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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.12.2020 52.2020.150

23. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,229 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Diniego dell'autorizzazione alla detenzione di un cane appartenente a una razza soggetta a restruzioni - precedenti penali

Volltext

Incarto n. 52.2020.150  

Lugano 23 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2020 di

RI 1   patrocinato da: PA 1    

contro  

la decisione del 19 febbraio 2020 (n. 856) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 maggio 2019 dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) con la quale gli è stata negata l'autorizzazione a detenere un cane di razza soggetta a restrizioni ed è stato ordinato l'allontanamento del cane "R__________";

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 12 marzo 2018 l'UVC ha ricevuto una segnalazione di ritrovamento di un cane non identificato da microchip di razza American Bully avvenuto il 21 gennaio precedente da parte di RI 1. Dopo un colloquio con quest'ultimo, con decisione del 12 aprile 2018, l'UVC gli ha ordinato di inoltrare immediatamente una richiesta di autorizzazione per la detenzione di cani appartenenti alle razze soggette a restrizioni, di frequentare entro il 23 aprile 2018 un corso di socializzazione per cuccioli con il cane R____ e di procedere entro il 4 maggio 2018 a una visita veterinaria al fine di attestare lo stato di salute dell'animale. Il 17 aprile 2018, RI 1 ha inoltrato la richiesta di autorizzazione alla Polizia comunale di __________, formulario pervenuto all'UVC solo il 25 luglio 2018 e al quale non era stato allegato l'estratto del casellario giudiziale. Il 22 agosto 2018 il Municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente il rilascio dell'autorizzazione in parola. A seguito del cambiamento di domicilio del detentore, il 19 dicembre 2018 l'UVC ha ricevuto il preavviso favorevole da parte del Municipio di __________ in relazione ad una nuova richiesta di autorizzazione alla detenzione del cane R__________ sottoscritta il 4 dicembre 2018 da RI 1. Anche a questa istanza non era tuttavia stato allegato l'estratto del casellario giudiziale del richiedente. Su sollecito dell'UVC tale documento è stato infine prodotto il 17 gennaio 2019. Dopo aver preavvisato negativamente il rilascio dell'autorizzazione e preso atto delle osservazioni inoltrate da RI 1, con decisione del 13 maggio 2019 l'UVC ha respinto la sua richiesta e ha ordinato l'allontanamento del cane.

B.   Con risoluzione del 19 febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la suddetta decisione dell'UVC. Il Governo, evocato il quadro normativo applicabile in specie e evasa una censura riferita all'obbligo di motivazione da parte dell'autorità di prime cure, ha ritenuto che le condanne penali iscritte a casellario giudiziale, particolarmente biasimevoli e indicative di una propensione del richiedente a non rispettare l'ordinamento giuridico vigente, non permettessero di considerare RI 1 un detentore attendibile e responsabile.

C.   Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente a quella dipartimentale da essa tutelata. Ribadita la censura di carente motivazione della decisione dell'UVC, sostiene, in sintesi, che il cane R__________ non presenti un rischio per la sicurezza pubblica e che il tempo passato dai fatti oggetto dei precedenti penali iscritti a casellario giudiziale, nonché il fatto che egli avrebbe tenuto da allora un comportamento corretto, non permetterebbe di ritenerlo inidoneo alla detenzione di questo tipo di cane. Afferma infine che la misura di allontanamento sarebbe inopportuna e palesemente sproporzionata visto il tempo trascorso, proponendo l'adozione di misure meno incisive.

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

E.   Il ricorrente non ha presentato osservazioni di replica.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 22 della legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; RL 482.300). La legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente lamenta nuovamente una carente motivazione della decisione dipartimentale in quanto le ragioni esposte dall'UVC sarebbero, a suo dire, sin troppo succinte.

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a).

2.3. Ora, nel caso di specie, detti requisiti minimi di motivazione sono stati soddisfatti. La decisione del 13 maggio 2019 fa infatti esplicito riferimento alle condanne iscritte a casellario giudiziale, tant'è che nel suo gravame, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, il ricorrente è stato in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. D'altro canto, come giustamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, le ampie possibilità di esprimersi di cui l'insorgente ha beneficiato dinanzi al Governo prima, e al Tribunale cantonale amministrativo ora, entrambe autorità con pieno potere di cognizione, permetterebbero di ritenere sanata un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017, consid. 2.1 e rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20). La censura si rivela pertanto infondata.

