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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2019 52.2019.341

4. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,600 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Tassa di soggiorno

Volltext

Incarto n. 52.2019.341  

Lugano 4 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2019 di

 RI 1    RI 2    RI 3    RI 4    RI 5    RI 6    RI 7 , che compongono la Comunione ereditaria fu __________ rappresentati da:  RA 1    

contro  

le decisioni del 13 giugno 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTRB) che fissano in fr. 420.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e in fr. 71.- (fr. 70.- per ogni letto con riduzione pro rata temporis) per l'anno 2018 concernenti la casa di proprietà degli insorgenti situata a __________;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 2 febbraio 2011 l'allora Ente turistico di Bellinzona e dintorni (ETB) aveva stabilito la tassa di soggiorno forfettaria annuale per le residenze secondarie situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per le abitazioni accessibili tramite strada, rispettivamente in fr. 50.- per letto per quelle senza accesso stradale.

Il 20 novembre 2018 l'OTRB, che è subentrato all'ETB, ha fissato, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale mantenendo gli stessi importi precedentemente in vigore per la zona qui in oggetto, e meglio fr. 70.- per letto per i Comuni situati nel distretto di Bellinzona, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.

B.   I membri della comunione ereditaria fu __________ sono proprietari di una casa sita a __________ (mappale n. __________) e risultavano, prima del 2018, tutti domiciliati fuori dal suddetto Comune. Dal 1° marzo 2018 RI 1 è domiciliata presso questa abitazione. Con apposito formulario parzialmente compilato il 20 gennaio 2019, accompagnato da una lettera di spiegazioni del 18 dicembre 2018, e un complemento di informazioni del 22 gennaio 2019, i suddetti proprietari hanno comunicato all'Ente turistico che tale edificio aveva funto da abitazione del padre fino al suo decesso avvenuto il 29 ottobre 2013 e poi nel 2015 da residenza primaria di loro fratello __________, deceduto nel corso dello stesso anno. Gli eredi hanno quindi specificato che la casa dispone di sei posti letto (quattro letti singoli e uno doppio). Mediante cinque distinte decisioni del 13 giugno 2019 l'OTRB ha fatturato loro le tasse di soggiorno forfettarie per un importo di fr. 420.- (fr. 70.- per posto letto) per gli anni dal 2014 al 2017 e l'importo di fr. 71.- (fr. 70.per ogni letto con riduzione pro rata temporis) per l'anno 2018.

C.   Avverso queste decisioni RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Sostengono che, nonostante per alcuni periodi non sia stata abitata, la casa in parola è sempre stata adibita a residenza primaria e che pertanto non si giustifichi la riscossione della tassa di soggiorno.

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone l'OTRB, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario, in seguito.

E.   In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

3.    3.1. Come accennato in narrativa, gli insorgenti contestano di poter essere assoggettati alla tassa di soggiorno in quanto la casa di loro proprietà non è una residenza secondaria e la stessa non è sfruttata a scopi turistici. Rilevano che, dopo la morte del padre, essa è divenuta l'abitazione primaria del loro fratello _____ dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015, motivo per cui censurano in particolare la fatturazione riferita al 2015, e poi di RI 1 a far tempo dal 1° marzo 2018. Nei periodi in cui la casa non era abitata, essa è stata occupata per brevi soggiorni dai vari membri della famiglia residenti fuori Cantone in visita ai parenti. Segnalano infine che anche per l'autorità comunale l'edificio è destinato all'abitazione primaria.

3.2. Premesso che già solo di primo acchito la fatturazione riferita al 2015 per l'intero anno e il calcolo pro rata temporis per il 2018 non appaiono corretti, va in specie rilevato che l'autorità comunale ha chiaramente attestato (doc. 1 allegato al ricorso del 10 luglio 2019) che l'edificio in questione è destinato all'abitazione primaria, indipendentemente dal fatto che per alcuni periodi non sia stato abitato. Ritenuta la competenza del Comune nello stabilire l'utilizzo delle abitazioni site sul suo territorio e l'obbligo di allestire un inventario delle stesse (art. 2 e 3 della legge sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 [LASec; RS 702] e art. 44 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]), emerge in modo manifesto che la casa di cui al mappale n. __________ di __________ non è una residenza secondaria e non risulta che la stessa sia sfruttata a scopi turistici. Ritenuto come per l'art. 21 cpv. 2 LTur assoggettate alla tassa di soggiorno siano le persone che soggiornano in Comuni diversi da quelli del domicilio civile alloggiando in strutture turistiche, segnatamente in appartamenti o case di vacanza, a giusto titolo i ricorrenti sostengono che nel caso di specie non sono date le condizioni per il loro assoggettamento al tributo litigioso. Non giova all'autorità resistente appellarsi a quanto indicato nel formulario d'annuncio, che ad ogni modo era accompagnato da una lettera di spiegazioni. Ciò non permette infatti di sovvertire quanto ritenuto dal Comune in base a specifiche competenze, circostanze di fatto alle quali l'autorità di prime cure non può che attenersi. Neppure le sporadiche presenze in passato di alcuni membri della famiglia in visita presso parenti residenti in Ticino permettono di pervenire ad una diversa conclusione, considerato che il solo fatto di ospitare congiunti, ma non solo, presso una residenza primaria non basta ancora a realizzare le condizioni di assoggettamento stabilite dalla LTur. Ne consegue pertanto che, per la casa di cui al mappale n. __________ di __________, non può essere preteso il pagamento delle tasse di soggiorno per gli anni dal 2014 al 2018.

4.    4.1. Visto quanto precede, il ricorso va accolto e le decisioni impugnate annullate.

4.2. Dato l'esito e viste le circostanze concrete, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai ricorrenti, non avendone fatto richiesta (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza le decisioni del 13 giugno 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino riferite alle tasse di soggiorno per gli anni dal 2014 al 2019 qui impugnate sono annullate.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Ai ricorrenti è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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