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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.10.2020 52.2019.517

8. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,247 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Destituzione di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio

Volltext

PA 1

Incarto n. 52.2019.517  

Lugano 8 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 di

RI 1RI 1   patrocinato daPA 1    

contro  

la decisione del 17 settembre 2019 del Consiglio di Stato (n. 4536) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione del 9 gennaio 2019 con cui il Municipio CO 1 lo ha destituito dal suo impiego con effetto immediato;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 24 ottobre 2012 RI 1 è stato assunto alle dipendenze del Comune CO 1 quale infermiere responsabile delle cure presso il Centro __________. Nell'ambito della sua funzione, gli era stata affidata la gestione del settore delle cure dei pazienti ricoverati nello stabilimento, in particolare l'organizzazione dell'attività delle tre caporeparto e del personale subalterno sia a livello operativo, sia a livello amministrativo.

B.   Il 12 luglio 2017 l'Ufficio del medico cantonale ha effettuato un'ispezione a __________, constatando gravi lacune nell'organizzazione del lavoro, in particolare la mancanza di documentazione sanitaria conforme ai criteri di qualità delle scienze infermieristiche come pure l'assenza di piani di cura. Tali carenze erano già state rilevate in occasione di una precedente ispezione eseguita l'11 giugno 2015 ma RI 1, contrariamente alle rassicurazioni fornite, non le aveva colmate.

C.   Con rapporto dell'8 agosto 2017 il direttore amministrativo P__________ P__________ ha quindi segnalato al Municipio una serie di carenze riscontrate nella conduzione della Casa di cura, con riferimento alla gestione delle cure dei pazienti ricoverati. Ha in particolare reso noto di ritenere RI 1 responsabile per le lacune accertate dall'Ufficio del medico cantonale in occasione della sua ultima ispezione e, pertanto, non più idoneo a mantenere la funzione di responsabile delle cure. Quali soluzioni ha ipotizzato di organizzare un incontro con RI 1 per informarlo dell'intenzione di aprire un'inchiesta amministrativa dandogli la possibilità di dare le dimissioni, rispettivamente (qualora non dovesse darle) di aprire l'inchiesta ed esautorarlo temporaneamente da alcune attività a diretto contatto con i dipendenti.

D.   Il 16 agosto 2017 ha avuto luogo un incontro tra il capo dicastero __________, il direttore amministrativo e RI 1, in occasione del quale è stata prospettata al responsabile delle cure la sua sospensione temporanea da tutte le funzioni a contatto con il personale, che sono state affidate al direttore sanitario in collaborazione con le tre caporeparto. A sostegno di questa soluzione sono state evocate una serie di lacune (in ambito organizzativo, comportamentale e sanitario) e ritardi in vari ambiti di sua competenza emersi durante l'esercizio della sua attività. Il 25 agosto seguente RI 1 ha contestato gli addebiti, chiedendo di essere reintegrato nelle sue funzioni.

E.   Il 3 ottobre 2017 il Municipio ha avviato un'indagine preliminare volta ad accertare le cause delle disfunzioni riscontrate nella gestione di __________. Nell'ambito della stessa, sono stati sentiti, alla presenza di RI 1, il direttore amministrativo e quello sanitario, nonché le tre caporeparto. I testi, con accenti diversi ma concordi nella sostanza, hanno evidenziato la sua incapacità di far fronte ai compiti derivanti dalla sua funzione.

F.    Fondandosi sulle risultanze dell'inchiesta - dalle quali sarebbe emerso che RI 1 non sarebbe stato capace di implementare il sistema di registrazione delle prestazioni (RAI), fornendo al personale le necessarie istruzioni e vigilando sulla sua corretta applicazione e che non godrebbe più della necessaria fiducia dei suoi superiori e delle tre caporeparto a lui subordinate - nonché sull'atteggiamento inquisitorio da esso assunto (raccolta di materiale probatorio, in particolare fotografie, allo scopo di dimostrare manchevolezze nel funzionamento della casa di riposo con lo scopo di difendere anzitutto i suoi personali interessi), il 20 marzo 2018 il Municipio lo ha esonerato in via supercautelare dalle sue funzioni, allontanandolo con effetto immediato dal posto di lavoro. Il provvedimento è stato confermato con decisione cautelare del 13 aprile successivo.

G.   a. Con risoluzione del 28 marzo 2018 il Municipio CO 1 ha aperto un'inchiesta disciplinare a carico di RI 1 per violazione dei doveri di servizio, segnatamente del dovere di lealtà nei confronti dei suoi superiori e dei suoi colleghi, commessa attraverso la registrazione abusiva di conversazioni tenute dal direttore amministrativo e dalle tre caporeparto in occasione della riunione di lavoro dell'8 settembre 2017, riservando il perseguimento di ulteriori violazioni dei doveri d'ufficio che fossero emerse nel corso dell'inchiesta. Con questo provvedimento, il Municipio ha anche prospettato a RI 1 lo scioglimento del rapporto di impiego per il 31 ottobre 2018, riservata la destituzione immediata qualora le risultanze dell'inchiesta disciplinare l'avessero giustificata.

b. L'inchiesta è proseguita con le audizioni delle tre caporeparto e del direttore amministrativo, i quali hanno sostanzialmente confermato le precedenti deposizioni. D__________, G__________ e T__________ hanno in particolare ribadito l'irreparabilità della rottura del rapporto di fiducia ed escluso l'esistenza di un qualsivoglia complotto volto ad ottenere il licenziamento del responsabile delle cure. Il direttore ha dal canto suo spiegato che la riunione dell'8 settembre 2017 - tenutasi in assenza del responsabile delle cure, temporaneamente sospeso da buona parte delle sue funzioni - era finalizzata ad affrontare i problemi di gestione della casa di cura, e non già il suo allontanamento. Ha altresì affermato che alcune piccole irregolarità di fatturazione, riscontrate con la Cassa malati __________ erano nel frattempo state chiarite ed escluso che l'invito che aveva rivolto al personale in occasione dell'incontro dell'8 settembre 2017 fosse inteso ad istigarlo a sovrafatturarle.

c. Sentito il 19 luglio 2018, RI 1 ha ammesso di aver registrato senza il permesso dei diretti interessati le conversazioni tenute dal direttore amministrativo e dalle tre caporeparto in occasione della riunione dell'8 settembre 2017 e di aver consegnato copia della registrazione ad un ispettore della Cassa malati __________ e alla Polizia giudiziaria e di averne pure parlato con un giornalista. Ha giustificato questo suo agire asserendo di aver voluto, da un lato, smascherare le presunte frodi che la __________ avrebbe commesso ai danni delle Casse malati attraverso la sovrafatturazione delle prestazioni dispensate agli ospiti e, dall'altro, difendersi dal complotto ordito dal direttore in combutta con le caporeparto per farlo licenziare.

d. Il 15 ottobre 2018 RI 1 ha presentato un allegato conclusivo, con il quale ha in sostanza chiesto di essere prosciolto dagli addebiti rivoltigli e di essere reintegrato nella sua funzione, sostenendo nuovamente di essere vittima di un complotto ordito dal direttore con le tre caporeparto per indurre il Municipio a licenziarlo.

H.   Con decisione del 9 gennaio 2019 il Municipio CO 1 ha risolto, a titolo di provvedimento disciplinare, di licenziare con effetto immediato RI 1. A sostegno di questa sua decisione l'Esecutivo comunale ha addotto che il dipendente si era reso colpevole di una grave violazioni dei suoi doveri di servizio per avere registrato abusivamente una conversazione di lavoro tra il direttore e le caporeparto ed averla resa accessibile a terzi. Il Municipio ha aggiunto che con il suo agire RI 1 aveva tradito la fiducia dei suoi superiori e delle caporeparto a lui subordinate.

I.     RI 1 ha avversato sia la decisione del 13 aprile 2018 con cui il Municipio l'ha sospeso a titolo cautelare dall'impiego sia la successiva decisione del 9 gennaio 2019 con cui l'ha licenziato con effetto immediato per motivi disciplinari.

J.    Con giudizio unico del 17 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha innanzitutto dichiarato privo d'oggetto il ricorso rivolto contro la risoluzione del 13 aprile 2018 (dispositivo n. 1). Il Governo ha quindi respinto il gravame dell'insorgente confermando la sua destituzione (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese e le ripetibili (dispositivo n. 3).

K.   RI 1 ha avversato i dispositivi n. 2 e 3 del suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Ha inoltre domandato il pagamento del salario da gennaio 2019 oltre interessi fino alla crescita in giudicato di una effettiva valida disdetta del rapporto di lavoro. Anzitutto, esso fa valere una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione della decisione impugnata. Nel merito, il ricorrente ha biasimato il Consiglio di Stato per non aver proceduto a un accertamento autonomo dei fatti. Ha contestato il provvedimento annotando che la registrazione clandestina, in assenza di una querela, non ha nessuna rilevanza penale. Ha inoltre negato che la stessa possa costituire una violazione dei doveri di servizio. Egli avrebbe infatti agito in stato di necessità, non potendo dimostrare altrimenti il complotto ordito contro di lui dal direttore amministrativo e le caporeparto.

