Incarto n. 52.2025.187
Lugano 10 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 dell'
RI 1
contro
la decisione del 14 aprile 2025 (n. 20.2024.13) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 maggio 2022 il notaio RI 1 ha rogato un contratto di costituzione di diritto di compera con cui la proprietaria __________ SA, rappresentata dal suo amministratore unico C__________, ha concesso a L__________ un diritto di compera su un appartamento in proprietà per piani (foglio PPP n. __________) in un condominio di sette unità a __________ (part. __________). L'appartamento, che il beneficiario intendeva acquistare quale residenza di vacanza, era gravato, insieme agli altri sei, da otto cartelle ipotecarie al portatore di complessivi nominali fr. 4'600'000.- (in 1° e 2° rango), da cui avrebbe dovuto essere svincolato per essere venduto libero da pegni. Il prezzo era stato fissato in fr. 1'150'000.-: fr. 230'000.-, a valere quale acconto sul prezzo di vendita e pena di recesso giusta l'art. 158 cpv. 3 CO, erano già stati versati dal beneficiario sul conto clienti del notaio (incaricato di girarli alla venditrice ad avvenuta annotazione dell'atto a registro fondiario); il saldo di fr. 920'000.- avrebbe invece dovuto essere versato sempre sul conto clienti del notaio 5 giorni prima della scadenza del diritto di compera, prevista per il 31 ottobre 2022. L'atto prevedeva che l'importo di fr. 230'000.- sarebbe decaduto a favore della concedente qualora il beneficiario non avesse esercitato il diritto di compera entro il termine stabilito per motivi non imputabili alla stessa. Quest'ultima lo avrebbe invece restituito al beneficiario qualora l'autorizzazione a occupare l'unità condominiale come residenza secondaria non fosse stata concessa entro la scadenza del diritto di compera (o di un'eventuale proroga di sei mesi). La consegna dell'appartamento era stata convenuta per il 31 ottobre 2022.
b. Il 19 ottobre 2022 il notaio ha rogato un atto di proroga del diritto di compera fino al 28 aprile 2023. L'atto si limitava a dare atto che il beneficiario aveva versato sul conto clienti del notaio un ulteriore importo di fr. 192'000.- a valere quale ulteriore acconto sul prezzo di vendita e pena di recesso giusta l'art. 158 cpv. 3 CO e che il saldo, di fr. 728'000.-, avrebbe dovuto essere corrisposto secondo le medesime modalità previste nell'atto costitutivo, le cui ulteriori condizioni pure rimanevano invariate.
c. I lavori di costruzione hanno subito un'interruzione dopo che, nel novembre 2022, l'amministratore unico della società concedente, C__________, era stato arrestato in Italia. d. Il 18 aprile 2023 il notaio RI 1 ha comunicato alle parti che la banca da lui interpellata in merito allo svincolo dell'unità di PPP dalle cartelle ipotecarie avrebbe proceduto solo dopo l'avvenuta iscrizione a registro fondiario delle modifiche, già materialmente intervenute, in merito alle unità condominiali; richiesta cui, visto l'approssimarsi della scadenza del diritto di compera, sarebbe stato tecnicamente impossibile dar seguito a meno di convenire un'ulteriore proroga dello stesso.
e. Il 27 aprile 2023, mediante rogito del notaio D__________, la durata del diritto di compera è stata prorogata al 28 agosto 2023, riportando le condizioni per la consegna in conformità alla nuova durata pattuita.
f. Un'ulteriore proroga è stata formalizzata con atto del 28 agosto 2023 del notaio D__________, che ha riportato la scadenza del diritto di compera e le condizioni per la consegna al 30 giugno 2024, riducendo il prezzo di fr. 28'000.- quale parziale indennizzo per i maggiori costi derivanti al beneficiario dal ritardo nella consegna dell'appartamento.
g. Con decisione del 17 aprile 2024 la Pretura di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento della società concedente.
h. Il 30 giugno 2024 è scaduto il diritto di compera, senza che fosse stato esercitato.
