Incarto n. 52.2024.59
Lugano 24 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2023 del Consiglio di Stato che stabilisce che dal 1° gennaio 2024 la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo considera quali esperti riconosciuti per le sostanze nocive unicamente le persone che figurano nella lista del Forum Amianto Svizzera (FACH);
ritenuto, in fatto
A. Il 20 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha emanato una decisione, pubblicata sul Foglio ufficiale del 29 dicembre successivo (PR-TI20-0000000359), in cui ha stabilito che nell'ambito degli esami delle domande di costruzione e in ogni altra incombenza relativa all'applicazione dell'art. 16 dell'ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), dal 1° gennaio 2024 la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) avrebbe considerato quali esperti riconosciuti ai sensi della predetta ordinanza e del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) unicamente le persone figuranti nella lista del Forum Amianto Svizzera (FACH).
La risoluzione richiama innanzitutto l'art. 16 OPSR, secondo cui il committente, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia, deve fornire le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, nonché il loro smaltimento, se questi contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. A questo proposito, ha soggiunto il Governo nella predetta decisione, il documento aiuto all'esecuzione dell'OPSR (modulo rifiuti edili), pubblicato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2020, specifica che la presenza di sostanze nocive deve essere determinata da specialisti che dispongono della necessaria formazione di base e specialistica, sufficiente esperienza e conoscenze attuali e costantemente aggiornate: a tale scopo le associazioni e organizzazioni interessate tengono elenchi dei membri che possono essere consultati sui rispettivi siti web e che, pur non essendo esaustivi, possono comunque servire come aiuto per l'orientamento, ritenuto inoltre che tali associazioni si accertano che le persone o le aziende menzionate nei rispettivi elenchi soddisfino i criteri di ammissione corrispondenti. Il Consiglio di Stato ha quindi citato l'art. 9 lett. n RLE, che richiede, per l'inoltro di procedure edilizie su edifici costruiti prima del 1991 e in relazione alle informazioni richieste dall'art. 16 OPSR, di fornire una perizia sulle sostanze nocive allestita da uno specialista riconosciuto. Ha quindi considerato che a livello svizzero il FACH, piattaforma curata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dall'UFAM, dalla Suva e da altri partner, definisce e aggiorna nel tempo i criteri di qualità e lo stato della tecnica per le persone che operano nel campo delle ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni, mantenendo un elenco di esperti che possiedono i requisiti richiesti. Ha infine ricordato che la SPAAS aveva già da tempo comunicato l'esigenza di orientarsi alle regole dell'arte definite da associazioni e organizzazioni specializzate a livello svizzero, e conseguentemente che avrebbe ritenuto esperti ai sensi dell'art. 16 OPSR, dal 1° gennaio 2024, i professionisti iscritti nella lista allestita dal FACH. Con la decisione è stato levato l'effetto sospensivo a eventuali ricorsi.
B. Contro tale decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo lo RI 1, gli ing. RI 2, RI 3, RI 4, l'arch. RI 5 e RI 6, professionisti ammessi fino al 31 dicembre 2023 ad allestire perizie sullo smaltimento di sostanze pericolose in quanto inseriti nell'apposita lista allestita dalla SPAAS. Essi chiedono in via principale l'annullamento della decisione, mentre in via subordinata la sua riforma nel senso che siano considerati quali esperti riconosciuti anche le persone che al 1° gennaio 2024 risultavano iscritte nella lista di specialisti per l'allestimento di una perizia sullo smaltimento di sostanze pericolose secondo il RLE edita dalla SPAAS. In via ancora più subordinata, gli insorgenti postulano la riforma della risoluzione nel senso che siano ammessi quali esperti riconosciuti anche le persone che al 1° gennaio 2024 risultavano iscritte nella predetta lista allestita dalla SPAAS, che per rimanervi dovranno adempiere ai requisiti di formazione continua richiesti per la permanenza nella lista del FACH.