L.    a. Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.

b. Anche il Municipio CO 1 si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa. Ha negato di essere incorso in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Ha rilevato che l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti sussiste unicamente nella misura in cui non sono noti o sono controversi; ipotesi, queste, non date nella fattispecie. Per il resto, ha osservato che il licenziamento non si fonda soltanto sulla registrazione abusiva, ma anche e soprattutto sulla successiva consegna di questa registrazione all'ispettore della Cassa malati __________. La disdetta sarebbe quindi giustificata dalla violazione del dovere di fedeltà e di lealtà nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi, che avrebbe irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra le parti.

M.  A richiesta del Tribunale, il 24 settembre 2020 il Municipio ha prodotto i verbali di audizione del 19 luglio 2018 di P__________ P__________ e RI 1. Copia di tali documenti, noti alle parti, è stata trasmessa loro per informarle dell'avvenuta acquisizione agli atti dei medesimi.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100 e art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm, 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. La domanda del ricorrente di annullare la decisione con cui il Municipio l'ha destituito dal suo impiego con effetto immediato è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ripristinando il rapporto d'impiego. Il legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare l'ente pubblico a riprendere alle sue dipendenze un funzionario nel quale non ha più fiducia (STA 52.2017.149 del 27 giugno 2019 consid. 1.2, 52.2017.304 del 28 febbraio 2019 consid. 2, 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 1.2, 52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 1.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69; messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 59). Con quest'annotazione il ricorso è ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, integrate dai documenti citati in narrativa pervenuti dal Municipio (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    In concreto, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente contesta la decisione del Consiglio di Stato solamente nella misura in cui conferma la decisione del 9 gennaio 2019, con cui il Municipio CO 1 l'ha destituito con effetto immediato per motivi disciplinari.

3.    Per cominciare, il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto di essere sentito, data la carenza di motivazione della decisione impugnata.

3.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi), ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2; Borghi/Corti, op. cit., n. 2c ad art. 26). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3).

3.2. L'eccezione di carenza di motivazione è infondata. La decisione governativa spiega infatti chiaramente che la sanzione disciplinare è giustificata dalla registrazione abusiva della conversazione dell'8 settembre 2017 tra il direttore e le tre caporeparto e dalla consegna di questa registrazione alla Polizia giudiziaria e ad un ispettore della Cassa malati __________. Ha inoltre sottolineato che il comportamento del signor RI 1, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, per nulla esclusa, è indubbiamente costitutivo di una grave violazione del dovere di fedeltà che il dipendente è tenuto a dimostrare nei confronti del datore di lavoro. La motivazione è chiara e sufficiente. Prova ne è che l'insorgente ha saputo contestarla compiutamente. Privo di fondamento è anche il rimprovero mosso al Governo di non essere entrato nel merito dei motivi di questa registrazione clandestina, limitandosi ad affermare che le giustificazioni addotte non sono plausibili e non scusano in ogni caso l'ingerenza commessa. L'autorità inferiore, infatti, dopo aver rilevato che nel caso di specie emerge inequivocabilmente che il qui ricorrente ha registrato senza permesso una conversazione del Direttore amministrativo con le tre caporeparto (…), consegnando copia della registrazione alla Polizia giudiziaria e ad un ispettore della Cassa malati __________, ha spiegato anche il motivo per cui non ha ritenuto plausibili le giustificazioni addotte. Ha affermato che al di là del fatto che appare più verosimile che il signor RI 1 abbia agito con l'intento di difendere il suo operato - viste le disfunzioni e il clima di conflitto all'interno della Casa per anziani - e addossare le responsabilità ad altri operatori, era innanzitutto suo dovere informare perlomeno l'autorità di nomina, se riteneva che vi erano delle disfunzioni a lui non imputabili. Il ricorrente non aveva alcun bisogno di agire di nascosto; d'altra parte lo scrivente Consiglio ritiene che la registrazione della conversazione (agli atti dell'incarto PUB.2018.59) non dimostra, al di là di alcune espressioni infelici (comunque fatte in un ambito privato), alcun complotto nei confronti del signor RI 1, ma evidenzia piuttosto un clima di lavoro di disagio e per certi aspetti conflittuale. Considerazioni, queste, che a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, dimostrano come il Governo si sia concretamente confrontato con le giustificazioni addotte dall'insorgente. La censura di violazione del diritto di essere sentito va quindi respinta.

