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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.11.2025 52.2024.43

4. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,989 Wörter·~25 min·6

Zusammenfassung

Licenza edilizia per la posa di elementi divisori/recinzione

Volltext

Incarti n. a. 52.2024.52 b. 52.2024.43 c. 52.2024.447

Lugano 4 novembre 2025      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso (a) del 31 gennaio 2024 di

CO 1, , patrocinata da: avv. PA 2, ,  

contro  

a.

la risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6400) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa contro la decisione del 28 aprile 2023 con cui il Municipio di Losone le ha negato il permesso a posteriori per un pannello divisorio di legno posato sul confine del suo fondo part. __________;

e sui ricorsi (b) del 29 gennaio 2024 e (c) del 16 dicembre 2024 di

RI 1,  RI 2,  RI 3, patr. da: avv. PA 1, , per il ricorso (b)  

contro  

b.           c.

la risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6395) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la decisione del 5 settembre 2022 con cui il Municipio di Losone ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un nuovo elemento divisorio in acciaio corten sullo stesso confine della part. __________;   la risoluzione del 6 novembre 2024 (n. 5243) del Governo che evade ai sensi dei considerandi il loro ricorso contro la decisione di accertamento del 18 ottobre 2023 del Municipio di Losone - ma solo nella misura in cui ha per oggetto l'ulteriore recinzione posata lungo lo stesso confine della part. __________ (consid. 9);

ritenuto,                         in fatto

A.   RI 1 è proprietario di un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________, in cui risiedono anche i figli RI 3 e RI 2 (anche proprietaria dell'adiacente part. __________). Il fondo confina a est con il mapp. __________ di proprietà di CO 1, sul quale vi è un edificio con due corti, di cui una rivolta a sud su vicolo __________.

B.   a. Nell'ottobre 2020 CO 1 ha posato nella sua corte, a confine con la part. __________, davanti al cancello dei vicini, un pannello di legno (separazione) alto un paio di metri. Successivamente ha collocato un'ulteriore recinzione (palizzata) lungo il resto del confine attiguo al suo giardino, prima dei posteggi (cfr. infra consid. D).

b. A seguito di vicissitudini di cui si dirà semmai in seguito, il 18 gennaio 2023 l'autorità comunale ha promosso d'ufficio una procedura edilizia a posteriori per il solo pannello di legno. Alla notifica è stata allegata una planimetria e delle fotografie del divisorio.

ESTRATTO PLANIMETRIA                                 

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei vicini RI 1 e RI 3 e RI 2.

d. Dopo aver raccolto un preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il 28 aprile 2023 il Municipio ha negato il permesso a posteriori. Ha in particolare ritenuto che il manufatto disattendesse l'art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore di Losone (NAPR), non inserendosi correttamente nel tessuto storico, presentando problemi di sicurezza (in quanto non eseguito a regola d'arte, ma con sbarre incastonate con travetti fissati a caso, fuoriuscite di viti, ecc.) e non concorrendo alla valorizzazione della pregevole zona del nucleo.

e. Con giudizio del 20 dicembre 2023 (n. 6400), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da CO 1 avverso la predetta decisione. Dopo aver tutelato la procedura d'ufficio avviata dall'Autorità locale (negando il carattere provvisorio del manufatto, presente da più di tre anni), il Governo ha dal canto suo considerato che, contrariamente a quanto concluso dall'UNP, il pannello divisorio, assemblato in modo incoerente e disordinato, risultasse degradante per il nucleo e contrario al principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), condividendo le deduzioni tratte dal Municipio.

f. Con ricorso del 31 gennaio 2024 (a), CO 1 deduce tale pronuncia dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che le sia rilasciata la licenza edilizia a posteriori per il pannello di legno provvisorio. L'insorgente ritiene abusive le argomentazioni con cui il Municipio, nonostante il preavviso favorevole dell'UNP, ha negato il permesso. Identica conclusione varrebbe per le tesi addotte dal Governo. Il manufatto, afferma, frattanto ricoperto di edera, s'integrerebbe in modo armonioso nel nucleo. La parte danneggiata e oggetto di riparazioni verso la part. __________ sarebbe imputabile a manomissioni del vicino e non giustificherebbe il rifiuto.

g. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) richiama le sue precedenti comparse, in cui si è rimesso al giudizio dell'Autorità di ricorso. Il Municipio resiste al ricorso, riconfermando le motivazioni alla base del rifiuto del permesso. I vicini RI 1 e RI 3 e RI 2 contestano il contenuto del gravame, indicando poi di non avere richieste (dato che il permesso è stato concesso [recte: negato]) e di rimettersi al giudizio del Tribunale.

h. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di giudizio. 

