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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.10.2019 52.2019.35

28. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,490 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Decisione del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso del ricorrente avverso la decisione con cui il Municipio ha disdetto il suo rapporto di impiego durante il periodo di prova

Volltext

Incarto n. 52.2019.35  

Lugano 28 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2019 di

RI 1   patrocinato da:     

contro  

la decisione del 27 novembre 2018 del Consiglio di Stato (n. 5663) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione del 22 dicembre 2017 con cui il Municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto di lavoro durante il periodo di prova per il 31 gennaio 2018;

ritenuto,                          in fatto

che il 1° febbraio 2017 RI 1 è stato assunto dal Comune di CO 1 quale infermiere presso il Centro __________ di __________;

che per motivi che non occorre evocare, il 22 dicembre 2017 il Municipio ha disdetto il rapporto di lavoro con il dipendente durante il periodo di prova con effetto al 31 gennaio 2018;

che RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale, chiedendo di accertare che la decisione di licenziamento era ingiustificata e, di conseguenza, di condannare il Municipio al pagamento di un indennizzo di fr. 13'398.50 pari a due mensilità salariali;

che il 27 novembre 2018 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso del dipendente;

che contro la decisione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità ricorsuale inferiore affinché entri nel merito del ricorso; premesso di non avere alcun interesse ad una reintegra nella precedente funzione, egli sostiene che il Governo abbia adottato un comportamento contrario alla buona fede e alla tutela dell'affidamento e finanche arbitrario per aver atteso la conclusione dell'iter procedurale ricorsuale per emanare un'incomprensibile, illogica e contraddittoria decisione d'irricevibilità, senza preventivamente renderlo attento di una simile conseguenza, rispettivamente assegnandogli un termine per porre rimedio alle lacune formali insite nel suo gravame giusta l'art. 12 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); l'insorgente rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di aver leso il suo diritto di essere sentito per non avergli dato la possibilità di esprimersi su una questione fondamentale come la ricevibilità del proprio gravame;

che il ricorrente ritiene che la domanda di appurare il carattere illegale della disdetta gli debba essere riconosciuta, così come in seconda istanza, anche dinanzi al primo Giudice e critica quest'ultimo per non aver scorto nella richiesta di condanna pecuniaria un'implicita domanda di annullamento del provvedimento impugnato;

che il dipendente sostiene infine che il Governo avrebbe potuto e dovuto scostarsi dalle conclusioni contenute nel ricorso, a vantaggio del ricorrente;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene il Municipio, con argomenti che saranno discussi, se del caso, in appresso;

che con la replica e la duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e conclusioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata e destinatario della stessa, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm e 209 lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e 213 LOC); il ricorso è quindi ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); visto che la presente controversia è circoscritta al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato non è entrato nel merito del ricorso del dipendente, le generiche prove richieste dall'insorgente (testi, sopralluogo, perizia, richiamo e edizione documenti) si rivelano ininfluenti per il giudizio;

che le decisioni di scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti comunali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato mediante ricorso giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC; a loro volta, le decisioni del Governo possono essere dedotte in giudizio dinanzi a questo Tribunale, che tuttavia non può annullare la disdetta ma deve limitarsi ad accertare se la stessa è giustificata o no (art. 91 cpv. 2 LPAmm); che, in generale, una domanda di accertamento formulata all'autorità ricorsuale ha natura sussidiaria; non è ammissibile se il risultato può essere conseguito mediante una domanda condannatoria o costitutiva;

che eccezioni a questo principio sono possibili solo se l'accertamento permette di risolvere preventivamente determinate questioni, evitando l'avvio di procedimenti dispendiosi (DTF 142 V 2 consid. 1.1, 141 II 113 consid. 1.7, 131 I 166 consid. 1.4; STF 8C_466/2017 del 9 novembre 2017 consid. 2.1; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo 2016, n. 36 ad art. 52);

che come ricordato in narrativa, il ricorrente ha chiesto all'autorità ricorsuale di prima istanza unicamente di accertare il carattere ingiustificato e abusivo della disdetta e, di conseguenza, di condannare l'autorità di nomina al pagamento di un indennizzo di fr. 13'398.50 pari a due mensilità; egli non ha postulato l'annullamento dell'atto con il quale l'ente comunale ha posto fine al rapporto di lavoro;

che il fine dichiarato dal ricorrente di accertare il carattere illecito della fine del rapporto di lavoro nell'ottica di una successiva richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere conseguito con una domanda di annullamento della disdetta per gli stessi motivi addotti a sostegno del ricorso inoltrato, ossia con una domanda di natura costitutiva; avendovi di fatto rinunciato, ciò comporta l'inammissibilità della domanda di accertamento (cfr. STA 52.2017.300 del 21 dicembre 2017);

che inutilmente l'insorgente si avventura nell'affermare che il diritto di un indennizzo per ingiustificata disdetta di un rapporto di lavoro giocoforza non può prescindere dall'accertamento dell'ingiustificatezza e abusività della disdetta medesima e dal suo annullamento, nel vano tentativo di criticare il Consiglio di Stato per non aver scorto nella domanda di condanna al pagamento di un indennizzo un'implicita richiesta di annullamento del provvedimento impugnato; checché ne dica il ricorrente, citando anche non meglio precisate argomentazioni ricorsuali dalle quali emergerebbero inconfutabilmente le proprie conclusioni, con il suo ricorso egli ha chiesto unicamente l'accertamento (…) dell'infondatezza della disdetta in disamina (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, ad 9 pag. 5); la richiesta di indennizzo è stata formulata per la prima volta solo nel petitum;

che in assenza di un interesse evidente da parte del ricorrente a continuare la sua attività presso il Centro __________, mal si comprende come il Governo avrebbe potuto o dovuto scostarsi dalle richieste di giudicato per interpretarle come domande intese ad ottenere l'annullamento della disdetta;

che, confrontato con l'eccezione d'improponibilità delle domande di causa sollevata dal Municipio (già) nell'ambito dell'impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato, il ricorrente si era limitato a riconfermarsi nelle domande di petizione (cfr. replica del 26 marzo 2018, pag. 8), senza argomentare alcunché;

che in simili circostanze, contrariamente a quanto assume il ricorrente, egli non può prevalersi dei principi della buona fede e di tutela dell'affidamento; in particolare, non può dirsi sorpreso della decisione d'irricevibilità, né dedurre alcunché a suo favore per il fatto che il Governo l'abbia emanata solo dopo aver portato a termine lo scambio di allegati;

che, malgrado gliene sia stata data la facoltà, l'insorgente ha deciso, consapevolmente, di non esprimersi sulla questione della ricevibilità del proprio gravame; egli non può dunque lamentarsi con successo di una violazione del suo diritto di essere sentito;

che neppure l'art. 12 cpv. 1 LPAmm soccorre le tesi dell'insorgente; il Consiglio di Stato non era infatti tenuto ad invitare il ricorrente a ripresentare il ricorso, nelle dovute forme, entro un termine perentorio, poiché in concreto la sua impugnativa non difettava dei contenuti prescritti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm; non spettava di certo al Governo renderlo attento sulle eventuali lacune del suo ricorso, tanto più che egli è rappresentato da un avvocato;

che pertanto, ai fini del presente giudizio è determinante unicamente il fatto che il ricorrente avrebbe potuto ottenere con una domanda di annullamento della disdetta quanto fatto valere con la domanda di accertamento del carattere illecito della medesima, ragione per cui non può essergli riconosciuto un interesse giuridico degno di protezione; a ragione il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato irricevibile il suo ricorso;

che, visto quanto precede, il gravame è quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100), se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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