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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2020 52.2019.515

1. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,357 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Allontanamento dalla Svizzera - riduzione delle ripetibili

Volltext

Incarto n. 52.2019.515  

Lugano 1 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 4987) del Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la decisione di allontanamento dal territorio svizzero pronunciata nei suoi confronti il 20 settembre 2019 dall'Amministrazione federale delle dogane;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 12 settembre 2001 il cittadino indiano e iraniano RI 1 (1969) è entrato in Svizzera tramite un visto turistico della durata di tre mesi per rendere visita alla cittadina elvetica E__________ (1966), incinta, con la quale intendeva successivamente convolare a nozze. Dalla loro relazione è nata, il 23 ottobre 2001, P__________. Raccolto il preavviso favorevole dell'allora Ufficio federale degli stranieri, l'11 febbraio 2002 il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale fondato sull'allora vigente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS; RU 1986 1971) (casi personali particolarmente rigorosi), sottoposto alla condizione di vivere insieme a E__________, dalla cui unione sono nate, il 14 ottobre 2003, le figlie __________ e __________.

B.   Nel novembre 2003, RI 1 e E__________ si sono separati definitivamente. Il 6 febbraio 2006, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo 2006 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata confermata dalle varie autorità di ricorso adite e in ultima istanza anche dal Tribunale federale.

C.   Benché privo di una valida autorizzazione di soggiorno, RI 1 non ha mai lasciato il suolo Svizzero e nel corso degli anni ha a più riprese inoltrato delle domande d'asilo e di rilascio di un permesso di dimora, poi sistematicamente respinte dalle varie autorità interpellate. Nel nostro Paese egli ha poi più volte delinquito rendendosi per lo più autore di furti all'interno di negozi.

Il 14 maggio 2019 egli ha quindi presentato una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari dinanzi alle autorità del Canton Lucerna, invocando l'esistenza di un caso di rigore.

D.   Il 20 settembre 2019, mentre stava viaggiando in treno verso __________, RI 1 è incappato in un controllo del Corpo delle Guardie di confine. Constatato che questi era privo di un valido permesso di soggiorno e risultava colpito da un divieto d'entrata in Svizzera, con decisione di quel medesimo giorno l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha pronunciato nei suoi confronti una decisione di allontanamento giusta l'art. 64 della legge federale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), poiché la sua presenza sul nostro territorio costituiva una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici. Al medesimo è dunque stato fatto ordine di lasciare immediatamente la Svizzera, ritenuto che un suo eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.

E.   Con decisione del 16 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 contro la suddetta decisione. Il Governo ha ritenuto giustificato il provvedimento dal momento che l'interessato non dispone più dal 2005 di alcun valido permesso di soggiorno in Svizzera, Paese dove oltretutto vige nei suoi confronti un divieto d'entrata, è sprovvisto di documenti di legittimazione, e visti i suoi precedenti penali, costituisce una minaccia per l'ordine pubblico. Ha inoltre rilevato che il rapporto con le figlie, che vivono in Svizzera, non è tale da permettergli di invocare con successo il diritto alla tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

F.    Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la stessa sia annullata unitamente alla decisione dell'AFD da essa tutelata. Rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi confrontato con le sue argomentazioni ricorsuali. Rileva che, come già fatto presente alla precedente istanza di giudizio, al momento dei fatti rilevanti egli aveva pendente davanti all'ufficio della migrazione del Canton Lucerna una domanda di rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari. Le autorità lucernesi gli avevano confermato per scritto che pendente quel procedimento, egli non doveva temere alcuna misura esecutiva di allontanamento. Precisa inoltre che al momento del controllo da parte delle guardie di confine, egli stava rientrando in treno da __________ dove si era recato per far visita alle proprie figlie, per cui anche in quell'occasione non aveva affatto lasciato il territorio elvetico, dove la sua presenza sarebbe comunque da tempo tollerata.

G.   All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, che l'AFD, quest'ultima con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Chiamato a prendere posizione sul ricorso, l'Amt für Migration del Canton Lucerna è rimasto silente.

H.   In sede di replica il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni e domande di giudizio, così come fatto dall'AFD con allegato di duplica. Dal canto suo invece il Consiglio di Stato non ha duplicato.

I.     Con scritto del 3 settembre 2020 RI 1 ha comunicato, per il tramite del suo patrocinatore, al Tribunale di avere ottenuto il 6 agosto 2020 dalle autorità lucernesi un permesso di dimora B. Chiede quindi nuovamente che il suo gravame sia accolto, in quanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria e fondata su un accertamento dei fatti errato. Ribadisce in sostanza quanto già sollevato nelle sue precedenti comparse scritte.

Delle osservazioni inoltrate dall'AFD a tale proposito si dirà se del caso nei considerandi di diritto.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). L'impugnativa, tempestiva giusta l'art. 64 cpv. 3 LStrI e presentata da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    L'art. 64 cpv. 1 LStrI dispone che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero: che non è in possesso del permesso necessario (lett. a); che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata giusta l'art. 5 della medesima legge (lett. b); cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Giusta l'art. 5 LStrI, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del codice penale (CP) o dell'articolo 49a o 49abis del codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) (lett. d).

3.    Nel caso di specie è pacifico che al momento in cui l'AFD ha emanato la querelata decisione di allontanamento il ricorrente era sprovvisto (ormai da lungo tempo) di un permesso che lo autorizzava a risiedere in Svizzera e di un documento di legittimazione valido. Considerati i numerosi precedenti penali a suo carico e l'esistenza nei suoi confronti di un divieto d'entrata pronunciato il 5 luglio 2011 dall'allora Ufficio federale della migrazione e valido fino al 6 luglio 2021, l'AFD poteva ritenere sulla base degli elementi liquidi a sua disposizione che egli adempisse le condizioni previste dall'art. 64 cpv. 1 LStrI per poter essere immediatamente allontanato in via ordinaria. Nulla importa a questo proposito che in occasione del controllo RI 1 si trovasse sul treno poiché proveniente dall'Italia o perché salito a __________, dove, secondo quanto da lui sostenuto, si era recato per rendere visita alle figlie. Risulta tuttavia dagli atti come già in sede di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato l'insorgente avesse chiaramente indicato e dimostrato (cfr. doc. 4 prodotto con tale gravame) che a quel tempo era pendente davanti all'Amt für Migration del Canton Lucerna una procedura per il rilascio a suo favore di un permesso di dimora per casi di rigore in materia di asilo, la quale si trovava ancora in fase di istruzione. Ora, questo fatto avrebbe dovuto indurre il Governo, che nel suo giudizio ha completamente ignorato tale aspetto, ad approfondire la questione e, se del caso, ad interpellare le autorità lucernesi, le quali tra l'altro - come emerso in questa sede (cfr. doc. 6) - con scritto del 22 luglio 2019 avevano garantito al patrocinatore del ricorrente che sino alla conclusione di quel procedimento quest'ultimo avrebbe potuto continuare a risiedere nel Canton Lucerna senza temere l'adozione di misure di esecuzione nei suoi confronti. Viste le circostanze, la precedente istanza di giudizio non poteva dunque evadere il ricorso di RI 1, respingendolo, senza tenere conto che in un altro Cantone era in corso una procedura volta a regolarizzare la sua posizione dal profilo del diritto degli stranieri. Per evidenti ragioni di economia processuale essa avrebbe dovuto piuttosto attendere l'esito di quel procedimento prima di decidere in merito alla legittimità o meno del contestato provvedimento d'espulsione. Sia come sia, resta comunque il fatto che in esito alla suddetta procedura il 6 agosto 2020 RI 1 ha ottenuto dalle autorità lucernesi un permesso di dimora B con la possibilità di svolgere un'attività lucrativa. Il che significa, evidentemente, che egli non può essere allontanato dalla Svizzera, non essendo riuniti i requisiti posti dall'art. 64 cpv. 1 LStrI per adottare nei suoi confronti una simile misura.

                                   4.   4.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella dell'AFD da essa tutelata.

4.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse né spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però versare al ricorrente, in quanto assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. L'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone infatti che le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Questa norma, la quale non fissa i parametri per la commisurazione delle ripetibili, precisa che le parti possono presentare una nota delle loro spese. L'art. 10 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310) precisa che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente. Secondo l'art. 11 cpv. 5 di tale regolamento, le ripetibili sono fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. Giusta l'art. 12 del medesimo regolamento, nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono invece stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa oraria di fr. 280.- per l'avvocato e di fr. 120.- per il praticante. In caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti disposizioni (art. 13 cpv. 1 del regolamento). L'autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto (art. 14 cpv. 1 del regolamento).

In concreto, il ricorrente chiede ora che gli sia assegnato un importo di fr. 2'066.70 a titolo di ripetibili sulla base della nota prodotta dal suo patrocinatore, che indica un onorario di fr. 1'878.45 e delle spese per complessivi fr. 40.60 oltre a fr. 147.75 di IVA. Tale conteggio si basa su di un dispendio di tempo di 8.17 ore a fr. 230.- l'una. Ora, il dispendio di tempo esposto dal legale appare manifestamente eccessivo, segnatamente per quanto riguarda il numero di ore dedicate alla preparazione e alla redazione degli allegati. Il mandato ricevuto per il patrocinio di RI 1 non può essere infatti considerato complesso, non richiedendo un impegno tale come quello che ha indicato nella sua nota d'onorario. Esso si è tradotto concretamente nell'allestimento, dinanzi al Consiglio di Stato, di un gravame di una pagina e mezza, e, a questo Tribunale, di un ricorso praticamente identico a quello precedente pure di una pagina e mezza, che non ha comportato per il patrocinatore la necessità di approfondire ulteriori questioni oltre a quelle già trattate in prima istanza, nonché di un breve allegato di replica di circa una pagina. Il legale del ricorrente ha quindi informato il Tribunale dell'ottenimento da parte di quest'ultimo di un permesso di dimora dove ha riproposto quanto già abbondantemente illustrato in precedenza. Per il che, questo Tribunale ritiene che un onorario di fr. 1'380.-, corrispondente a complessive 6 ore di lavoro remunerate in base alla tariffa oraria esposta allestita dal patrocinatore di fr. 230.-, appare adeguato all'impegno richiesto e al grado di difficoltà per la trattazione di un mandato di complessità analoga. Per quanto riguarda le spese occasionate dal patrocinio, l'importo esposto appare corretto. Di conseguenza al ricorrente deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili per entrambe le sedi che, arrotondata, ammonta a fr. 1'527.-, IVA compresa.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza sono annullate:

1.1.     la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 4987) del Consiglio di Stato;

1.2.     la decisione di allontanamento del 20 settembre 2019                   dell'Amministrazione federale delle dogane.    

2.   Non si prelevano né tasse né spese.

3.   Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 1'527.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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