B. a. L'11 ottobre 2024 L__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI 1 che, istrumentando atti carenti, gli avrebbe provocato un importante pregiudizio economico. Con riferimento all'atto costitutivo ha in particolare rimproverato al notaio di non aver regolato le conseguenze di un ritardo nella consegna rispettivamente dell'impossibilità di esercitare il diritto di compera per circostanze non imputabili all'acquirente (come quelle verificatesi in concreto), di non aver stabilito le modalità di svincolo dalle cartelle ipotecarie (rispettivamente di non averlo almeno avvisato che l'esercizio del diritto di compera dipendeva da fattori esterni imprevedibili) e di non averlo sufficientemente informato circa i rischi connessi con il versamento dell'acconto in caso di fallimento della concedente. Inoltre, il contenuto dell'atto di proroga non rispecchierebbe la sua reale volontà, dal momento che non voleva versare un secondo acconto, bensì concedere alla società un mutuo indipendente dal diritto di compera.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 15 ottobre 2024 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito.
C. Raccolta ulteriore documentazione dal segnalante e concessa al notaio la facoltà di esprimersi in merito, con decisione del 14 aprile 2025, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 5'000.-. La precedente istanza ha ritenuto che, in un contesto complesso come quello in esame, il segnalato avrebbe dovuto attirare l'attenzione del beneficiario su determinati aspetti relativi al destino e all'entità degli acconti/pene di recesso (a, b e d) e alle cartelle ipotecarie che gravavano l'immobile (c), come si vedrà meglio in seguito. Non avendo dimostrato di averlo informato dei rischi connessi con tali aspetti, ha quindi riconosciuto una violazione del suo obbligo di informazione. Ha invece reputato che non fossero necessarie spiegazioni particolari circa i rischi di fallimento della società concedente. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla gravità della violazione e ai precedenti disciplinari dell'interessato.
D. Avverso tale decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia dichiarata nulla rispettivamente annullata. L'insorgente eccepisce preliminarmente la nullità della decisione impugnata, firmata dal segretario ma non dal presidente. Nel merito nega di aver disatteso il suo dovere di informazione, contestando puntualmente i singoli addebiti, con motivazioni che verranno riprese nei considerandi di diritto.
E. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi nella querelata decisione, di cui ha allegato una copia supplementare, precisando che l'eventuale assenza della firma del presidente sull'esemplare trasmesso al notaio è da ricondurre a una svista.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. Preliminarmente da respingere è l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente, per l'assenza della firma del presidente della Commissione sulla decisione notificatagli. Considerato che la LPAmm, applicabile anche alle decisioni rese dalla Commissione di disciplina notarile (cfr. art. 102 LN), non impone l'esigenza della firma (cfr. art. 46 LPAmm), quest'ultima non costituisce una condizione di validità della decisione (cfr. STFA A-1603/2021 del 6 settembre 2022 consid. 2.3.2 e rimandi). A ciò aggiungasi che, in concreto, la spiegazione fornita dalla precedente istanza con la risposta consente chiaramente di ricondurre la mancanza (peraltro soltanto sull'esemplare notificato all'insorgente, visto che nell'incarto della Commissione figura sub doc. 14 una versione debitamente sottoscritta anche dal presidente) a una semplice svista. Nulla permette quindi di dubitare della conformità formale e materiale dell'atto intimato al ricorrente. Privo di pertinenza è invece il paragone dell'insorgente con le firme richieste sul testamento pubblico o su altri pubblici istrumenti (cfr. art. 37 LN e 24 del relativo regolamento, che regola le modalità di firma).
3. 3.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi, 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).
