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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.05.2020 52.2020.197

8. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,646 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Ordine di sospensione di un'attività non autorizzata. Divieto d'uso

Volltext

Incarto n. 52.2020.197  

Lugano 8 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 20 aprile 2020 della

RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 13 marzo 2020 (n. 1422) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso dell'insorgente avverso la decisione del 29 gennaio 2019 con cui il Municipio di Coldrerio ha ordinato la sospensione di ogni attività non autorizzata e il divieto d'uso dei locali per l'esercizio della prostituzione (part. ______);

ritenuto,                          in fatto

che la RI 1 è proprietaria dello stabile (fondo part. __________, costituito in proprietà per piani) situato in via __________, a Coldrerio;

che, nel gennaio 2020, il Municipio ha constatato che nei locali al pian terreno dell'edificio (occupati dallo "__________") veniva esercitata senza permesso la prostituzione (attività che non sarebbe coperta dalla licenza edilizia rilasciata il 31 agosto 2018);

che con decisione del 29 gennaio 2020 il Municipio, oltre ad aprire nei confronti di __________ (titolare dello studio) una procedura di contravvenzione, ha ingiunto a quest'ultimo l'immediata sospensione d'ogni e qualsiasi attività non autorizzata negli spazi realizzati al pian terreno, vietando nel contempo l'uso dei locali dello "__________" per l'esercizio della prostituzione e ogni pratica affine;

che il provvedimento, richiamante l'art. 42 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e corredato della comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), indicava che contro di esso era dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni; lo stesso è stato intimato anche alla proprietaria;

che, con giudizio del 13 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dalla RI 1 contro l'ordine di sospensione e il divieto d'uso;

che il Governo ha anzitutto ritenuto che all'insorgente (non destinataria del provvedimento, né portatrice di un interesse legittimo) difettasse la legittimazione attiva; ha inoltre stabilito che il ricorso avverso la decisione cautelare era comunque tardivo, in quanto insinuato oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che la RI 1 deduce ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, previo riconoscimento della sua abilitazione a insorgere contro il divieto d'uso e della tempestività del suo gravame al Governo (non trattandosi di una cautelare sospensione di lavori, bensì di una questione di merito circa la licenza edilizia regolarmente concessa);

che, dopo aver ritenuto pacifica la sua abilitazione a ricorrere (in quanto perturbatrice per situazione), sostiene in sintesi di non essere insorta contro una (presunta) sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 42 LE, bensì solo contro il divieto d'uso che sarebbe assimilabile a una decisione di revoca della licenza edilizia rilasciata nell'agosto 2018;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati gli atti (art. 72 LPAmm);

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intima-zione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni (cpv. 2);

che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/ 52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1);

che l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio o impianto costituisce un provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a inibire una fruizione del fondo non autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se essa sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile;

che, per molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'ordine di sospendere i lavori di costruzione privi della necessaria autorizzazione previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso destinato ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il permesso mancante o ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; STA 52.2018.332 del 23 aprile 2019 consid. 3 e numerosi rimandi);

che per principio un simile divieto cautelare non presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto; è sufficiente che l'opera sia stata realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con il permesso ricevuto (cfr. RDAT II-2000 n. 40, II-1992 n. 28; STA 52.2018.332 citata consid. 3 e rinvii);

che in concreto l'ordine municipale alla base della presente procedura è chiaramente riconducibile a una misura cautelare, sia in quanto ha ingiunto l'immediata sospensione d'ogni attività non autorizzata nei locali al pian terreno dello stabile (disp. n. 1), sia laddove ha più espressamente vietato l'uso dei locali dello "__________" per l'esercizio della prostituzione e di ogni altra pratica affine (disp. n. 3); l'autorità locale non ha infatti adottato provvedimenti intesi a ristabilire una situazione conforme al diritto materiale fondati sull'art. 43 LE (cfr. RtiD I-2017 n. 15 consid. 4.1, II-2009 n. 23 consid. 2.2), ma come rettamente indicato dalla precedente istanza - ha semplicemente adottato una misura provvisionale, volta a inibire una fruizione dell'immobile che essa ha ritenuto non conforme alla destinazione autorizzata, fintanto che non verrà semmai stabilito (nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria) se tale uso sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile;

che la natura provvisionale della sospensione immediata dell'attività rispettivamente del divieto d'uso è inequivocabilmente confermata sia dalle norme di legge richiamate nell'ordine municipale (cfr. art. 42 LE e 45 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110), sia dalla sua motivazione (laddove fa riferimento a un'attività esercitata in assenza di permesso edilizio, lasciando aperta la questione della sussistenza di una violazione formale o materiale);

che la decisione, contrariamente a quanto sembra assumere l'insorgente, non ha affatto anche revocato precedenti autorizzazioni, in particolare la licenza edilizia del 31 agosto 2018 (alla quale, se del caso, potrà semmai richiamarsi nel seguito della procedura);

che, ferme queste premesse - e considerato che il procedimento è rimasto di natura cautelare anche se l'oggetto del ricorso al Tribunale è la decisione con cui il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l'ingiunzione municipale -, vi sarebbe anzitutto da chiedersi se anche l'impugnativa in questa sede sia tardiva;

che il ricorso del 20 aprile 2020 (consegnato alla posta il giorno successivo) contro il giudizio governativo - pervenuto al patrocinatore il 18 marzo 2020 (cfr. estratto Track & Trace de La Posta, n. 98.41.908983.00013029) - non è infatti stato presentato nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, ma oltre 30 giorni dopo;

che, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente (ricorso pag. 1), trattandosi di una procedura provvisionale, tale termine - come anche ricordato nel giudizio impugnato (cfr. pag. 2) - non era sospeso dalle ferie giudiziarie (cfr. art. 16 cpv. 3 LPAmm);

che il termine non è di riflesso stato sospeso dall'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020 (RS 173.110.4), applicabile unicamente laddove il diritto procedurale cantonale prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua (cfr. art. 1);

che può invece rimanere aperta la questione a sapere se lo sia stato dal decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020 (RL 177.550), il quale ha inibito la decorrenza dei termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale fino al 26 aprile 2020 (cfr. art. 3 cpv. 1), ritenuto che l'impugnativa va in ogni caso respinta nel merito, stante la sua manifesta infondatezza;

che, premesso che qui oggetto di giudizio può essere solo la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Governo, è in particolare evidente che lo stesso - a prescindere dalla questione della legittimazione attiva - era palesemente tardivo, siccome insinuato oltre il termine ricorsuale previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm;

che, come indicato dalla precedente istanza, avendo l'insorgente ricevuto la decisione municipale il 30 gennaio 2020 (cfr. bollettino di consegna agli atti), il termine di 15 giorni era infatti inesorabilmente già giunto a scadenza quando è insorta davanti all'Esecutivo cantonale il 26 febbraio 2020 (cfr. ricorso e busta di spedizione agli atti);

che non permette invece di giungere a conclusioni a lei più favorevoli il termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dal Municipio in calce a tale atto: come argomentato dal Governo, il suo patrocinatore (al quale si è rivolta il 6 febbraio 2020, cfr. procura agli atti), cognito della materia, non poteva in effetti non riconoscere la natura cautelare del provvedimento e rilevare l'errore consultando il testo di legge (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1, 134 I 199 consid. 1.3.1; STA 52.2014.164 del 17 marzo 2015 consid. 3 confermata da STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3, 52.2016.156 del 19 luglio 2016);

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere pertanto respinto, siccome manifestamente infondato;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dell'insorgente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                                La vicecancelliera

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