Gli insorgenti contestualizzano la fattispecie, ricordando che nel 2014 è stato introdotto nel RLE l'obbligo di presentare referti peritali nell'ambito di domande di costruzione per oggetti edificati prima del 1991. Gli esperti riconosciuti per eseguire simili perizie sulla presenza di sostanze nocive figuravano in una lista gestita dalla Suva, a cui la SPAAS faceva riferimento. La gestione di questa lista è poi passata nelle mani della piattaforma FACH, curata dalla stessa Suva, unitamente ad altri enti, tra cui l'UFSP e l'UFAM. Per essere iscritti su questo elenco occorre disporre di alcuni requisiti, tra cui il superamento di un esame nazionale, del costo di fr. 900.-, previa frequentazione (fortemente raccomandata) di una formazione specialistica di 6-8 giorni, del costo di fr. 2'700.- a persona. Il tutto organizzato da due associazioni di categoria, formate da diretti concorrenti degli insorgenti. Per rimanere iscritti nell'elenco bisogna poi seguire dei corsi di aggiornamento, di almeno tre giornate ogni tre anni, o di un giorno all'anno.
I ricorrenti contestano quindi la decisione del Consiglio di Stato, ravvisando una limitazione importante della loro libertà economica. Questa priverebbe infatti i ricorrenti - che grazie a una solida esperienza e un'adeguata formazione hanno allestito perizie e consulenza in materia di amianto per un decennio - di una parte importante della propria attività professionale, compromettendo la loro stabilità economica. L'attuale sistema li costringerebbe a seguire una nuova formazione e di sottoporsi a un esame, sostenendo oltretutto i relativi (e non trascurabili) costi.
Tale restrizione della libertà economica sarebbe inammissibile in quanto irrispettosa delle condizioni di cui all'art. 36 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Questa non poggerebbe infatti su alcuna valida base legale. Essa non sarebbe nemmeno giustificata da un interesse pubblico sufficiente, ritenuto che il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2023 tutelava in modo adeguato la salute pubblica, essendo gli esperti ammessi fino a quel momento in possesso di una specifica formazione verificata. La misura sarebbe pure sproporzionata, siccome non permette ai professionisti riconosciuti fino alla fine del 2023 di continuare a esercitare a titolo transitorio, tuttalpiù esigendo la formazione permanente richiesta dalla predetta lista FACH.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato. Premesso che la presenza di sostanze nocive nei materiali di costruzione rappresenta un pericolo latente per la salute delle persone e per l'ambiente, conferma la bontà della propria decisione. Precisa che, con l'introduzione nel RLE dell'obbligo di esibire una perizia sulla presenza di sostanze nocive nell'ambito delle domande di costruzione, il Governo aveva scelto di appoggiarsi all'elenco degli specialisti gestito dalla Suva, che a partire dal 2016 ha tuttavia cessato di pubblicarlo, riconoscendo la lista del FACH come un'evoluzione della propria e facendo essa stessa riferimento a quest'ultima. La nozione di specialista riconosciuto prevista dall'art. 9 lett. n RLE, che concretizza l'art. 16 OPSR, è un concetto giuridico indeterminato che lascia all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio. Il Consiglio di Stato si è quindi basato sui requisiti richiesti dal FACH, che definisce i criteri di qualità che devono soddisfare gli esperti d'ispezioni di sostanze nocive e fornisce le informazioni sullo stato della tecnica relativo ai servizi da essi forniti. Per essere iscritti nell'elenco del FACH occorre in particolare aver esercitato l'attività di esperto per almeno due anni e aver superato un esame nazionale, organizzato dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e dall'Associazione svizzera delle sostanze nocive nelle costruzioni (FAGES). La decisione di ammettere unicamente i professionisti figuranti su questa lista non costituirebbe una limitazione della libertà economica degli insorgenti. Se anche fosse, questa poggerebbe su una valida base legale, costituita dall'art. 9 lett. n RLE e 16 cpv. 1 lett. b OPSR e sarebbe giustificata da un indubbio interesse pubblico, ossia la tutela della salute. I criteri esatti per l'inserimento nell'elenco degli specialisti sarebbero inoltre proporzionati e indispensabili in funzione dell'interesse pubblico tutelato. Le conoscenze e le problematiche connesse alla diagnostica delle sostanze nocive sono in continua evoluzione e l'allestimento di perizie secondo lo stato della tecnica è centrale per tutelare la salute delle persone e dell'ambiente. Rimarca inoltre che a livello federale sono attualmente iscritti nella lista del FACH 20 periti ticinesi dei 40 enumerati nell'elenco provvisoriamente allestito in precedenza dalla SPAAS. Altri 9 specialisti del settore hanno inoltre sostenuto l'esame nazionale nella sessione di fine febbraio 2024. Altre soluzioni, ha soggiunto il Governo, non sarebbero praticabili per determinare e verificare nel tempo quali siano le conoscenze, le formazioni di base e continua, nonché l'esperienza professionale che deve avere un esperto di sostanze pericolose. L'autorità osserva infine che dal 2019 la SPAAS ha reso attenti i periti sulla necessità di figurare nella lista del FACH e che i termini di iscrizione all'elenco sono stati ripetutamente prorogati fino alla fine dell'anno 2023.
D. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'atto impugnato potendo essere qualificato quale decisione di portata generale (Allgemeinverfügung), poiché pur regolando un caso concreto, si rivolge a una cerchia di persone non determinata individualmente. La legittimazione attiva dei ricorrenti, toccati nei loro interessi dalla risoluzione contestata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti.
2. I ricorrenti ravvisano nella decisione impugnata una limitazione della propria libertà economica. Essa li priverebbe infatti della possibilità, sino ad allora esercitata, di eseguire perizie in materia di sostanze pericolose quali l'amianto ai sensi dell'art. 9 lett. n RLE. La misura non poggerebbe su una base legale sufficiente né sarebbe giustificata da un interesse pubblico. Questa sarebbe in ogni caso sproporzionata.
2.1. La libertà economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I 97 consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.; DTF 143 II 598 consid. 5.1, 140 I 218 consid. 6.3, 135 I 130 consid. 4.2, 132 I 282 consid. 3.2; STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 3.2). La garanzia della libertà economica può essere invocata sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche (DTF 148 I 226 consid. 4.2 non pubblicato, 143 II 598 consid. 5.1).
2.2. Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse restrizioni della libertà economica che poggiano su di una base legale sufficiente (cpv. 1), sono giustificate da un preminente interesse pubblico (cpv. 2) e ossequiano il principio della proporzionalità (cpv. 3), senza inoltre violare l'essenza stessa della libertà in questione (cpv. 4). La prima condizione implica che restrizioni gravi devono essere previste dalla legge medesima (art. 36 cpv. 1 Cost.), ovvero una legge in senso formale, mentre per ingerenze lievi può essere sufficiente anche un'ordinanza. Una delega legislativa è tuttavia ammissibile, a condizione che la legge in senso formale ne definisca chiaramente i contorni, che non devono essere oltrepassati (DTF 140 I 218 consid. 6.5). L'esigenza di una base legale non concerne unicamente il rango della norma, ma si estende anche al suo contenuto, che dev'essere sufficientemente chiaro e preciso: occorre che la base legale abbia una densità normativa sufficiente perché la sua applicazione sia prevedibile. Per determinare il grado di precisione necessario, occorre tener conto della cerchia dei destinatari e la gravità delle lesioni ai diritti fondamentali che essa autorizza. Secondo il Tribunale federale, il principio della precisione delle norme giuridiche non dev'essere inteso in modo assoluto. Il legislatore non può rinunciare completamente all'utilizzo di termini astratti, in quanto senza tale ausilio egli non sarebbe in grado di formulare leggi capaci di regolare i rapporti più diversi. È pertanto inevitabile che molte leggi contengano concetti più o meno vaghi, la cui interpretazione viene lasciata agli organi preposti alla sua applicazione (per tutto quanto precede, cfr. STA 52.2021.201 del 5 febbraio 2024 consid. 3.1, con rinvio alle DTF 147 I 478 consid. 3.1.2 e 147 I 393 consid. 5.1.1. con numerosi rinvii). La legge può dunque riservare un certo margine di apprezzamento all'autorità chiamata ad applicarla, specificandone però l'estensione e le modalità di esercizio per rapporto allo scopo, ai fini di proteggere l'individuo dall'arbitrio; il legislatore può far capo anche a concetti giuridici indeterminati, che conferiscono una certa latitudine di giudizio all'autorità ai fini dell'individuazione del loro contenuto precettivo (Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier/Maya Hertig Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume I: l'État, Berna 2021, n. 1889 segg.). Le ultime due esigenze sono invece correlate, perché una restrizione è proporzionata se è idonea e necessaria per realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (DTF 144 I 281 consid. 5.3.1, STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.1, 2C_729/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 5.1). A livello cantonale, sono pertanto ammesse restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico (STA 52.2017.97 citata consid. 3.2).
