva dalla legislazione federale, senza il quale avrebbe violato la legge. Già solo per questo motivo l'istituzione della ZPN2 deve qui trovare piena conferma. Inoltre, in corrispondenza della ZPN2, lo studio naturalistico aveva rilevato la presenza di certi valori naturalistici degni di protezione quali i prati magri, il bosco acidofilo, la zona umida temporanea (Studio naturalistico, rapporto di sintesi, tavola 9, sull'importanza naturalistica di queste zone: Studio naturalistico, raccolta studi settoriali, settore 3 pag. 26 segg. ). L'interesse pubblico all'istituzione di questa zona è pertanto prevalente a quello del mantenimento dell'agricoltura. Dal punto di vista della proporzionalità, non si vede quale altra misura meno incisiva potrebbe essere adottata per proteggere una zona di così alto valore naturalistico da essere inserita in un inventario federale. Quanto all'intervento S2 in sè, tenuto presente che l'istituzione della ZPN2 deve essere qui confermata, esso non pregiudica gli interessi dell'agricoltura, che comunque non potrebbe (stando al citato articolo delle NA ed agli scopi di protezione derivanti dal diritto federale) essere esercitata nelle ZPN. In ogni caso, esso è in linea sia con gli intendimenti del PUC sia con quanto previsto dalla legislazione cantonale e federale vincolanti. L'interesse alla creazione di biotopi nelle ZPN è pubblico e preminente, oltre che conforme alla zona di utilizzazione prevista. I ricorrenti sostengono che l'intervento in questione comporti la perdita di un elemento essenziale ed irrinunciabile per la fattoria. Questa affermazione non è però supportata né da prove né da elementi o considerazioni che possano avvalorarne il fondamento. Anche in questo caso i ricorrenti si limitano ad una generica asserzione, venendo meno al loro dovere di collaborazione probatoria. Infine, la rinuncia all'intervento, prospettata dai ricorrenti come soluzione alternativa, non appare affatto più adeguata a garantire gli scopi prefissi dal PUC e dagli intendimento del piano direttore. Al contrario, essa si porrebbe in contrasto, come visto, con il diritto federale, che esige inoltre la riparazione dei danni apportati agli oggetti (art. 11 OSRA). Pertanto la richiesta di rinunciare alla misura deve essere respinta.
7.2.3. L'intervento R2, che si prefigge l'incremento della diversità biologica nella zona di contatto tra area agricola e forestale, prevede che venga ricreato un margine boschivo strutturato lungo l'area forestale a contatto con la zona agricola. Questo interessa, tra gli altri, i mapp. 6, 2 e 4 di. I ricorrenti vi si oppongono a titolo cautelativo, in quanto sostengono che vi sia incertezza sulla portata effettiva dell'intervento, per cui non si può escludere che esso comporti la perdita di un elemento irrinunciabile per l'azienda agricola che dovrebbe dar luogo ad indennizzo. Gli insorgenti affermano che la gestione e la pulizia delle fasce boschive è sempre stata eseguita da loro e che occorre precisare chi effettuerà la manutenzione in futuro, oltre a chi andrà il legname raccolto. Il Consiglio di Stato sostiene che il ripristino di margini boschivi strutturati non si pone in contrasto con li principio della gestione delle fasce a contatto con il bosco, che resterà a beneficio dell'agricoltore. Dal piano si evince che l'intervento riguarda il margine boschivo che separa la zona ZA-a dalla zona RF. I limiti esatti della riserva forestale, riportati indicativamente sulla tavola 1 (art. 12 cpv. 1 NA) verranno determinati nell'ambito dello studio che sarà allestito dalla sezione forestale. Nel merito, è inutile dilungarsi sull'esistenza, certa, di un chiaro interesse pubblico alla salvaguardia delle aree boschive presenti sul territorio e nel contempo alla protezione delle specie animali e vegetali che vi trovano rifugio. Lo scopo perseguito dal Gran Consiglio non è solo condivisibile, ma risponde anche ai postulati sviluppati dalla legislazione federale e cantonale specifica. Il recupero dei margini forestali appare necessario al fine di perseguire gli intenti del PUC. D'altronde questo non è messo in discussione da parte degli insorgenti. Circa la gestione delle fasce, come visto i ricorrenti hanno ricevuto rassicurazioni da parte del Governo (cfr. sopra e risposta 23 agosto 2005, ad 10.8.). Inoltre, con separato giudizio (inc. 90.2005.15), il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un altro ricorso ed ha modificato l'art. 12 NA nel senso di permettere interventi lungo la fascia di contatto tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive, attraverso l'istituzione di una fascia cuscinetto, i cui confini verranno fissatati, all'interno della riserva forestale, dalla sezione forestale. La possibilità di effettuare simili interventi garantisce, di fatto, ai proprietari interessati da questa misura, la libera disposizione della parte non boschiva dei loro fondi, evidentemente in conformità con la pianificazione vigente. In questo modo la realizzazione della riserva non arreca pregiudizio alle zone limitrofe e non ne compromette neppure l'utilizzo. Tenuto conto di quanto precede questo tribunale ha apportato le seguenti aggiunte all'art. 12 NA (testo in grassetto): "c) interventi per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture esistenti" e "e) interventi lungo la fascia di contatto tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive (fascia cuscinetto).". I ricorrenti chiedono la rinuncia all'intervento sostenendo che non è escluso che esso possa comportare la perdita di un elemento irrinunciabile per l'azienda. Nuovamente l'affermazione dei ricorrenti, è generica e non sostanziata. Ad ogni modo, viste anche le modifiche apportate dal tribunale in seguito ad altro ricorso, le loro preoccupazioni si rivelano eccessive ed infondate. La richiesta di rinuncia all'intervento deve, per questi motivi, essere respinta.
7.3. I ricorrenti chiedono venga prevista un'eccezione a favore dell'azienda agricola al principio del divieto di cattura e uccisione di animali in tutto il comprensorio sancito dall'art. 8 cpv. 1 NA. Il Governo spiega che la norma si fonda sulle disposizioni di protezione della natura ed è dunque riferita alla flora spontanea ed alla fauna selvatica, per cui esso non si applica ai capi d'allevamento. La domanda deve essere respinta. In effetti, l'art. 8 cpv. 1 NA si riferisce, come s'evince dalla lettera dello stesso, alle componenti naturali. È pertanto manifesto che esso non costituisce un divieto all'attività d'allevamento (ivi compresa la "cattura" e la "uccisione" degli animali). Siccome l'attività che interesse ai ricorrenti non è oggetto della norma contestata, il ricorso deve essere anche su questo punto respinto.
7.4. Quanto alla contestazione relativa all'art. 9 NA, i ricorrenti si limitano a richiedere un'indennità per minor valore. La domanda esula dalla presente procedura (cfr. consid. 1).
7.5. Gli insorgenti sostengono che l'art. 11 NA elenchi una serie di misure che limitano il diritto di proprietà; in particolare essi rilevano:
" * non sarà più possibile eseguire nuove costruzioni se non con notevoli limitazioni;
* non saranno più ammesse modifiche della morfologia del terreno, bonifiche o colmatagli e la realizzazione di serre e tunnel di plastica;
* nella zona ZA-b sarà possibile unicamente l'attività agricola tradizionale con mantenimento della gestione attuale, escludendo quindi una nuova destinazione dei terreni."
