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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2020 52.2019.333

14. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,360 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Ricorso contro la mancata assegnazione di ripetibili in favore di un Comune

Volltext

Incarti n. 52.2019.333 52.2019.334  

Lugano 14 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi del 1° luglio 2019 del

RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

a.

la risoluzione del 28 maggio 2019 (n. 2687) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla CO 1 avverso lo scritto del 20 dicembre 2018 del Municipio del RI 1 (limitatamente alle ripetibili);

b.

le risoluzioni del 28 maggio 2019 (n. da 2688 a 2696) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibili le impugnative presentate da CO 3, da CO 4, da CO 5 e CO 6, da CO 7 e CO 8, dalla CO 9, da CO 10, dalla CO 11, da CO 12 e CO 13 e da CO 14 e CO 15 avverso gli scritti del 20 dicembre 2018 del Municipio del RI 1 (limitatamente alle ripetibili);

ritenuto,                          in fatto

che con scritti del 20 dicembre 2018 il Municipio del RI 1 ha chiesto ai proprietari indicati in ingresso alcune informazioni in relazione all'utilizzo degli appartamenti di loro proprietà sul mapp. 6__________ di L__________, costituito in proprietà per piani (PPP) e inserito nel comparto che ospita il __________, per gli anni 2018 e 2019;

che contro tali scritti i citati proprietari sono insorti, con atti separati, davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;

che all'accoglimento dei gravami si è opposto RI 1, facendosi patrocinare dall'avv. PA 1; esso ne ha contestato la ricevibilità, in quanto a suo dire le lettere del 20 dicembre 2018 non configuravano delle decisioni formali che potevano formare oggetto di ricorso;

che con le risoluzioni del 28 maggio 2019 citate in ingresso il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi, accogliendo la tesi del RI 1;

che con i citati giudizi il Governo ha posto la tassa di giustizia (fr. 300.-) a carico dei ricorrenti, mentre non ha riconosciuto al RI 1, patrocinato, un indennizzo a titolo di ripetibili, ritenuto che (…) è dotato di un servizio giuridico e non è comparso a tutela di propri interessi pecuniari, e che non era data una particolare complessità della vertenza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando le citate pronunce limitatamente alla mancata attribuzione in suo favore di un'indennità per ripetibili; esso postula in via principale il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci su tale aspetto, in via subordinata che i proprietari citati in ingresso siano condannati a versargli fr. 2'000.- ciascuno per ripetibili della procedura di prima istanza;

che RI 1 sostiene che l'assistenza di uno studio legale esterno si è resa necessaria per il fatto che le risoluzioni governative impugnate si inserirebbero in una vertenza annosa e complessa concernente il comparto in cui è ubicato il mapp. 6__________, in relazione al quale sarebbero state promosse numerose procedure di cui si occupano da tempo l'avv. PA 1 e il suo studio legale, che per tale motivo disporrebbero di una perfetta conoscenza dei fatti oggetto di contestazione; inoltre, l'ufficio giuridico comunale non avrebbe potuto occuparsi della trattazione delle cause per mancanza di tempo e risorse;

che RI 1 aggiunge che l'assegnazione di ripetibili in suo favore si giustificherebbe anche per il carattere temerario dei ricorsi e per le importanti implicazioni finanziarie della vertenza;

che all'accoglimento dei gravami si oppongono la CO 1, patrocinata dall'avv. PA 2, nonché la CO 9, CO 7 e CO 8, CO 5 e CO 6, CO 12 e CO 13, CO 14 e CO 15 e la CO 11, tutti patrocinati dall'avv. PA 3, e CO 3, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito; CO 4 e CO 10 sono invece rimasti silenti;

che anche il Consiglio di Stato postula la reiezione dei ricorsi, confermando le argomentazioni e conclusioni contenute nelle decisioni impugnate;

che con scritti dell'8 agosto 2019 e del 23 settembre 2019 RI 1 rinuncia a replicare;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

che la legittimazione attiva del RI 1 è certa (art. 209 lett. b LOC) e i ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm e in base agli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili);

che soccombente è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63);

che l'assegnazione delle ripetibili non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dal testo dell'art. 49 cpv. 1 LPAmm (STA 52.2018.439 del 20 novembre 2018, 52.2015.18 del 29 aprile 2015); per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi dei proprietari indicati in ingresso; tale aspetto non è contestato davanti al Tribunale e deve, pertanto, esse considerato come acquisito;

che, di conseguenza, è fuori di dubbio che essi fossero soccombenti davanti al Governo; del resto, a ben vedere, nemmeno pretendono altrimenti;

che oggetto della presente vertenza è quindi unicamente la questione relativa all'assegnazione di ripetibili in favore del RI 1 qui ricorrente, che si è fatto patrocinare da un legale davanti al Governo e che, nella sua risposta in prima sede, ne aveva espressamente chiesto l'attribuzione;

che l'art. 49 cpv. 2 LPAmm stabilisce che gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili; rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari;

che tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge (si veda per es. art. 104 cpv. 3 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege del Canton Berna), il riconoscimento di un'indennità per ripetibili a favore dell'autorità pubblica può quindi entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2, 52.2017.350 del 7 marzo 2018, 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [curatori], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti);

che nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104);

che, in concreto, benché RI 1 disponga di un proprio ufficio giuridico, davanti al Governo esso si è fatto assistere dall'avv. PA 1, motivando tale scelta con la complessità della vertenza in cui si inseriscono le decisioni governative impugnate, con le implicazioni finanziarie che le cause comportano per RI 1 e con il fatto che la trattazione autonoma delle procedure ricorsuali di prima istanza avrebbe arrecato al suo ufficio giuridico un dispendio lavorativo eccessivo, al quale andavano ad aggiungersi la mancanza di tempo e di risorse in seno allo stesso;

che, a proposito di quest'ultimo aspetto, il fatto che RI 1 si sia visto intimare dieci ricorsi lunghi e articolati potrebbe in effetti lasciar presupporre che il suo servizio giuridico avrebbe dovuto far fronte a un dispendio lavorativo fuori dalla norma se si fosse occupato autonomamente della trattazione delle cause davanti al Governo;

che, in realtà, in prima sede RI 1 si è trovato confrontato con nove ricorsi redatti dallo stesso patrocinatore, ossia dall'avv. PA 3, che erano identici dal profilo delle motivazioni;

che l'unico ricorso a differire dagli altri dal profilo del contenuto e a sollevare preliminarmente la questione relativa all'impugnabilità dello scritto del 20 dicembre 2018 del Municipio era quello allestito dall'avv. PA 2 per la CO 1;

che, malgrado l'ampia esposizione degli antefatti e le corpose digressioni sulle pregresse procedure che li hanno visti coinvolti, i gravami inoltrati al Governo dai ricorrenti non ponevano delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano il sostegno di un legale per poter essere discusse: in concreto si trattava principalmente di esprimersi in merito alla questione dell'impugnabilità degli scritti del 20 dicembre 2018, sollevata dalla CO 1 con il suo gravame e dallo stesso RI 1 in sede responsiva, e sul concetto di decisione, ossia su una tematica giuridica basilare nell'attività delle autorità amministrative, in merito alla quale dottrina e giurisprudenza si esprimono in modo chiaro e concorde (DTF 139 V 143 consid. 1.2 con riferimenti, 128 II 156 consid. 3a; STF 2C_246/2014 del 7 agosto 2014 consid. 5.1-5.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 849 segg. ad § 13);

che, di conseguenza, l'ufficio giuridico comunale disponeva senza ombra di dubbio delle risorse e delle conoscenze giuridiche necessarie per affrontare tale questione;

che in simili circostanze, il medesimo avrebbe potuto infatti gestire autonomamente i ricorsi redatti dall'avv. PA 3, contenendo i costi e riducendo il carico lavorativo ad esempio attraverso l'elaborazione di un unico allegato di risposta, ciò che poi equivale sostanzialmente a quanto fatto dall'avv. PA 1, che ha presentato davanti al Governo nove distinti allegati responsivi praticamente identici tra loro e non particolarmente corposi, oltre che un egual numero di dupliche, tutte uguali e consistenti in una lettera di appena due pagine;

che poiché il ricorso della CO 1 verteva su un'identica problematica, anch'esso avrebbe potuto essere gestito autonomamente dall'ufficio giuridico comunale, senza che ciò gli arrecasse un carico lavorativo supplementare;

che, contrariamente a quanto sostiene RI 1, le cause sono legate soltanto indirettamente ai fatti su cui si concentrano i complessi procedimenti amministrativi, tutt'ora pendenti, che vedono contrapposti RI 1, patrocinato dall'avv. PA 1, e la promotrice immobiliare del __________;

che il fatto che i qui resistenti nei loro ricorsi abbiano fatto lungamente riferimento a questioni attinenti a quei procedimenti non permette di concludere che le procedure di prima istanza fossero anch'esse complesse a tal punto da giustificare l'intervento dello studio legale __________ a tutela degli interessi dell'autorità comunale;

che, anzi, tale circostanza corrobora la tesi secondo cui in concreto il patrocinio di un legale esterno non era necessario: trattandosi di considerazioni già note al RI 1 e ampiamente discusse in separata sede, nell'ambito delle procedure che qui interessano l'autorità comunale avrebbe difatti senz'altro potuto limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già formulate in quei procedimenti, anziché ricorrere nuovamente all'assistenza del suo legale di riferimento;

che, oltretutto, nelle risposte davanti al Governo lo stesso patrocinatore del RI 1, riferendosi alle considerazioni relative alla situazione pianificatoria e alle autorizzazioni edilizie del _______, le ha definite a più riprese irrilevanti per rapporto alle procedure e ha aggiunto che avrebbe preso soltanto brevemente posizione in merito per scrupolo di patrocinio;

che, nello specifico, non risulta nemmeno che RI 1 abbia agito a tutela di propri interessi pecuniari ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPAmm; la richiesta risarcitoria di circa  franchi avanzata dalla promotrice immobiliare nei suoi confronti (cfr. doc.  allegato al ricorso) non ha nulla a che vedere con le cause oggetto di discussione e non conferisce pertanto al RI 1 il diritto di chiedere in questo contesto il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

che i gravami in prima sede non erano nemmeno temerari; del resto, se lo fossero stati, nelle risposte RI 1 non avrebbe di certo dedicato ampio spazio alla questione relativa all'impugnabilità dei suoi scritti del 20 dicembre 2018 e a difenderne la base legale e le motivazioni;

che, in conclusione, non essendone date le condizioni, a ragione il Consiglio di Stato ha negato l'assegnazione delle ripetibili in favore del RI 1;

che i ricorsi devono dunque essere respinti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che RI 1 soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm);

che RI 1 rifonderà ai resistenti che si sono fatti patrocinare in questa sede di giudizio congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia. RI 1 rifonderà alla CO 1 fr. 1'000.-, rispettivamente a CO 5 e CO 6, CO 7 e CO 8, CO 12 e CO 13, CO 14 e CO 15, alla CO 9 e alla CO 11 complessivi fr. 1'000.- per ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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