3.    3.1. L'art. 14 LCani stabilisce che il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e di loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso esso stabilisce particolari condizioni od oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane. Sulla base di questa delega legislativa, il Governo ha adottato il regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 (RCani; RL 482.310) al cui art. 11 ha elencato una serie di razze e di loro incroci, i cui esemplari nati dopo il 1° aprile 2009 soggiacciono alle restrizioni previste dagli artt. 13-16 RCani. Per quanto qui interessa, fra di esse vi è da annoverare l'American Bully, essendo questo un incrocio fra il Pit Bull e l'American Staffordshire Terrier, entrambe razze soggette a restrizioni. Giusta l'art. 13 cpv. 1 RCani, le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'UVC l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. La richiesta di autorizzazione, precisa l'art. 14 cpv. 1 RCani, va indirizzata al Municipio con l'estratto del casellario giudiziale. Il medesimo capoverso prevede pure la presentazione dell'attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), norma tuttavia abrogata dal 1° gennaio 2017, con il che va rilevato che ai fini della richiesta di autorizzazione, l'unico documento da allegare è l'estratto del casellario giudiziale. L'esecutivo comunale, giusta l'art. 14 cpv. 2 RCani, verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn (prima frase); esso preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'UVC (seconda frase). Secondo il cpv. 3 della stessa norma, infine, l'UVC decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

3.2. Dai materiali legislativi concernenti la legge sui cani, si evince che il Governo aveva inizialmente proposto un disegno di legge che non prevedeva una lista di razze di cani pericolosi (messaggio del 10 ottobre 2006 [n. 5847] del Consiglio di Stato concernente la nuova legge sui cani, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008, vol. 8, pag. 3816 e segg.). Esso aveva infatti prospettato di vietare la detenzione di cani che raggiungessero il peso di 20 kg a persone con precedenti penali iscritti a casellario giudiziale per reati contro la vita e l'integrità personale, nonché a persone la cui integrità fisica o psichica impediva una gestione dell'animale conforme alla legge. Tale proposta è stata poi abbandonata: nel rapporto di maggioranza del 7 novembre 2007 (n. 5847, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008, vol. 6, pag. 2996 e segg.) la Commissione della legislazione ha ritenuto che l'art. 6 LCani, così come proposto dal Governo, fosse di difficile applicazione e pertanto tale norma è stata modificata nel senso di dare facoltà al Dipartimento della sanità e della socialità di vietare la detenzione di cani in generale a chi, a causa di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell'animale. Per quanto attiene al divieto di alcune razze di cani, il rapporto di maggioranza prevedeva inizialmente, al suo art. 14, l'obbligo per il Governo cantonale di stilare un elenco di razze ritenute pericolose e dunque vietate sul territorio cantonale; tale proposta è stata poi emendata nel senso di dare al Consiglio di Stato la facoltà di allestire tale lista, imponendogli al contempo di prevedere ad ogni modo particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci (cfr. rapporto di minoranza n. 5847 R2 del 20 dicembre 2007, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008, vol. 6, pag. 3013 e segg.). Sulla base di quanto proposto nei rapporti della Commissione della legislazione (rapporto di maggioranza n. 5847 R del 7 novembre 2007 e rapporto di minoranza n. 5847 R2 del 20 dicembre 2007, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008, vol. 6, pag. 2996 e segg e pag. 3013 e segg.), il Parlamento ha adottato l'art. 6 e l'art. 14 LCani; il Consiglio di Stato ha poi emanato il relativo regolamento d'applicazione.

4.    4.1. Il ricorrente sostiene in primo luogo che il cane in oggetto, particolarmente docile, non presenti alcun disturbo del comportamento e, dunque, non rappresenti assolutamente un pericolo per la sicurezza pubblica. Ritiene poi che i fatti oggetto delle condanne penali da lui subite risalgano ormai a diversi anni fa. Almeno dal mese di novembre 2017 egli avrebbe tenuto una buona condotta, diventando una persona diligente e riguardosa, nonché un lavoratore modello; contesta dunque che lo si possa considerare incline ad assumere comportamenti restii al rispetto dell'ordinamento giuridico. Sostiene infine che la misura di allontanamento del cane ordinata dall'UVC, quale conseguenza del diniego dell'autorizzazione alla detenzione, sia inopportuna e palesemente sproporzionata visto il tempo ormai trascorso con l'animale e il conseguente legame affettivo instauratosi; ritenendo il distacco del cane dal padrone oltremodo dannoso per entrambi, propone l'applicazione di una misura meno incisiva quale ad esempio l'obbligo di far indossare al cane un'idonea museruola.

