Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.07.2006 53.2006.6

13. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,651 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego

Volltext

Incarto n. 53.2006.6  

Lugano 13 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 22 febbraio 2006 di

AT 1 AT 2 AT 3 AT 4 tutte rappr. da: RA 2  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino

chiedente:

1.      La petizione è accolta; di conseguenza è accertato il carattere arbitrario e discriminatorio della classificazione in 17a delle attrici quali capogruppo del personale ai servizi generali (alberghiero) presso l’OSC con diploma;

2.      Le signore AT 1, AT 2, AT 3 e AT 4, proprio perché operaie, Capogruppo qualificate in possesso di Attestato federale di capacità devono essere assegnate alla 19° a decorrere dal 1° giugno 2005;

3.      Il Canton Ticino versa alle signore AT 1, AT 2, AT 3 e AT 4 lo stipendio (differenza salariale) corrispondente alla classe 19a a decorrere dal 1° giugno 2005 con interessi di ritardo del 5%;

4.      Spese e ripetibili rifuse.

vista la risposta 7 aprile 2005 del convenuto, chiedente:

1.      La petizione è integralmente respinta.

2.      Protestate spese e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Le attrici AT 1, AT 2, AT 3 e AT 4 sono state assunte negli anni ’90 presso l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) quali addette ai servizi generali, dapprima come ausiliarie ed in seguito come incaricate a tempo determinato. Lo stipendio era quello della 15a classe, previsto dal Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato per il personale ai servizi generali (RCDS).

Con risoluzione 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha promosso le attrici AT 1 e AT 3 alla funzione di capogruppo del personale ai servizi generali presso l’OSC, mantenendo lo statuto di incaricate e con lo stipendio della 17a classe. La promozione è stata subordinata alla condizione di frequentare dei corsi supplementari presso la Scuola superiore per le professioni sanitarie e/o la Scuola dell’Associazione degli istituti ospedalieri (H+).

Con analoga risoluzione governativa dell’11 febbraio 2003 anche AT 4 è stata promossa capogruppo del personale alle stesse condizioni. L’attrice AT 2 era invece stata promossa ausiliaria d’ospedale capogruppo già nel 1998 (ris. gov. 17.6.1998); incarico, questo, che il 22 maggio 2001 è stato convertito in quello di capogruppo del personale ai servizi generali.

                                  B.   A tutte le attrici, dopo la promozione a capogruppo del personale, i superiori hanno sottoposto un capitolato d’oneri, dal quale risultava che la funzione assegnata era remunerata con la 19a classe di stipendio in caso di possesso del diploma di pulitore d’edifici, altrimenti con la 17a.

Sul finire del 2004, la direzione dell’OSC ha chiesto alla Sezione delle risorse umane (SRU) di promuovere le attrici alla funzione di operaio qualificato, come era stato fatto in precedenza con altri due capigruppo del personale ai quali era stato assegnato lo stipendio della 19a classe, corrispondente a quella massima prevista per tale funzione. La SRU ha respinto la richiesta, rilevando che quella promozione era stata il frutto di un errore.

Previo conseguimento dell’attestato federale di capacità (AFC) quali pulitrici d’edifici, il 1° giugno 2005 il Consiglio di Stato ha trasformato in nomina l’incarico delle quattro attrici, mantenendo sia la funzione, sia la 17a classe di stipendio.

                                  C.   Con petizione 22 febbraio 2006 le attrici hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, ponendo a giudizio le domande riprodotte in ingresso.

Richiamandosi alle indicazioni fornite loro dai superiori circa la classe di stipendio che sarebbe stata loro attribuita in caso di conseguimento del diploma, le attrici fanno essenzialmente valere una violazione del principio della buona fede. Lamentano inoltre una lesione del divieto di discriminazione per rapporto al trattamento salariale riservato ai loro due colleghi.

                                  D.   All’accoglimento della petizione si è opposto lo Stato con argomenti che saranno discussi qui appresso.

In sede di replica e di duplica, le parti hanno precisato i rispettivi punti di vista, confermandosi nelle domande formulate con i precedenti allegati.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 68 LOrd, che gli demanda il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra dipendenti cantonali e l'autorità di nomina.

Le attrici sono dipendenti cantonali, mentre la contestazione è di natura pecuniaria e deriva dal rapporto d'impiego.

                                   2.   2.1. Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le indennità stabiliti dalla legge sugli stipendi (art. 1 LStip) e dal RCDS.

2.2. In concreto, l'art. 1 RCDS prevede che alla funzione di capogruppo del personale ai servizi generali presso l'OSC corrisponda la 17a classe di stipendio. Non prevede classi alternative a dipendenza o meno del possesso di certificati professionali.

2.3. Alle attrici, nominate capogruppo del personale ai servizi generali, è stata assegnata la 17a classe di stipendio.

La retribuzione fissata dal Consiglio di Stato è dunque conforme alla legge.

Da questo profilo, la petizione non può essere accolta.

                                   3.   3.1. L'autorità che fa promesse, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative, è tenuta a soddisfare le aspettative così suscitate, anche se contrarie alla legge, se cumulativamente sono soddisfatte le cinque seguenti condizioni:

-     l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;

-     l'autorità ha agito o reputa di aver agito entro i limiti della sua competenza, della quale il privato non aveva motivo di dubitare;

-     il privato non ha potuto rendersi immediatamente conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute o delle sue proprie deduzioni;

-     il privato si è fondato su tali informazioni fornite senza riserve per prendere disposizioni che non potrebbe modificare senza subire un pregiudizio;

-     la legge non si è modificata tra il momento della decisione e quello in cui il principio della buona fede viene invocato.

(DTF 121 II 473 consid. 2c e rif.; RDAT 2000-II n. 8 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 639; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 75 B I seg.; René Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 75 B I seg.).

3.2. Nel caso concreto, i superiori delle attrici hanno loro prospettato che nel caso in cui avessero conseguito il diploma di pulitrici di edifici sarebbero state assegnate alla 19a classe di stipendio. L'informazione era erronea, poiché la funzione di capogruppo del personale ai servizi generali dell'OSC è remunerata soltanto con la 17a classe di stipendio. Resta da verificare se in base alle condizioni summenzionate l'autorità sia tenuta a rispettarla.

Ora, è certo che i superiori delle attrici sono intervenuti in una situazione concreta nei confronti di determinate persone. È pure certo che le attrici non potevano immediatamente rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e che la legge non si è nel frattempo modificata.

Informando le attrici che il possesso del diploma avrebbe comportato un aumento di due classi di stipendio, i superiori delle attrici non hanno tuttavia agito nei limiti delle loro competenze. Né potevano in buona fede ritenere di agire nei limiti delle loro competenze. Competente ad assicurare l'assegnazione di una certa classe di stipendio è unicamente il Consiglio di Stato. Al massimo si può riconoscere un'ulteriore competenza alla SRU, suo organo operativo. Non può invece essere riconosciuta alcuna competenza in materia agli altri organi dell'amministrazione cantonale. Una diversa conclusione porterebbe in effetti  a riconoscere a qualsiasi funzionario dirigente il potere di vincolare il Governo nella determinazione della classe di stipendio da assegnare ai dipendenti in procinto di essere assunti.

L'erronea informazione data non ha nemmeno indotto le attrici a prendere disposizioni che non potrebbero modificare senza subire un pregiudizio. Esse erano comunque tenute a frequentare il corso di formazione per il conseguimento dell'AFC di pulitrici di edifici. Lo esigevano a titolo di condizione le decisioni con cui sono state promosse alla funzione di capogruppo del personale ai servizi generali. L'informazione erronea, data loro soltanto dopo la promozione, non è dunque stata causale per le disposizioni che hanno preso iscrivendosi al corso di perfezionamento professionale. L'irreversibilità dell'attestato conseguito, d'altro canto, non procura loro alcun pregiudizio.

Non essendo soddisfatte due delle cinque condizioni poste dalla giurisprudenza per costringere l'autorità a dar seguito alle aspettative suscitate da informazioni erronee, la pretesa delle attrici va dunque respinta.

                                   4.   4.1. Nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Da una precedente violazione della legge non può per principio essere dedotto un diritto allo stesso trattamento non conforme alla legge (DTF 127 I 1 consid. 3a, 122 II 446 consid. 4a e rif.; Scolari, op. cit., n. 443). Il principio di legalità dell'amministrazione prevale su quello della parità di trattamento.

Se tuttavia l'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme alla legge, chiunque può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi, salvo il caso in cui siano lesi interesi pubblici preponderanti o legittimi interessi di terzi ad un'applicazione corretta della legge (Scolari, op. cit., n. 444).

4.2. Nel caso concreto, le attrici chiedono in sostanza di essere messe al beneficio dello stesso trattamento che l'autorità nel 2002 ha riservato a due capigruppo del personale ai servizi generali, assegnando loro la funzione di operaio qualificato e lo stipendio della 19a classe.

La petizione non può essere accolta nemmeno dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità. Anzitutto perché due soli casi non costituiscono una prassi. In secondo luogo, perché, anche la costituissero, l'esplicita dichiarazione dell'autorità di non voler perseverare escluderebbe che siano date le premesse per riservare alle attrici lo stesso trattamento. 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della attrici secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 1 LStip; 1 RCDS; 3, 18, 28, 71 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico delle attrici.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

53.2006.6 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.07.2006 53.2006.6 — Swissrulings