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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.04.2025 52.2025.1

17. April 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,750 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Commesse pubbliche. Aggiudicazione. Valutazione offerte

Volltext

Incarto n. 52.2025.1  

Lugano 17 aprile 2025         

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2024 della

RI 1   patrocinata da:     

contro  

la decisione del 20 dicembre 2024 del Municipio di CO 2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione del contratto di assicurazione responsabilità civile del Comune e delle Case per anziani ha deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto,                         in fatto

A.   L'11 ottobre 2024 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il contratto di responsabilità civile del Comune e delle Case per anziani (FU __________ dell'__________ pag. 8 e simap di stessa data n. __________).

Il bando preannunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata tenendo conto dei seguenti criteri e dei relativi fattori di ponderazione:

premio annuo totale in CHF                                          50%

gestione dei sinistri integralmente in lingua italiana         10% e con sede del servizio sinistri in Ticino

persona di riferimento per tutti i sinistri                           15%

coperture richieste                                                        20%

autocertificazione formazione apprendisti                        5%

Il capitolato di concorso (punto n. 4) specificava la modalità di valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione, avvertendo che per l'assegnazione dei punteggi sarebbe stata presa in considerazione la variante 2 delle offerte, così definita nell'allegato 2 al predetto documento (cfr. punto n. 3.1, pag. 2):

Franchigia per danni materiali e corporali CHF 1'000.-.

B.   Prima dell'inoltro delle offerte, il committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli.

C.   In tempo utile sono giunte all'ente banditore sei offerte, per importi - riferiti al premio globale annuo (Comune + Case per anziani) - compresi tra fr. 43'570.- e fr. 66'491.-. Dopo aver valutato le stesse, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 54'996.90 è giunta prima in graduatoria con 90 punti.

D.   Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, che ha presentato l'offerta economicamente più bassa ed è giunta seconda in graduatoria con 80 punti. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova decisione. In via cautelare, essa ha domandato di concedere effetto sospensivo al gravame. L'insorgente ha eccepito per cominciare la carenza di motivazione della decisione impugnata. Nel merito, ha contestato la valutazione del committente in relazione al criterio di aggiudicazione legato alle coperture richieste, sostenendo che la sua offerta comprenderebbe tutte quelle contemplate nell'allegato 2, come peraltro dichiarato nell'autocertificazione di cui all'allegato 3. Essa meriterebbe 20 punti anziché 0, ciò che la porterebbe a primeggiare la graduatoria.

E.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, il quale ha dapprima respinto le contestazioni circa la carente motivazione della decisione impugnata. L'ente banditore ha poi difeso la propria valutazione, affermando, da un lato, che l'offerta della ricorrente non prevedeva tutte le coperture (particolari) richieste e, dall'altro, che l'ammontare di alcune delle coperture e franchigie proposte non corrispondeva integralmente a quanto indicato nell'allegato 2.

F.    Con la replica la ricorrente, dopo aver preso visione degli atti messile a disposizione, ha riconfermato le argomentazioni addotte. Ha in particolare osservato che asserite differenze nelle franchigie o nelle somme assicurative, diversamente da quanto ritenuto dall'ente banditore, non costituiscono un caso di assenza della copertura richiesta che giustificherebbe l'assegnazione di 0 punti nel criterio in questione. Ha rilevato che nemmeno l'offerta della deliberataria collimerebbe in tutto e per tutto con le esigenze contenute nel bando di gara; ciononostante alla stessa è stato assegnato il punteggio più alto. L'insorgente ha ribadito di avere rettamente attestato, nell'allegato 3, che le offerte inoltrate comprendono tutte le coperture richieste, precisando che le stesse sarebbero state evidentemente tutte riprese e contemplate nel Contratto da sottoscriversi tra le parti. Ha inoltre soggiunto che in assenza di indicazioni chiare nel bando di gara, poteva ragionevolmente ritenere in buona fede che fosse legittimata a proporre adeguamenti alle coperture particolari (complementari) in quanto il capitolato non specificava che le franchigie per tali coperture dovessero corrispondere a quelle previste per il rischio base. Ha quindi sostenuto di avere previsto alcune coperture speciali con una franchigia di fr. 1'000.- e una aggiuntiva in percentuale del danno, trattandosi di versione generale generata in default, pur comunicando di essere in grado di fornire anche per dette garanzie speciali una franchigia fissa di fr. 1'000.- senza impattare sul premio assicurativo proposto che rimane il medesimo. Per quanto attiene al rischio "locali in affitto per una durata inferiore a 6 mesi" (RC Case per anziani), per il quale ha effettivamente previsto una franchigia (fr. 2'000.-) superiore a quella esatta dal bando di gara, l'insorgente ha precisato trattarsi di una copertura aggiuntiva rispetto al minimo richiesto (ossia la copertura assicurativa standard per i locali affittati su base annuale); circostanza che non potrebbe dunque nuocerle.

G.   Con la duplica, il committente ha difeso il proprio agire, con argomenti che verranno ripresi nei seguenti considerandi. Ha in particolare contestato le generiche critiche che l'insorgente ha rivolto contro l'offerta della deliberataria.

H.   Alla triplica spontanea dell'insorgente ha fatto seguito un'ulteriore presa di posizione del committente. Dei contenuti di questo scambio di scritti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

I.     La deliberataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non hanno presentato osservazioni.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalla ricorrente con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.    La ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione impugnata.

2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 LCPubb, applicabile al caso concreto grazie al rinvio di cui all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo (cfr. anche art. 13 lett. h CIAP). Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).

2.2. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2022.59 del 17 giugno 2022 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto, nella decisione del 20 dicembre 2024 notificata alla ricorrente il Municipio ha giustificato l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 indicando i punteggi conseguiti dalle concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione e richiamandosi al "rapporto di valutazione del 19 (recte: 6) dicembre 2024", senza tuttavia allegare questo documento. Tali indicazioni, alquanto scarne, non consentivano certo alla ricorrente di capire compiutamente i motivi alla base della decisione censurata. Va però rilevato che in questa sede il committente ha poi trasmesso il carteggio completo, tra cui figura il rapporto di delibera, dal quale emergono le motivazioni alla base dei punteggi attribuiti. La ricorrente ha avuto ampio accesso alla documentazione integrale in questa sede, nonché alle spiegazioni del committente, e ha avuto modo di esprimersi in merito. Ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.

3.    3.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'assegnazione della commessa al concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e devono essere precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti (STA 52.2011.526 del 28 novembre 2011 consid. 2.2, 52.2010.287 del 21 settembre 2010; STAF B-6837/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3; cfr. anche BLVGE 2002 pag. 383). Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che, secondo il bando, si è impegnato a valutare (STA 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

3.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (cfr. punto n. 4 del capitolato di concorso). Ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dalle sopraccitate norme. Nessun concorrente ha del resto impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP). Sapere invece se in concreto è stata fatta una valutazione conformemente alle condizioni prestabilite è una questione che verrà affrontata di seguito.

4.    4.1. Nel caso concreto, la documentazione di gara (punto n. 4 del capitolato di concorso, pag. 10) prevedeva che il criterio di aggiudicazione delle coperture richieste, al quale è stato attribuito un fattore di ponderazione del 20%, sarebbe stato apprezzato nel modo seguente:

Coperture richieste come da Allegato 2

Le offerte comprendono tutte le coperture richieste              20 punti

Tutti gli altri casi                                                                   0 punti

L'allegato 2 al capitolato di concorso (Formulario di offerta) indicava le coperture (di base e particolari) desiderate dalla stazione appaltante, come pure le condizioni particolari dell'assicurazione, fra cui le somme e le limitazioni di garanzia e le franchigie applicabili alle differenti varianti d'offerta. Per quanto qui interessa, la variante 2 dell'offerta era descritta nel modo seguente (allegato 2, punto n. 3.1, pag. 2): Franchigia per danni materiali e corporali CHF 1'000.-.

