Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2026 52.2025.327

5. Februar 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,691 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sanzione disciplinare

Volltext

Incarto n. 52.2025.327  

Lugano 5 febbraio 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2025 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 18 agosto 2025 (n. 20.2025.10) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. Con scritto del 9 maggio 2025 la __________ SA di __________ si è rivolta alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) per segnalare il comportamento del notaio RI 1, cui ha sostanzialmente rimproverato di avere proceduto il 6 maggio 2025 a delle autentiche di firma che, non specificando le modalità di verifica dell'autenticità delle stesse, sarebbero irrispettose delle vigenti normative.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 13 maggio 2025 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito, precisando di avere proceduto all'autentica telefonicamente.

B.   Con decisione del 18 agosto 2025, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 500.-. La precedente istanza, pur dando atto del silenzio della legge sul notariato in merito, richiamata la dottrina e la posizione della Commissione per il notariato, ha ritenuto che l'indicazione nel brevetto delle modalità di constatazione dell'autenticità della firma costituisca una regola d'ordine, la cui violazione, pur non comportando la nullità dell'atto, configura una violazione dell'obbligo generale di diligenza del notaio. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla lieve entità della violazione e del precedente disciplinare dell'interessato.

C.   Avverso tale decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente sostiene che, se la legge avesse voluto prescrivere l'obbligo di precisare nel brevetto l'accertamento telefonico dell'autenticità della firma, lo avrebbe fatto esplicitamente. Ritiene che vi abbia invece rinunciato, verosimilmente per evitare di creare delle autentiche di serie B rispetto a quelle effettuate in vista e presenza. Reputa in ogni caso eccessivo considerare la sua denegata omissione quale violazione del dovere di diligenza e comunque sproporzionata la sanzione inflittagli.

D.   In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi nella querelata decisione.

E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

Considerato,                in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2.    2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi, 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).

2.3. Il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni (art. 12 LN). Il dovere di diligenza deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6 del 23 dicembre 2022 consid. 2.4 e rif.). Secondo l'art. 5 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (cpv. 1) e formulare gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero (cpv. 2).

3.    3.1. L'autentica di firma è un atto autentico di constatazione. È definita come una dichiarazione scritta (o elettronica) mediante la quale l'autenticatore competente (magistrato, ufficiale pubblico o funzionario) attesta l'autenticità di una firma o di un segno caratteristico equivalente, apposto su un atto pubblico o privato, affinché la firma o il segno possano far fede laddove l'atto sarà prodotto. Il suo scopo è, da un lato, di rendere difficile la falsificazione delle firme, dall'altro, talvolta di dare il valore probante di firme a segni o marchi che non sarebbero considerati come tali senza questa formalità (cfr. Michel Mooser, Droit notarial, III ed., Berna 2025, n. 1162). Avuto riguardo agli scopi perseguiti dall'autentica di firma, nel procedervi, il notaio deve assicurarsi dell'identità del sottoscrivente e dell'autenticità della sua firma (cfr. Mooser, op. cit., n. 1165). La constatazione da parte del notaio della veridicità di una firma può avvenire secondo diverse modalità generalmente definite dal diritto cantonale (cfr. Mooser, op. cit., n. 1171). Nel nostro Cantone, l'art. 68 LN ammette anche l'autentica in assenza del firmatario, nella misura in cui dispone che il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci di firmare, segnatamente nel caso in cui si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrivente, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno (cfr. cpv. 1 seconda ipotesi). La LN è silente circa l'obbligo di indicare nel brevetto la modalità con cui il notaio ha constatato l'autenticità della firma. La dottrina lo ammette (cfr. Mooser, op. cit., n. 1176; Christian Brückner, Schweizerisches

Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 3345, secondo cui si tratterebbe di una regola d'ordine). Anche secondo la direttiva relativa all'art. 68 LN ("Possibili modalità per autenticare la firma di una persona; contenuto del brevetto di autentica di firma") che la Commissione per il notariato ha emanato (in virtù dell'art. 17 cpv. 1 lett. g LN) il 4 settembre 2023, l'indicazione nel testo del brevetto del modo in cui il notaio ha accertato l'autenticità della firma vale quale regola d'ordine; inoltre, pur non comportando la nullità del brevetto, tale indicazione rientra comunque nei doveri di diligenza che incombono al notaio in base all'art. 12 LN.

3.2. Ora, ben si può ammettere che un notaio, che giusta l'art. 12 LN deve usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni, nel redigere un brevetto di autentica di firma debba precisare le modalità con cui ha constatato l'autenticità della firma, trattandosi inoltre di una circostanza che aumenta evidentemente la credibilità del documento che la autentica (cfr. DTF 99 IV 194 consid. 3c; Mooser, op. cit., n. 1176). Contrariamente a quanto preteso nel gravame (ad 11), il grado di credibilità dell'autentica di firma stessa varia quindi a seconda del modo in cui il notaio ha accertato l'autenticità della firma. In concreto, mancando nei brevetti allestiti dal ricorrente l'indicazione dell'accertamento telefonico dell'autenticità della firma, occorre concludere che egli è in corso in una violazione del dovere di diligenza sancito dall'art. 12 LN, così come anche ritenuto dalla precedente istanza.

4.    Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

l'avvertimento;

l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,

  misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2

LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2. In concreto, alla luce dello scopo dell'autentica di firma (cfr. supra, consid. 3.1), la violazione commessa dal ricorrente che, in più brevetti (cinque secondo le sue osservazioni del 14 maggio 2025), ha omesso di precisare di avere accertato l'autenticità della firma solo telefonicamente non è trascurabile. Va pure tenuto conto del fatto che, secondo quanto indicato dalla Commissione e rimasto incontestato, l'insorgente è già stato oggetto in passato di una sanzione disciplinare, e meglio di un ammonimento pronunciato il 28 novembre 2018. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.    5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

52.2025.327 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2026 52.2025.327 — Swissrulings