2.3. La decisione impugnata riconosce quali esperti qualificati ad allestire perizie sulla presenza di sostanze nocive nell'ambito delle domande di costruzione di edifici eretti prima del 1991, nonché in altri eventuali ambiti di applicazione della OPSR, soltanto i professionisti iscritti nella lista del FACH. L'inclusione nel predetto elenco presuppone, come spiegato dalle parti e ripreso in narrativa, il superamento di un esame. Occorre inoltre frequentare corsi di aggiornamento per rimanervi iscritti. Tale decisione ha come effetto una restrizione della libertà economica dei soggetti interessati a svolgere tale tipo di servizio. Sebbene non si tratti di una limitazione generale all'esercizio della professione di ingegnere, architetto o perito edile, l'attività oggetto della decisione costituisce comunque una parte considerevole dei servizi resi da alcuni professionisti, tra cui gli insorgenti, che negli anni si sono specializzati in questo settore. Vista l'importante implicazione della decisione sull'attività professionale degli insorgenti, la restrizione non può essere considerata in nessun caso lieve.
3. Occorre pertanto verificare se sono date le condizioni per ammettere la restrizione della libertà economica degli insorgenti. In primo luogo va stabilito se la decisione poggia su una base legale sufficiente, ritenuto che, data la gravità della lesione, questa necessita di essere prevista in una legge in senso formale.
3.1. L'OPSR regola la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti per i rifiuti (art. 2 OPSR) secondo i propositi della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; 814.20). Essa si prefigge lo scopo proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti; limitare preventivamente il carico dei rifiuti sull'ambiente, nonché incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente (art. 1 OPSR). L'art. 16 cpv. 1 OPSR prevede che, in caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che:
a. saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure
b. i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.
Il cpv. 2 della norma soggiunge che, se ha preparato un piano di smaltimento secondo il precedente capoverso, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate.
Il documento aiuto all'esecuzione dell'OPSR (modulo rifiuti edili), pubblicato dall'UFAM nel 2020, specifica che la presenza di sostanze nocive deve essere determinata da specialisti che dispongono della necessaria formazione di base e specialistica, sufficiente esperienza e conoscenze attuali e costantemente aggiornate. Le associazioni e organizzazioni interessate, soggiunge il documento, tengono elenchi dei membri che possono essere consultati sui rispettivi siti web e che, pur non essendo esaustivi, possono comunque servire come aiuto per l'orientamento. Tali associazioni si accertano inoltre che le persone o le aziende menzionate nei rispettivi elenchi soddisfino i criteri di ammissione corrispondenti (documento citato, prodotto agli atti sub doc. 6b, pag. 12).
Il predetto obbligo imposto al committente è ripreso, a livello cantonale, all'art. 9 lett. n RLE, secondo cui la domanda di costruzione deve contenere, tra le altre cose, le informazioni ai sensi dell'art. 16 OPSR concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili prodotti nonché il loro smaltimento, se:
- si prevede che saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili oppure che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute;
- l'intervento comporta la demolizione o la trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991; in tal caso le informazioni devono essere fornite tramite una perizia allestita da uno specialista riconosciuto;
- sono previsti interventi su un sito inquinato ai sensi dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; OSiti; RS 814.680)
A differenza della normativa introdotta con la modifica del RLE del 17 settembre 2013, che rimandava ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e all'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della Suva (art. 9 lett. i RLE; BU 2013, 391), l'attuale art. 9 lett. n (in vigore dal 20 giugno 2017), non definisce in alcun modo i criteri che deve adempiere lo specialista per essere "riconosciuto".