4.2. Anzitutto si deve considerare che l'indole del cane R_____ è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio: appartenendo a una delle razze soggette a restrizione la sua attitudine non permette di prescindere dal regime autorizzativo o dall'adempimento delle condizioni di idoneità riferite al detentore (per le possibilità dei Cantoni di prevedere divieti e restrizioni secondo la razza dei cani cfr. DTF 133 I 249 consid. 4.2 e 4.3, 132 I 7 consid. 4.2). Va poi osservato che la legge non prevede che l'esistenza di precedenti iscritti a casellario giudiziale comporti automaticamente il rigetto della richiesta di autorizzazione a detenere un cane appartenente a una razza ritenuta pericolosa. A questo proposito il regolamento sui cani stabilisce unicamente che la domanda di autorizzazione debba essere corredata da un estratto del casellario giudiziale, senza tuttavia definire quali siano le conseguenze sul piano autorizzativo nei casi in cui su tale documento dovessero risultare iscritte delle condanne. Ne discende pertanto che l'esistenza di precedenti costituisce unicamente uno tra i vari elementi che devono essere tenuti in considerazione e ponderati ai fini del rilascio (o del diniego) dell'autorizzazione in questione. In questo senso è comunque necessario che l'autorità esamini la situazione concreta e valuti se il reato commesso può avere o non avere un'influenza sull'idoneità del richiedente a detenere un cane appartenente a una delle razze definite come pericolose. Sebbene il Legislatore abbia parzialmente modificato su questo punto le disposizioni proposte dal Governo nel disegno di legge, resta comunque il fatto che, di fronte allo scopo perseguito dalla normativa in questione, consistente innanzitutto nel garantire la sicurezza pubblica e la protezione della popolazione, appare ragionevole vietare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi specialmente a quelle persone che con il loro comportamento violento hanno già messo a rischio la vita e l'integrità fisica di altre persone così come pure a coloro che, senza avere mai commesso reati di questo genere, denotano comunque una propensione generale a delinquere, tale da far sorgere seri dubbi circa la loro capacità di attenersi alle regole per la gestione di simili animali. Pertanto non tutti i comportamenti che il diritto penale reprime sono connessi a un'indole del condannato suscettibile di compromettere la sua corretta gestione di alcuni tipi di cani. Ora, nel caso in esame, l'insorgente è stato oggetto di svariate condanne penali. Al di là di quelle riportate nei decreti d'accusa del 23 maggio 2011  e 14 ottobre 2013  riferite a infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), che per quanto biasimevoli e non minimizzabili non permettono ancora di negare l'idoneità del ricorrente alla corretta gestione di un cane di razza pericolosa, le condanne del 2 agosto 2016  e del 24 novembre 2017  sono di tutt'altro tenore e forniscono un quadro decisamente allarmante. In particolare quella del 2016 attesta la commissione di ripetuti reati di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia avvenuti nell'abitazione coniugale a danno della moglie, anche alla presenza della figlia minorenne (con conseguente violazione del dovere di assistenza o educazione ex art. 219 cpv. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), di svariate infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), sia per spaccio sia per consumo, nonché di reiterate infrazioni alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54). Il tutto per un periodo che va dal 2012 al 2017. A questo scenario già sufficientemente preoccupante, si aggiunge che il ricorrente è stato nel frattempo oggetto di un'ulteriore condanna il 5 dicembre 2018  per ripetuta infrazione alla LStup (di nuovo sia per spaccio sia per consumo) e infrazione alla LArm, per fatti avvenuti dal 2016 a ottobre 2018. In questo senso non corrisponde assolutamente al vero che dal mese di novembre del 2017 ad oggi l'insorgente avrebbe tenuto una buona condotta, ravvedendosi per quelli che lui definisce errori di gioventù. Oltretutto una parte considerevole dei reati commessi denota un temperamento aggressivo del ricorrente; non solo i delitti contro la vita e l'integrità fisica della persona (lesioni semplici e vie di fatto), che hanno una chiara connotazione violenta, ma anche i reati contro la libertà personale (minaccia) e contro l'onore e la sfera personale (ingiuria). Ad aggravare la situazione vi è poi la commissione reiterata di infrazioni riferite all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti; circostanza questa che permette di dubitare seriamente che il ricorrente, sotto l'influsso di sostanze alteranti, disponga della lucidità necessaria per gestire un American Bully. Anche il possesso di armi non autorizzate (in questo caso una pistola ad aria compressa simil vera e un manganello telescopico in metallo) non milita certo a suo favore, così come neppure la violazione del dovere di assistenza o educazione nei confronti della figlia minorenne. Vista la gravità di quanto commesso dal ricorrente, su di un lungo lasso di tempo e in modo reiterato, a giusto titolo la decisione dipartimentale e quella governativa che la tutela, hanno ritenuto che egli denoti un'indole tale da non poter garantire la corretta gestione di un cane di razza pericolosa.

4.3. Per quanto attiene infine all'ordine di allontanamento, si rileva che questa è l'unica conseguenza possibile visto come egli non risulti idoneo alla detenzione del cane; l'insorgente, come detto, non adempie le condizioni per garantire la corretta gestione dell'animale, per cui quest'ultimo non può essergli lasciato, una deroga in questo senso non essendo nemmeno prevista dalla legge. Abbondanzialmente si osserva che, ad ogni modo, non rappresenterebbe un'alternativa valida l'obbligo di far indossare al cane una museruola, come proposto con il ricorso. Tale mezzo comporta per il cane un notevole fastidio, e in certi casi pericolo, che può essere tollerato solo a determinate condizioni e per periodi di tempo limitati, nonché nell'ottica di assicurare interessi preponderanti; sicuramente non si giustificherebbe di sottoporre l'animale a un simile trattamento perché il suo padrone non è idoneo alla sua detenzione. D'altra parte poi, il ricorrente stesso è causa del ritardo nell'emissione della decisione in merito all'autorizzazione: nonostante abbia inoltrato la prima richiesta in aprile 2018, egli ha omesso, come invece esplicitamente indicato nel formulario, di allegare l'estratto del casellario giudiziale, documento che è stato fornito solo a gennaio 2019, con il che pretendere ora di poter tenere il cane visto il lungo tempo trascorso appare finanche pretestuoso.

5.    5.1. Visto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto.

5.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia, di complessivi fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2020.150 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.12.2020 52.2020.150 — Swissrulings