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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.07.2025 52.2023.87

3. Juli 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,961 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Licenza edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione da casa di abitazione a pensione privata di famiglia senza alloggio. Ordine di immediata cessazione dell'attività di ristorazione e alloggio. Fuori zona

Volltext

Incarto n. 52.2023.87  

Lugano 3 luglio 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2023 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

-  la decisione del 1° febbraio 2023 (n. 433) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione con cui il Municipio di CO 1 le ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività di ristorazione/alloggio svolta al mapp. __________ di sua proprietà, con allontanamento della segnaletica pubblicitaria e

-  la decisione del 1° febbraio 2023 (n. 434) del Consiglio di Stato  che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione dell'11 agosto 2022 con cui il Municipio di CO 1 le ha negato la licenza edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione della casa di abitazione in una pensione privata di famiglia senza alloggio al suddetto mappale;

ritenuto,                         in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietaria del mapp. __________ di __________, fuori zona edificabile, sul quale prima del 1972 è stato costruito un edificio abitativo su due piani con un appartamento al piano superiore (cucina, camera, soggiorno e servizi) a livello della strada di accesso, e altri due al piano seminterrato, un bilocale e un monolocale.

                                  B.   a. Senza aver richiesto alcun permesso, in data imprecisata RI 1 ha trasformato e ampliato verso l'esterno il monolocale per creare uno spazio di ristorazione, di cui si occupava con il marito C__________ (club privato). All'esterno di questi spazi è stata posata una struttura fissa in metallo coperta (circa 45 m2) e con vetri scorrevoli laterali, dove sono stati posti vari tavoli, utilizzata come terrazza per gli ospiti.

b. Dopo aver ordinato la sospensione dei lavori abusivi in corso e raccolto l'avviso cantonale negativo dei Servizio generali del Dipartimento del territorio (n. 84525 del 23 agosto 2013), il 10 ottobre 2013 il Municipio ha negato la licenza edilizia richiesta a posteriori nel maggio 2013 per gli interventi eseguiti. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. I lavori sono comunque stati portati a termine.

c. Il 21 agosto 2014 il Municipio ha ordinato la rimozione della struttura in metallo, della tenda e dei serramenti scorrevoli. Anche questa ingiunzione è cresciuta in giudicato.

                                  C.   Malgrado la decisione di diniego della licenza edilizia e l'ordine di ripristino dello stato precedente, RI 1 e C__________ hanno continuato negli anni seguenti la loro attività di ristorazione. Le numerose diffide dall'astenersi da ogni attività abusiva, stante pure l'assenza delle necessarie autorizzazioni secondo la legislazione sugli esercizi pubblici, emesse dal Municipio, dall'allora Ufficio del commercio e dei passaporti, dalla Sezione della polizia amministrativa e dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni, sono rimaste lettera morta.

                                  D.   Con scritto del 17 febbraio 2021 l'Esecutivo comunale ha diffidato la proprietaria a eseguire il ripristino della situazione preesistente della casa di abitazione e la rimozione di tutte le opere abusive entro il 31 marzo 2021. Essa non ha impugnato la decisione, senza tuttavia darvi seguito.

                                  E.   a. Il 21 dicembre 2021 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di costruzione a posteriori concernente la tenda solare (per la quale ha chiesto una deroga delle distanze dal bosco fino a 8 metri) e il cambiamento di destinazione da taverna privata a pensione privata di famiglia senza alloggio. Questa nuova attività di ristorazione si estende praticamente a tutto il piano seminterrato negli spazi già occupati dai due appartamenti, compresa la terrazza esterna. All'interno si trovano una sala con nove posti a sedere, una cucina, due bagni, un locale aperitivi con annesso office-bar, accanto al quale vi è uno spazio disponibile. È pubblicizzata con vari cartelli sulle vie di accesso come ristorante __________ e su vari siti internet.

b. Con avviso del 24 maggio 2022 (n. 122019) i Servizi generali si sono opposti alla domanda. Premesso che la copertura della terrazza aveva già fatto oggetto non solo di un diniego di licenza ma anche di un ordine di rimozione, definitivi, che non potevano essere rimessi in discussione, per il rimanente hanno rilevato che la nuova attività di tipo commerciale non poteva essere autorizzata con un permesso ordinario giusta l'art. 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giungo 1979 (LPT; RS 700) né la trasformazione dell'edificio poteva beneficiare di un permesso in base all'art. 24 LPT in assenza di ubicazione vincolata. In ogni caso le canne fumarie e di ventilazione della cucina si ponevano in contrasto con gli interessi ambientali preponderanti (altezza minima dei camini sui tetti non rispettata). Hanno pure negato di poter rilasciare un permesso secondo l'art. 24c LPT data la modifica sostanziale dell'identità delle preesistenze.

                                         c. Preso atto di ciò, il Municipio l'11 agosto 2022, fondandosi sull'art. 42 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), ha ordinato l'immediata sospensione di ogni lavoro in corso sul fondo __________ e l'immediata cessazione di ogni attività di ristorazione e/o pensione di famiglia senza alloggio così come l'immediata rimozione della segnaletica che pubblicizza l'attività di ristorazione. Con separata decisione di stessa data ha pure negato la licenza edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione richiesto. Per la struttura di copertura della terrazza, è stato ribadito il principio secondo cui la stessa era già stata decisa in precedenza e il diniego non poteva più essere rimesso in discussione.

                                  F.   RI 1 ha impugnato entrambe le risoluzioni comunali dinanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorsi con separate decisioni del 1° febbraio 2023. In sunto, il Governo ha dapprima ritenuto (ris. n. 433) che l'ordine cautelare fosse giustificato a fronte dell'assenza di un valido e definitivo titolo autorizzativo per l'attività di ristorazione fuori zona edificabile, a quel momento ancora al vaglio delle autorità ricorsuale. Ha poi tutelato con la seconda decisione (ris. n. 434) il diniego della licenza, visto che l'originaria destinazione abitativa del piano seminterrato è stata completamente sovvertita, diventando commerciale, senza che fosse giustificata da ragioni oggettive né da esigenze di adattamento di tipo abitativo o energetico dell'edificio.

                                  G.   a. Avverso entrambe le decisioni governative RI 1 è insorta con un unico atto ricorsuale dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, al pari di quelle municipali, e il rilascio della licenza edilizia per il cambiamento di destinazione e per la protezione solare fissa sulla terrazza. In via subordinata ha postulato il rilascio della licenza per il solo cambiamento di destinazione e, in via ancor più subordinata il rinvio degli atti al Municipio per nuova decisione al senso dei considerandi.

b. Al ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza osservazioni, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) e il Municipio. I Servizi generali della Polizia cantonale sono rimasti silenti.

                                         c. In replica la ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni e domande. Chiede inoltre che venga intersecato dalla risposta del Municipio, allorquando riporta che la ricorrente e suo marito non hanno rispettato gli ordini impartiti, un passaggio considerato diffamante, riferito alla necessità di adire le autorità penali che hanno emanato due decreti di accusa definitivi e aperto un ulteriore procedimento a loro carico.

d. Con la duplica il Municipio e l'UDC ribadiscono le loro precedenti prese di posizione.

e. Delle argomentazioni delle parti si dirà nei considerandi in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dai giudizi impugnati (art. 21 cpv. 2 e 45 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. La ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni governative con un unico ricorso dinanzi a questa Corte. La tempestività è certamente data nella misura in cui contesta la decisione con cui l'Esecutivo cantonale ha respinto il suo gravame avverso il diniego della licenza edilizia (ris. gov. n. 434; art. 68 cpv. 1 LPAmm). Occorrerebbe determinare se lo è anche per la contestazione dell'altra risoluzione con cui è stato respinto il ricorso contro l'ordine municipale di sospensione dei lavori, di cessazione di ogni attività di ristorazione e di rimozione di ogni pubblicità (ris. gov. n. 433). Se tale ordine fosse effettivamente una decisione cautelare basata sull'art. 42 LE così come impostato dal Municipio, l'impugnativa avrebbe dovuto essere interposta entro il termine di 15 giorni non solo dinanzi al Consiglio di Stato (ciò che la ricorrente ha fatto in modo corretto), ma anche dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (art. 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA 52.2022.146 del 22 marzo 2024 consid. 1.2.1. e rinvii). In concreto sarebbe dunque tardivo. Per contro, se la base legale dovesse essere individuata nell'art. 43 LE, norma che la ricorrente aveva peraltro tematizzato in prima istanza, il ricorso sarebbe tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Il tenore e il contenuto dell'ordine municipale non permettono di dirimere immediatamente e agevolmente il quesito che, sia come che sia, non merita approfondimento poiché il ricorso è irricevibile per un altro motivo.

1.3. In effetti, la ricorrente non spende una sola parola per confutare le tesi che hanno condotto il Governo alla reiezione del suo gravame contro la decisione cautelare, ai sensi dell'art. 42 LE, limitandosi a fare riferimento alle argomentazioni da essa sviluppate in merito al diniego della licenza edilizia a posteriori (ricorso pag. 11 n. 35 e 36). Tema, quest'ultimo, certo collegato con la decisione cautelare del Municipio, ma che risponde ad altri criteri e condizioni. Così facendo essa non si ravvede della disattenzione del suo obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LPAmm, per cui il suo ricorso non può che essere dichiarato irricevibile in quanto interposto contro la risoluzione governativa n. 433.

1.4. Con questa riserva, il ricorso è quindi ricevibile in ordine e il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali e in particolare dalla numerosa serie di fotografie. A una valutazione anticipata, le prove richieste in modo generico dalla ricorrente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

                                   2.   2.1. La ricorrente chiede che venga intersecato il passaggio "2 decreti d'accusa" contenuto a pag. 3 nella risposta del Municipio dinanzi a questo Tribunale, ritenuto diffamante, dato che essa non avrebbe ricevuto alcuna sanzione penale, a differenza del marito. Anzi, nei confronti della ricorrente vi sarebbe solo un decreto di non luogo a procedere, che essa allega agli atti.

2.2. Il passaggio ritenuto offensivo è stato ripreso nella risposta del Municipio che lo ha estrapolato dalla sentenza del Consiglio di Stato (ris. gov. n. 433 ad I., pag. 3). Questa riportava a sua volta la presa di posizione della Polizia cantonale invitata ad esprimersi in merito alla fattispecie. In quell'ambito quest'ultima Autorità aveva anche allegato copia del decreto d'accusa dell'8 agosto 2015 spiccato nei confronti di RI 1 per contravvenzione alla legislazione vigente in materia di esercizi pubblici per l'esercizio di attività di ristorazione senza autorizzazioni alla gerenza, copia del decreto d'accusa del 4 settembre 2020 nei confronti di C__________ per la medesima infrazione (entrambi asseritamente cresciuti in giudicato) e copia di un ultimo decreto d'accusa del 3 dicembre 2021, sempre nei confronti di C__________ e per le stesse infrazioni, il cui procedimento era a quel momento ancora in corso (doc. 11-13 inc. EDI.2022.242). Ora, i fatti penali ritenuti offensivi sono stati ricordati dal Municipio nella descrizione degli antefatti della vicenda e sono documentati negli atti dell'incarto e permettevano di inquadrare compiutamente la vertenza. Al di là dell'errore nel menzionare unicamente RI 1 quale autrice colpevole delle infrazioni e non anche il marito C__________, non si vede come le stesse possano essere qualificate come diffamanti e pertanto sconvenienti al punto tale da doverle intersecare (art. 12 LPAmm). Corrispondono e riportano semplicemente la realtà dei fatti e rientrano senza dubbio nei limiti dell'ammissibile. Tanto più che la ricorrente non ha finora mostrato alcun segno di risentimento per quegli stessi fatti riportati né si è fatta parte attiva per chiedere che venissero intersecati già nella precedente sede. L'istanza deve quindi essere respinta.

                                   3.   3.1. L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato l'arbitraria omissione dell'esame della domanda di costruzione a posteriori per la posa di una protezione solare fissa. Stessa pecca sarebbe da ascrivere al Municipio. Ammesso che la copertura della terrazza aveva già fatto oggetto nel 2013 di un diniego del permesso e di un ordine di ripristino, a mente sua entrambe le Autorità non si sarebbero avvedute della nuova richiesta di deroga dalle distanze dal bosco (da 10 metri a 8 metri). La domanda presentata nel 2021 sarebbe quindi sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente, respinta, e avrebbe imposto un'evasione nel merito. Lamenta quindi una violazione del diritto di essere sentita, del principio dell'affidamento e della sicurezza del diritto. Ciò anche a seguito del comportamento del Municipio che nel 2014 le avrebbe comunicato che essa avrebbe potuto chiarire ogni modifica o cambiamento della destinazione della casa di abitazione con una domanda di costruzione, ora negatale. A torto.

3.2. È indubbio che l'autorizzazione per la copertura della terrazza con una struttura fissa, che si presentava esattamente come quella qui oggetto di ricorso era già stata richiesta e negata con decisione del 10 ottobre 2013. Addirittura vi è già un ordine di demolizione della medesima e una diffida, cresciuti in giudicato. L'accertamento dell'esistenza e dei limiti della violazione materiale del diritto è quindi già stato eseguito ed è vincolante. L'astretta non fa valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili di possibilmente legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso (cfr. STF 1A.178/1992 del 15 ottobre 1993 in ZBl 95/1994 pag. 81 segg. consid. 2f; Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 111 e segg.; BVR 1994 pag. 431 segg. consid. 3; cfr. anche sul diritto al riesame delle decisioni: STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010 consid. 2.3-2.6). Non è tale la richiesta di deroga dalle distanze dal bosco, che la ricorrente avanza per tentare invano di rimettere in discussione le precedenti decisioni di diniego della licenza edilizia e di demolizione a lei sfavorevoli. Il diritto è rimasto tale e la precedente domanda di costruzione aveva già fatto oggetto di esame da parte della Sezione forestale che si era opposta proprio per il mancato rispetto delle distanze dal bosco e, perlomeno implicitamente, ha quindi negato che potesse essere concessa una deroga. Al di là di questo aspetto, non va comunque dimenticato che la copertura della terrazza con un nuovo elemento fisso era stata ritenuta contraria al diritto non solo per la distanza dal bosco ma anche per il contrasto con gli art. 24 e segg. LPT (in particolare art. 24c LPT). Le motivazioni date a suo tempo a questo proposito mantengono perfettamente la loro validità. A ragione dunque l'Autorità comunale non si è chinata di nuovo su una questione già evasa in via definitiva. La decisione del Consiglio di Stato, che rettamente considera questi principi (consid. 2) è dunque immune dalle violazioni del diritto invocate dalla ricorrente (violazione del diritto di essere sentita, del principio dell'affidamento e della sicurezza del diritto) e non può che essere confermata. Non sovverte questa conclusione nemmeno lo scritto in cui il Municipio nel 2014 avvertiva la ricorrente della possibilità di chiarire la situazione di un cambiamento di destinazione dell'uso abitativo dell'edificio eretto sulla sua proprietà, visto il suo tenore informativo e affatto vincolante. Di questa possibilità la ricorrente ha peraltro fatto uso inoltrando nel 2021 la domanda di costruzione a posteriori qui oggetto di disamina. A questo punto resta unicamente da esaminare il cambiamento di destinazione per la nuova attività di ristorazione che la ricorrente ha avviato nei locali un tempo destinati ad abitazione.

                                   4.   4.1. La part. __________ è sita fuori della zona edificabile. L'attività di ristorazione (commerciale) richiesta quale cambiamento di destinazione rispetto alla precedente abitativa del piano seminterrato non può conseguire un permesso ordinario (art. 22 cpv. 1 LPT). Nessuno lo pretende, né tantomeno nessuno pretende che la licenza edilizia possa essere rilasciata sulla base degli art. 24, 24a, 24b o 24d LPT. Potrebbe invece entrare in considerazione l'applicazione dell'art. 24c LPT.

4.2. L'art. 24c LPT dispone che al di fuori delle zone edificabili gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (Besitzstandsgarantie). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente (erweiterte Besitzstandsgarantie). In virtù del cpv. 4 della norma, l'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso, conclude il cpv. 5, è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

4.3. L'art. 41 cpv. 1 OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). Da questo profilo fa stato, di regola, il 1° luglio 1972, data che coincide con l'entrata in vigore della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU 1972 I 1120 segg.) che ha esplicitamente introdotto il principio di separazione del territorio edificato da quello inedificato (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1). Il cpv. 2 del disposto stabilisce poi che l'art. 24c LPT non è applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati.

A sua volta, l'art. 42 OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto, unitamente ai dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità, prosegue la norma (cpv. 2), è quello in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile (cpv. 2). Di regola, quindi, il 1° luglio 1972 (STF 1C_312/2016 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 e 4.1). In base al cpv. 3, il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Valgono in ogni caso le seguenti regole:

                                   a.   all'interno del volume esistente dell'edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata oltre il 60%, fermo restando che la posa di un'isolazione esterna è considerata quale ampliamento all'interno del volume esistente dell'edificio;

                                   b.   si può procedere a un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 24c cpv. 4 LPT; in questo caso, l'ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30% o i 100 m2; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati solo per metà;

c.   i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente.

Giusta l'art. 42 cpv. 1 OPT gli interventi sono pertanto ammessi nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali; sono inoltre ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. Le modifiche possono consistere in trasformazioni interne, ampliamenti esterni, come anche in cambiamenti (parziali) di destinazione. Il quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto globalmente di tutte le circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT; DTF 147 II 25 consid. 3.8; STF 1C_312/2016 del 3 aprile 2017 consid. 3.3). Occorre segnatamente considerare gli aumenti della superficie utile lorda, ma anche le modifiche di tutti gli altri aspetti determinanti dal punto di vista dell'identità sostanziale (volume, aspetto esteriore, cambiamenti di utilizzazione, estensione dell'urbanizzazione, accrescimento del comfort ecc.; DTF 132 II 21 consid. 7.1.2; STF 1C_617/2019 del 27 maggio 2019 consid. 5.2; STA 52.2010.63 del 15 marzo 2011 consid. 3.1.2). La valutazione globale deve dunque comprendere in particolare l'aspetto esterno dell'immobile, la tipologia e l'estensione della destinazione d'uso, il numero di unità abitative, l'accessibilità, lo scopo economico e l'impatto sull'urbanizzazione e sull'ambiente (STF 1C_312/2016 citata consid. 3.1, 1C_488/2010 dell'8 settembre 2011 consid. 2.3, pubbl. in: ZBl 113/2012 pag. 271; Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, art. 24c n. 24 e segg.). L'identità non è in ogni caso più data se sono superati i limiti quantitativi fissati dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli ampliamenti all'interno e all'esterno del volume esistente.

Per gli ampliamenti all'esterno del volume occorre inoltre che sia rispettato l'art. 24c cpv. 4 LPT (STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3, 1C_415/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 3.6).

                                         Per quanto riguarda specificatamente i cambiamenti di destinazione, l'identità dell'edificio è considerata conservata se il nuovo utilizzo non porta a uno scopo economico completamente diverso, che non si distingue significativamente dall'utilizzo originario (Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Zurigo 2006, pag. 629), anche nel caso in cui non vi sia un ampliamento esterno o interno dei locali a ciò adibiti (DTF 132 II 21 consid. 7.2.1, 113 Ib 303 consid. 3b; (Benoît Bovay/ Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, RDAF 2021 I pag. 321, 2014 I pag. 136). In ogni caso, la trasformazione deve essere di importanza ridotta rispetto allo stato preesistente dell'edificio (DTF 127 II 215 consid. 3a., 123 II 256 consid. 4). Ciò non è in particolare data nel caso di conversione di una struttura abitativa in ristorante (STF 1A.78/2001 del 16 luglio 2004, consid. 4) o di un caffè con soli piatti freddi in ristorante che serve sia piatti freddi che caldi (STF 1C_347/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).

                                   5.   Prima del 1° luglio 1972 nella parte inferiore dell'edificio sulla part. __________ della ricorrente vi erano un bilocale e un monolocale. Da tale uso abitativo, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a svolgere un'attività completamente nuova di ristorazione sotto forma di pensione privata di famiglia senza alloggio (per la quale non dispone peraltro di alcuna autorizzazione ai sensi della Lear). Ha già predisposto gli spazi nel seminterrato, che ora è composto da una cucina aperta verso una sala pranzo, una zona aperitivi con annesso un disponibile, un office-bar e altri spazi accessori (bagni, toilette, corridoi, accessi). Questa trasformazione e il cambiamento di destinazione configurano senza dubbio una modifica radicale delle condizioni d'utilizzazione precedenti che travalicano i limiti fissati dagli art. 24c LPT e 42 OPT sopra ricordati: la destinazione abitativa dei locali è stata completamente abbandonata in favore di una destinazione commerciale legata alla ristorazione. Poco importa in che forma quest'ultima viene svolta. Contrariamente a quanto invano sostenuto dalla ricorrente, non v'è chi non veda come l'attuale uso del piano seminterrato a fini ristorativi non possa essere paragonato, per modalità e intensità di sfruttamento, all'uso abitativo dei due modesti appartamenti. È in ogni caso atto a generare ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni, con andirivieni di veicoli e persone che generano rumori, anche comportamentali, con la loro permanenza più o meno prolungata, non solo all'interno ma anche all'esterno sulla terrazza o in giardino, e alle quali vengono serviti cibi e bevande, seppur teoricamente solo nelle usuali ore dei pasti (colazione pranzo e cena), ma in modo regolare sull'arco di tutto l'anno. Né va dimenticato che l'esercizio pubblico necessiterebbe anche di un certo numero di posteggi da autorizzare per gli avventori. L'uso che ne deriva risulta quindi fondamentalmente diverso rispetto a quello precedente e l'identità dell'edificio è in concreto irrimediabilmente stravolta. Del resto, come visto, anche il Tribunale federale ha già confermato che non è possibile autorizzare un cambiamento di destinazione di un edificio abitativo in un ristorante al di fuori della zona edificabile. Questa conclusione non muta nemmeno se si considera che in concreto gli spazi al pianterreno, al di sopra dell'esercizio pubblico, continuano a mantenere l'uso abitativo di un tempo, vista la radicale trasformazione del seminterrato. Per la sua ammissibilità la nuova destinazione non deve divergere sostanzialmente dalla precedente, ciò che con ogni evidenza non è il caso nella fattispecie, nemmeno considerando l'edificio in tutte le sue parti e nei suoi differenti usi. Irrilevante è pure il fatto che la trasformazione dei locali interessa solo l'interno dell'immobile, senza alterazione dell'aspetto esterno (della terrazza coperta si è già detto in precedenza), per cui i limiti quantitativi di cui all'art. 42 cpv. 3 OPT potrebbero anche essere rispettati. A ragione il Consiglio di Stato ha quindi confermato il diniego della licenza edilizia per il contrasto con gli art. 24c LPT e 42 OPT.

                                   6.   Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà al Comune resistente, privo di servizio giuridico proprio, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.   L'istanza di intersecazione è respinta.         

3.   La tassa di giustizia di fr. 2'200.-, già anticipata nella misura di fr. 1'800.-, è posta a carico della ricorrente che rifonderà al Comune di CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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