3.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LN, il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica dell'atto e fornisce le necessarie spiegazioni. A livello di norme deontologiche, l'obbligo d'informazione delle parti è ricordato all'art. 12 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio cura specialmente l'informazione alle parti sulla natura, il contenuto e la portata giuridica dell'atto, fornendo ogni necessaria spiegazione. Il contenuto e il grado di approfondimento dell'informazione dipende dal caso di specie ed è funzione delle esigenze delle parti, cioè delle loro conoscenze e della natura del negozio giuridico (cfr. ZBGR 81/2000 pag. 58 segg., pag. 61 seg.; STA 52.2024.258 del 14 novembre consid. 2.3 e rimandi; Michel Mooser, Droit notarial, III ed., Berna 2025, n. 335 seg., 341, 346 e 351 seg.; Etienne Jeandin, La profession de notaire, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2023, pag. 92 e 94). Il notaio deve spiegare - d'ufficio, in maniera chiara e imparziale - alle parti il tenore esatto e le conseguenze delle loro decisioni, informandole sia sugli aspetti vantaggiosi che su quelli svantaggiosi (de commodo et incommodo), in modo da assicurarsi ch'esse firmino l'atto autentico in piena cognizione di causa. L'obbligo di informare del notaio permette alle parti di comprendere appieno la portata dei loro impegni e di assicurarsi che l'atto corrisponda effettivamente alla loro volontà (cfr. Mooser, op. cit., n. 335, 346 e 362; Jeandin, op. cit., pag. 92). Il notaio è in particolare tenuto a fornire alle parti le informazioni necessarie per proteggerle dai rischi cui l'istrumentazione di un atto autentico è suscettibile di esporle, attirando la loro attenzione sugli aspetti inabituali previsti nell'atto (cioè quelli che presentano una componente “sorprendente” o che le parti “laiche” non erano tenute ad aspettarsi), ciò che si verifica segnatamente in ambito immobiliare (cfr. Mooser, op. cit., n. 336 e 365). Il notaio adempie al suo obbligo di informazione anche oralmente, al più tardi al momento dell'istrumentazione. Può sottolineare uno o l'altro aspetto per iscritto, per esempio in occasione dell'invio di bozze dell'atto, o mediante una clausola inserita nell'atto, in modo da facilitare la prova in caso di contestazioni future, soprattutto quando le parti intendono adottare una soluzione insolita o rischiosa (cfr. Mooser, op. cit., n. 341 e 344 seg.; Jeandin, op. cit., pag. 94).
4. 4.1. Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la costituzione di un diritto di compera su di un immobile in proprietà per piani in fase di ristrutturazione, il cui esercizio è previsto entro una certa data, di poco successiva alla conclusione dei lavori previsti, costituisce indubbiamente un caso in cui ricorrono diversi aspetti inabituali che il notaio è tenuto a spiegare approfonditamente. Ha quindi rimproverato al notaio di non avere, in un contesto complesso come quello che si presentava in concreto, attirato l'attenzione del beneficiario sul fatto che (a) l'atto costitutivo non chiariva il destino dell'acconto/pena di recesso per il caso in cui l'edificazione non si fosse conclusa entro il 31 ottobre 2022, (b) nemmeno l'atto di proroga chiariva tale aspetto in relazione al secondo acconto/pena di recesso e neppure modificava il termine di consegna, (c) l'atto costitutivo non chiariva le conseguenze dell'impossibilità per la concedente di liberare la proprietà dalle cartelle ipotecarie e (d) con i due versamenti effettuati egli aveva già anticipato il 36.7% del prezzo di esercizio del diritto di compera, situazione anomala che la giurisprudenza ha già avuto modo di considerare incompatibile con il diritto e l'equità, non essendo il notaio stato in grado di dimostrare di avere informato il beneficiario dei rischi connessi con tali aspetti. 4.2. Il ricorrente contesta di non avere sufficientemente informato il beneficiario (laureato e non a digiuno di nozioni giuridiche), sostenendo anzitutto (con il supporto di una dichiarazione scritta rilasciata da C__________) di avere inviato preventivamente alle parti una bozza degli atti e di aver loro fornito le spiegazioni necessarie già prima della sottoscrizione e poi ancora al momento dell'istrumentazione dell'atto costitutivo del diritto di compera. Avrebbe in particolare spiegato che, qualora la PPP non fosse stata consegnata nei termini, l'importo versato sarebbe stato restituito al beneficiario. Circostanza chiara, che non avrebbe quindi dovuto ribadire al momento dell'atto di proroga, con cui anche il termine di consegna sarebbe stato posticipato. L'impasse relativa allo svincolo dalle cartelle ipotecarie si sarebbe invece venuta a creare a seguito dell'incarcerazione di C__________, circostanza per lui imprevedibile, e si sarebbe potuta risolvere al momento della nomina del nuovo amministratore della società concedente. Ritiene infine che la Commissione non avrebbe dovuto chinarsi sull'entità dell'importo totale anticipato (richiamando oltretutto una giurisprudenza inconferente relativa alla pena convenzionale), ma vagliare il rimprovero mossogli dal segnalante, che ha preteso - senza tuttavia in alcun modo dimostrarlo - che il suo secondo versamento non avrebbe costituito un ulteriore acconto, bensì un mutuo concesso alla società.