Con scritto del 5 novembre 2024, inviato a tutte le ditte partecipanti al concorso, il committente ha risposto alle domande pervenute entro il termine fissato dal bando di concorso a questo scopo. Tra queste, ha riportato i seguenti quesiti e fornito le relative risposte in relazione al punto n. 4 del capitolato di concorso (cfr. doc. 3):

Domanda 1 (RC del Comune)

Qualora non fosse possibile accordare una somma assicurata di CHF 1'000'000 per la copertura "Danni cagionati agli oggetti lavorati o presi in consegna", e verrebbe presentata un'offerta con una somma assicurata di CHF 500'000, si verrebbe esclusi dal bando di concorso?

Risposta

La somma di garanzia di CHF 500'000 viene accettata senza esclusione dal bando di concorso, ma ha un impatto sul calcolo dei punteggi.

Domande 2 e 30 (RC del Comune), 19 (RC Case anziani):

Secondo il concorso, per l'assegnazione dei punti si prende in considerazione esclusivamente la variante 2 con franchigia generale CHF 1'000. È pertanto possibile presentare unicamente la quotazione di questa variante, senza le altre, senza venir estromessi dal concorso?

Risposta:

Sì.

Con queste risposte, il committente ha quindi segnalato alle partecipanti che la proposta di una franchigia diversa da quella generale di fr. 1'000.-, nonché di una copertura finanziaria inferiore a quella richiesta, avrebbero potuto comportare una penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi.

4.2. Dal rapporto di valutazione della __________ risulta che per quanto riguarda la ricorrente sono state riscontrate le seguenti mancanze (doc. 5, pag. 4 e seg.):

RC del Comune

-    Manca: sistemazione e manutenzione di piste, sentieri e biketrails

-    Manca: lotta antiparassitaria, protezione delle piante con fitofarmaci e diserbatura per tono di terzi

Pagina 20 dell'offerta - Rischio assicurato Dentista scolastico (clinica dentaria comunale e scolastica) - l'attività è elencata, mancano le relative estensioni della copertura

Pagina 2 dell'offerta somma di garanzia per la copertura "Accertamento o eliminazione di difetti o danni" - CHF 500'000 invece di una somma di garanzia di CHF 5'000'000

Pagina 2 dell'offerta somma di garanzia per la copertura "Guardaroba" - CHF 2'000'000 invece di nessuna limitazione della somma di garanzia

Pagina 2 dell'offerta franchigia 10% minimo CHF 1'000 massimo CHF 50'000 invece di una franchigia fissa CHF 1'000:

-    Danni materiali in seguito all'accertamento o all'eliminazione dei danni

Pagina 3 dell'offerta franchigie 10% minimo CHF 1'000 massimo CHF 50'000 invece di una franchigia fissa CHF 1'000:

-   Distruzione, danneggiamento o perdita di fascicoli di terzi

-    Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione

-    Chiavi e tesserina affidati

Pagina 4 dell'offerta franchigia 10% minimo CHF 1'000 massimo CHF 5'000 invece di una franchigia fissa CHF 1'000: -   Contenuto di depositi e celle frigorifere

Pagina 5 dell'offerta diverse franchigie 20% minimo CHF 1'000 massimo CHF 50'000 invece di una franchigia fissa CHF 1'000: -   Presenza ed esercizio di binari di raccordo

RC Case per anziani

Pagina 2 dell'offerta diverse franchigie 10% minimo CHF 1'000 massimo 25'000 invece di una franchigia fissa CHF 1'000:

-    Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione

-    Chiavi e tesserina affidati

-    Incarti delle persone a carico

-    Spese di richiamo

Pagina 3 dell'offerta diverse franchigie con 10% minimo CHF 1'000 massimo CHF 25'000 (recte: CHF 5'000) invece di una franchigia fissa CHF 1'000 -   Danni a cose lavorate o affidate -   Responsabilità civile privata dei residenti

Pagina 3 dell'offerta franchigia di CHF 2'000 invece di una franchigia fissa CHF 1'000: -   Locali in affitto

-    L'attività di giardinaggio non viene assicurato

-    Manca la copertura "Copertura delle persone incapaci di discernimento"

-    Manca la copertura dei dentisti

La stazione appaltante, facendo proprio il rapporto di valutazione stilato dal suo consulente, ha assegnato alla ricorrente 0 punti.

