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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.04.2005 53.2004.24

6. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·955 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

contestazione per pretesa pecuniaria

Volltext

Incarto n. 53.2004.24  

Lugano 6 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 29 ottobre 2004 di

AT 1 rappr. da: RA 2  

contro  

Stato della repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona;

chiedente:

1.   La petizione è accolta. Di conseguenza, lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino è condannato a versare al prof. AT 1 l'importo di fr . 500:- oltre interessi al 5% dall'inoltro della presente petizione.

2.   Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 2 dicembre 2004 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), chiedente:

1.      La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta.

2.      Protestate spese e tasse.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'attore, prof. AT 1, è docente nominato a tempo pieno presso le scuole medie superiori (SMS) del Cantone; contemporaneamente egli svolge attività di ricerca e d'insegna-mento preso l'Università di __________;

                                         che nel corso dell'anno scolastico 2003/4 il prof. AT 1 è stato incaricato nella misura del 40% circa quale docente formatore presso l'Alta scuola pedagogica (ASP);

                                         che il 19 agosto 2004 il responsabile del settore della formazione pedagogica dell'ASP ha chiesto al prof. AT 1 se fosse possibile ipotizzare un suo impegno di circa 300 ore d'insegnamento per la formazione pedagogia presso l'ASP per l'anno scolastico 2004/05;

                                         che il 24 di quello stesso mese l'attore ha manifestato la sua sostanziale disponibilità ad assumere questo impegno;

che con scritto 31 agosto 2004  il Consigliere di Stato Direttore del DECS ha comunicato all'allora patrocinatore dell'attore di aver preso atto di tale disponibilità;

che il 2 settembre 2004 la Direzione dell'ASP ha elaborato un calcolo delle ore d'insegnamento che si fondava sull'assegnazione di un incarico al 40% per un totale di 787 ore di lavoro, 331 delle quali presso l'ASP, con un'eccedenza finale di circa 41 ore;

che il 14 settembre 2004 la Direzione dell'ASP ha rivisto il calcolo, riducendo l'incarico al 30% e le ore d'insegnamento presso l'ASP a 175, da sommare alle 154.5 ore di saldo attivo risultanti dall'anno scolastico 2003/04;

che con risoluzione 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha conferito all'attore un incarico d'insegnamento a tempo parziale presso l'ASP, per un onere lavorativo del 30%;

che con petizione 29 ottobre 2004 il prof. AT 1 ha convenuto lo Stato in giudizio davanti a questo tribunale, chiedendo che sia condannato a versargli l'importo di fr. 500.-, pari alla differenza fra l'incarico al 40% che gli sarebbe stato promesso e quello che gli è stato in realtà conferito; differenza, rapportata al divario fra lo stipendio della 34a classe, che gli spetta quale docente di liceo e quello della 35a classe, cui ha diritto quale docente dell'ASP;

che il convenuto si oppone all'accoglimento della petizione con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

      che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che l'attore, docente incaricato presso l'ASP, è dipendente del Cantone; la contestazione deriva dal rapporto d'impiego ed ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria;

che la petizione è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che l'attore fonda la sua pretesa sull'assicurazione che gli sarebbe stata data dalla direzione dell'ASP e dal Consigliere di Stato direttore del DECS circa un rinnovo dell'incarico nella misura del 40% per l'anno scolastico 2004/5;

che il 19 agosto 2004 il prof. __________, responsabile del settore della formazione pedagogica dell'ASP, ha invero chiesto al prof. AT 1 se fosse possibile ipotizzare un suo impegno nella formazione pedagogica di circa 300 ore annue per l'anno scolastico 2004/05;

che in questa richiesta l'attore non poteva ravvisare un'assicurazione di rinnovo dell'incarico nella misura del 40%;

che secondo le regole della buona fede l'attore non poteva nem-meno ravvisare una simile assicurazione nello scritto 24 agosto 2004 con cui il Consigliere di Stato direttore del DECS gli ha comunicato di aver preso atto della sua disponibilità ad assumere un incarico d'insegnamento di circa 300 annue;

che, preso atto della disponibilità dell'attore di assumere l'onere d'insegnamento prospettatogli, la direzione dell'ASP gli ha sottoposto un conteggio, elaborato in base al presupposto di un rinnovo dell'incarico d'insegnamento nella misura del 40%, che prevedeva l'assegnazione di 331 ore d'insegnamento presso tale scuola, alle quali andava aggiunto un saldo attivo di 224.1 ore accumulato nell'anno scolastico 2003/04;

che nemmeno tale conteggio, allestito all'inizio dell'anno scolastico ed espressamente definito provvisorio, era tale da suscitare nell'attore aspettative tutelabili secondo le regole della buona fede che il Consiglio di Stato gli avrebbe effettivamente rinnovato l'incarico nella misura del 40%; al conteggio può essere attribuito soltanto il valore di una previsione non vincolante;

che il conteggio 2 settembre 2004 non impediva di certo alla direzione dell'ASP di procedere all'aggiornamento del 14 ottobre 2004, elaborato in base alle esigenze effettive manifestatesi nel frattempo, riducendo l'onere lavorativo dell'attore a 175 ore d'insegnamento, da sommare alle 154.5 ore di eccedenza, accumulate durante il precedente anno scolastico;

che tanto meno il conteggio iniziale era atto a precludere al Consiglio di Stato il diritto di rinnovare l'incarico dell'attore nella misura che più riteneva confacente alle esigenze della scuola;

che stando così le cose, la petizione va respinta siccome palesemente infondata;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 68 Lord; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dell'attore.

                                      3.   Intimazione a:

    .

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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