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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.04.2020 52.2019.370

20. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,487 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Licenza edilizia per la posa di una pergola. Legittimazione attiva

Volltext

RI 1RI 1

Incarto n. 52.2019.370  

Lugano 20 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2019 di

 RI 1    RI 2    RI 3     RI 4   patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 10 luglio 2019 (n. 3608) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile la loro impugnativa avverso la decisione del 14 novembre 2018 con cui il Municipio di Mendrisio ha concesso loro la licenza edilizia per la costruzione di una pergola (part. __________, sezione Rancate);

ritenuto,                          in fatto

__________a. RI 3 è proprietario insieme a RI 1 e RI 2 RI 1ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso per posare nel giardino del fondo una pergola (formata da una struttura di pali di legno) e un barbecue (al quale ha poi rinunciato).

c. Nel quadro dell'esame preliminare, dopo uno scambio di corrispondenza, l'Ufficio tecnico - rifacendosi alla giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1) - ha comunicato all'istante che la pergola, quale costruzione accessoria, richiamava il rispetto della distanza minima (m 1.50) da confine (ed esigeva quindi una deroga). L'opera era inoltre rilevante ai fini dell'indice di occupazione rispettivamente dell'area verde (comunque rispettati, computando la proiezione orizzontale al suolo delle travi [mq 3.44]). La notifica è stata quindi completata con una richiesta di deroga alla suddetta distanza. Nel termine di pubblicazione, non ha suscitato opposizioni.

d. Il 14 novembre 2018, il Municipio ha concesso a RI 3la licenza edilizia per il manufatto, concedendo la deroga postulata.

A.   a. Contro tale decisione, l'istante in licenza e gli altri proprietari del fondo sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che non venissero computati i 3.44 mq di indici di occupazione conteggiati per la domanda [..].

b. Il 10 luglio 2019, il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso. Premesso che impugnabile è solo il dispositivo di una decisione e non la sua motivazione, ha in sostanza ritenuto che gli insorgenti non fossero legittimati a contestare la licenza municipale, la quale ha avuto l'esito perseguito e non lede alcun loro interesse.

B.   Avverso questo giudizio, RI 3, RI 1 e RI 2 e RI 4 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e gli atti siano retrocessi al Governo per nuova decisione. Gli insorgenti sostengono di avere un interesse degno di protezione all'annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, avrebbero diritto di sapere se la tesi del Municipio (di computare la pergola nell'i.o.), che in un domani potrebbe concernere una superficie ben più vasta, sia corretta o meno. La perdita di 3.44 mq, osservano, potrebbe rivelarsi gravosa per la realizzazione di altri manufatti.

C.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio, riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione.

D.   a. Con la replica presentata anche per un'altra causa tuttora pendente (inc. 52.2019.369) - gli insorgenti adducono tesi riferite a entrambi i procedimenti, chiedendo che l'evasione del ricorso sia sospesa e le parti siano convocate a un sopralluogo o, in via subordinata, gli atti retrocessi al Governo (per nuova pronuncia previo completamento dell'istruttoria).

b. In sede di duplica, il Municipio non si è opposto alla richiesta di sospensione.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti a contestare il giudizio governativo, che ha negato loro la potestà ricorsuale (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se esso sia corretto è invece questione di merito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio, che verte unicamente sul quesito di sapere se a torto o a ragione il Governo ha negato in ordine un presupposto processuale. Tanto meno, per le medesime ragioni, vi è ragione di sospendere la procedura in vista di un tale sopralluogo; richiesta, questa, formulata più che altro per la citata parallela procedura (vertente su interventi eseguiti all'edificio principale), di cui non occorre qui riferire.

2.    2.1. Secondo l'art. 21 cpv. 2 LE, contro le decisioni del Municipio è legittimato a ricorrere l'istante in licenza, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in seconda istanza, il Comune. Giusta l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, il riconoscimento della legittimazione attiva esige - tra l'altro - che il ricorrente sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata (laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente, cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2, II-2015 n. 6 consid. 2 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.604 del 23 marzo 2018 consid. 1.2.1 e rimandi). Un tale interesse difetta se il ricorso è volto unicamente a ottenere una modifica della motivazione e non del dispositivo della decisione impugnata; in linea di principio, le motivazioni non partecipano in effetti alla forza di cosa giudicata, salvo che il dispositivo vi rinvii espressamente (cfr. DTF 131 II 587 consid. 4.2.1, 120 V 233 consid. 1a; Vera Marantelli/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/Basilea/Givevra 2016, n. 15 ad art. 48 e rimandi; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 496; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 46).

2.2. In concreto, il Governo ha negato ai ricorrenti la legittimazione attiva a impugnare la decisione con cui il Municipio - dando seguito alla notifica di costruzione del 15 giugno 2018 - ha concesso la licenza edilizia per erigere la pergola sul fondo di Rancate (part. __________). A giusta ragione. A prescindere dal fatto che istante in licenza era unicamente RI 3 (art. 21 cpv. 2 LE), gli insorgenti non hanno infatti postulato l'annullamento di tale decisione, né hanno contestato una delle sue condizioni; chiedendo che non venissero computati i 3.44 mq di indici di occupazione, essi hanno in pratica solo chiesto una modifica delle sue motivazioni (così come risultanti dallo scritto dell'Ufficio tecnico del 23 agosto 2018). Queste ultime non sono tuttavia parte integrante del dispositivo della risoluzione municipale, che nemmeno vi rinvia (cfr. punti 1-9). Una licenza edilizia accerta del resto unicamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alla costruzione di un edificio o un impianto (cfr. art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110): dal profilo degli indici edificatori, attesta di principio solo che li rispetta; non si pronuncia anche sulle quantità edificatorie (calcolo), di cui potrà semmai ancora beneficiare il fondo in futuro (per altre opere). Ne discende che agli insorgenti difetta quindi un interesse personale, diretto, concreto e attuale a impugnare il permesso di costruzione del 14 novembre 2018, che - come rettamente indicato dal Governo - non arreca loro alcun pregiudizio. Nulla impedisce ai ricorrenti di riproporre semmai le loro obiezioni nel quadro di un'eventuale nuova procedura (che dovesse un domani riguardare una superficie ben più vasta rispettivamente rivelarsi gravosa per la realizzazione di altri possibili manufatti), i motivi non partecipando, come detto, alla forza di cosa giudicata della decisione.

2.3. In conclusione, il giudizio impugnato deve essere confermato, siccome immune da violazione del diritto. Per completezza, va comunque ricordato ai ricorrenti che - anche in caso di diniego di una licenza edilizia - fatte salve le domande di costruzione in sanatoria, è di principio legittimato a ricorrere solo l'istante in licenza, non anche il proprietario (cfr. al riguardo: STA 52.2002.344 del 9 gennaio 2012 consid. 1.1 con rinvii).

3.    3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

4.     

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.     

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti, a cui va restituito l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

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