4.3. 4.3.1. Nelle sue offerte del 20 novembre 2024 (doc. C, pag. 30 e segg., 65 e segg.), la ricorrente ha effettivamente omesso di prevedere alcune coperture particolari. Invano la ricorrente, prevalendosi - peraltro solo in sede di triplica - dei principi dell'assicurazione responsabilità civile e segnatamente di quello, a valenza di clausola generale, della copertura di tutti i rischi di responsabilità civile derivanti da infrastrutture e dal loro utilizzo, eccetto quelli esplicitamente esclusi ("tout risque sauf"), sostiene che non è quindi necessario, e nemmeno utile, elencare con precisione tutte le infrastrutture e le attività del Comune nell'offerta assicurativa, che sono invero previste nelle Condizioni generali relative all'Assicurazione responsabilità civile dei Comuni politici (CGA; doc. D) e in particolare, con riferimento alla responsabilità civile derivante da tutte le infrastrutture del Comune, all'art. A1 CGA, per modo che la menzione dei vari elementi dell'infrastruttura (sentieri, piste ciclabili ecc.) sarebbe meramente esemplificativa in questo contesto. Come rettamente rilevato dalla stazione appaltante, la formulazione stessa dell'art. A1 CGA - che contiene sia un principio di base sia un'estensione della copertura ad ulteriori attività ("Rischi secondari") - dimostra che le Condizioni generali non possono essere interpretate come omnicomprensive di ogni possibile attività che non venga espressamente esclusa. I rischi "sistemazione e manutenzione di piste, sentieri e biketrails" e "lotta antiparassitaria, protezione delle piante con fitofarmaci e diserbatura per conto di terzi" richiesti dal bando, non rientrano tra i compiti che incombono al Comune in relazione all'art. A1 (copertura di base), né tra quelli secondari elencati dalla norma, motivo per cui non possono essere considerati, nella presente fattispecie, come assicurati. Parimenti dicasi dei rischi "danni derivanti dall'impresa di giardinaggio gestita dalla home" e "copertura dei dentisti" per i quali l'ente banditore ha richiesto la copertura assicurativa nell'ambito della responsabilità civile delle Case per anziani, ritenuto che (anche) i medesimi non fanno parte dei compiti attribuiti agli Istituti ai sensi dell'art. A1 delle Condizioni generali dell'Assicurazione civile Istituti d'assistenza e di cura (CGA, doc. E, pag. 6), né risultano espressamente indicati tra quelli secondari. Per quanto riguarda il rischio "pretese contro persone incapaci di discernimento" richiesto nel quadro dell'assicurazione responsabilità civile delle Case per anziani, va poi rilevato che il bando richiedeva una copertura globale e non limitata alla responsabilità civile privata dei residenti, come in concreto (doc. E, pag. 15, cfr. art. B8 CGA).

