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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2001 53.2000.31

5. Februar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,025 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 53.2000.00031  

Lugano 5 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 31 marzo 2000 di

__________ rappr. da: __________  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente la concessione dell'assegno per figli in formazione per la figlia __________ dal gennaio all'ottobre 1998;

vista la risposta 3 maggio 2000 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse, chiedente il rigetto della petizione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. All'inizio del 1998, __________, dipendente dell'__________ ha chiesto all'Ufficio stipendi ed assicurazioni (USA) di versargli l'assegno per figli in formazione a favore delle figlie __________ e __________ per l'anno 1998. La prima, nata il __________, era iscritta alla facoltà di scienze dell'educazione dell'Università __________ di Milano, mentre la seconda, nata il __________, frequentava il liceo __________ di Como.

Il 30 giugno 1998 l'USA ha respinto la domanda, allegando che l'art. 21 lett. a della vigente legge sugli assegni di famiglia (LAF 1996) subordina il diritto all'assegno alla condizione che la formazione abbia luogo in Svizzera.

Adita con un reclamo dal richiedente, il 1° settembre 1998 la cassa cantonale degli assegni famigliari (CAF) ha confermato la predetta decisione per quanto concerne la figlia __________, mentre si è dichiarata incompetente a statuire in merito alle prestazioni spettanti a __________, avendo quest'ultima più di 20 anni. La CAF ha in sostanza rilevato che l'art. 22 cpv. 3 LAF 1996 concede l’assegno per giovani in formazione soltanto fino alla fine del mese in cui il figlio compie i venti anni.

b. Contro tale pronuncia __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali per quanto concerne le prestazioni in favore di __________, rispettivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo per quelle in favore di __________.

Il 3 maggio 1999 il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso, rilevando che l'art. 21 LAF 1996 riconosce il diritto all'assegno soltanto se il figlio segue una formazione in Svizzera o se nel nostro paese non esiste una formazione equivalente.

Il 12 gennaio 2000 questo tribunale ha invece accolto la petizione inoltrata da __________ in relazione alla figlia __________, osservando che l'art. 14 LStip accorda l'assegno ai dipendenti statali con figli all’apprendistato od agli studi sino all’età di 25 anni.

c. Richiamandosi a questa sentenza il 3 marzo 2000 __________ si è nuovamente rivolto all'USA, postulando il versamento dell'assegno per figli in formazione per la figlia __________ per il periodo gennaio - ottobre 1998. Il 28 marzo 2000 l'USA ha nuovamente respinto la domanda, sostenendo che la LStip non istituirebbe alcuna deroga in merito ai requisiti posti dalla LAF 1996.

                                  B.   Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il riconoscimento del diritto all'assegno per la figlia __________ nel periodo summenzionato. A sostegno della richiesta, l’insorgente si è richiamato alla sentenza 12 gennaio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo, di cui si è detto sopra.

                                  C.   All'accoglimento della domanda si è opposta la Divisione delle risorse del DFE, riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Secondo l'autorità dipartimentale, in occasione dell'adozione della LAF 1996, il legislatore avrebbe deliberatamente omesso di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip, limitandosi ad estendere sino a 25 anni il limite d'età del figlio per il quale vengono erogati gli assegni (v. messaggio 30 giugno 1987, no. 3202, Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, pag. 451). Per il resto sarebbe applicabile la LAF. Il vincolo territoriale di cui all'art. 21 lett. a LAF 1996, inserito nella legge per motivi economici, sarebbe quindi applicabile tanto ai lavoratori del settore privato, quanto ai dipendenti dello Stato. In effetti, nelle cifre riportate nei materiali legislativi per valutare i costi connessi con l'adozione della LAF 1996, la categoria dei dipendenti pubblici è sempre presente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Analogamente procede in caso di azione diretta introdotta mediante petizione.

L'art. 22 della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno1996 (LAF 1996; RL 6.4.1.1) conferisce ai lavoratori dipendenti il diritto ad un assegno per figli in formazione. Su tale diritto si pronuncia la cassa competente, la cui risoluzione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali (art. 15, 23, 53 e 68 LAF 1996).