4.    4.1. Gli art. 11 e segg. del regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani __________ (ROD) enunciano gli obblighi e i doveri dei dipendenti. Tra questi, ancorché non esplicitamente regolamentato, vi è anche il dovere generale di fedeltà e lealtà nei confronti del datore di lavoro (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 1562 pag. 554). Per l'art. 48 cifra 1 ROD, che ricalca in buona parte l'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione di doveri d'ufficio, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal Municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale: l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.-, il collocamento temporaneo in situazione provvisoria, il trasferimento ad altra funzione, la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi, la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio, l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'Organico, la destituzione (licenziamento).

4.2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente, che può farsi assistere da persone di sua fiducia, viene data conoscenza degli atti dell'inchiesta prima che siano prese misure disciplinari (art. 49 cifra 2 ROD, art. 134 cpv. 3 LOC).

4.3. Nella scelta e nella commisurazione della sanzione l'autorità deve tener conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore, rispettando il principio di proporzionalità (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1990, n. 54 B V). La sanzione irrogata deve essere adeguata ed idonea a conseguire il risultato auspicato, evitando nel contempo di incidere senza ragionevole necessità sulla situazione personale ed occupazionale del dipendente. L'azione disciplinare, come quella penale, soggiace al principio di legalità. A differenza di quest'ultima, non è tuttavia retta dal principio dell'obbligatorietà, ma da quello dell'opportunità, che riserva all'autorità un ampio margine d'apprezzamento sia in ordine alla decisione di procedere o meno in via disciplinare nei confronti di un dipendente che ha violato i doveri di servizio, sia in ordine alla scelta dei provvedimenti da adottare. Il diritto disciplinare mira principalmente a salvaguardare il buon funzionamento dell'amministrazione e la sua immagine nell'opinione pubblica e di questi fini occorre tener conto anche per quanto attiene alla commisurazione del provvedimento che dev'essere adottato: la scelta della sanzione dev'essere effettuata tenendo conto in primo luogo del fatto che la medesima dovrà principalmente permettere il ripristino dell'ordine e dell'efficienza nel settore pubblico coinvolto. I vari aspetti della personalità del colpevole non debbono pertanto esser presi in considerazione in maniera approfondita, come è invece il caso nel diritto penale (Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego, in: Diritto senza devianza - Studi in onore di Marco Borghi per il suo 60° compleanno, Basilea 2006, pag. 3539, n. 12).

4.4. Di regola, il provvedimento della destituzione è adottato a carico di dipendenti che violano intenzionalmente i doveri di servizio in modo talmente grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo, da compromettere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta dall'autorità. Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da una serie di trasgressioni che, considerate singolarmente, non rivestono particolare rilevanza, ma che, nel complesso, denotano un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi casi, la destituzione dev'essere preceduta da sanzioni minori e da un'esplicita comminatoria di licenziamento (STA 52.2016.249 del 22 dicembre 2016 consid. 2.4, 52.2005.396 del 15 settembre 2006 consid. 2.2 con riferimenti).

5.    In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e che non è la migliore che si potrebbe prendere, l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono richieste conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 citato, p. 45).

6.     6.1. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha contestato il provvedimento negando la sussistenza di ogni violazione dei doveri di servizio. Sostiene di essersi accorto da tempo che il direttore amministrativo in combutta con le tre caporeparto stavano complottando per eliminarlo e che la registrazione abusiva della conversazione avvenuta tra di loro sarebbe stata l'estrema e unica possibilità rimastagli per difendere i suoi legittimi interessi. Afferma inoltre che lo scopo della consegna della registrazione all'ispettore della Cassa malati sarebbe stato quello di denunciare presunti abusi e malversazioni nella fatturazione di prestazioni non effettivamente dispensate ai pazienti.

6.2. Dagli atti emerge che l'8 settembre 2017 l'insorgente ha registrato senza permesso una conversazione tra il direttore amministrativo e le tre caporeparto e che il medesimo ha successivamente consegnato, all'insaputa del Municipio, copia di tale registrazione alla Polizia giudiziaria e a un ispettore della Cassa malati __________. Le circostanze sono state esplicitamente ammesse dal ricorrente in occasione della sua audizione del 19 luglio 2018, per cui le stesse sono incontestate. Nulla può dunque essere rimproverato al Governo per non avere esperito un'istruttoria per accertare autonomamente i fatti. I medesimi bastano a giustificare la pronuncia del suo licenziamento a titolo di sanzione disciplinare. Avendo registrato su un supporto del suono una conversazione estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori e avendo reso pubblica tale registrazione, egli è incorso in una violazione senz'altro grave dei suoi doveri di servizio. In primo luogo, tale agire integra gli estremi dei reati contemplati dagli art. 179bis cpv. 1 e 179bis cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Nulla muta, ai fini del presente giudizio, che le parti lese non abbiano chiesto l'avvio di un procedimento penale nei confronti del resistente. Tale scelta non influisce minimamente sull'oggettiva gravità del gesto compiuto da quest'ultimo. Indipendentemente dalla sua rilevanza penale, resta comunque il fatto che con il suo comportamento RI 1 ha violato il dovere di fedeltà che il dipendente è tenuto a dimostrare nei confronti del datore di lavoro. Lo stato di necessità (art. 18 CP) che egli ha addotto per giustificare la registrazione abusiva non è plausibile: il complotto, che sarebbe stato ordito dal direttore e dalle tre caporeparto, non solo non costituiva un pericolo imminente per il suo posto di lavoro (lo stesso ricorrente afferma che da tempo si era accorto che il direttore amministrativo in combutta con le tre caporeparto stavano complottando per eliminarlo), ma non costituiva neppure un pericolo non altrimenti evitabile, ossia che poteva essere sventato soltanto con la registrazione abusiva. Se si fosse sentito minacciato e il protocollo dell'incontro preliminare del 16 agosto 2017 avesse confermato il sospetto che avevo di essere vittima di un complotto come egli afferma (cfr. verbale di audizione del 19 luglio 2018, pag. 5), il ricorrente avrebbe potuto parlarne con il direttore sanitario, esternare questi suoi sospetti al suo primo patrocinatore avv. __________ (il quale, a ben vedere, nulla dice al riguardo nella sua presa di posizione del 25 agosto 2017), o perlomeno informare (preventivamente, e non a registrazione avvenuta) l'autorità di nomina dell'esistenza di disfunzioni a lui non imputabili, anziché agire di nascosto. Il fatto poi che il direttore e le tre caporeparto stessero discutendo nell'ambito di un incontro di lavoro oppure in ambito privato è del tutto irrilevante e non scusa in ogni caso l'ingerenza commessa. Tanto nell'una, quanto nell'altra evenienza, la registrazione era abusiva. Invano il ricorrente tenta poi di giustificare la trasmissione della stessa all'ispettore della Cassa malati __________ sostenendo che se l'impiegato ha un dovere di discrezione, questo non gli impone di tacere di fronte a indizi di un possibile reato. Siffatto modo di procedere non può essere tutelato, poiché gravemente lesivo del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Il ricorrente ha infatti approfittato della registrazione abusiva, travisandone il senso e strumentalizzandola in modo da insinuare il sospetto di malversazioni a danno delle Casse malati, commesse dalle caporeparto, dietro istigazione del direttore, al fine di aumentare il coefficiente RUG, destinato a determinare le unità di personale di cura necessarie. D'altronde, è lo stesso insorgente ad aver ammesso che la consegna della registrazione abusiva all'ispettore della Cassa malati aveva quale scopo quello di denunciare presunti abusi e malversazioni. E ciò, con la consapevolezza che le irregolarità riscontrate nella mancata registrazione di attività (già) dispensate fossero piuttosto da attribuire alla carente istruzione del personale sull'uso del sistema RAI, che lui stesso aveva impartito. L'adozione di una misura disciplinare è quindi giustificata.

6.3. Nella commisurazione della sanzione non si può non tenere conto della funzione di responsabile delle cure svolta dal ricorrente: una posizione di responsabilità, che richiede particolare fiducia da parte dei superiori e credibilità nei confronti di tutto il personale della casa di cura. Data la gravità della violazione ai doveri di servizio, è stato a giusta ragione che il Municipio prima, e il Governo poi, hanno ritenuto il rapporto di fiducia con l'autorità di nomina irrimediabilmente compromesso. Dal profilo soggettivo poi, incontestabile è la colpa del resistente, che per quanto riguarda la registrazione abusiva ha agito in modo chiaramente intenzionale e con la consapevolezza di commettere un'irregolarità e, per quanto attiene alla consegna della stessa, con l'intento di sviare l'attenzione dalla sua ormai accertata incapacità di dirigere il reparto delle cure. La destituzione del ricorrente con effetto immediato è quindi pienamente giustificata.

7.    Visto quanto precede, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Egli rifonderà inoltre un'indennità per ripetibili al Comune, patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Il ricorrente rifonderà il medesimo importo al Comune CO 1 a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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