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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.05.2020 52.2019.616

4. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,014 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran consiglio - competenza

Volltext

Incarto n. 52.2019.616  

Lugano 4 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2019 dell'

  RI 1    

contro  

la sentenza del 14 ottobre 2019 del Gran Consiglio che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisioni del 7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019-2023;

ritenuto,                          in fatto

A.   Domenica 7 aprile 2019 hanno avuto luogo le elezioni cantonali del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019-2023.

B.   a. Il medesimo giorno, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, si è costituito l'Ufficio cantonale di accertamento, composto di tre giudici del Tribunale d'appello, per l'elezione del Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 51 segg. dell'allora vigente legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998, 394). Per quanto riguarda invece l'elezione del Gran Consiglio, l'Ufficio si è costituito il giorno seguente, lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore 21.00.

b. I verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale di venerdì 12 aprile 2019 (pag. 3541 segg.), ai fini di permettere di esercitare il diritto di ricorso secondo l'art. 164 cpv. 1 vLEDP.

C.   a. Avverso questa pubblicazione il 29 aprile 2019 RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo domandando che

il verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 dell'UCA è accertato nullo, sub è annullato, ovvero le elezioni cantonali 2019 sono accertate nulle sub sono annullate. Di conseguenza è ordinata l'esecuzione di un riconteggio manuale delle schede in seduta pubblica.

b. RI 1 è insorta con la medesima impugnativa anche dinanzi al Gran Consiglio.

c. Con sentenza del 2 maggio 2019 (inc. n. 52.2019.197) questo Tribunale, rilevata la competenza in materia del Gran Consiglio in applicazione dell'art. 164 cpv. 1 vLEDP, norma indicata dall'insorgente stessa a sostegno della propria impugnativa, ha dichiarato irricevibile il ricorso. La Corte, tuttavia, ha rinunciato a trasmetterlo al Parlamento cantonale, che già era stato adito dalla ricorrente con il medesimo atto.

D.   Con decisione del 14 ottobre 2019 il Gran Consiglio ha respinto, nella misura in cui ricevibile, l'impugnativa di RI 1 con argomenti che non è qui necessario riportare.

E.   RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione del Legislativo cantonale, ponendo le medesime domande da questo disattese, rinunciando tuttavia a postulare il riconteggio delle schede; ai fini della decisione non è necessario qui dettagliare gli argomenti avanzati nel ricorso e nella replica.

F.    Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio resistono al ricorso, mentre l'Ufficio cantonale di accertamento si è rimesso al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

1.    Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.1. Secondo l'art. 84 LPAmm il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni: del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge né impugnabili davanti a un'altra autorità di ricorso (lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett. d); infine, secondo la lett. e di questa norma, sono inoltre impugnabili davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici.

1.2. La competenza del Tribunale a conoscere i ricorsi contro le decisioni rese dal Gran Consiglio è dunque circoscritta al caso in cui la legge settoriale lo preveda. Poco importa se questa Autorità abbia reso la decisione quale prima istanza o su ricorso. Infatti, non torna applicabile l'ipotesi di cui alla lett. b dell'art. 84 LPAmm. Con "altre autorità di ricorso" si deve intendere in primo luogo le varie commissioni indipendenti di ricorso, che intervengono quali autorità inferiori al Tribunale cantonale amministrativo (Messaggio del 23 maggio 2012 [n. 6645] concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, Anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1999 seg. nota n. 392). La LPAmm ha dunque ribadito, precisandolo con una formulazione più dettagliata, il principio sancito dal cessato art. 60 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181; RVGC cit., pag. 1999). È quanto conferma poi l'art. 111 LPAmm, inserito nel titolo VI relativo alla procedura di ricorso davanti al Gran Consiglio, secondo cui contro la decisione del Parlamento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (solo) nei casi previsti dalla legge.

1.3. Dedotta davanti al Tribunale è una decisione del Gran Consiglio resa in applicazione della competenza allora prevista dall'art. 164 cpv. 1 vLEDP. Il 1° settembre 2019 è entrata in vigore la nuova LEDP, il cui art. 141 ha abrogato senza riserve la previgente vLEDP. L'art. 134 cpv. 1 LEDP sancisce ora che le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive: il Legislatore ha dunque fatto propria la proposta, formulata nel messaggio del 20 aprile 2016 (n. 7185) concernente la revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici (in: RVGC, Anno parlamentare 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., 2638 segg.), di sopprimere la possibilità di ricorso al Gran Consiglio. Lo scopo della novella è quello di permettere il ricorso (diretto) al Tribunale federale sulla base dell'art. 88 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che stabilisce che i Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale, specificando comunque che quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. Il messaggio spiega che benché l'Ufficio cantonale di accertamento non rientri esplicitamente nell'ambito di applicazione di questa norma, esso è tuttavia composto di tre giudici del Tribunale d'appello che sostituiscono il Consiglio di Stato, cui può essere assimilato, per evitare conflitti d'interesse e garantire un maggiore oggettività nella proclamazione dei risultati delle elezioni politiche (RVGC cit., pag. 2639). Tale approccio riflette nella sostanza quello del previgente art. 53 vLEDP secondo il quale l'Ufficio cantonale di accertamento si componeva del Consiglio di Stato, tranne nei casi di votazione sulla revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale, per i quali esso si componeva di tre giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