4.3. Ora, per quanto riguarda i primi addebiti (a e b), va anzitutto osservato che l'atto costitutivo del diritto di compera non regola effettivamente le conseguenze in caso di mancata consegna dell'appartamento entro la data prevista del 31 ottobre 2022 (cfr. punti 8 e 11), né le implicazioni sull'esercizio del diritto di compera avente la stessa scadenza (possibilità di esercitarlo ed eventuali condizioni [ad es. riduzione del prezzo, ecc.]). Nemmeno indica se tra i motivi non imputabili alla concedente per il mancato esercizio del diritto entro il 31 ottobre 2022 così come risulta dal punto 4 (che avrebbe comportato il decadimento definitivo a favore della concedente dell'importo di fr. 230'000.-) - rientrasse o no la rinuncia del beneficiario per il fatto che i lavori non erano terminati. Identica conclusione vale per l'atto di proroga che, come evidenziato dalla Commissione, non ha neppure stabilito un nuovo termine di consegna dell'appartamento. Il ricorrente pretende certo di aver informato le parti, contestualmente al primo rogito, che l'acconto/pena di recesso in caso di mancata consegna dell'unità di PPP entro la data prevista avrebbe dovuto essere restituito (cfr. pure dichiarazione di C__________ di cui al doc. B). Se così fosse, non si capisce però allora per quale motivo, al momento della proroga del diritto di compera, anziché dar atto di tale circostanza nell'atto (riconoscendo quindi la mora o inadempienza della venditrice e il suo debito di restituzione di fr. 230'000.nei confronti del segnalante), al beneficiario è invece stato richiesto di versare un ulteriore importo altrettanto importante (fr. 192'000.-), ponendolo in un'evidente condizione di svantaggio (obbligo di versare un altro acconto/pena di recesso per la proroga di un diritto che fino ad allora non aveva potuto esercitare, o perlomeno non per colpa sua). E questo con un atto con il quale il notaio non ha pacificamente fornito altre spiegazioni (cfr. ricorso, pag. 4), ma che ha come detto pure introdotto un'incongruenza tra la scadenza del termine per esercitare il diritto di compera (prorogato al 28 aprile 2023) e quella del termine di consegna, chiaramente rimasto invariato a dispetto di quanto afferma il ricorrente (cfr. clausola n. 3, in cui, dopo aver prorogato unicamente la durata del diritto di compera, si stipula che per il resto, le condizioni stabilite nel contratto di costituzione di diritto di compera rimangono invariate). In queste circostanze, non è quindi seriamente possibile ritenere che il notaio abbia informato il segnalante (quand'anche persona laureata e non a digiuno di nozioni giuridiche, come afferma il ricorrente) sul contenuto e sulla portata dei due atti pubblici, segnatamente per quanto riguarda le sorti degli importi versati a titolo di acconto/pena di recesso, in caso di mancata ultimazione dei lavori dell'appartamento entro la scadenza pattuita, così come concluso dalla Commissione.
4.4. Lo stesso vale in relazione alla questione dello svincolo dell'immobile dalle ingenti cartelle ipotecarie iscritte (c). L'atto costitutivo del diritto di compera si limita a stabilire che il foglio di PPP verrà svincolato dalle cartelle ipotecarie e quindi venduto libero da pegni (cfr. clausola n. 3 in fine). È però del tutto silente sul consenso necessario da parte della banca creditrice ipotecaria e sull'eventualità di un suo rifiuto, che avrebbe impedito di liberare il fondo dalle otto cartelle ipotecarie di complessivi nominali fr. 4'600'000.- che lo gravavano. Tema, questo, che, data la sua importanza, spettava tuttavia al notaio regolare e spiegare (cfr. pure Mooser, op. cit., n. 365), tanto più che comportava il rischio per il beneficiario, nonostante il versamento del 36% circa del prezzo convenuto, di ritrovarsi nelle condizioni di non potere esercitare il diritto di compera concessogli con l'atto. Il ricorrente, pur non avendo raccolto dalla banca creditrice alcuna garanzia circa lo svincolo, non si è invece confrontato con la predetta eventualità e non ha reso attento il beneficiario al rischio non evidente da lui incorso con la sottoscrizione del rogito, disattendendo così anche per tale ragione il suo dovere d'informazione.
4.5. Aggiungasi infine, con riferimento all'entità della somma complessiva già versata a titolo di acconto/pena di recesso (d), che, nella misura in cui non dev'essere intesa quale controprestazione per la concessione del diritto di compera, ma piuttosto come mezzo per fare pressione sul beneficiario affinché esercitasse il diritto concessogli (che può essere considerato una pena convenzionale impropria [cfr. STF 4A_227/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 3.3.2], rispettivamente pena di recesso impropriamente detta [cfr. Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Tomo II, Berna 2023, n. 18.85]), la stessa appare effettivamente eccessiva e suscettibile di essere ridotta (cfr. STF 4A_227/2020 citata consid. 4; Koller, op. cit., n. 18.90). Aspetto, questo, altrettanto inusuale e di cui pure l'insorgente non risulta aver informato il segnalante, in violazione dell'obbligo professionale che gli incombeva. Considerato che l'importanza dell'importo versato emergeva chiaramente dalla segnalazione, non è dato di vedere perché la precedente istanza non poteva soffermarsi anche su questa circostanza. A ciò aggiungasi che la Commissione può intervenire anche d'ufficio (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 5.3) e non è vincolata ai rimproveri del denunciante.
5. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:
l'avvertimento;
l'ammonimento;
- la multa fino a fr. 20'000.-;
- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,
misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, il ricorrente ha chiaramente disatteso il suo obbligo d'informazione in relazione al destino degli acconti/pene di recesso per il caso in cui la costruzione non fosse stata ultimata entro la scadenza pattuita (a e b), generando inoltre confusione con la mancata modifica del termine di consegna nell'atto di proroga del 19 ottobre 2022. Non ha inoltre reso attento il beneficiario del diritto di compera sui rischi legati all'eventuale impossibilità di svincolare la PPP dal suo aggravio ipotecario (c), né sull'entità eccessiva dell'importo complessivo versato a titolo di acconto/pena di recesso (d). A fronte degli scopi della forma autentica, da cui discende il fondamentale obbligo di informazione del notaio, la violazione commessa è senz'altro grave, ritenuto che una parte all'atto da lui rogato si è trovata a pagare eccessivamente per un diritto che di fatto non ha potuto esercitare e temere di perdere quanto già versato (cfr. segnalazione, pag. 2), ciò che l'ha indotta a sottoscrivere ulteriori due proroghe prima del fallimento della società concedente. Neppure può essere trascurato che l'insorgente è già stato oggetto in passato di due sanzioni disciplinari cresciute in giudicato. Il 7 luglio 2023 la Commissione ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento (per avere violato il suo dovere di diligenza, tardando nel consegnare al segnalante la corrispondenza da lui richiesta), che questo Tribunale ha confermato con decisione del 14 novembre 2024 (inc. 52.2023.297), mentre il 22 maggio 2024 gli ha inflitto una multa di fr. 2'500.- (per violazione dei suoi obblighi di informazione, diligenza e imparzialità, in relazione con tre brevetti con cui venivano concessi dei mutui allo stesso C__________), che pure è stata confermata da questa Corte con sentenza del 14 novembre 2024 (inc. 52.2024.258). Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 5'000.- pronunciata dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata peraltro ancora nella fascia inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti disciplinari dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera