Incarto n. 53.2004.16
Lugano 1 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di
AT 1 patrocinata da: PA 1
contro
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta.
§ Di conseguenza:
1.1. in via principale è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003
in via subordinata, nel calcolo del malus orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.
1.2. è pure cancellato ogni malus orario accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.
2. Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 12 novembre 2004 del convenuto, chiedente:
1. La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta.
2. Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;
che a partire dall'anno scolastico 1996/97 l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:
anno scolastico
Rapporto d'impiego
Ore effettuate
Ore retribuite
Saldo annuale
Saldo riportato
1996/97
N 50%
13
13.5
- 0.5
- 0.5
1997/98
N 50%
12
13.5
- 1.5
- 2
1998/99
N 50%
12
13.5
- 1.5
- 3.5
1999/00
N 50%
12
13.5
- 1.5
- 5
2000/01
N 50%
14
13.5
+ 0.5
- 4.5
2001/02
N 50%
12
12
0
- 4.5
2002/03
N 50%
12
12
0
- 4.5
2003/04
N 50%
16
13.5
+ 2.5
- 2
che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’ orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;
che, analogamente interpellata, il 22 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;
che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;
che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
che secondo l'attrice il recupero di ore d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe difetto la necessaria base legale;
che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice con argomenti che saranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;
che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;
che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro;
che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
CV 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario