Incarto n. 53.2005.3
Lugano 20 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 4 marzo 2005 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il pagamento delle spese e indennità di trasferta previste dall'art. 19 Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip);
vista la risposta 18 aprile 2005 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze dell'educazione, nominato ad orario completo presso l'Alta scuola pedagogica (ASP) di Locarno;
che il 1. dicembre 2004 l'attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del DECS che gli venissero rimborsate le spese di trasferta relative al periodo gennaio - settembre 2003, per un totale di fr. 3'399.65; in quel periodo è stato coinvolto in tre progetti di ricerca in campo educativo;
che il servizio interpellato ha respinto la richiesta in quanto inoltrata oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri organi cantonali del 5 febbraio 1997 (in seguito Regolamento); il diritto al rimborso sarebbe infatti prescritto;
che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, ribadendo le proprie pretese;
che l'attore, oltre ad evidenziare le cause del ritardo nella presentazione delle spese, ha indicato che l'art. 21 del Regolamento non prevede in modo esplicito la prescrizione dei crediti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro; a suo avviso il termine di 12 mesi per la notifica della distinta spese sarebbe un termine d'ordine e non di prescrizione; la sua pretesa nei confronti dello Stato non sarebbe pertanto prescritta;
che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che deferisce al Tribunale cantonale amministrativo il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra i dipendenti dello Stato ed il loro datore di lavoro;
che l'atto inoltrato dal prof. AT 1, docente cantonale presso l'ASP, ha chiaramente per oggetto una pretesa di natura pecuniaria;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 16 cpv. 2 del decreto esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio del 23 dicembre 1986 (DEIVS), in vigore sino al 28 febbraio 1997, trascorsi tre mesi dalla fine del mese in cui la missione aveva avuto luogo il diritto al rimborso decadeva;
che la norma in questione sanciva chiaramente la prescrizione del diritto al rimborso;
che il 1° marzo 1997 è entrato in vigore il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri organi cantonali (RInd), emanato dal Consiglio di Stato in forza della delega contenuta nell'art. 19 LStip, che ha abrogato il DEIVS;
che secondo l'art. 21 cpv. 2 RInd, il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate;
che la norma in questione, stando al suo tenore letterale, fissa unicamente il termine massimo entro il quale il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità; non commina alcuna decadenza del diritto al rimborso in caso di in-osservanza del termine;
che se il Consiglio di Stato, con l'adozione del RInd, avesse voluto mantenere il principio della decadenza del diritto al rimborso sancito dall'art. 16 cpv. 2 DEIVS, prolungando soltanto il termine in questione, non aveva che da riprendere la norma in vigore sino a quel momento, modificando unicamente il numero dei mesi;
che, non avendo il Consiglio di Stato espressamente ripreso il principio della prescrizione chiaramente enunciato dall'art. 16 cpv. 2 DEIVS, non appare dunque fuori luogo ammettere che il termine in discussione sia diventato un semplice termine d'ordine e non di prescrizione;
che la prescrizione del diritto dei dipendenti alla rifusione delle spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro non è una questione di secondaria importanza che può essere disciplinata con norme approssimative, necessitanti di interpretazione;
che soprattutto se si intende ridurre drasticamente il termine quinquennale di prescrizione, previsto dagli art. 128 e 327b CO, applicabili quale diritto suppletorio, occorre fissare regole chiare ed inequivocabili; eventuali insufficienze normative devono per principio essere sopportate dal datore di lavoro (imputet sibi);
che a maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l'ordinamento in vigore primo dell'entrata in vigore del RInd non dava adito a dubbi di sorta;
che il diritto dell'attore alla rifusione delle spese sopportate per il periodo in questione non è pertanto prescritto;
che in concreto, AT 1 chiede che gli vengano rimborsate le spese di trasferta e pasti (fr. 3'399.65) che ha sostenuto tra gennaio e settembre 2003, periodo durante il quale ha partecipato a tre progetti di ricerca in campo educativo;
che, nel merito, la pretesa appare fondata (cfr. documentazione agli atti: distinte spese e indennità vidimate dal funzionario dirigente); la stessa non è neppure stata contestata dal DECS se non per quanto attiene la tempestività della richiesta;
che di conseguenza la petizione va accolta condannando lo Stato a riconoscere all'interessato il pagamento delle spese di trasporto e pasti pretese dall'attore;
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;
che non si assegnano ripetibili perché l'attore non è patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati.
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 21 RInd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà a AT 1 la somma di fr. 3'399.65 a titolo di rimborso spese ed indennità per il periodo gennaio - settembre 2003.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario