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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.12.2020 52.2019.368

9. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,665 Wörter·~33 min·3

Zusammenfassung

Sanzione disciplinare

Volltext

Incarto n. 52.2019.368  

Lugano 9 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2019 dell'

avv. RI 1,  patrocinato da: avv. PA 1,   

contro  

la decisione del 26 giugno 2019 (n. 256) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. Il 19 dicembre 2011 l'avv. RI 1 è intervenuto come notaio in favore dell'ing.  N__________ e dei membri della sua famiglia per perfezionare un contratto successorio relativamente al patrimonio della moglie C__________, che ha pure designato il notaio stesso quale esecutore testamentario. Lo stesso giorno, il notaio RI 1 ha rogato un altro atto pubblico con il quale C__________ ha donato la nuda proprietà dei propri immobili ai figli, costituendo nel contempo un diritto di usufrutto vita natural durante a favore suo e del marito.

b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing.  N__________ un precetto esecutivo per un importo di fr. 500'000.- in nome e per conto della __________ SA di Lugano, società di cui quest'ultimo era stato amministratore delegato dall'aprile 2014 al luglio 2017, prima che, nel novembre di quell'anno (insieme ad altre persone) costituisse una società concorrente per operare nel medesimo settore d'attività.

c. Il 23 gennaio 2018 l'ing.  N__________ ha segnalato il comportamento dell'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione). Il denunciante ha in particolare rimproverato al legale di essere incorso in un conflitto d'interessi per aver funto prima da notaio per la sua famiglia (ed essere stato designato esecutore testamentario da sua moglie) e rappresentare ora la __________ SA contro di lui, per il recupero di un presunto credito di fr. 500'000.-. Il precetto esecutivo sarebbe poi stato spiccato in maniera vessatoria, senza che in precedenza fosse mai stato preteso alcun pagamento.

d. Preso atto di tale segnalazione, il 25 gennaio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione del dovere di cura e diligenza e del divieto di conflitto d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100], 11, 12 e 13 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

e. Sebbene l'interessato avesse contestato ogni addebito mosso contro di lui, con decisione del 26 aprile 2018, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'200.- per i fatti segnalati dall'ing.  N__________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare disatteso l'addebito avanzato dal segnalante di violazione dell'obbligo di cura e diligenza, ritenendo che non vi fossero elementi per considerare abusiva l'esecuzione promossa nei suoi confronti. Ha per contro concluso che il denunciato fosse incorso in un conflitto d'interessi, commisurando la sanzione alla luce della gravità dell'infrazione e di un precedente dell'interessato.

f. Con sentenza del 18 marzo 2019 (STA 52.2018.279) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato tale sanzione, respingendo il ricorso interposto dall'avv. RI 1. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'avv. RI 1, alla luce delle informazioni riservate relative alla situazione personale e patrimoniale del segnalante di cui era venuto a conoscenza nell'ambito della sua precedente attività di notaio, fosse effettivamente incorso in un conflitto di interessi, addirittura concretizzatosi nel momento in cui aveva fatto spiccare il precetto esecutivo.

B.   a. Nel frattempo, il 27 aprile 2018, nel comunicargli l'esito del procedimento disciplinare, la Commissione ha invitato il denunciante N__________, in caso di contenzioso giudiziario con la __________ SA, a segnalarle se l'avv. RI 1 fungerà ulteriormente da patrocinatore della citata società.

b. Con e-mail del 6 dicembre 2018 l'ing. N__________ ha quindi segnalato che, nel procedimento penale per tentata coazione avviato nei confronti di due vertici della __________ SA (per i fatti relativi alla notifica del suddetto precetto esecutivo e altri due precetti), l'avv. RI 1 patrocinava uno dei due imputati ( S__________, presidente del consiglio di amministrazione). A sostegno della sua affermazione ha prodotto copia dei verbali di interrogatorio e dei decreti di accusa emanati nei confronti di quest'ultimo e di un altro organo della società.

c. Preso atto di tale circostanza, il 27 marzo 2019 la Commissione ha notificato all'avv. RI 1 l'apertura d'ufficio di un nuovo procedimento disciplinare nei suoi confronti per presunta violazione degli art. 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD (conflitto d'interessi).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Dopo avere espresso le sue perplessità per il coinvolgimento dell'avv. __________ (a lui subentrato nel citato contratto successorio), ha indicato di assistere nel procedimento penale unicamente  S__________ e non la __________ SA, che non sarebbe nemmeno parte. Ha poi sostenuto che le eventuali informazioni riservate sulla situazione patrimoniale dell'ing. N__________ acquisite nell'ambito della rogazione del citato contratto successorio non abbiano alcuna rilevanza per il procedimento penale (ovvero per stabilire se l'inoltro del citato precetto esecutivo da parte del signor S__________ configuri il reato di tentata coazione). Ha pertanto negato la sussistenza di qualsivoglia conflitto d'interessi.

                                  C.   Con decisione del 26 giugno 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.-. In sintesi, ripercorsi i fatti, la precedente istanza ha dapprima rilevato come - contrariamente a quanto ritenuto nella sua precedente decisione - la notifica del precetto esecutivo, all'epoca considerata non abusiva ma frattanto rivelatasi costitutiva del reato di tentata coazione, costituisse un'ulteriore violazione delle norme professionali. Ha quindi rilevato come risultasse sanzionabile ora non solo l'aver promosso un'esecuzione dal carattere vessatorio a carico di un ex cliente, ma anche l'aver difeso la sua controparte in una procedura penale, sempre legata alle medesime circostanze delle quali l'avv. RI 1 godeva di una sicura conoscenza di fatti sensibili. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari dell'interessato.

                                  D.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ribaditi i suoi dubbi sul ruolo dell'avv. __________ nella vicenda e censurata una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente nega anzitutto la violazione del dovere di diligenza rimproveratagli, contestando che le circostanze legate alla notifica del precetto esecutivo siano decisamente cambiate rispetto a quando la Commissione e questo Tribunale hanno reso le loro precedenti decisioni. Considerato come il substrato fattuale sia identico a quello già valutato, contesta quindi che la Commissione potesse ritornare sulla propria decisione. Rileva poi come la questione di sapere se l'esecuzione in questione fosse vessatoria sia ancora sub iudice, considerato che contro il decreto di accusa emanato dal procuratore pubblico è stata interposta opposizione. Ricorda peraltro che il fatto di allestire un precetto esecutivo che si rivela poi infondato non costituisce una violazione delle regole professionali. Ad ogni modo, sostiene di avere agito con cura e diligenza, l'ipotesi di un ingente danno per la società essendo senz'altro credibile (come dimostrerebbe anche il mancato avvio da parte del magistrato penale di un procedimento nei suoi confronti). Quanto al conflitto di interessi che gli viene rinfacciato, contesta che la procedura penale condotta nei confronti di  S__________ sia riferita alle medesime circostanze delle quali avrebbe potuto avere un'eventuale conoscenza in virtù della precedente rogazione del contratto successorio (che sarebbero in ogni caso irrilevanti in quel contesto).

                                  E.   In sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

                                  F.   In replica il ricorrente si è a sua volta riconfermato nel proprio gravame. La Commissione non ha presentato una duplica.

                                  G.   Così richiesto, il ricorrente ha confermato al Tribunale che il predetto decreto d'accusa non è tuttora sfociato in un giudizio penale cresciuto in giudicato (cfr. suo scritto del 30 settembre 2020).

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto richiamato relativo alla precedente sanzione disciplinare del 26 aprile 2018 (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   Da respingere sono in primo luogo le generiche "perplessità" che il ricorrente solleva relativamente al recapito della Commissione presso lo studio dell'avv. __________, come pure al fatto che quest'ultimo abbia trasmesso la precedente segnalazione dell'ing. N__________ alla Commissione di disciplina notarile (cfr. scritto del 25 gennaio 2018 sub doc. 3). Qui oggetto di controversia non è anzitutto quest'ultimo atto, ma solo la decisione del 26 giugno 2019 con cui la Commissione lo ha sanzionato con una multa di fr. 2'000.-. Procedura, questa, alla quale l'avv. __________ - che sarebbe "subentrato" all'insorgente nell'ambito del contratto successorio all'origine delle procedure disciplinari - non ha manifestamente partecipato. Irrilevante è per contro il fatto che tutti gli atti del procedimento siano notificati presso lo studio del presidente della Commissione, tale essendo il recapito di questa autorità (cfr. art. 2 del regolamento della Commissione di disciplina degli avvocati del 18 luglio 2013).

                                   3.   3.1. L'insorgente lamenta una duplice violazione del suo diritto di essere sentito. Anzitutto perché la Commissione avrebbe aperto la procedura disciplinare solo per una possibile violazione del divieto di conflitti d'interessi ex art. 12 lett. c LLCA, ma poi - in sede di decisione e senza dargli la facoltà di pronunciarsi in merito - sarebbe sorprendentemente tornata sulla questione dell'avvio della procedura esecutiva nei confronti dell'ing. N__________, in revisione della precedente decisione disciplinare, sanzionandolo per violazione dell'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). Inoltre, non avrebbe neppure motivato sufficientemente la decisione su questo punto.

3.2. L'obiezione del ricorrente non appare destituita di fondamento. Il diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura infatti alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). Se è ben vero che, in linea di massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le parti di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4), d'altra parte, quando l'autorità prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e poteva presupporre la pertinenza, il diritto di essere sentito esige comunque che sia data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 131 V 9 consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1, 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF 2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1). Ciò che, in concreto, non risulta tuttavia essere avvenuto. Il 27 marzo 2019 la Commissione si è infatti limitata a notificare al ricorrente l'apertura di un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. c LLCA, art. 16 LAvv, art. 11+12+13 CSD (conflitto di interessi). Ha inoltre precisato che la fattispecie traeva origine dal precedente procedimento no. 205 sanzionato con nostra decisione del 26.04.2018, confermata dal Tribunale amministrativo con sentenza di data 18.03.2019, indicando che da puntuali accertamenti effettuati era emerso che anche dopo la sopraccitata decisione l'interessato aveva continuato a patrocinare il signor  S__________ nell'ambito del procedimento penale di cui al decreto d'accusa 5819/2018 del PP __________ presenziando attivamente agli interrogatori del medesimo. In queste circostanze, non è quindi ben dato di vedere come l'insorgente potesse attendersi che la Commissione - senza neppure prospettargli una revoca ("revisione") della sua precedente decisione - sarebbe ritornata sulla violazione dell'obbligo di cura e diligenza su cui aveva già statuito, relativamente all'emissione del precetto esecutivo nei confronti del segnalante. Non occorre comunque soffermarsi oltre su tale aspetto, come pure sulla scarna motivazione dell'autorità disciplinare su questo punto, considerato che - da questo profilo - la decisione impugnata non può comunque essere confermata nel merito (cfr. infra, consid. 4).

                                   4.   Come appena detto, oggetto del contendere è anzitutto la decisione con cui la Commissione ha deciso di ritornare sulla sua precedente decisione del 26 aprile 2018 - con cui aveva ritenuto di non sanzionare l'avv. RI 1 per i fatti relativi alla procedura esecutiva avviata nei confronti del denunciante - e, considerando le circostanze decisamente cambiate, ha ravvisato una violazione del dovere di cura e diligenza e l'ha punito di conseguenza.

4.1. Per consolidata giurisprudenza, il carattere imperativo del diritto pubblico impone che un atto amministrativo in contrasto con il diritto positivo possa essere modificato se la sicurezza del diritto non impone in concreto che esso venga mantenuto. Le decisioni amministrative cresciute in giudicato dal profilo formale possono quindi essere revocate (o modificate) nella misura in cui siano adempiute determinate condizioni. Considerato che né la LLCA, né la legge di procedura amministrativa regola il problema della revocabilità delle decisioni, tornano applicabili i principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed., Berna 2014, § 31, n. 37; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 1226 seg.). In generale, la revocabilità di un atto amministrativo dipende pertanto dal confronto tra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e quello della sicurezza giuridica, rispettivamente del principio della buona fede (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a, 115 Ib 152 consid. 3a; STA 52.2010.91-151 del 13 agosto 2010 consid. 2.1 e rimandi; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., § 31, n. 49 segg.; Häfelin/ Müller/Ulhmann, op. cit., n. 1227). Il secondo prevale di regola sul primo e impedisce la revoca se (a) la decisione in questione ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, (b) la decisione è stata emanata dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati e valutati, (c) l'interessato abbia in buona fede fatto uso dei suoi diritti. Queste regole non sono però assolute. D'un canto, la revoca può ancora intervenire anche in dette ipotesi, segnatamente laddove è richiesta da un interesse pubblico eminente. D'altro canto, le esigenze della sicurezza giuridica possono essere prioritarie anche quando le tre suddette ipotesi non sono realizzate (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.1, 139 II 185 consid. 10.2.3, 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a; STA 52.2010.91-151 citata consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Ulhmann, op. cit., n. 1231 segg.).

4.2. Le decisioni in materia disciplinare sono atti amministrativi equivalenti a pronunce giudiziarie (urteilsähnliche Verwaltungsakten; décisions analogues à des jugements; cfr. su questo tipo di decisioni e quelle che hanno invece effetti durevoli [Dauerverfügungen, décisions à éffets durables]: Tschannen/Zimmerli/ Müller, op. cit., § 28, n. 76 segg.; Pierre Moor/Etienne Pol-tier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 384; DTF 124 V 150 consid. 7a). Le stesse sono precedute da un procedimento in cui l'autorità disciplinare accerta compiutamente i fatti (previa istruttoria, cfr. art. 16 LAvv e 25 LPAmm) e applica d'ufficio il diritto (art. 31 LPAmm), in particolare vagliando la sussistenza materiale di una determinata infrazione (conclusasi) e infliggendo, se del caso, una sanzione. Le decisioni dell'autorità disciplinare (quali quelle che non danno seguito a una segnalazione rispettivamente luogo a una misura disciplinare) possono successivamente rivelarsi errate per un vizio originario (segnatamente per un errore sui fatti o nell'applicazione del diritto). Un'irregolarità posteriore all'atto, in particolare per modifica del quadro legale o delle circostanze di fatto, non è invece per sua natura possibile (tale ipotesi essendo riservata ai soli atti amministrativi che esplicano effetti durevoli: cfr. DTF 124 V 150 consid. 7a; Moor/Poltier, op. cit., pag. 384; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., § 31 n. 12; Hä-felin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1230). Proprio perché si pronunciano su una fattispecie conclusa, esplicando i loro effetti una sola volta, e vengono emesse al termine di una procedura completa - che, sebbene non implichi una ponderazione degli interessi, è atta a chiarire le specifiche questioni di fatto e di diritto che si pongono (segnatamente la sussistenza o meno di una violazione alle regole professionali; cfr. Moor/ Poltier, op. cit., pag. 395; cfr. pure, in senso analogo: STF 1C_56/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.2.2) -, vi è da ritenere che l'interesse della sicurezza giuridica rispettivamente del principio del buona fede si oppongano in linea di massima a una modifica delle decisioni in ambito disciplinare (segnatamente di quelle a discapito dell'interessato). Una revoca va quindi ammessa con cautela, in particolare laddove siano dati motivi simili a quelli che giustificherebbero una revisione di un giudizio di un'autorità giudiziaria (cfr. art. 57 LPAmm), quali l'insorgere di elementi di prova rilevanti o fatti preesistenti (cosiddetti pseudo-nova), che l'autorità non conosceva al tempo del precedente procedimento (cfr. per analogia, DTF 124 V 150 E. 7a, 121 II 273 consid. 1a/bb; STF 2C_810/2010 del 20 settembre 2011 consid. 3.2).

4.3. 4.3.1. In concreto, nella precedente decisione del 26 aprile 2018, cresciuta in giudicato, la Commissione - pur prendendo atto che il segnalante aveva sporto una querela per minaccia e coazione nei confronti degli organi di __________ SA - aveva considerato che l'avv. RI 1 avesse agito quale rappresentante e non creditore dell'escusso e che dagli atti non emergessero elementi per ritenere che il precetto esecutivo nei confronti dell'ing. N__________ fosse stato spiccato con modalità vessatorie. Aveva quindi negato l'esistenza di una violazione del dovere di cura e diligenza, senza dar seguito, su questo punto, alla segnalazione.

4.3.2. Come accennato, con la risoluzione qui impugnata la precedente istanza ha invece rimesso in discussione tale decisione. Ha in particolare reputato che fosse intervenuto un fatto nuovo e cioè il patrocinio del signor  S__________ da parte dell'avv. RI 1 nell'ambito della procedura penale avviata dall'ing. N__________ per titolo di coazione in relazione al precetto esecutivo di fr. 500'000.fattogli notificare dalla società __________. Ha quindi considerato come ora le circostanze fossero decisamente cambiate in quanto questa fattispecie si è sviluppata e si è potuta chiarire. Ha in particolare rilevato che nell'ambito di quel procedimento era stato sentito l'imputato S__________, che era poi stato condannano mediante decreto d'accusa del 28 novembre 2018 per ripetuta tentata coazione, e meglio "per aver […] agendo in correità con __________, membro e direttrice della __________ SA, tentato indebitamente, di costringere __________, __________ e N__________, già membri del consiglio d'amministrazione della stessa società, a pagare alla __________ SA, __________, da lui amministrata, ingenti e sproporzionate somme di denaro, inoltrando il 13 dicembre 2018, tramite il rappresentante legale della società, tre domande d'esecuzione agli Uffici di esecuzione di __________ e __________, facendo notificare loro, il 15 e 18 dicembre 2017, un precetto esecutivo ciascuno menzionante, quale causa del credito, un preteso "indennizzo" di CHF 200'000.- nei confronti di __________ e di CHF 500'000.- ciascuno nei confronti di __________ e N__________, come pure per impedire loro di avviare una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore economico in cui è attiva la __________ SA, senza riuscire nel suo intento, in quanto gli accusatori privati hanno rifiutato di dar seguito a tale richiesta, interponendo tempestiva opposizione". La Commissione ha quindi stabilito che tale fattispecie - frattanto ben definita e collegata ai fatti oggetto della precedente sanzione (per violazione del divieto di conflitto d'interessi) - concretizzasse un'ulteriore lesione delle norme deontologiche (aggiungendo peraltro che sulla qualifica dal profilo deontologico della procedura esecutiva si sarebbe anche espresso questo Tribunale, nella citata sentenza del 18 marzo 2019). In definitiva, ha concluso che risultasse ora sanzionabile non solo l'aver promosso un'esecuzione dal carattere giudicato vessatorio a carico di un ex cliente, ma anche di aver difeso la sua controparte in una procedura penale, sempre legata alle medesime circostanze delle quali l'avv. RI 1 godeva di una sicura conoscenza di fatti sensibili.

4.3.3. Seppur non del tutto chiara, da questa motivazione emerge in buona sostanza che la Commissione - oltre a punire l'avv. RI 1 per un ulteriore conflitto di interessi (di cui si dirà più avanti, cfr. infra, consid. 5) - ha in particolare deciso di ritornare sulla sua decisione di non sanzionare il ricorrente per violazione del dovere di cura e diligenza per due motivi: (1) il patrocinio del ricorrente di  S__________ in sede penale e (2) il citato decreto d'accusa emesso nei confronti di quest'ultimo il 28 novembre 2019 (che ha ritenuto vessatoria l'esecuzione, avviata tramite l'avv. RI 1, nei confronti dell'ing. N__________ e di altre due persone).

4.4. 4.4.1. Ora, se in generale si può ammettere che la Commissione possa rivedere e revocare d'ufficio una propria decisione cresciuta in giudicato (con cui non ha dato seguito a una denuncia rispettivamente non ha ritenuto data una determinata violazione di una regola professionale), ci sarebbe anzitutto da chiedersi se - in concreto - non glielo impedisse la sentenza del 18 marzo 2019 di questo Tribunale (a cui era stata devoluta la decisione del 26 aprile 2018, per quanto si possa dar atto che questa Corte non si era pronunciata su questo punto, rimasto incontestato, cfr. al riguardo DTF 107 V 84 consid. 1; Tschannen/Zimmerli/Mül-ler, op. cit., § 31, n. 27). A prescindere da tale aspetto, è comunque evidente che le circostanze addotte dalla Commissione non potrebbero giustificare una revoca della sua precedente decisione (né, di riflesso, una sanzione per violazione dell'obbligo di cura e diligenza, cfr. su quest'ultimo punto, DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1), per i motivi che seguono.

4.4.2. Anzitutto è palese che il patrocinio del ricorrente di  S__________ in sede penale (così come risulta dal verbale d'interrogatorio del 23 ottobre 2018 e dal citato decreto d'accusa), costituisce un fatto nuovo (vero nova), posteriore alla predetta decisione del 26 aprile 2018, e come tale insuscettibile di rimetterla in discussione (cfr. supra, consid. 4.2).

4.4.3. Analoga conclusione vale per il decreto d'accusa del 28 novembre 2018 emesso dal procuratore pubblico nei confronti di  S__________. E questo già solo perché tale decreto, come accennato, non è tuttora sfociato in una condanna penale cresciuta in giudicato (cfr. scritto del 30 settembre 2020 del ricorrente), per modo che i fatti in esso contenuti (anche se pseudo-nova) non possono essere ritenuti assodati. A titolo abbondanziale, giova comunque rilevare che - in generale - ai fini della revoca di una decisione non basta il solo fatto che la stessa si riveli eventualmente errata a seguito di una decisione posteriore emessa da un'altra autorità. Al contrario occorre sempre soppesare gli interessi in gioco e valutare tutte le circostanze del caso (cfr. supra, consid. 4.1 e 4.2), inclusa la portata di eventuali carenze d'istruttoria commesse dall'autorità decidente (ad es. nell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti o nella possibilità di sospendere la procedura in attesa dell'esito di un altro procedimento, cfr. al riguardo DTF 110 Ib 364 consid. 2b e c, 93 I 390 consid. 2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 946).

4.5. Stante quanto precede, su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata.

                                   5.   5.1. 5.1.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

5.1.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3;

Fellmann, op. cit., n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).

5.1.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).

                                         5.1.4. Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, Anwaltsrechts, n. 411).

5.1.5. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).

5.2. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico, astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità. L'art. 11 CSD riafferma inoltre il dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

5.3. 5.3.1. In concreto, come già accennato, nel dicembre 2011 l'insorgente era intervenuto in veste di notaio a favore della famiglia dell'ing. N__________, rogando un atto di donazione della nuda proprietà degli immobili della moglie ai figli e di costituzione di un diritto di usufrutto vita natural durante a favore di lei e del marito, nonché un contratto successorio con cui la moglie aveva disposto del suo patrimonio a favore dei figli e del coniuge e designato il notaio quale esecutore testamentario. Contratto, quest'ultimo, in relazione al quale il ricorrente aveva prestato il suo consiglio, rispettivamente aveva preparato delle modifiche, ancora nell'ottobre del 2017 (cfr. STA 52.2018.279 citata consid. 3.2). Nel dicembre del 2017, l'insorgente ha per contro fatto spiccare nei confronti dello stesso ing. N__________ - a nome e per conto della __________ SA - un precetto esecutivo di fr. 500'000.- (a titolo di indennizzo del pregiudizio che egli avrebbe causato alla società con la sua attività di amministratore e/o consulente tramite la I__________). Per tale comportamento così come ricordato in narrativa - l'insorgente era stato sanzionato dalla Commissione il 26 aprile 2018 con una multa fr. 1'200.- per violazione del divieto di conflitto di interessi, che questo Tribunale ha confermato con la sentenza del 18 marzo 2019 (STA 52.2018.279). Richiamando gli obblighi di informazione e di consiglio che incombono a un notaio in ambito matrimoniale e successorio (i quali implicano che egli debba essere ragguagliato in modo completo sulla situazione finanziaria e personale delle parti), questo Tribunale aveva in particolare ritenuto che, rogando i due citati atti pubblici per l'ing. N__________, il ricorrente fosse necessariamente venuto a conoscenza di aspetti salienti concernenti la sua sfera privata e patrimoniale (coperti dal segreto professionale). Aveva quindi confermato che, assumendo l'incarico conferitogli dalla __________ SA - i cui interessi erano chiaramente contrapposti a quelli dell'ing. N__________ (per cui aveva come detto funto da notaio, dalla cui moglie era stato designato esecutore testamentario e con cui oltretutto intratteneva da anni rapporti privati) -, egli avesse corso il rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi e che il conflitto si fosse addirittura materializzato nel momento in cui aveva fatto spiccare il citato precetto esecutivo. Il Tribunale aveva infine rilevato che un conflitto avrebbe dovuto essere riconosciuto quand'anche il denunciante non fosse più stato cliente dell'insorgente, ritenuto come il legale non potesse escludere la possibilità di utilizzare nello svolgimento del nuovo mandato a favore della __________ SA - anche solo inconsapevolmente - le informazioni coperte dal segreto professionale acquisite in qualità di notaio (cfr. STA 52.2018.279 citata consid. 3.2).

5.3.2. Come visto, a seguito dell'inoltro del precetto esecutivo nei confronti dell'ing. N__________ (e altri due precetti), è stato avviato un procedimento penale nei confronti di due vertici della __________ SA (segnatamente per tentata coazione). Procedimento nell'ambito del quale l'insorgente ha assunto il controverso patrocinio di uno di loro ( S__________, presidente del consiglio di amministrazione), presenziando ai relativi interrogatori. Motivo per il quale la Commissione lo ha ora nuovamente sanzionato, ravvisando un'ulteriore lesione del divieto di conflitto di interessi.

5.3.3. Ora, tutto sommato, non appare effettivamente scorretto ritenere che, assumendo questa difesa penale, l'insorgente abbia leso di nuovo tale divieto. È ben vero che, a differenza della precedente fattispecie esaminata da questo Tribunale, il ricorrente non rappresenta la __________ SA ai fini dell'incasso del credito nei confronti dell'ing. N__________, bensì un organo della società che ha promosso l'esecuzione. È però altrettanto vero che le due procedure sono evidentemente correlate e anche in quella penale assume sicuro rilievo la questione della fondatezza o meno del credito posto in esecuzione dalla __________ SA rispettivamente del suo carattere abusivo. In questo ambito - come del resto nel procedimento esecutivo - non si può quindi escludere che, per svolgere al meglio il mandato penale assunto, il ricorrente possa far capo, anche solo inconsapevolmente, a informazioni sulla situazione personale, professionale e patrimoniale dell'asserito debitore (e potenziale vittima)  N__________, il quale sin dal 2014 - ovvero in tempi in cui l'avv. RI 1 era ancora suo notaio e persona di fiducia - svolgeva per la __________ SA attività di amministrazione e/o consulenza anche di natura contabile (tramite la __________, ben nota al ricorrente, cfr. contratto successorio del 19 dicembre 2011 che si riferiva anche proprio a tale società, cfr. premessa D e ad 6; cfr. anche verbale S__________, pag. 3). A fronte dell'ampiezza delle conoscenze acquisite nell'ambito della sua precedente attività di notaio a favore dell'ex mandante (i cui interessi sono chiaramente contrapposti a quelli del suo attuale cliente) e dello stretto rapporto di fiducia instauratosi nel corso dei lunghi anni di relazioni sia professionali che private, non può insomma essere esclusa la possibilità che il ricorrente utilizzi, anche solo inconsapevolmente, nel contesto della procedura penale circostanze apprese, sotto garanzia del segreto professionale, nello svolgimento del precedente incarico (per il quale ancora nell'ottobre 2017 aveva prestato il proprio consiglio, cfr. STA 52.2018.279 citata consid. 3.2). Da tutto quanto sopra discende che l'insorgente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di assumere la difesa di  S__________ per quindi giungere alla conclusione che il fatto di patrocinarlo nell'ambito di un procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta da un suo ex cliente lo avrebbe posto di fronte ad un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, assumendo la difesa del presidente della __________ SA, l'avv. RI 1 è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

6.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

6.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. La violazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione del patrocinio penale in favore del presidente della __________ SA. Tanto più che, pochi mesi prima, era stato sanzionato dalla Commissione per un'analoga violazione, legata allo stesso complesso di fatti. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli ha a suo carico ben due precedenti disciplinari, entrambi relativamente recenti. Il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta una multa di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di cura e diligenza nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario. Come visto, per essere incorso in un conflitto d'interessi, il 26 aprile 2018 la Commissione gli ha irrogato una multa di fr. 1'200.-, poi confermata da questo Tribunale con decisione del 18 marzo 2019.

Alla luce di tutto quanto esposto, considerando che una delle due violazioni ritenute dalla Commissione è caduta (consid. 4), si giustifica tuttavia di ridurre la multa inflitta dalla precedente istanza a fr. 1'500.-. La sanzione così commisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti disciplinari del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   7.   7.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una multa di fr. 1'500.-, per la violazione ascrittagli, così come indicato al precedente considerando.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente, ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria, e ciò sia che l'avvocato agisca personalmente, sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera in concreto (cfr. STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013 e rimandi, 90.2011.15 del 7 febbraio 2012).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione del 26 giugno 2019 (n. 256) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta una multa di fr. 1'500.-.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2019.368 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.12.2020 52.2019.368 — Swissrulings