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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.10.2018 53.2018.1

2. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·788 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Decadimento della concessione per una tomba - natura non patrimoniale della causa

Volltext

Incarto n. 53.2018.1  

Lugano 2 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio Campello

assistito dalla segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2018 di

 AT 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la risoluzione del 23 luglio 2018 (n. 823) con cui il Municipio di Collina d'Oro ha accertato la scadenza della concessione per la tomba n. __________ (Famiglia __________) del cimitero di Gentilino;

ritenuto

e considerato,               in fatto e in diritto

che il 31 agosto 2018 il Municipio di Collina d'Oro ha comunicato all'PA 1 che la concessione relativa alla tomba della famiglia __________ nel cimitero di Gentilino era scaduta (risoluzione municipale del 23 luglio 2018);

che l'Esecutivo comunale ha indicato la facoltà di ricorso davanti a questo Tribunale in applicazione dell'art. 92 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che con atto del 28 settembre 2018 denominato "ricorso" AT 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione appena descritta;

che la ricorrente - la quale non si esprime sulle condizioni di ricevibilità dell'impugnativa, eccezion fatta per la sua tempestività - sostiene in particolare che la decisione violerebbe i principi di "legalità, prevedibilità del diritto, nonché delle regole in materia di concessione di terreni pubblici per l'edificazione di tombe private";

che l'atto non è stato intimato per le risposte;

che secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge organica giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati (art. 72 LPAmm);

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm);

che, secondo il principio generale enunciato dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che per l'art. 92 lett. a LPAmm le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione sono deferite al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la natura patrimoniale è ammessa anche quando il diritto in contestazione non ha di per sé un valore economico, ma è direttamente connesso a un rapporto giuridico che presenta queste caratteristiche (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 71);

che, in concreto, la risoluzione avversata ha per oggetto la durata dei diritti accordati dal Municipio di Gentilino sulla tomba della famiglia __________; tali diritti derivano senz'altro da una concessione, ovvero un atto mediate il quale l'ente pubblico conferisce un diritto esclusivo su un bene amministrativo, quale appunto una porzione del cimitero comunale (DTF 113 Ia 357);

che, tuttavia, la contestazione sollevata dal ricorrente non può essere definita di natura patrimoniale;

che, infatti, la decisione impugnata concerne la sussistenza stessa dell'atto di concessione; non si esprime nemmeno a titolo accessorio - su aspetti economici; il semplice fatto che questa decisione potrebbe in un secondo tempo comportare la necessità (qualora fosse possibile) di rinnovare la concessione dietro pagamento di una tassa non ha risvolti sufficientemente intensi dal profilo economico per mutare tale conclusione (STA 52.2001.395 del 1° ottobre 2002 consid. 1.2.);

che simili contestazioni non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm e, dunque, non sono direttamente proponibili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, ma vanno sottoposte in prima battuta al Consiglio di Stato seguendo la via generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC;

che dunque il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e gli atti sono trasmessi al Governo, per competenza;

che, stanti le particolarità del caso, si rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

§.   Di conseguenza gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, per competenza.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

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