Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2005 53.2005.6

12. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,169 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

indennità per trasferte

Volltext

Incarto n. 53.2005.6  

Lugano 12 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 29 aprile 2005 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente:

1.  La petizione è accolta.

2.  al signor AT 1 è riconosciuto il rimborso del biglietto dell’autopostale dal domicilio alla sede esterna del Centro professionale e commerciale di B__________.

3.  Spese e ripetibili protestate.

vista la risposta 2 giugno 2005 del convenuto chiedente:

1.  La petizione è respinta.

2.  Spese e ripetibili protestate.

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Dal 2001 l’attore AT 1, domiciliato a B__________, al numero 24 di via L__________, insegna quale docente incaricato presso le scuole professionali, con sede di servizio presso la Scuola Professionale Sportivi d’Élite (SPSE) di T__________.

Durante l'anno scolastico appena conclusosi, ha insegnato anche presso la Scuola Professionale Commerciale (SPC) di B__________ (5.32 ore).

                                  B.   Alla fine di ottobre dell'anno scorso l’attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) di riconoscergli il costo delle trasferte con l’autopostale dal suo domicilio in via L__________ 24 alla SPC di B__________, ubicata in via V__________. Il servizio interpellato ha respinto la richiesta argomentando che il diritto al rimborso non sussisteva perché l’indicatore ufficiale delle distanze edito dalla Sezione delle risorse umane non contempla trasferte all’interno del comune di Bellinzona;

                                  C.   Con l’atto citato in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo che sia condannato a rifondergli fr. 118.40 pari a 37 volte il biglietto dell’autopostale per una corsa di andata e ritorno tra via Lugano e via V__________.

Richiamati gli art. 19 LStip e 4 lett. b del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato, l’attore fonda la sua pretesa sull’art. 327a CO quale norma di diritto pubblico suppletorio.  

                                  D.   Lo Stato postula il rigetto della petizione con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 68 LOrd che demanda a questo tribunale il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina ed il dipendente. AT 1 è un dipendente cantonale e la pretesa fatta valere deriva dal rapporto d'impiego.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Le indennità per trasferte sono regolate dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997 (RInd). In base all'art. 2 cpv. 1 RInd, i dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità ed economicità. In quest'ottica, per i viaggi di servizio il dipendente è tenuto ad utilizzare, in ordine di priorità: (a) i mezzi pubblici di trasporto, (b) i veicoli di servizio, (c) il veicolo privato (...). Nella scelta del mezzo di trasporto, soggiunge la norma (cpv. 2), va ottimizzata la razionalità degli spostamenti e minimizzato il costo complessivo degli spostamenti.

Per il rimborso delle spese di viaggio, dispone ancora l’art. 3 cpv. 3 RInd, viene ritenuto il percorso più breve tra la sede di servizio (rispettivamente il domicilio) e il luogo di destinazione.

2.2. L’ordinamento degli impiegati e dei docenti cantonali in tema di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per svolgere il proprio lavoro è sostanzialmente analogo a quello del diritto privato (art. 327 b CO): anche nel diritto pubblico cantonale il datore di lavoro è obbligato a rifondere al dipendente le spese necessarie da questi sostenute nell'interesse della controparte per fornire la prestazione lavorativa. Non sussistendo alcuna lacuna di legge, non v’è dunque spazio per applicare l’art. 327 b CO quale norma di diritto pubblico suppletorio (art. 87 LOrd).

2.3. Ai fini del calcolo sulle indennità di trasferta, l’art. 3 cpv. 3 RInd prende in considerazione tre luoghi: (a) la sede di servizio del dipendente, (b) il suo domicilio e (c) il luogo in cui è tenuto a fornire la sua prestazione lavorativa (luogo di destinazione).

Dato per scontato che le spese di trasferta dal domicilio alla sede di servizio sono in ogni caso a carico del dipendente, la norma in esame gli riconosce in linea di massima il diritto al rimborso delle spese sostenute per recarsi al luogo di lavoro dal luogo designato come sede di servizio, oppure - alternativamente - dal domicilio. La scelta tra sede di servizio e domicilio va fatta in base al principio secondo cui al dipendente vanno integralmente rifusi tutti gli oneri supplementari che deve necessariamente sobbarcarsi per svolgere il suo lavoro. Tenendo conto dell'obbligo del dipendente di minimizzare le spese a carico dello Stato, determinante è il luogo più vicino. Le spese di trasferta da rimborsare sono quindi calcolate a partire dal domicilio del dipendente invece che dalla sede di servizio qualora il domicilio risulti più vicino della sede di servizio al luogo di lavoro.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, l'attore chiede che gli vengano rimborsate le spese di trasferta con l'autopostale (fr. 3.20/giorno x 37 settimane) che ha sostenuto durante l'anno scolastico 2004/05 per recarsi ogni mercoledì pomeriggio dal suo domicilio a lavorare presso la SPC, situata all'altro capo della città, anziché a T__________, sua sede di servizio. La pretesa è fondata.

Dovendo fornire le sue prestazioni lavorative fuori della sede di servizio, l'attore ha per principio diritto alla rifusione delle spese di trasferta. Determinante ai fini del calcolo dell'indennità è il suo domicilio, perché è più vicino alla SPC della sede di servizio.

Irrilevante è la circostanza, rilevata dal convenuto, che il domicilio e la SPC si situino nello stesso comune. Per l’art. 3 cpv. 3 RInd fa stato il luogo di destinazione e non il comune.

Ancor più irrilevante è il fatto che l'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale per il calcolo delle distanze da percorrere con il veicolo privato non contempli distanze all'interno dello stesso comune. L'indicatore non è certamente esaustivo. L'attore non chiede peraltro la rifusione di spese di trasferta sostenute con il suo veicolo privato.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta. Diversa sarebbe stata la conclusione qualora il RInd riconoscesse al dipendente il diritto al rimborso delle spese di trasferta per recarsi al lavoro in un luogo diverso dalla sede di servizio soltanto nella misura in cui superano quelle che deve comunque sostenere per recarsi al lavoro presso la sede di servizio.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili perché l'attore non è patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati.

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 19 LStip; 2, 3 RInd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è accolta.

§.  Di conseguenza, lo Stato è condannato a rimborsare all'attore fr. 118.40 a titolo di spese di trasferta per l'anno scolastico 2004/05.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

53.2005.6 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2005 53.2005.6 — Swissrulings