I ricorrenti chiedono quindi la "rinuncia alle misure", ciò che equivale, dal lato operativo, alla richiesta di stralcio dell'articolo in questione. A suffragio della propria tesi, gli insorgenti sostengono che ciò comporti delle limitazioni al diritto di proprietà qualificabili come espropriazione materiale/formale. Ora, la norma in questione concerne la zona agricola. Come visto l'agricoltura riveste una funzione importante all'interno del PUC, che gli insorgenti (agricoltori) giustamente non contestano. Nel PUC ottanta ettari sono stati attribuiti alla zona agricola. Questa è suddivisa in due tipi, in base al carattere dell'attuale gestione e sfruttamento ed agli obiettivi che si vogliono raggiungere tramite lo strumento pianificatorio. Una parte delle superfici dei due tipi di zona agricola (20 ha) sono superfici per l'avvicendamento agricolo (SAC). Orbene, la generica critica mossa dai ricorrenti all'art. 11 NA non può essere condivisa. Innanzitutto, l'art. 11 NA è in linea con gli intendimenti del PUC (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 14 segg.). Sorretto da una valida base legale (cfr. consid. 2), l'articolo risponde ad un chiaro interesse pubblico quale la tutela del paesaggio e la qualità dell'agricoltura. Dopo un attento esame, la disciplina dell'art. 11 NA appare adeguata e proporzionata agli scopi del PUC; essa permette un utilizzo corretto e sufficiente del suolo a fini agricoli, promovendo anzi l'agricoltura attraverso il sostegno di un'agricoltura di qualità, che gli stessi ricorrenti dichiarano di propugnare. Le generiche affermazioni dei ricorrenti sono infondate ed il ricorso non può trovare nemmeno su questo punto accoglimento. Sia soggiunto che il tribunale ha invece accolto un ricorso (inc. 90.2005.15) pure diretto contro l'art. 11 NA, ma che, differentemente dal presente, postulava che quest'articolo venisse modificato nel senso di consentire il mantenimento e la manutenzione delle infrastrutture agricole esistenti. Il tribunale ha quindi modificato l'art. 11 NA, ponendo in aggiunta che: "Serre e tunnel esistenti possono essere mantenuti e rinnovati, purché le loro dimensioni non siano sostanzialmente modificate".
7.6. Gli insorgenti criticano i contributi aggiuntivi previsti dalla tabella 2 (recte: 3) del programma di realizzazione (pag. 5). Ritengono che essi siano troppo esigui e non corrispondenti alla reale perdita finanziaria. In particolare, chiedono che i valori siano triplicati rispetto a quanto previsto. Il Consiglio di Stato sottolinea che gli importi sono conformi agli standard cantonali e nazionali. In merito il tribunale considera quanto segue.
7.6.1. I contributi contestati, relativi alle superfici di compensazione ecologica, sono destinati agli interventi di valorizzazione del territorio, perseguito con l'accordo volontario dei proprietari e dei gestori (rapporto di pianificazione, pag. 21; RVGC anno parlamentare __________, pag. __________). Le schede relative alla valorizzazione offrono quindi indicazioni concrete, ma non vincolanti. L'attività di valorizzazione viene svolta in sinergia con quanto già previsto dal diritto agrario, segnatamente dall'ordinanza federale concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OPD) e dall'ordinanza federale sul promuovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura del 4 aprile 2001 (OQE).
7.6.2. Col ricorso in esame gli insorgenti si limitano a sostenere che i contribuiti in oggetto sono troppo esigui e non corrispondenti alla reale perdita finanziaria; essi però non portano alcun elemento concreto a sostegno della loro tesi. In merito il tribunale non ha modo di dubitare dell'adeguatezza degli stessi. Se gli insorgenti dovessero non ritenerli sufficienti, resta comunque loro aperta la possibilità di rifiutare la conclusione dei contratti di gestione, ritenuto come essi verranno siglati su base volontaria.
8. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto. La tassa di giudizio e le spese tengono conto degli alti valori degli interessi in gioco dichiarati dai ricorrenti stessi (richiesta di un'indennità non inferiore ai 5'500'000 fr.), del numero e complessità delle censure sollevate e dell'istruttoria (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 2'500.- (duemilacinquecento), sono posti a carico degli insorgenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario