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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.11.2025 52.2021.88

27. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,045 Wörter·~5 min·11

Zusammenfassung

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio

Volltext

Incarto n. 52.2021.88  

Lugano 27 novembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2021 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 20 gennaio 2021 (n. 328) del Consiglio di Stato, che ha respinto la loro impugnativa avverso la decisione del 30 gennaio 2019 con cui il Municipio di Castel San Pietro ha rilasciato alla  la licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio (part. __________);

ritenuto,                         in fatto

che il 25  ha chiesto al Municipio di Castel San Pietro il permesso per ristrutturare e sopraelevare un edificio (masseria) situato nel nucleo di __________, sul fondo part. __________, allora di proprietà della comunione ereditaria composta da __________, __________, __________ e __________ e __________;

che nel termine di pubblicazione la domanda ha suscitato le opposizioni di RI 1 e RI 2, comproprietari di alcuni fondi nelle immediate vicinanze (part. __________, __________ e __________), e della __________;

che a seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 106239), subordinato ad alcune condizioni, il 30 gennaio 2019 il Municipio ha rilasciato alla CO 1 il permesso richiesto;

che con unico giudizio del 20 gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della __________ e ha parzialmente accolto quello presentato dai vicini opponenti contro tale licenza, che ha confermato ad eccezione della realizzazione di un muro, ponendo parzialmente a loro carico gli oneri processuali;

che contro il predetto giudizio RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato (fatto salvo per quanto riguarda il rifiuto del predetto muro), al pari della licenza edilizia, e che sia accertata una lesione del loro diritto di essere sentiti, per una serie di motivi che non occorre riprendere;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato; l'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio del Tribunale; il Municipio chiede il rigetto del gravame; cosi pure la CO 1, contestando puntualmente le obiezioni dei ricorrenti;

che in sede di replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni;

che il 24 luglio 2021 gli insorgenti hanno comunicato che il fondo dedotto in edificazione è stato alienato a terzi, i quali non sono interessati a realizzare il progetto contestato (ma un altro progetto, con una nuova procedura); ritengono quindi che il procedimento sia divenuto privo di oggetto o d'interesse;

che chiamata a pronunciarsi in merito, il 6 agosto 2021 la CO 1 ha comunicato che, in quanto istante in licenza, avrebbe comunque un interesse concreto e attuale all'emanazione del giudizio (segnatamente in relazione agli accordi pattuiti con i predecenti proprietari), e ciò indipendentemente dalle intenzioni dei nuovi proprietari; in generale, aggiunge, anche nel termine biennale di validità di un permesso cresciuto in giudicato un proprietario potrebbe del resto decidere di rinuciare a realizzare un progetto;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);

che è inoltre data la tempestività (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e legittimazione attiva dei ricorrenti, già vicini opponenti e destinatari del giudizio impugnato (art. 21 cpv. 1 LE, 65 cpv. 1 LPAmm), e quindi la ricevibilità in ordine al momento dell'inoltro del gravame;

che il giudizio è reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che come indicato dagli insorgenti e risulta anche dal registro fondiario, in corso di procedura, il 7 giugno 2021, il fondo dedotto in edificazione (part. __________) è stato alienato a terzi, non più interessati a realizzare il progetto in questione;

che in queste circostanze, occorre ritenere che non sussiste più un attuale interesse degno di protezione a una decisione sulla legittimità della licenza edilizia litigiosa (cfr. STF 1C_263/2022 del 5 marzo 2024 consid. 1.2; STA 52.2024.443 del 17 ottobre 2025);

che in effetti, a seguito della vendita, la resistente, che ha evidentemente agito in accordo con i precedenti proprietari (cfr. pure domanda di costruzione e citato scritto del 6 agosto 2021), non può più realizzare il progetto e prevalersi quindi di un interesse attuale degno di tutela a un giudizio di merito (cfr. art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che per ammettere il contrario, non basta evidentemente il generico richiamo alla sola veste d'istante in licenza o a non meglio precisati accordi con i precedenti proprietari, né in generale al termine di validità biennale del permesso, entro il quale quest'ultimo potrebbe restare inutilizzato; decisivo è infatti che sin d'ora non sussiste più la possibilità e l'intenzione di farne uso;

che pertanto il ricorso va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto (cfr. STF 1C_263/2022 citata consid. 1.2; STA 52.2024.443 citata);

che nel caso di specie, quale conseguenza, la licenza edilizia rilasciata con il giudizio che la conferma vanno annullati (cfr. STA 52.2024.443 citata; inoltre, STF 1C_263/2022 citata consid. 1.3);

che in concreto per la fissazione degli oneri processuali di entrambe le istanze non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa: la scomparsa dell'interesse va infatti imputata alla resistente, che deve assumersi il comportamento dei proprietari che hanno venduto l'immobile dedotto in edificazione nelle more della procedura, di modo che, a prescindere dai motivi che hanno determinato tale iniziativa, essa va considerata quale parte soccombente (cfr. in tal senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/ Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2000, n. 5 ad art. 110; STA 52.2024.443 citata e rif., 52.2023.324 del 19 giugno 2024, 52.1997.204 del 10 novembre 1997);

che la tassa di giustizia, ridotta in considerazione dell'esito, è quindi ascritta alla resistente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano invece ripetibili agli insorgenti, non patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.   La decisione del 20 gennaio 2021 (n. 328) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia del 30 gennaio 2019 rilasciata dal Municipio di Castel San Pietro sono annullate.

3.   La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico della CO 1. Ai ricorrenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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