3.2. La necessità di figurare sulla lista del FACH per allestire perizie sulla presenza di sostanze pericolose non è esplicitamente prevista in nessuna norma, né di rango formale né materiale. A livello federale, l'art. 16 OPSR impone unicamente un onere di informazione per l'istante in licenza, mentre una direttiva di applicazione emanata dall'UFAM (aiuto all'esecuzione dell'OPSR, modulo rifiuti edili) stabilisce che occorre il parere di un esperto e rimanda alle liste allestite dalle associazioni di categoria, che definisce non esaustive. A livello cantonale è l'art. 9 lett. n RLE a sancire l'obbligo di presentare in determinate situazioni una perizia elaborata da uno specialista riconosciuto. Questa norma, di rango materiale, è stata emanata dall'Esecutivo in virtù di una delega legislativa di cui all'art. 23 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), secondo cui il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere ogni altra norma particolare di procedura. Ci si potrebbe invero chiedere se tale (ampia) delega sia sufficientemente precisa per consentire al Governo di prevedere una limitazione della cerchia di esperti abilitati ad allestire le predette perizie. Il quesito può tuttavia rimanere irrisolto dal momento che l'art. 9 lett. n RLE non fornisce, a sua volta, sufficienti dettagli per limitare la nozione di specialista riconosciuto ai professionisti presenti sulla lista del FACH. Infatti, la disposizione non indica, nemmeno sommariamente, i requisiti di cui devono disporre i periti per essere considerati idonei, tantomeno rinvia a quelli stabiliti dalle associazioni di categoria.
D'altro canto, vale la pena rilevare che la legislazione edilizia ticinese conosce una limitazione per certi versi analoga, che prevede che i progetti e i documenti annessi alla domanda di costruzione devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo dell'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA; art. 4 cpv. 2 LE). In tal caso, l'obbligo è esplicitamente codificato nella legge, mentre i dettagli di applicazione sono demandati al regolamento (art. 4 cpv. 3 LE).
3.3. Poste queste considerazioni, la decisione impugnata non poggia su una base legale sufficiente. Già per questo motivo, il ricorso va accolto.
4. Non possono invece essere seguiti i ricorrenti, laddove ritengono che anche gli altri presupposti di cui all'art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. non siano soddisfatti.
4.1. La decisione di restringere a personale qualificato la possibilità di allestire perizie specialistiche in materia di sostanze nocive risponde a un indubbio interesse pubblico, e meglio la tutela della salute e dell'ambiente. Come osserva il Governo, le sostanze oggetto delle citate normative, tra cui l'amianto, costituiscono un pericolo, ciò che impone che chi si occupa del rilievo delle stesse sia sufficientemente preparato e aggiornato. In quest'ottica, fare riferimento alla lista tenuta dal FACH, piattaforma che fissa, aggiornandoli, i criteri che devono soddisfare gli esperti e ne verifica le competenze appare di principio sostenibile.
4.2. Per quanto attiene invece alla proporzionalità della misura, l'onere di sottoporsi a un esame, eventualmente previa partecipazione a una formazione, rispettivamente di seguire corsi di aggiornamento un giorno all'anno appare tutto sommato proporzionato, visto l'interesse pubblico in gioco. Indubbiamente e come suggerito dai ricorrenti, il Governo avrebbe potuto prevedere l'ammissione a titolo transitorio dei professionisti sino a quel momento iscritti alla lista gestita dalla SPAAS. Tuttavia, considerando che l'Autorità li ha avvertiti già nel 2019 circa l'intenzione di far capo a questo elenco di esperti, garantendo il tempo necessario per conformarsi alle nuove esigenze, il principio di proporzionalità appare rispettato.
5. Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
6. L'emanazione del giudizio rende priva di oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
7. Non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà ai ricorrenti, assistiti da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse né spese. Ai ricorrenti è restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà ai medesimi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera