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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.06.2006 53.2004.16

1. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·770 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato

Volltext

Incarto n. 53.2004.16  

Lugano 1 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di

AT 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente:

1.             La petizione è accolta.

§  Di conseguenza:

1.1.            in via principale è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003

in via subordinata, nel calcolo del malus orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.

1.2.            è pure cancellato ogni malus orario accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.

2.             Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 12 novembre 2004 del convenuto, chiedente:

1.             La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta.

2.             Protestate spese e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;

che a partire dall'anno scolastico 1996/97 l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:

anno scolastico

Rapporto d'impiego

Ore effettuate

Ore retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1996/97

N 50%

13

13.5

- 0.5

- 0.5

1997/98

N 50%

12

13.5

- 1.5

- 2

1998/99

N 50%

12

13.5

- 1.5

- 3.5

1999/00

N 50%

12

13.5

- 1.5

- 5

2000/01

N 50%

14

13.5

+ 0.5

- 4.5

2001/02

N 50%

12

12

0

- 4.5

2002/03

N 50%

12

12

0

- 4.5

2003/04

N 50%

16

13.5

+ 2.5

- 2

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’ orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 22 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che secondo l'attrice il recupero di ore d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe difetto la necessaria base legale;

che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice con argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;

che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

                                        3.   Intimazione a:

                    .  

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario