Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.09.2025 52.2022.419

1. September 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,287 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Apertura domenicale di un negozio annesso a una stazione di servizio. Nozione di strada principale con traffico intenso

Volltext

Incarto n. 52.2022.419  

Lugano 1 settembre 2025      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2022 di

__________ Sagl, (già RI 1, ), __________, (già RI 2, ), patrocinate da: avv. dott. PA 1, ,  

contro  

la decisione del 30 novembre 2022 (n. 5839) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione del 21 dicembre 2021 del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di applicazione della legge sull'apertura dei negozi;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. Il 29 aprile 2021 ha aperto in via Pian Scairolo __________ a Pambio-Noranco un negozio __________ con stazione di servizio. L'attività, di proprietà dell'allora RI 2 (oggi __________) di __________, era gestita in franchising dalla RI 1, con __________.

b. Con scritti del 5 maggio e del 17 novembre 2021 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha reso attenta la gerente del fatto che il punto vendita non adempiva i presupposti legali per poter rimanere aperto la domenica, invitandola quindi a modificare i suoi orari di apertura rispettivamente a ridurre la superficie di vendita durante la domenica e i giorni festivi parificati alla domenica.

B.   Nonostante la successiva richiesta della locatrice (in qualità di rappresentante della gerente del negozio) di riconsiderare la questione, con decisione del 21 dicembre 2021 il DFE ha accertato che il negozio non poteva beneficiare di alcuna deroga al divieto di apertura domenicale. Ha in particolare ritenuto che la via Pian Scairolo, pur essendo intensamente trafficata, non costituisca una strada principale con traffico intenso di viaggiatori ai sensi di legge, considerando inoltre irrilevante il fatto che su tale strada transiterebbe il traffico che dallo svincolo autostradale di Lugano Sud conduce alla località turistica di Morcote.

C.   Con giudizio del 30 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dalla RI 1 e dalla RI 2 avverso il suddetto provvedimento dipartimentale, che ha confermato. Illustrato il quadro giuridico applicabile, ha ritenuto che il punto vendita __________ non si trovi né all'interno di un'area di sosta dell'autostrada, né lungo una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. La via Pian Scairolo non rientrerebbe tra le arterie elencate nel decreto esecutivo applicabile, non collegherebbe alcun centro urbano di dimensioni importanti e il traffico che la percorre, per essendo intenso, sarebbe di natura prevalentemente locale. Ciò posto, ricordato lo scopo della deroga in discussione e la recente giurisprudenza federale in materia, ha ritenuto irrilevante l'ubicazione del negozio soltanto nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Lugano Sud. Ha infine escluso, a titolo abbondanziale, la possibilità di una deroga in funzione della posizione all'interno di una località turistica, in casu non realizzata, ricordando invece la possibilità di poter beneficiare di un'altra deroga riducendo la superficie di vendita a 50 m2.

D.   Contro la predetta pronuncia governativa, le soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, il suo annullamento e l'accertamento che il negozio beneficia della deroga richiesta; subordinatamente, postulano il rinvio degli atti alla precedente istanza affinché, operati ulteriori accertamenti, si pronunci nuovamente.

Ricordato il parallelismo tra la legislazione federale sul lavoro e la legge cantonale sull'apertura dei negozi, le ricorrenti contestano in particolare che il punto vendita in questione non si trovi lungo una strada principale a traffico intenso di viaggiatori, ritenendo incompleto il decreto esecutivo che le enumera poiché non contempla il tratto di strada principale a nord di Melide. Percorso, questo, che corrisponderebbe al tratto autostradale tra Melide e lo svincolo di Lugano Sud (il quale avrebbe dunque una duplice connotazione), nelle cui immediate vicinanze si troverebbe il negozio. Alla luce anche della composizione della sua clientela domenicale e festiva (in prevalenza viaggiatori), ritengono pertanto che il negozio adempia le condizioni poste dalla giurisprudenza per poter beneficiare della deroga in discussione. Contestano inoltre la natura prevalentemente pendolare o locale del traffico su via Pian Scairolo (non comprovata), ritenendo che anch'essa costituisca quindi una strada principale a traffico intenso di viaggiatori. Si prevalgono infine di una violazione del loro diritto di essere sentite e del principio della parità di trattamento, considerando in ogni caso arbitraria la decisione impugnata.

E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

                                  F.   In sede di replica e duplica, le insorgenti e l'Autorità dipartimentale si sono riconfermate nelle loro contrapposte conclusioni, sviluppando ulteriormente le loro tesi. Il Governo è invece rimasto silente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 19 cpv. 3 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN; RL 945.200). Per quanto attiene alla legittimazione attiva delle ricorrenti, che deve essere esaminata d'ufficio da questo Tribunale, occorre rilevare che la LAN, legge in base alla quale è stata adottata la querelata decisione, non contiene alcuna norma che regoli tale aspetto. L'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) riconosce la facoltà di ricorrente a chi, cumulativamente, ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella, identica, racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 cpv. 1 LPAmm basta che l'insorgente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole. Anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. (cfr., fra tante, STA 52.2021.170/192 del 16 luglio 2021 consid. 1.3.1 e rif.). Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 150 II 409 consid. 2.2.1 e rimandi).

Ora, in concreto, si osserva anzitutto che nell'aprile 2024 (cioè dopo l'emanazione della pronuncia governativa) la RI 1 ha cambiato ragione (ora: __________ Sagl), sede (ora: __________) e scopo sociali (passando dalla gestione del negozio __________ e della stazione di servizio della __________ a Pambio- Noranco ai più generici gestione ed esercizio di edicole e negozi per la vendita al dettaglio di prodotti). Ci si potrebbe chiedere se con tale cambiamento di scopo sociale la stessa abbia ancora un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm. La questione può tuttavia rimanere indecisa visto che ad ogni modo dev'essere riconosciuta la potestà ricorsuale alla RI 2. Tale società - che ha partecipato al procedimento dinanzi alle autorità inferiori in qualità di locatrice (e non solo di rappresentante della RI 1, come a torto considerato dal Dipartimento, cfr. email del 14 dicembre 2021 e risposta al Governo, pag. 2) - in quanto proprietaria del negozio e della stazione di servizio __________ ha infatti un chiaro e attuale interesse a che il punto vendita possa rimanere aperto anche la domenica, ritenuto che il modello di franchising da lei proposto prevede che i suoi partner versino un canone di franchising che dipende dal fatturato (cfr. doc. E). Essa ha quindi un interesse di fatto, personale e legittimo, a che i suoi eventuali locatari rispettivamente franchisee dispongano delle migliori condizioni quadro possibili per svolgere la loro attività di vendita, in modo tale da scongiurare una riduzione del canone di franchising (cfr. anche STA 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 1 e rif. confermata dalla STF 2C_464/2017 del 17 settembre 2018 consid. 1.2). A maggior ragione sarebbe interessata a poter beneficiare dell'apertura domenicale se - come parrebbe evincersi dal nuovo scopo sociale iscritto a registro di commercio - non concedesse più alcun franchising, ma gestisse direttamente il negozio e la stazione di servizio. Ciò posto, il gravame, tempestivo poiché inoltrato nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 19 cpv. 3 LAN (nonostante l'errata indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata, cfr. disp. n. 3), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   Va anzitutto rilevato che è a torto che le ricorrenti si prevalgono apparentemente di una violazione del loro diritto di essere sentite per il fatto che il Governo avrebbe apprezzato in modo inesatto e incompleto fatti giuridicamente rilevanti, ossia la rilevanza della prossimità del negozio allo svincolo autostradale di Lugano Sud e la composizione della sua clientela (cfr. ricorso, n. 77). Con tale argomentazione esse non rimproverano infatti al Governo di non essersi chinato su tali aspetti, ma di averli apprezzati in maniera scorretta. Ciò che tuttavia costituisce una questione di merito che, come tale, verrà esaminata in seguito.

                                   3.   3.1. La LAN si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita con lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva (cfr. art. 1 LAN). Essa dispone che, di regola, dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30 (cfr. art. 8 cpv. 1 LAN). I negozi rimangono di principio chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale (cfr. art. 12 LAN), fatte salve le eccezioni previste dagli art. 13-16 LAN. In particolare, l'art. 14 cpv. 1 LAN dispone che, in deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30 segnatamente i negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq (lett. h).

3.2. Al fine di istituire il necessario parallelismo con il diritto federale ed evitare così che un negozio possa rimanere aperto la domenica senza tuttavia poter impiegare personale dipendente, l'art. 14 cpv. 1 lett. h LAN riprende essenzialmente le condizioni poste agli art. 27 cpv. 1quater della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (legge sul lavoro; LL; RL 822.11) e 26 cpv. 2bis della relativa ordinanza 2 del 10 maggio 2000 (OLL 2; RL 822.112), che permettono di occupare personale la domenica nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, allo scopo di consentire ai viaggiatori che percorrono tali strade di ottenere facilmente e rapidamente i beni e i servizi di cui potrebbero aver bisogno durante il viaggio (cfr. messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011 concernente la legge sull'apertura dei negozi, ad 8.1, pag. 21; cfr. pure DTF 134 II 265 consid. 5.2; STF 2C_162/2020 del 5 novembre 2020 consid. 3.4). La giurisprudenza federale relativa a tali norme (che consacrano una deroga al principio generale del divieto del lavoro domenicale e devono perciò essere interpretate restrittivamente; cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.5; STF 2C_162/2020 citata consid. 3.4, 2C_1056/2017 del 5 luglio 2018 consid. 4.6) torna quindi applicabile anche in questo ambito, così come le direttive della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

3.3. La nozione di "strada principale con traffico intenso" (di viaggiatori) è definita all'art. 10 del regolamento della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN; RL 945.210) che, riprendendo essenzialmente il contenuto delle raccomandazioni della SECO (cfr. Indicazioni relative all'OLL 2: articolo per articolo, ad art. 26, pag. 1; cfr. anche rapporto di maggioranza n. 6480 R1 del 20 maggio 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio concernente la LAN, pag. 20), attribuisce tale qualifica alle arterie di traffico - designate per decreto esecutivo - che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda la parte principale del traffico che percorre le grandi distanze (cfr. cpv. 1). Né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine né il traffico locale sono invece parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.3 con rimando alle citate indicazioni SECO; STF 2C_1056/2017 citata consid. 4.4, 2C_206/2008 del 13 agosto 2008 consid. 4.3). I Cantoni dispongono di un certo potere d'apprezzamento per stabilire quali sono le vie che sul loro territorio rispondono alla nozione di strada principale con traffico intenso (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.3; citato messaggio, pag. 21; indicazioni SECO, ad art. 26, pag. 1). In questo senso, l'art. 10 cpv. 2 RLAN stabilisce che sono considerate località di dimensioni importanti Bellinzona, Locarno, Biasca, Lugano, Mendrisio e Chiasso. Il cpv. 3 della medesima norma precisa inoltre che le strade principali ai sensi del cpv. 1 sono considerate tali sino ad un raggio di un chilometro rispetto al centro delle località di cui al cpv. 2, ritenuto che la sede del municipio costituisce il centro della località. Il decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori del 18 dicembre 2019 (RL 945.220), al suo art. 4, sancisce che la strada principale con traffico inteso di viaggiatori tra Lugano e Mendrisio va dall'uscita di Melide (A2), lungo via Cantonale / via Maroggia / via Longhena / via Cantonale / via Ronco / via S. Bernardo / via Cantine di Capolago / via Arongie / via Maderno fino all'incrocio di via Vignalunga. Giusta l'art. 10 cpv. 4 RLAN, sono invece considerate strade principali di collegamento fra Stati le strade - designate per decreto esecutivo - che, a partire dallo svincolo autostradale o semi-autostradale, portano al confine cantonale o a un valico. Con riferimento al valico di Ponte Tresa, è invece considerato, tra gli altri, una strada principale di collegamento fra Stati il tratto dallo svincolo di Lugano Sud (Paradiso) / via Calloni / via Riva (cfr. art. 5 del decreto esecutivo).

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, le precedenti istanze hanno escluso che il negozio delle ricorrenti si trovi su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. Hanno in particolare ritenuto che l'intenso traffico su via Pian Scairolo sia di natura prevalentemente locale poiché dovuto alla presenza di centri commerciali e attività industriali e artigianali nella zona di Grancia. Il Governo ha inoltre precisato che il traffico di grande percorrenza tra Lugano e Mendrisio passa o dall'autostrada o dalla strada cantonale che la costeggia a partire dall'uscita di Melide, ma non dalla via Pian Scairolo, che non collega nessun centro urbano di dimensioni importanti. Ha inoltre ritenuto irrilevante che il negozio si trovi nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Lugano Sud: fondandosi su una recente decisione dell'Alta Corte federale, ha infatti sostenuto che, al di fuori delle autostrade, solo i negozi annessi alle stazioni di servizio situati direttamente lungo le principali vie di comunicazione con un intenso traffico turistico (non al di fuori di essi, né nelle loro immediate vicinanze) possano beneficiare della deroga di cui all'art. 14 lett. h LAN, finalizzata a consentire ai viaggiatori che percorrono le autostrade o le principali arterie di traffico turistico a procurarsi facilmente e rapidamente, senza dover abbandonare tali percorsi, i beni e i servizi di cui possono avere bisogno durante il loro tragitto.

4.2. Le ricorrenti contestano che il negozio non si trovi lungo una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. Richiamandosi all'art. 10 cpv. 3 RLAN, pretendono infatti che le strade principali debbano giungere fino a 1 km dal centro (municipio) delle località di dimensioni importanti. Il decreto esecutivo, che per il collegamento tra Lugano e Mendrisio indica soltanto il tratto di strada cantonale a partire dall'uscita autostradale di Melide (distante ben oltre 1 km dal municipio di Lugano) e Mendrisio, sarebbe quindi incompleto poiché ometterebbe di considerare il tratto di strada principale a nord di Melide. Quest'ultimo non sarebbe costituito dalla strada cantonale lungo la cosiddetta Forca di San Martino (discosta e relativamente pericolosa, con traffico limitato e perlopiù pendolare), bensì dal tratto autostradale compreso tra Lugano Sud e l'uscita di Melide, che avrebbe dunque una duplice connotazione (sia di autostrada che di strada principale con traffico intenso di viaggiatori ai sensi dell'art. 10 RLAN). Situandosi nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale di Lugano Sud ed essendo la sua clientela domenicale composta in gran parte da viaggiatori che percorrono un asse di circolazione importante, il negozio adempirebbe quindi le condizioni poste dalla giurisprudenza per essere considerato situato lungo una strada principale con traffico intenso di viaggiatori pur senza essere ubicato direttamente sulla stessa.

                                   5.   5.1. Come visto, ritenuto che quella in discussione ricalca le condizioni poste alla deroga del divieto di lavoro domenicale, la giurisprudenza relativa agli art. 27 cpv. 1quater LL e 26 cpv. 2bis OLL 2 trova applicazione anche nell'ambito che qui ci occupa. Al proposito va rilevato che, interpretando la corrispondente disposizione della previgente OLL 2 (art. 26 cpv. 4 vOLL 2, materialmente identica agli attuali disposti; cfr. STF 2C_162/2020 citata consid. 2.3 e 2.4.2), l'Alta Corte federale ha avuto modo di stabilire che, per essere facilmente accessibili ai viaggiatori, i negozi delle stazioni di servizio devono, di principio, situarsi direttamente ai bordi delle autostrade o delle strade principali. Non ha tuttavia escluso che un tale negozio, seppur non situato direttamente al bordo di una strada principale, possa soddisfare i requisiti della norma, a condizione che la sua clientela sia effettivamente composta, la domenica e nei giorni festivi, in gran parte da viaggiatori che percorrono una strada principale situata nelle immediate vicinanze (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.2; STF 2C_1056/2017 citata consid. 5.1, 2C_206/2008 citata consid. 4.2, 2A.211/2006 del 16 gennaio 2007 consid. 3.3). In una più recente sentenza, i giudici federali hanno escluso l'applicazione per analogia di tale giurisprudenza alle autostrade, considerate un sistema chiuso in cui i negozi delle stazioni di servizio possono essere ubicati soltanto in luoghi precisamente designati sulle autostrade, cioè nelle aree di servizio autostradali ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza sulle strade nazionali del 7 novembre 2007 (OSN; RS 725.111) - e, a differenza di quanto vale per le strade principali, non vicino alle autostrade. Hanno così negato la possibilità di beneficiare della deroga di cui all'art. 26 OLL 2 a un negozio di una stazione di servizio situato nelle immediate vicinanze di uno svincolo autostradale (e non in un'area di servizio sull'autostrada né su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori). Hanno in effetti ritenuto che la necessità e volontà di uscire dall'autostrada per rifornirsi di beni e servizi per i viaggiatori contrasta con lo scopo perseguito dal Legislatore (cfr. STF 2C_162/2020 citata consid. 3.3-3.6).

5.2. 5.2.1. Ora, va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, nella STF 2C_162/2020 (concernente proprio un punto vendita __________, che indiscutibilmente non si trovava su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori) il Tribunale federale ha confermato che, a determinate condizioni, possono beneficiare della deroga al divieto di lavoro domenicale anche i negozi delle stazioni di servizio che non si trovano direttamente su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori, ma soltanto nelle sue immediate vicinanze (cfr. supra, consid. 5.1). I giudici federali si sono invece limitati a respingere la richiesta di estendere l'applicazione di tale giurisprudenza alle autostrade, escludendo quindi la possibilità di poter beneficiare di tale deroga per i negozi delle stazioni di servizio situati al di fuori delle aree di servizio autostradali (benché nelle immediate vicinanze dell'autostrada). Ne discende che, come correttamente rilevato dalle ricorrenti (cfr. ricorso, ad n. 55 seg.), un negozio di una stazione di servizio che non si trova su un'area di servizio autostradale può beneficiare della deroga di cui all'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (e dunque anche di quella qui in discussione) purché sia situato nelle immediate vicinanze di una strada principale con traffico intenso di viaggiatori e la domenica e nei giorni festivi la sua clientela sia costituita in gran parte da viaggiatori.

5.2.2. Ciò posto, la tesi delle insorgenti (secondo cui la tratta autostradale tra Melide e Lugano costituirebbe anche la strada principale con traffico intenso di viaggiatori, a torto non contemplata nel decreto esecutivo, che da Melide porta al centro di Lugano e vicino alla quale si troverebbe il negozio) è comunque priva di pregio. A tal proposito, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto inspiegabilmente ritenuto dal DFE e dalle ricorrenti stesse, secondo cui la LAN non si applicherebbe ai negozi delle stazioni di servizio ubicati all'interno delle aree di sosta autostradali (cfr. risposta, pag. 7, e replica, n. 9; al riguardo si osserva che la STF 2C_98/2020 del 22 dicembre 2021 alla quale fanno riferimento le insorgenti [cfr. in particolare consid. 10.3] non riguarda l'apertura dei negozi bensì la vendita di bevande alcoliche, soggetta, quella sì, alla legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 [LSN; RS 725.11] e alla relativa ordinanza), il campo di applicazione della LAN si estende infatti a tutti i negozi ed esercizi di vendita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAN), a prescindere che si trovino sull'autostrada o no. Diversamente da quanto preteso dal DFE, la ragione per cui le autostrade ticinesi non sono menzionate nel decreto esecutivo sta nel fatto che allo stesso è riservata la designazione solo delle strade principali con traffico intenso (cfr. art. art. 10 cpv. 1 RLAN; cfr. pure 4 del decreto esecutivo) e non anche delle autostrade (che costituiscono peraltro già una nozione ben chiara e definita dal diritto federale). A torto le ricorrenti pretendono che il decreto sia incompleto poiché le strade principali che menziona non coprirebbero l'intera tratta tra Lugano e Mendrisio, ciò che invece si imporrebbe alla luce dell'art. 10 cpv. 3 RLAN. Insostenibile è infatti l'interpretazione che danno di quest'ultima disposizione che non va intesa nel senso che le strade principali devono arrivare a 1 km dalla sede del municipio delle località elencate al cpv. 2 della norma ma, al contrario, nel senso che le strade principali perdono tale statuto entro il raggio di 1 km dalla sede del municipio delle città elencate al cpv. 2 della norma (al fine di escludere il traffico prettamente locale). Del resto, nemmeno le altre strade principali menzionate nell'art. 4 del decreto esecutivo  proseguono fino a 1 km dal municipio della località importante in questione (cfr. ad esempio la tratta Biasca-Bellinzona che si interrompe ad Arbedo-Castione [all'altezza dell'incrocio tra via alla Gerretta e via alla Gerretta], ad una distanza di almeno 4 km da Piazza Nosetto a Bellinzona, sede del municipio). Ne discende che l'argomentazione delle ricorrenti, che pretendono che debba essere individuata anche una strada principale che dallo svincolo autostradale di Melide conduca fino a 1 km dal municipio di Lugano, non merita accoglimento. Infondata risulta dunque anche la tesi secondo cui la corrispondente tratta dell'A2 abbia una doppia connotazione. Ammetterla significherebbe del resto giungere di fatto al medesimo risultato che il Tribunale federale ha voluto escludere nella STF 2C_162/2020, ovvero che possano beneficiare della deroga anche negozi delle stazioni di servizio che non si trovano nelle aree di servizio autostradali ma solo nelle immediate vicinanze dell'autostrada. Ne discende che il punto vendita delle ricorrenti - che pacificamente non è situato in un'area di sosta dell'autostrada - non può beneficiare della deroga in discussione poiché non si trova nelle immediate vicinanze dell'unica strada principale con traffico intenso di viaggiatori indicata nel decreto esecutivo (per quanto qui interessa), ovvero quella che dallo svincolo autostradale di Melide porta a Mendrisio.

                                   6.   Pure da respingere è la tesi ricorsuale secondo cui via Pian Scairolo sarebbe una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. Già soltanto perché non collega località di dimensioni importanti ai sensi del cpv. 2 della norma la stessa non ricade nella definizione dell'art. 10 cpv. 1 RLAN (che, come visto, è perfettamente in linea con la posizione espressa dalla SECO nelle sue indicazioni relative all'OLL 2). Il collegamento tra Lugano e Mendrisio non passa infatti da via Pian Scairolo ma è, come visto (cfr. supra, consid. 5.2.2), assicurato dall'autostrada A2 rispettivamente dalla strada cantonale che da Melide porta a sud. Si osserva peraltro che nemmeno in caso di chiusura temporanea dell'autostrada il traffico a lunga percorrenza viene deviato su via Pian Scairolo, bensì sulla strada cantonale che da Paradiso costeggia il lago e, passando da Capo San Martino, conduce a Melide (cfr. doc. 2), che è del resto quella che da Lugano è segnalata mediante i cartelli di colore blu (come anche rilevato dal DFE; cfr. risposta, pag. 11). Non può quindi essere considerata una strada oggettivamente importante per il traffico dei viaggiatori che percorrono una certa distanza ai sensi della citata giurisprudenza, e ciò a prescindere del fatto che sia indiscutibilmente assai trafficata (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.5; STF 2C_1056/2017 citata consid. 4, 2C_206/2008 citata consid. 4.5). Ciò posto, non giova inoltre alle insorgenti prevalersi della circostanza secondo cui via Pian Scairolo sarebbe percorsa anche da molti turisti che, desiderando un'alternativa all'autostrada A2, dall'uscita autostradale di Lugano Sud raggiungerebbero mediante la strada panoramica in riva al lago destinazioni turistiche come Morcote ecc., che all'evidenza non ricadono nelle località di dimensioni importati elencate nell'art. 10 cpv. 2 RLAN. Neppure può essere considerata una strada principale di collegamento tra Stati, ritenuto come per la definizione delle stesse l'art. 10 cpv. 4 RLAN rinvii al decreto esecutivo che, al suo art. 5, con riferimento al valico di Ponte Tresa, non menziona il percorso che passa da via Pian Scairolo. A tal proposito si ribadisce che la definizione di quali strade debbano essere considerate strade principali con traffico intenso rientra, nei limiti posti dalla giurisprudenza federale e dalla SECO, nel potere d'apprezzamento dei Cantoni (cfr. supra, consid. 3.3). Ne discende che, indipendentemente dalla composizione della clientela del punto vendita la domenica e nei giorni festivi, lo stesso non può beneficiare della deroga prevista dall'art. 14 cpv. 1 lett. h LAN.

                                   7.    Non occorre infine chinarsi sulle condizioni poste alla deroga giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. f LAN, che non è più oggetto del presente procedimento (cfr. ricorso, pag. 73). Come ripetutamente ricordato dalle precedenti istanze, resta invece riservata al negozio in questione la possibilità di beneficiare della deroga prevista dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LAN semplicemente riducendo la superficie di vendita a meno di 50 m2.

                                   8.   Da respingere è infine la censura con cui le insorgenti lamentano una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), già solo per il fatto che nemmeno loro si prevalgono di casi simili che l'Autorità avrebbe trattato in maniera diversa.

                                   9.   9.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto.

9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta interamente a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

52.2022.419 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.09.2025 52.2022.419 — Swissrulings