1.4. Quando il 14 ottobre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la decisione impugnata, la vLEDP era dunque ormai stata abrogata per effetto dell'art. 141 LEDP. Nell'adottare la LEDP il legislatore non si è chinato sul quesito del diritto intertemporale, segnatamente - per quanto qui interessa - sul destino delle procedure incoate in vigenza del vecchio diritto ma non ancora terminate al momento dell'entrata in vigore di quello nuovo che le modificava. Pertanto, l'abrogazione pura e semplice dell'art. 164 vLEDP ha comportato la decadenza della competenza del Parlamento a statuire in merito alle decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento prevista da questa norma. A torto nella decisione impugnata il Gran Consiglio ha considerato che alla fattispecie si applica il diritto vigente al momento dei fatti e la competenza del Gran Consiglio permane data malgrado l'attuale LEDP. Ora, è vero che di principio l'autorità di ricorso deve applicare il diritto in vigore al momento in cui l'autorità di prima istanza ha statuito, salvo casi in cui un'applicazione immediata del nuovo diritto risponde a un interesse pubblico preminente (DTF 141 II 393 consid. 2.4). Ma tale massima trova applicazione unicamente alle norme di diritto materiale e non può essere estesa a quelle di natura formale, qual è la competenza dell'Autorità adita. Come del resto ricorda l'art. 4 LPAmm, la competenza è stabilita (imperativamente) dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti. Essa, inoltre, dev'essere data al momento in cui l'autorità statuisce (art. 5 LPAmm). Certo, la decisione è stata adottata dal Legislativo cantonale, ma nemmeno questo organo può modificare la competenza a statuire nell'ambito di una procedura per il tramite di una decisione, poiché ciò violerebbe palesemente il principio del parallelismo delle forme, secondo cui la revisione di norme legislative ha da procedere nel rispetto della forma necessaria per la loro adozione (DTF 98 Ia 109 consid. 2).

1.5. La decisione impugnata emana dunque da un'autorità che secondo il chiaro tenore della legge non era/è competente. Tale incompetenza era del resto manifesta, tant'è che il Gran Consiglio si è chinato sulla problematica, anche se poi non ne ha tratto le conclusioni corrette. Si tratta, in concreto, di un vizio procedurale particolarmente grave, che comporterebbe di regola la declaratoria di nullità. Infatti, l'incompetenza funzionale o per materia dell'autorità che si è pronunciata a torto configura uno dei motivi principali di nullità delle decisioni, fatti salvi i casi - qui comunque non dati - in cui l'autorità che si è pronunciata dispone di un potere decisionale generale o laddove la sicurezza del diritto risulterebbe compromessa (cfr. DTF 136 II 489 consid. 3.3 con rinvio alla DTF 127 II 32 consid. 3g).

1.6. Non è tuttavia possibile né necessario accertare la nullità di quest'atto, poiché ciò presumerebbe la competenza del Tribunale. Ora, tuttavia, la nuova LEDP non prevede il ricorso davanti a questa Corte contro le decisioni del Gran Consiglio. Né la competenza della Corte può essere dedotta dalla giurisprudenza di cui alla STF 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, citata nella decisione impugnata come fondante la possibilità di ricorrere davanti a questa Corte. In quel giudizio il Tribunale federale ha ritenuto che avendo il Gran Consiglio reso una decisione su ricorso, l'eccezione di cui all'art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF era inapplicabile. In ossequio all'art. 88 cpv. 2 primo periodo e alla garanzia della via giudiziaria stabilita dall'art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'Alta Corte ha considerato che l'ultima istanza di ricorso cantonale dovesse essere un'autorità giudiziaria. Di conseguenza il Tribunale federale ha trasmesso l'incarto al Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso qui in esame, tuttavia, il Gran Consiglio non era competente a pronunciarsi.

2.    Resta da stabilire l'esito del gravame che la ricorrente ha inoltrato il 29 aprile 2019 al Gran Consiglio.

2.1. L'impugnativa del 29 aprile 2019 essendo rivolta avverso le decisioni rese dall'Ufficio cantonale di accertamento la competenza di questa Corte non è data: nessuna delle ipotesi di cui all'art. 84 LPAmm è adempiuta (STA 52.2019.197 del 2 maggio 2019). In particolare, la LEDP in vigore non prevede la possibilità di aggravarsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo in questi casi.

2.2. Come spiegato in precedenza, l'attuale LEDP considera definitive le decisioni emesse dall'Ufficio cantonale di accertamento poiché quest'Autorità svolge il ruolo che spetterebbe al Consiglio di Stato. In quest'ottica il Tribunale condivide quanto spiegato nel messaggio citato, ovvero che i ricorsi contro le decisioni di quest'organo vanno insinuati direttamente al Tribunale federale in quanto devono essere considerate quali atti del Governo. Pertanto, l'impugnativa 29 aprile 2019 di RI 1 in quanto rivolta avverso un atto del Governo nel senso dell'art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF dev'essere trasmessa al Tribunale federale (art. 6 cpv. 1 LPAmm). A ciò non osta nemmeno la Sentenza del Tribunale federale evocata in precedenza (supra, 1.7) giacché le decisioni impugnate sono di prima istanza e non rese su ricorso. Per ragioni di economia processuale, non è necessario ritornare l'incarto al Parlamento perché provveda alla trasmissione, questa Corte potendosene occupare direttamente.

3.    Per prassi il Tribunale rinuncia a esigere una tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione di impugnative relative ai diritti politici (art. 47 cpv. 1 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). Non essendovi parti patrocinate non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è irricevibile.

§. Di conseguenza gli atti sono trasmessi al Tribunale federale.

2.    Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il segretario

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