Nulla impedisce tuttavia al datore di lavoro di concedere ai suoi dipendenti prestazioni superiori al minimo previsto dalla LAF. In questi casi, le contestazioni relative alla parte eccedente il minimo di legge devono essere fatte valere nell'ambito del rapporto d'impiego. Se il rapporto è retto dal diritto privato, spetta quindi al giudice civile statuire sulla fondatezza della pretesa. Se il rapporto soggiace al diritto pubblico, la vertenza va invece portata davanti all’autorità designata dall'ordinamento concretamente applicabile.

1.2. Nella fattispecie __________ è impiegato presso l'OSC. Egli è dunque un dipendente cantonale assoggettato alla LStip. L’attore chiede in concreto che gli venga riconosciuto il diritto all'assegno per figli in formazione a favore della figlia __________, nata il __________, che dal gennaio all’ottobre 1998 frequentava il liceo __________ di Como. La richiesta trae titolo dall'art. 14 cpv. 2 LStip, che a mente dell'attore conferirebbe al dipendente statale un diritto più esteso rispetto a quello definito dall'art. 21 LAF 1996, concedendo l'assegno per giovani in formazione anche per i figli agli studi all'estero.

Trattandosi di una contestazione promossa da un dipendente assoggettato alla LOrd per una pretesa di natura pecuniaria eccedente i limiti fissati dalla LAF, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire quale istanza unica è data dagli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm.

Sapere se in concreto l'interessato abbia o meno diritto all'assegno, è una questione di merito, non di ammissibilità.

Vertendo esclusivamente su questioni di diritto, la contestazione può essere risolta sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. L'art. 14 cpv. 1 LStip, nella versione del 24 novembre 1987 (LStip 1987; BU 1987, 379), stabiliva che i dipendenti dello Stato avevano diritto all'indennità annua fissata dalla legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati (LAF). A quell'epoca era in vigore la legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 (LAF 1959; BU 1959, pag. 221 seg.). L'art. 14 cpv. 3 di questa legge concedeva ai lavoratori dipendenti un assegno per figli di età inferiore a vent'anni, che assolvevano un tirocinio od erano agli studi. Il diritto all'assegno sussisteva indipendentemente dal luogo in cui veniva svolta la formazione. Era quindi dato anche ai salariati con figli che studiavano all'estero.

L'art. 14 cpv. 2 LStip stabiliva inoltre che il diritto all'indennità poteva esser fatto valere, in deroga alla LAF, sino al compimento del venticinquesimo anno d'età per i figli all'apprendistato o agli studi. I dipendenti dello Stato godevano quindi di un privilegio, che dava loro diritto all'indennità per figli in formazione fino al compimento del venticinquesimo anno. La nozione di "figli all'apprendistato o agli studi", su cui si fonda tale norma, coincideva con quella di figli che "assolvono un tirocinio o sono agli studi", di cui all'art. 14 cpv. 3 LAF 1959. Non ponendo quest'ultima disposizione alcun limite riferito al luogo di formazione, il privilegio era accordato anche nel caso in cui i figli studiavano all'estero. Ciò rientrava d'altra parte nelle intenzioni del legislatore, che si proponeva di allineare l'intera normativa alla LAF 1959, ad eccezione del limite d'età per figli agli studi (cfr. messaggio 30 giugno 1987, no. 3202, Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, pag. 451).

2.2. A partire dal 1. gennaio 1997 è progressivamente entrata in vigore la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF 1996; RL 6.4.1.1.), che ha abrogato la LAF 1959 (art. 75 LAF 1996). Questa nuova legge concede, fra l'altro, un assegno per giovani in formazione ai salariati con figli che hanno compiuto i quindici anni e seguono una formazione in Svizzera (art. 21 lett. a LAF 1996). L'assegno è erogato fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i vent'anni (art. 22 cpv. 3 LAF 1996). Il vincolo di natura territoriale, che subordina il diritto all'assegno per i figli in formazione alla condizione che quest'ultima abbia luogo in Svizzera, è stato introdotto allo scopo di contenere i costi di questa prestazione sociale.