4.3.2. Dalle offerte inoltrate si evince inoltre che per alcuni rischi la ricorrente ha previsto delle franchigie diverse da quella fissa (fr. 1'000.-) indicata nell'allegato 2 (offerta Comune, pag. 3, 4 e 5; offerta Case per anziani, pag. 2 e 3). Inutilmente essa sostiene che il bando di concorso prevedeva unicamente la franchigia per i danni materiali e corporali per la copertura di base, ma non menzionava quelle applicabili per quanto riguarda le coperture speciali, motivo per cui poteva in buona fede ritenere di disporre della facoltà di proporre adeguamenti alle coperture particolari (complementari) in quanto il capitolato non indicava che le franchigie per dette coperture dovevano corrispondere alla franchigia desiderata per il rischio base. Come visto, il bando di concorso stabiliva che ai fini dell'assegnazione dei punteggi sarebbe stata considerata la variante 2 delle offerte, che prevedeva una franchigia per i danni materiali e corporali di fr. 1'000.-. Ora, è ben vero che le disposizioni di gara annunciavano espressamente che le coperture richieste, come pure le clausole particolari contenute nell'allegato 2, non potevano essere modificate (punto n. 3.1 del capitolato) e che le offerte non compilate conformemente al capitolato di concorso sarebbero state escluse (punto n. 3.2.3 del capitolato). È tuttavia altresì vero che con le risposte alle domande dei concorrenti il committente ha precisato che la proposta di una franchigia diversa da quella generale di fr. 1'000.- avrebbe potuto determinare una penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi (vedi risposte alle domande n. 2 e 30 [RC del Comune] e n. 19 [RC Case anziani], doc. 3 pag. 1, 6 e 10; vedi inoltre la risposta alla domanda n. 1 [RC del Comune], doc. 3 pag. 1). In assenza di contestazioni da parte della ricorrente, essa non può ora pretendere che una franchigia più alta di quella richiesta non avrebbe potuto avere alcuna influenza sulla valutazione del criterio. Parimenti a torto essa tenta di argomentare in questa sede di essere in ogni caso in grado di fornire una franchigia fissa pari a CHF 1'000.- anche per le suddette garanzie speciali, senza impattare sul premio assicurativo proposto che rimane il medesimo. Per principio, infatti, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17; STA 52.2019.222 del 24 ottobre 2019 consid. 3.1, 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.2). Vi si oppone il divieto di negoziazioni stabilito all'art. 11 lett. c CIAP. Un emendamento dell'offerta nel senso auspicato dalla ricorrente non può dunque essere tollerato in quanto manifestamente contrario ai principi che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche.

4.3.3. Dall'offerta del Comune (pag. 2) emerge altresì che per il rischio "Accertamento o eliminazione di difetti o danni" la ricorrente ha proposto una somma di garanzia (fr. 500'000.-) inferiore a quella (fr. 5'000'000.-) richiesta nell'allegato 2, pur sapendo (cfr. la risposta alla domanda n. 1, doc. 3 pag. 1) che (anche) tale modo di procedere avrebbe potuto influire (negativamente) sul punteggio. Come già ribadito in precedenza, le prescrizioni di gara, delucidate dalla stazione appaltante in corso di procedura, sono divenute vincolanti e non possono essere più rimesse in discussione, poiché tutti i concorrenti le hanno accettate senza riserve omettendo di impugnare il bando e inoltrando le loro offerte (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di contestare l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT I-2002 n. 24). Dal medesimo documento (pag. 2) risulta inoltre che per i rischi "uso di veicoli a motore leggeri di terzi" e "guardaroba", l'insorgente ha limitato la copertura finanziaria a fr. 100'000.- rispettivamente a fr. 2'000'000.-, ancorché nell'allegato 2 al capitolato di concorso la stazione appaltante non avesse previsto alcuna limitazione.

4.4. Avendo la ricorrente proposto una garanzia di copertura che, per tutte le ragioni appena esposte, non risponde appieno alle esigenze della committenza (coperture richieste come da allegato 2), il punteggio ottenuto per il criterio in discussione è tutt'altro che insostenibile.

4.5. Non si entra nel merito delle generiche e affatto sostanziate critiche al punteggio assegnato alla deliberataria per questo criterio. Nemmeno con la triplica la ricorrente adduce infatti elementi atti a dimostrare un eventuale errore di valutazione da parte della committenza.

5.    Visto quanto precede, il ricorso va respinto.

6.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

7.    La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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