C.   a. Nel frattempo, il 19 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per posare nella sua corte, a confine con la part. __________, un nuovo divisorio in acciaio corten al posto del suddetto pannello di legno. Alla notifica ha allegato una planimetria, delle foto della corte e un'offerta di una ditta (che descrive la futura lastra: spessore 3mm con fori, posata con dei piccoli supporti, dimensioni circa 1250x2000).

b. Nel termine di pubblicazione, i vicini RI 1 e RI 3 e RI 2 si sono opposti al rilascio del permesso.

c. Preso atto del preavviso favorevole dell'UNP, il 5 settembre 2022 il Municipio ha concesso la licenza edilizia per la nuova parete divisoria (previa rimozione del pannello già posato), respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini. Ha in particolare ritenuto che questo manufatto fosse conforme alle NAPR.

d. Mediante risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6395), il Governo ha respinto il gravame presentato dai vicini __________ ed RI 2 contro quest'ultima decisione. Dopo aver tutelato la procedura seguita, ha considerato sufficientemente completa la domanda e ininfluenti le questioni di natura civile sollevate dai vicini (diritti di passo). Ha poi ritenuto che il nuovo divisorio non si ponesse in contrasto con la normativa sugli spazi liberi e che il Municipio non avesse abusato del potere d'apprezzamento che gli riservano le NAPR, ammettendo la conformità del manufatto, preavvisato positivamente anche dall'UNP.

e. Con ricorso del 29 gennaio 2024 (b), RI 1 e RI 3 e RI 2 impugnano il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato e sia quindi negato il permesso. Gli insorgenti ribadiscono anzitutto l'incompletezza del progetto, rilevando quindi come non sia possibile stabilire se il nuovo manufatto rispetti o no l'altezza massima prescritta per le opere di cinta. Sostengono che una simile opera sarebbe in ogni caso estranea alle caratteristiche e ai materiali tradizionali del nucleo e di disturbo sia per il fronte di facciata qualificante ex art. 28 cpv. 1.3 NAPR degli edifici sulle part. __________ e __________, sia per il muro di cinta segnalato dal PR sul mapp. __________. Il manufatto, del tutto nuovo, sarebbe anche contrario all'art. 28 cpv. 1.8 NAPR che ammetterebbe solo la manutenzione delle opere di cinta esistenti. Il divisorio non rispetterebbe inoltre il principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, contrariamente a quanto concluso dall'UNP sulla base di una documentazione carente. I ricorrenti ribadiscono infine il pregiudizio derivante dall'opera al loro diritto di passo, invocando una sospensione della procedura.

f. Il Consiglio di Stato propone il rigetto dell'impugnativa. L'UDC richiama le sue precedenti prese di posizione, confermando il preavviso favorevole dell'UNP. Il Municipio e l'istante in licenza chiedono la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.

g. Con la replica e le dupliche le parti hanno sostanzialmente riaffermato le rispettive conclusioni e domande di giudizio.

D.   a. Frattanto, a seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, e dopo che questo Tribunale aveva ritenuto fondato un ricorso per denegata giustizia disatteso dal Governo (STA 52.2022.1 del 9 marzo 2023), il 26 aprile 2023 il Municipio si è espresso sull'istanza del 1° dicembre 2020 dei vicini __________ ed RI 2, intesa ad accertare se determinati interventi sui fondi di proprietà di CO 1 fossero sorretti o no da un permesso edilizio. In particolare - relativamente all'altra recinzione collocata a confine con la part. __________ (supra consid. Bb) - il Municipio ha indicato che gli ulteriori manufatti aventi caratteristiche di divisorio lungo gran parte del confine dei due fondi non erano sorretti da alcuna autorizzazione; se vorrà mantenere questi manufatti, ha aggiunto, la proprietaria dovrà pertanto procedere con un'ulteriore richiesta formale edilizia o in alternativa rimuovere quanto posizionato lungo il confine senza autorizzazione (in tal caso è accertata per lo meno una violazione formale).

b. A seguito di ulteriori scambi, con decisione del 18 ottobre 2023, pronunciandosi ancora sulle diverse opere denunciate, il Municipio ha tuttavia accertato che la recinzione lungo il confine (...) non richiede una procedura edilizia ulteriore. E ciò considerato che un recente sopralluogo aveva permesso di appurare che la situazione attuale rispecchierebbe quella che era in vigore prima del 2020 (la proprietaria ha dapprima rimosso la siepe a confine presente da oltre un decennio (…) per poi ripristinare una separazione vegetale tra i fondi tuttora presente in loco).

c. Con giudizio del 6 novembre 2024 (n. 5243), l'Esecutivo cantonale ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dai vicini __________ ed RI 2 contro quest'ultima decisione, annullandola in quanto riferita ad altre opere (abbassamento del cortile, posteggi, balconi e cancelli) e rinviando gli atti al Municipio per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi (6, 7 e 10). Per quanto qui interessa - con riferimento alla controversa recinzione/palizzata - il Governo ha invece osservato come la parete provvisoria in legno fosse già stata oggetto della procedura a posteriori sfociata nella citata risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6400), mentre la licenza edilizia per il nuovo divisorio in corten fosse stata confermata con il predetto giudizio di stessa data (n. 6395). Ha quindi rinviato alle relative decisioni, considerando la questione inerente la palizzata già evasa (consid. 9).

d. Con ricorso del 16 dicembre 2024 (c), RI 1 e RI 3 e RI 2 si aggravano davanti a questo Tribunale anche contro il consid. 9 di tale giudizio, avente per oggetto la recinzione collocata a confine con la part. __________. Entro questi termini, ne chiedono l'annullamento, con conseguente accertamento che tale opera è abusiva e sprovvista di licenza rispettivamente che sia accertato che la ris. gov. n. 6400 concerne solo il pannello di legno e che anche per la recinzione il loro gravame al Governo sia dunque accolto e gli atti rinviati al Municipio per esperire i necessari accertamenti o, in via subordinata, per ordinarne la rimozione; in via ancor più subordinata, postulano altrimenti che sia accertato che la ris. gov. n. 6400 riguarda sia il pannello di legno sia la recinzione e che il consid. 9 sia modificato confermando che entrambi sono allora parte integrante dell'incarto parallelo di cui al ricorso (a). I ricorrenti contestano che le risoluzioni evocate dal Governo (n. 6400 e 6395) avessero per oggetto la recinzione in discussione (formata da pali alti m 2.50 e da canne di bambù rispettivamente da un telo). Affermano che sul fondo della vicina non vi sarebbe mai stata una cinta e che la siepe menzionata dal Municipio si sarebbe in realtà trovata sul loro fondo, ribadendo comunque l'illegittimità delle diverse opere (situate all'interno di uno spazio libero privato del nucleo, non edificabile).

e. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'UDC si rimette al giudizio del Tribunale. Il Municipio richiama le precedenti prese di posizione, chiedendo quindi la reiezione del ricorso. Anche CO 1 postula il rigetto del gravame, nella misura della sua ricevibilità.

f. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande di giudizio, sviluppando in parte le loro argomentazioni.

g. Nel frattempo, il 22 gennaio 2025, il Governo ha dichiarato irricevibile un'istanza di rettifica/interpretazione inoltrata dai ricorrenti __________ ed RI 2 volta a ottenere una riformulazione del consid. 9 del giudizio di cui sopra. Un ulteriore gravame insinuato al Tribunale contro tale decisione d'irricevibilità è stato stralciato dai ruoli, in quanto ritirato dagli stessi ricorrenti (inc. 52.2025.43).

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Per quanto riguarda il ricorso (a), pacifica è la legittimazione di CO 1, proprietaria del fondo interessato, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Relativamente agli altri due ricorsi (b) e (c), certa è pure la legittimazione attiva degli insorgenti RI 1 e RI 3 e RI 2, proprietari rispettivamente residenti negli immobili situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, toccati in modo personale e diretto dalle pronunce del Governo loro indirizzate. I gravami sono inoltre tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso (c) è effettivamente rivolto contro un considerando del giudizio impugnato (consid. 9). È ben vero, come rileva CO 1, che di principio impugnabile è soltanto il dispositivo di una decisione e non la sua motivazione. Ne va tuttavia diversamente quando, come in concreto, i considerandi sono parte integrante del dispositivo del giudizio che vi rinvia espressamente (cfr. DTF 120 V 233 consid. 1a). Tutte le impugnative sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. I ricorsi, che vertono parzialmente sugli stessi fatti rispettivamente aventi per oggetto opere (realizzate o da realizzare) sul medesimo confine che separa il fondo di CO 1 dalla part. __________, possono essere evasi con un'unica sentenza (cfr. art. 76 cpv. 1 LPAmm) e sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), compresi i documenti prodotti dalle parti in sede di scambio di allegati. Da respingere sono le ulteriori richieste di assunzione prove dei ricorrenti __________ ed RI 2 (documenti riguardanti altre procedure e/o interventi), che non vengono acquisite agli atti, in quanto non idonee ad apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Ricorsi (a) e (b)

2.    2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della licenza edilizia che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261 del 4 ottobre 2019 consid. 3.1). L'autorità, soggiunge l'art. 11 cpv. 3 RLE, può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti. La disposizione, che permette all'autorità di chiedere, di precisare e completare domande di costruzione carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le indicazioni mancanti (cfr. STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 3.1).

2.2. La zona del nucleo comprende gli agglomerati , S. Rocco e di S. Lorenzo e il nucleo della frazione di Arcegno (art. 27 cpv. 1 NAPR). La regolamentazione delle aree dei nuclei è definita dai piani di dettaglio e dall'art. 28 NAPR, che disciplina le categorie di intervento, tra cui gli spazi liberi privati (cpv. 1.1) e i muri di cinta (cpv. 1.8). In particolare, secondo l'art. 28 cpv. 1.1 lett. a NAPR gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e dei giardini devono rimanere liberi da costruzioni, e pavimentate, se del caso, in pietra naturale o in materiali filtranti (...) Sono ammesse costruzioni sotterranee, purché sia previsto il mantenimento degli spazi liberi. Corpi secondari esistenti e di servizio all'edificio principale (scale, terrazze, ballatoi, pensiline ecc.), soggiunge la norma, possono essere mantenuti e ristrutturati nel rispetto della struttura tipologica originaria e della composizione architettonica dell'edificio principale. Altri edifici accessori esistenti non assegnati alla categoria di edifici stabilita dal cpv. 1.7 quali tettoie e depositi possono essere mantenuti. In caso di ristrutturazioni importanti, la costruzione accessoria deve essere limitata alle reali esigenze funzionali dell'edificio e deve essere integrata in modo decoroso con i valori urbanistici del sito in particolare e del nucleo storico in generale. La realizzazione di posteggi non coperti, prosegue la lett. a dell'art. 28 cpv. 1.1 NAPR, è ammessa nella misura in cui non siano di degrado alla composizione architettonica e urbanistica dell'impianto edificato e del nucleo in generale (…). L'art. 28 cpv. 1.1 lett. b NAPR precisa poi che questi spazi devono essere tenuti decorosamente (...). In base all'art. 28 cpv. 1.8 NAPR, i muri di cinta e di sostegno segnati nel Piano devono essere mantenuti (lett. a). Sono ammessi i necessari lavori di manutenzione e di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali dei manufatti (lett. b).

Le norme che impongono la conservazione degli spazi liberi e il mantenimento dei muri di cinta concorrono all'obiettivo di conservare la struttura tipica del nucleo e il rapporto esistente tra edificato e non. In base al suo testo, l'art. 28 cpv. 1.1 NAPR non vieta comunque qualsiasi intervento di sistemazione esterna negli spazi liberi (pavimentazioni, modifiche del terreno, posteggi), né limita il diritto di recintare il proprio fondo (cfr. art. 133 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911; LAC; RL 211.100). L'art. 28 cpv. 1.8 NAPR concerne dal canto suo solo i muri di cinta specificamente segnalati. Tant'è che sui piani di dettaglio, all'interno degli spazi liberi privati, sono anche inclusi altri muri non soggetti ad alcun vincolo particolare. In assenza di una diversa esplicita disposizione, non appare quindi insostenibile ritenere che a tali muri o manufatti analoghi torni applicabile la norma generale riservata a questa categoria di opere (art. 15 NAPR), che limita in particolare l'altezza dei muri di cinta a2me le siepi a 2.50 m (cpv. 1). Resta comunque riservato l'art. 28 cpv. 1.1 lett. b NAPR, che impone di tenere decorosamente gli spazi liberi privati e quindi di ammettere anche questo genere di opere solo se si integrano in modo decoroso nel contesto (non diversamente da quanto vale per le costruzioni accessorie o i posteggi, cfr. lett. a). Rimane inoltre impregiudicata l'applicazione della clausola estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST).

2.3. Secondo l'art. 104 cpv. 2 LST, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il principio è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio nell'esame delle domande di costruzione che riguardano, tra l'altro, i nuclei (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LST). Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

3.    Panello divisorio di legno - ricorso (a)

3.1. Controverso è anzitutto il pannello che CO 1 ha posato nel 2020 sul suo fondo, a confine con la part. __________. Dalla documentazione annessa alla domanda di costruzione non risulta invero con precisione l'estensione del manufatto divisorio. In assenza di un prospetto, non è in particolare chiaro se la sua altezza, tenuto anche conto del basamento in pietra su cui insiste (cfr. ad es. foto allegata alla notifica), non oltrepassi il limite di 2 m (art. 15 cpv. 1 NAPR), come indicato dall'unica planimetria di situazione agli atti (supra consid. Bb). Planimetria che, perlomeno per quanto riguarda il dato riportato della larghezza del manufatto (1.25 m), non appare peraltro corretta (cfr. foto con metro inserite nell'opposizione del 2 febbraio 2023 pag. 4 segg.). A prescindere da questa considerazione, non risulta in ogni caso insostenibile ritenere che il controverso divisorio si ponga in contrasto con le norme del nucleo. Il manufatto, frutto di un assemblaggio casuale e poco curato di assi di legno di differente tipo o altezza e sbarre di ferro, con viti o chiodi sporgenti (cfr. foto citate), stride effettivamente con il contesto del nucleo e offende il comune senso del decoro. Già solo da questo profilo, disattende l'art. 28 cpv. 1.1 NAPR, come plausibilmente concluso dal Municipio in applicazione delle norme di diritto comunale autonomo (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2023.131 dell'8 novembre 2024 consid. 3.3 e rinvii). Irrilevante è il fatto che, sul solo lato rivolto sulla part. __________, l'opera appaia frattanto parzialmente mascherata da un'edera (cfr. foto inserite nel ricorso al Governo a pag. 6). Per le stesse ragioni, è inoltre evidente che il pannello in questione, contrariamente al generico e insostenibile preavviso dell'UNP, non si pone in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi e disattende la clausola estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST). Anche da questo profilo, il giudizio impugnato che ha confermato il diniego del permesso a posteriori è pertanto conforme al diritto e resiste alle sommarie critiche dell'insorgente.

3.2. Il ricorso (a) di CO 1 va dunque respinto.

4.    Divisorio in acciaio corten - ricorso (b)

4.1. Qui oggetto di controversia è inoltre la nuova separazione in acciaio corten, che CO 1 intende posare nella sua corte, al posto del predetto pannello, a confine con la part. __________. Come rettamente eccepiscono i vicini ricorrenti, dal progetto non è possibile comprendere se questo manufatto rispetti l'altezza massima (2 m) prescritta per le opere di cinta (art. 15 cpv. 1 NAPR). La sola offerta annessa alla notifica di costruzione non permette di chiarirlo, perché indica soltanto le dimensioni approssimative della nuova lastra, facendo astrazione dalla sua concreta modalità di posa sul fondo. In assenza di almeno un prospetto o una sezione che a fronte delle contestazioni dei vicini l'istante in licenza avrebbe agevolmente potuto e dovuto produrre (cfr. art. 11 cpv. 1 RLE) - non è quindi certo che il nuovo manufatto non oltrepasserà l'altezza di 2 m, a maggior ragione se collocato ancora sopra un basamento in pietra. Da questo profilo, gli atti vanno pertanto rinviati al Municipio (al quale, come si vedrà, devono comunque essere retrocessi anche per la recinzione; infra, consid. 5), affinché si pronunci nuovamente dopo aver raccolto la documentazione mancante e sentito le parti. Per il resto, a prima vista giova comunque rilevare che - diversamente dal pannello malamente assemblato di cui sopra (consid. 3) - non è dato di vedere perché un elemento divisorio in acciaio corten (acciaio patinato di color ruggine), di dimensioni contenute e correttamente collocato a confine tra i fondi, non possa senz'altro inserirsi in modo decoroso rispettivamente ordinato e armonioso nel contesto del nucleo (cfr. art. 28 cpv. 1.1 NAPR e 104 cpv. 2 LST), in cui si ritrovano usualmente altri cancelli, inferriate o opere metalliche simili (cfr. pure risposta dell'UDC in questa sede e decisione su opposizione del Municipio pag. 2). Va da sé che il Municipio e l'UNP, una volta completata la documentazione, potranno se del caso ulteriormente motivare la loro decisione anche su questo punto. Certo è invece che - contrariamente a quanto addotto dai vicini ricorrenti - la semplice posa di una simile opera di cinta non configura una trasformazione di un edificio determinante il tessuto tradizionale, né tanto meno è seriamente atta ad arrecare un disturbo al fronte di facciata da proteggere o da ripristinare degli edifici sulle part. __________ e __________ rivolto su vicolo __________ (art. 28 cpv. 1.3 NAPR) o al muro di cinta segnalato sulla part. __________, che neanche sfiora. Infine, senz'altro infondate risultano le ulteriori obiezioni sollevate dai vicini con riferimento al diritto di passo. La licenza edilizia accerta infatti unicamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Sapere se la servitù invocata dai vicini osti alla posa del manufatto è invece questione di natura civile, che esula dalla presente procedura, come già indicato dal Governo. Non è in ogni caso pregiudiziale ai fini del rilascio del permesso, il quale non pregiudica minimamente la loro facoltà di far semmai valere i propri diritti reali davanti al giudice civile. Non giustifica quindi alcuna sospensione della procedura (cfr. STA 52.2023.360 del 13 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4 confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).

4.2. Stante quanto precede, il ricorso (b) è parzialmente accolto. Le decisioni delle precedenti istanze sono di conseguenza annullate e gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del precedente considerando.

Ricorso (c)

5.    5.1. Di principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). In caso di reclamo del vicino, il Municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile (art. 63 cpv. 1 LPAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata è sorretta da un valido permesso (cfr. STA 52.2003.10 del 10 aprile 2003 consid. 2.1). In caso di difformità, esso deve sollecitare il proprietario ad avviare una procedura di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3). Di regola, l'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una violazione del diritto materiale va infatti esperito nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in cui una violazione è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile). Ove ne siano dati i presupposti, l'Esecutivo comunale può inoltre far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE) e ordinare, se del caso, le opportune misure di ripristino (art. 43 LE; cfr. STA 52.2022.1 citata, in: RtiD II-2023 n. 4 consid. 4.1 con rimandi).

5.2. In concreto, come visto in narrativa, nel corso del 2020 CO 1 ha collocato lungo lo stesso confine con la part. __________, a fianco del citato pannello di legno (consid. 3), un'ulteriore recinzione. Dopo aver stabilito il 23 aprile 2023 che tale cinta non era sorretta da alcuna licenza edilizia, con decisione del 18 ottobre 2023 il Municipio ha accertato che la proprietaria della part. __________ aveva in realtà semplicemente rimosso una siepe preesistente e posato una nuova separazione vegetale e che non si giustificava pertanto l'avvio di alcuna procedura edilizia. Con il giudizio impugnato del 6 novembre 2024, il Governo ha dal canto suo evaso ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dai vicini contro tale decisione (con cui chiedevano tra l'altro che fosse invece accertata l'illegittimità della recinzione non sorretta da licenza edilizia, ordinandone la rimozione); nel consid. 9 ha in particolare ritenuto la questione già evasa a seguito delle due procedure edilizie relative ai divisori, sfociate nei due citati giudizi governativi del 20 dicembre 2023.

5.3. Ora, è palese che le due procedure edilizie evocate dal Governo non riguardano la controversa recinzione che CO 1 ha collocato sul suo fondo nell'ottobre 2020, ma come visto, solo il pannello di legno o il nuovo divisorio in acciaio corten di cui si è detto nei precedenti considerandi. Inoltre, a differenza di quanto indicato dal Municipio, dall'incarto non risulta che la proprietaria abbia semplicemente rimosso una siepe preesistente per posarne un'altra nuova: le foto agli atti confermano infatti inequivocabilmente che sul fondo è, come detto, stata posata una recinzione, formata da pali di legno e canne di bambù e/o un telo (cfr. foto inserite nel ricorso al Governo a pag. 19 segg. e nel ricorso in questa sede a pag. 3 segg.). Cinta che, seppur parzialmente ricoperta di vegetazione sul lato rivolto verso la part. __________ (foto allegata alla decisione del Municipio), risulta apparentemente ancora presente sul fondo (cfr. foto citate). Inoltre, di un tale manufatto non solo non è stata dimostrata una preesistenza, ma il Municipio aveva già accertato l'illegittimità formale (poiché privo di licenza edilizia; cfr. scritto del 26 aprile 2023 pag. 4). In queste circostanze, il ricorso (c) dei vicini va dunque parzialmente accolto, annullando su questo punto la decisione municipale del 18 ottobre 2023 e il giudizio governativo che la conferma e rinviando gli atti all'Esecutivo comunale affinché si pronunci nuovamente, dopo aver esperito i necessari accertamenti. Il Municipio è in particolare tenuto a sollecitare la proprietaria affinché avvii una procedura di rilascio del permesso a posteriori anche per quest'opera, congiungendola poi se del caso con quella già pendente relativa al nuovo divisorio (supra, consid. 4). La rimozione della cinta potrà invece essere ordinata solo in caso di diniego del permesso, che attesti l'eventuale esistenza di una violazione materiale. Va da sé che qualora la proprietaria dovesse rinunciare all'opera per tenere effettivamente solo un'usuale siepe, non dovrà invece essere intrapresa una procedura edilizia.

6.    6.1. Riepilogando, il ricorso (a) di CO 1 è dunque respinto, mentre i ricorsi (b) e (c) dei vicini __________ ed RI 2 sono parzialmente accolti, con conseguente rinvio degli atti al Municipio ai sensi dei considerandi.

6.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti all'istanza inferiore con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii). Dato l'esito dei tre ricorsi, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) deve dunque essere posta a carico di CO 1, secondo soccombenza. La stessa è inoltre tenuta a rifondere ai vicini un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ma solo nella misura in cui si sono avvalsi in questa sede di un legale (procedura relativa al ricorso b).  

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso (a) del 31 gennaio 2024 è respinto.

2.   Il ricorso (b) del 29 gennaio 2024 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 20 dicembre 2023 (n. 6395) del Consiglio di Stato e quella del Municipio del 5 settembre 2022 sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del consid. 4.

3.   Il ricorso (c) del 16 dicembre 2024 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5243) del Consiglio di Stato (consid. 9) e quella del Municipio del 18 ottobre 2023 sono annullate, in quanto riferite alla recinzione collocata sul confine con la part. __________;

1.2. gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del consid. 5.

4.   La tassa di giustizia di fr. 3'600.-, dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico di CO 1, la quale è inoltre tenuta a rifondere a RI 1 e RI 3 e RI 2 complessivi fr. 1'500.- per ripetibili di questa sede, limitatamente alla procedura di cui al ricorso (b). A RI 1 e RI 3 e RI 2 vanno retrocessi gli importi pagati a titolo di anticipo.

5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La cancelliera

52.2024.43 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.11.2025 52.2024.43 — Swissrulings