2.3. La LAF 1996 ha adeguato l'art. 14 cpv. 1 LStip, disponendo che i dipendenti dello Stato hanno diritto agli assegni previsti da tale legge (art. 75 cpv. 4 LAF). Non ha invece modificato l'art. 14 cpv. 2 LStip. Questa norma stabilisce quindi ancora che "in deroga alla LAF, il diritto all'indennità può essere fatto valere fino al compimento del venticinquesimo anno di età per i figli all'apprendistato o agli studi". Le condizioni del privilegio concesso sino a quel momento dall'ordinamento retributivo cantonale ai dipendenti con figli in formazione di età inferiore ai venticinque anni sono pertanto rimaste invariate. Ciò significa che i dipendenti dello Stato hanno tuttora diritto all’assegno per figli all'apprendistato o agli studi sino a venticinque anni, indipendentemente dal luogo in cui svolgono la formazione.

La tesi del convenuto, secondo cui il legislatore in occasione dell'adozione della LAF 1996 avrebbe deliberatamente omesso di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip, in modo da circoscrivere la deroga alla LAF al limite d'età del figlio, non può essere accreditata. Per giungere a questo risultato, l'art. 14 cpv. 2 LStip avrebbe dovuto essere modificato, coordinandolo - anche dal profilo terminologico - all'art. 21 LAF mediante la precisazione "per i figli che seguono una formazione in Svizzera", oppure sopprimendo semplicemente il presupposto "per i figli all'apprendistato o agli studi", in modo da sottolineare che la deroga all’art. 21 LAF concerneva soltanto il limite d’età. Continuando l'art. 14 cpv. 2 LStip a concedere ai dipendenti statali il diritto all'assegno "per i figli all'apprendistato o agli studi" sino a venticinque anni e senza alcun vincolo riferito al luogo di formazione, la deroga all’ordina-mento della LAF, stando al tenore letterale della norma, anziché rimanere circoscritta al limite d’età, ha finito per estendersi alla limitazione territoriale introdotta dall'art. 21 lett. a LAF.

A torto l'autorità cantonale pretende che questa limitazione riguardi anche i figli dei dipendenti dello Stato. I materiali legislativi sono silenti al proposito. Il fatto che tale vincolo sia stato introdotto per motivi economici non basta per estenderlo alla LStip. Il passo del messaggio indicato dal convenuto (messaggio 19 gennaio 1994 del Consiglio di Stato; Verbali del Gran Consiglio, sess. ord. prim., vol. I.2, pag. 804) concernente l'estensione del campo d'applicazione della LAF ai "dipendenti delle amministrazioni cantonali, comunali e consortili" non basta per sostanziare questa conclusione. Tanto meno quando si consideri che questa limitazione è stata introdotta soltanto posteriormente al messaggio, attraverso la presentazione del rapporto di maggioranza.

                                   3.   Nel caso concreto, l'attore chiede che gli venga riconosciuto l'assegno per figli in formazione per la figlia __________ che frequenta il liceo __________ di Como, per il periodo gennaio - ottobre 1998.

La domanda è fondata, poiché l'art. 14 cpv. 2 LStip riconosce tuttora ai dipendenti statali un diritto all'assegno per figli agli studi o all'apprendistato più esteso rispetto a quello previsto dall'art. 21 LAF. Omettendo di modificare la norma in questione in modo da subordinare il diritto all'assegno per figli in formazione alla condizione che quest'ultima avesse luogo in Svizzera, il legislatore ha in effetti mantenuto l'ordinamento previgente, che riconosceva ai dipendenti statali questo privilegio all'unica condizione che i figli fossero all'apprendistato o agli studi.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta, riconoscendo all'attore il diritto all'assegno per figli in formazione per la figlia __________ nel periodo gennaio - ottobre 1998.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 69 LOrd; 21 LAF 1996; 14 LAF 1959; 14 LStip; 71-74 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è accolta.

§.  Di conseguenza, lo Stato è condannato a versare all'attore l'assegno per figli in formazione per la figlia __________ per il periodo gennaio - ottobre 1998.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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