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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.12.2020 52.2020.271

21. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,124 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Revoca di 3 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione

Volltext

Incarto n. 52.2020.271  

Lugano 21 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 13 maggio 2020 (n. 2482) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 dicembre 2019 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 è nato il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore il 30 agosto 1967. Attualmente pensionato, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

29 marzo 2007                revoca della licenza di condurre di 1 mese a seguito di un'infrazione medio grave (eccesso di velocità); la misura è stata scontata dal 2 maggio al 1° giugno 2007;

3 marzo 2009                  revoca della licenza di condurre di 8 mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità); il provvedimento è stato scontato dal 4 maggio 2009 al 3 gennaio 2010;

3 dicembre 2009             revoca della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (guida nonostante revoca); la misura è stata scontata dal 24 ottobre 2009 al 23 ottobre 2010;

22 gennaio 2019             revoca della licenza di condurre di durata indeterminata a seguito dell'inosservanza delle condizioni poste al suo mantenimento (mancata produzione della certificazione periodica d'idoneità alla guida).

B.   a. Nonostante fosse oggetto di quest'ultima decisione di revoca, RI 1 ha continuato a guidare. Il 4 giugno 2019, verso le 17.20, è stato fermato dalle Guardie di Confine nell'ambito di un controllo di routine al valico doganale di __________, __________, poco dopo essere rientrato in Svizzera alla guida del veicolo VW targato __________, di proprietà della società __________ con sede a __________. Interrogato dalla polizia cantonale, il conducente ha sostenuto di non essere stato al corrente della predetta decisione di revoca non avendo mai ricevuto comunicazioni ufficiali in merito e di avere dunque sempre guidato normalmente (cfr. verbale d'interrogatorio del 4 giugno 2019, che si è rifiutato di firmare). Al termine del verbale, la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 25 giugno 2019, dopo che l'interessato ha trasmesso il richiesto rapporto medico attestante la sua idoneità alla guida, la cui mancanza era all'origine della revoca pronunciata il 22 gennaio 2019.

b. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 23 settembre 2019, passato in giudicato, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di ripetuta (nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 4 giugno 2019) guida senza autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a fr. 1'350.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 200.-.

c. Venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto di polizia nonché della condanna penale, il 4 dicembre 2019 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 27 dicembre successivo l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di tre mesi (dal 2 marzo all'11 maggio 2020 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dal 5 al 25 giugno 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

                                  C.   Con giudizio del 13 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Il Governo, avuto riguardo al reato di guida senza autorizzazione commesso dall'interessato, ha dapprima constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr. Posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di tre mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi confermato la misura disposta dall'autorità di prime cure, ritenendo ininfluenti i motivi addotti - ma non comprovati - dall'interessato per rinunciare a un tale provvedimento.  

                                  D.   Avverso quest'ultimo giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'abbandono del procedimento. Il ricorrente sembra voler rimettere in discussione i motivi alla base della revoca pronunciata il 22 gennaio 2019 (di cui non sarebbe stato a conoscenza), limitandosi per il resto a far valere la sua grande necessità di disporre della licenza di condurre per poter accompagnare il figlio - affetto da gravi problemi di salute - ai controlli medici, riproponendo così in sostanza le argomentazioni sviluppate senza successo dinanzi alla precedente istanza.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione non si è invece espressa.

                                  F.   In replica, l'insorgente ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, mentre il Governo e la Sezione della circolazione sono rimasti silenti.

