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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.11.2025 52.2024.53

4. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,510 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Licenza edilizia

Volltext

Incarto n. 52.2024.53  

Lugano 4 novembre 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello,

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2024 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 20 dicembre 2023 (n. 6401) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 12 maggio 2023 con cui il Municipio di Losone ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per murare l'apertura di una porta (part. __________);

ritenuto,                         in fatto

A.   CO 1 è proprietario di un fondo con un edificio (part. _______) situato a Losone, nel nucleo di __________, in cui risiedono anche i figli CO 3 e CO 2 (pure proprietaria dell'adiacente part. __________). A RI 1 appartengono dei fondi confinanti, tra cui quello a ovest (part. __________).

B.   a. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, il 9 agosto 2021 CO 1, anche tramite i due figli, ha presentanto al Municipio una notifica di costruzione per murare l'apertura di una porta laterale che, dal corpo scale a nord dell'edificio sulla part. __________, tra il 1° e il 2° livello, permette di accedere allo stabile confinante (part. __________). Apertura che sarebbe stata a loro dire creata abusivamente, nonostante quest'ultimo fondo non benefici di alcun diritto di passo sul mapp. __________ iscritto a registro fondiario.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione di RI 1.

c. A seguito di un complemento degli atti e dopo aver raccolto il preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'Ufficio dei beni culturali (per una zona d'interesse archeologico), il 9/12 maggio 2023 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo tutte le opposizioni.

C.   Il 20 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso la predetta risoluzione. Il Governo ha anzitutto disatteso un'eccezione relativa al diritto di essere sentito. Dopo aver illustrato norme e scopo della licenza edilizia e dell'esigenza della firma del proprietario sulla domanda di costruzione richiamando la relativa giurisprudenza, ha lasciato aperto il quesito se il proprietario della part. __________ avesse o no un diritto di disporre del muro del corpo scale a cavallo tra i fondi, difendendo l'operato del Municipio che aveva comunque dato seguito alla notifica. Ha in particolare ritenuto che le contestazioni della vicina riferite al potere di disporre esulassero dalla procedura e andassero semmai sottoposte al giudice civile.

D.   RI 1 deduce ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale. L'insorgente ribadisce che il proprietario del mapp. __________ non avrebbe alcun diritto di disporre del muro divisorio tra i due stabili, in comproprietà. Non potrebbe quindi murare l'apertura della porta che impedirebbe l'accesso a uno degli appartamenti sulla part. __________ (la quale godrebbe di un diritto di passo, esercitato da decenni). A torto il Governo avrebbe fatto astrazione da questi aspetti, facendo riferimento a una giurisprudenza più che discutibile, che non può più essere mantenuta in quanto lesiva della garanzia della proprietà.

E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato. L'Ufficio delle domande di costruzione non formula particolari osservazioni, mentre il Municipio riconferma la sua decisione. CO 1, con CO 3 e CO 2, contestano il contenuto del ricorso, indicando poi di non avere richieste (dato che il permesso è stato concesso) e di rimettersi al giudizio del Tribunale.

F.    Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è la legittimazione di RI 1, proprietaria del fondo confinante e già opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), compresi i documenti prodotti dalle parti in sede di scambio di allegati. Da respingere sono le ulteriori richieste di assunzione prove dell'istante in licenza (documenti riguardanti ulteriori segnalazioni/richieste d'intervento), che non vengono acquisite agli atti, in quanto non idonee ad apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

1.3. Dal profilo della legittimazione passiva, va invero precisato che istante in licenza appare essere unicamente CO 1, proprietario della part. __________ (cfr. formulario della notifica di costruzione), al quale è stata rilasciata la licenza edilizia. Non anche CO 3 e CO 2, che hanno apparentemente agito solo in veste di suoi rappresentanti. Non occorre comunque dilungarsi sulla loro qualità di parte ritenuto che gli allegati di causa prodotti in questa sede, perlomeno in quanto presentati e sottoscritti da CO 1, risultano in ogni caso ricevibili.

2.    2.1. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE la domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. L'art. 8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) precisa a sua volta che la domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal progettista. La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è richiesta quale dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo. L'esigenza mira unicamente a evitare all'autorità di doversi pronunciare su domande di costruzione non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete (cfr. RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela quindi soprattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4). Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto, per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non stabilisce anche che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2019.291 del 1° dicembre 2021 consid. 2.1, 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011 consid. 2.1 con rinvii).

2.2. In concreto, come indicato dal Governo, nulla impediva al Municipio di dar seguito alla notifica e rilasciare la licenza edilizia anche se la domanda non era stata sottoscritta dalla vicina, che rivendica la comproprietà del muro toccato dall'intervento. Come visto, il requisito della firma del proprietario tutela specialmente gli interessi dell'autorità, che non è tenuta ad addentrarsi nei complessi rapporti di proprietà derivanti dal diritto privato. Le sole contestazioni di natura civile fatte valere dalla ricorrente non inficiano l'autorizzazione rilasciata. Se e in che misura il muro interessato sia effettivamente in comproprietà e al proprietario della part. __________ faccia difetto il diritto di disporne è questione che esula dalla presente procedura, come a ragione concluso dalla precedente istanza sulla base della costante giurisprudenza in materia, da cui non vi è motivo di scostarsi (cfr. pure la recente STF 1C_393/2024 del 12 marzo 2025, in: RtiD II-2025 n. 13 consid. 2 e 3). Tale quesito non è in ogni caso pregiudiziale ai fini del rilascio del permesso, che non pregiudica minimamente la facoltà dell'insorgente di far semmai valere i suoi diritti davanti al giudice civile. Il provvedimento non lede dunque la garanzia della proprietà. L'eccezione sollevata non giustificava nemmeno una sospensione della procedura (cfr. STA 52.2023.360 del 13 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4 confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021). Considerato che l'insorgente non fa altrimenti valere alcuna violazione delle norme di diritto pubblico concretamente applicabili (dal profilo del diritto edilizio e della pianificazione l'intervento è invero privo di rilevanza), la licenza edilizia va confermata. Per quanto l'intervento appaia ritorsivo nei confronti della vicina, nell'ottica dell'applicazione delle disposizioni di diritto pubblico non è ancora ravvisabile un abuso del diritto. Nulla permette peraltro di escludere che l'insorgente, se del caso attraverso delle trasformazioni interne, possa dotare anche quell'appartamento di un ingresso attraverso l'entrata sul suo fondo (come apparentemente già previsto dal progetto approvato alla fine degli anni '70, da cui si sarebbe scostata; cfr. decisione su opposizione del 12 maggio 2023; inoltre, risposta pag. 3 seg. e replica pag. 2).

3.    3.1. Alla luce di quanto precede, il ricorso non può pertanto che essere respinto.

3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). 

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La cancelliera

52.2024.53 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.11.2025 52.2024.53 — Swissrulings