                                  G.   Dell'ulteriore scritto del 13 ottobre 2020 del ricorrente si dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 4 giugno 2019 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.- per avere, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 4 giugno 2019, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, ripetutamente condotto l'autovettura VW __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22.01.2019, per un periodo indeterminato. Il decreto di accusa del 23 settembre 2019 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è sin da subito giustificato sostenendo di non essere stato al corrente della decisione di revoca pronunciata nei suoi confronti il 22 gennaio 2019 in quanto non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito (cfr. verbale d'interrogatorio del 4 giugno 2019, pag. 4 e 5 nonché lettera n. 1 del 5 giugno 2019 alla Sezione della circolazione). La sua linea difensiva - che egli sembra riproporre in questa sede (cfr. ricorso e replica, punto n. 1) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, è invece rimasto passivo, adagiandosi sul decreto con il quale il procuratore pubblico l'ha condannato a una pena pecuniaria e una multa per avere ripetutamente guidato senza autorizzazione, senza contestarlo. Il ricorrente ha dunque lasciato passare in giudicato il decreto d'accusa, pur sapendo - viste le sue precedenti esperienze (in particolare il provvedimento della durata di 12 mesi del 3 dicembre 2009 per avere guidato nonostante la revoca) e considerato peraltro come fosse stato informato che il procedimento amministrativo sarebbe rimasto sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. scritto del 25 giugno 2019 della Sezione della circolazione) - che l'illecito stradale di cui si era reso protagonista avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.3. A titolo abbondanziale, si osserva che la sommaria doglianza (abbandonata davanti al Governo ma riaccennata in questa sede) con cui sembra rieccepire di non essere stato a conoscenza del provvedimento pronunciato nei suoi confronti il 22 gennaio 2019 risulterebbe ad ogni modo infondata. La procedura di revoca della licenza di condurre è regolata dal diritto cantonale (cfr. art. 106 cpv. 2 LCStr). Lo stesso vale anche per la notificazione degli atti, ritenuto che il diritto federale prescrive unicamente che la decisione di revoca sia notificata per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei motivi (cfr. art. 23 cpv. 1 LCStr; cfr. STF 1C_31/2008 del 31 marzo 2008 consid. 2.1, 1C_162/2007 del 1° novembre 2007 consid. 4; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 510). Nel Canton Ticino, giusta l'art. 17 cpv. 1 LPAmm, la notificazione avviene di regola per iscritto, mediante invio postale semplice o raccomandato. Quando il destinatario risulta d'ignota dimora (e non ha un rappresentante raggiungibile) l'autorità può notificare le decisioni che lo riguardano con la pubblicazione nel Foglio ufficiale (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. a LPAmm). In concreto, come già rilevato dalla Sezione della circolazione (cfr. scritto del 13 giugno 2019 al ricorrente), non solo la decisione di revoca è stata notificata - dapprima per raccomandata e poi per posta semplice - a Chiasso, al suo domicilio (unico recapito che dalle tavole processuali risulta fosse noto alle autorità e che lui stesso ha peraltro confermato anche al momento dei fatti, cfr. formulario di polizia del 4 giugno 2019, agli atti; cfr. pure decreto d'accusa del 23 settembre 2019, pag. 2), ma, dopo che gli invii sono ritornati al mittente con l'indicazione che il destinatario era irreperibile all'indirizzo indicato, il dispositivo della decisione è anche stato pubblicato sul Foglio ufficiale. Modalità di notificazione, questa, che rispetta le esigenze minime poste dall'art. 23 cpv. 1 LCStr e permette di garantire una notifica regolare quando il destinatario è irreperibile (cfr. STF 1C_162/2007 citata consid. 4; cfr. pure STF 1C_31/2008 citata consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 511 seg.). Malvenuto è quindi l'insorgente a sostenere di non essere stato al corrente della misura di revoca di cui era oggetto.

3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 23 settembre 2019 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.; cfr. STF 1C_162/2007 citata consid. 4.2.2). Di riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (Mizel, op. cit., pag. 504 segg., in particolare pag. 510 segg.).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Deve essere invece revocata per un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi, ritenuto che si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr).

3.3. In concreto, sebbene nei dieci anni che hanno preceduto l'infrazione grave commessa il 4 giugno 2019 il ricorrente risulti essere stato oggetto di due revoche per infrazioni gravi (che ha finito di scontare il 3 gennaio e il 23 ottobre 2010; cfr., a proposito della decorrenza del termine decennale soltanto dalla fine dell'esecuzione del provvedimento, DTF 136 II 447 consid. 5.3), nei cinque anni dalla scadenza dell'ultima revoca (23 ottobre 2010) egli non ha più fatto oggetto di alcuna misura amministrativa. Ne discende che al suo caso non torna applicabile la lett. d bensì la lett. a dell'art. 16c cpv. 2 LCStr. Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista. Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

                                   4.   4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2019 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4.2. In quanto lo scritto del ricorrente del 12 luglio 2020 sia da intendere quale domanda di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

4.3. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (cfr. scritto del 12 luglio 2020 e allegati), segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

52.2020.271 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.12.2020 52.2020.271 — Swissrulings