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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2019 52.2019.257

21. August 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,571 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Commessa pubblica. Esclusione dalla gara giustificata. Inserimento nell'offerta di uno sconto non ammesso dalle disposizioni concorsuali

Volltext

Incarto n. 52.2019.257  

Lugano 21 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 della

RI 1    

contro  

la decisione del 16 maggio 2019 del Consorzio CO 2, che in esito al concorso per le opere da fornitura di corpi illuminanti occorrenti al campus di __________ ha escluso l'insorgente e deliberato la commessa alla CO 1 di __________;

ritenuto,                          in fatto

che il 28 febbraio 2019 il Consorzio CO 2 (Consorzio) ha indetto due pubblici concorsi, retti dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostati secondo la procedura libera, per aggiudicare la fabbricazione e posa di porte interne in legno, nonché la fornitura dei corpi illuminanti occorrenti al Campus universitario; il relativo avviso di gara è stato pubblicato sia sul FU (n. 18/2019 pag. 2224) che sul sito www.simap.ch (bando di concorso n. 183981 - opere da fornitura corpi illuminanti);

                                         che in tempo utile, per la fornitura dei corpi illuminanti, qui in discussione, sono giunte al committente le offerte di cinque ditte del ramo; fra queste vi erano quelle della RI 1 di fr. 1'028'106.20 (IVA esclusa) e quella della CO 1, dell'importo di fr. 1'457'445.- (IVA esclusa);

                                         che esperite le necessarie valutazioni, con decisione del 16 febbraio 2019 (recte: 16 maggio 2019) il Consorzio ha risolto di scartare quattro offerte, tra cui quella della RI 1 siccome contenente una proposta di sconto non richiesto, e di deliberare la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara;

che contro tale decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; essa ha in particolare osservato quanto segue: (…) Questo sconto è uno sconto ufficiale, non negoziato, che di solito facciamo in offerte per il mercato pubblico come questo. Questo sconto non è una condizione per ottenere un accordo, ma è il nostro prezzo finale offerto per questo mercato. In oltre nella pagina di copertina, riepilogo della nostra offerta, lo sconto non viene portato avanti, è solo il prezzo con lo sconto incluso che abbiamo indicato (vedi allegato). Per questi motivi presentiamo un ricorso ufficiale a la vostra autorità. Riteniamo che i gestori del mercato vogliano mantenere un solo fornitore pianificato sin dall'inizio. Questo modo di praticare non ci sembra assolutamente corretto e lo rifiutiamo. (…);

che in sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, sottolineando che il gravame non è ricevibile in ordine, vuoi perché è carente nella motivazione e privo di conclusioni, vuoi perché la RI 1 si è limitata a dedurre in giudizio la decisione con cui l'ente banditore l'ha estromessa dalla gara senza contestare (anche) la delibera;

che il Consorzio ha argomentato che, ad ogni buon conto, l'inserimento nella propria offerta (pag. 168) di uno sconto non ammesso dalle disposizioni concorsuali, non può che comportare l'esclusione della ricorrente, sanzione peraltro prevista dall'art. 42 cpv. 1 lett. f del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110);

che anche l'aggiudicataria ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte dalla stazione appaltante;

che l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente;

che con la replica l'insorgente ha riproposto in sostanza le stesse doglianze contenute nel ricorso; essa ha in particolare annotato di aver dovuto aggiungere lo sconto nell'ultima pagina del capitolato, in quanto non vi era un apposito spazio predisposto a tale scopo;

che con la duplica la stazione appaltante e la CO 1 si sono riconfermate nelle loro tesi e domande di giudizio;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 1 e 2 CIAP; art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004; DLACIAP; RL 730.510);

                                         che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso diretto contro la decisione di esclusione (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1);

che, preliminarmente, ci si potrebbe chiedere se il ricorso non sia da dichiarare d'acchito irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 70 cpv. 1 LPAmm) e della necessaria legittimazione ad avversare la propria esclusione (l'insorgente non avendo formalmente e correttamente impugnato anche la decisione di delibera);

che il quesito non merita tuttavia approfondimento, ritenuto che quand'anche fosse ricevibile il gravame - che può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) - andrebbe comunque respinto per i motivi che seguono;

che notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP); al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP);

che il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; sono considerate tali quelle indicate all'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione direttamente derivanti dall'offerta; la lett. f del disposto in parola prevede l'esclusione delle offerte che contengono proposte di sconto non richieste dai documenti di gara;

che non ogni piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa; il diritto del committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; RtiD II-2016 n. 15 consid. 2.1; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, Lugano 2008, pag. 34);

che nel caso in esame la ricorrente ha compilato il modulo d'offerta indicando, come richiesto, sia il prezzo unitario dei singoli prodotti sia il loro prezzo complessivo in base alle quantità indicate dal committente; tale operazione ha determinato un totale di fr. 1'093'730.- (totale CCC233 CORPI ILLUMINANTI, pag. 168);

che su tale somma l'insorgente ha poi concesso uno sconto del 6% (pari a fr. 65'623.80) aggiungendo nel modulo d'offerta una riga sotto il totale; per sua stessa ammissione infatti (…) considerato che nell'offerta realizzata sul nostro sistema abbiamo dato uno sconto del 6%, e che nell'ultima pagina dell'offerta ufficiale non c'era una linea riservata per uno sconto, l'abbiamo aggiunto;

che, così facendo, la ricorrente ha incontestabilmente inserito uno sconto non richiesto dai documenti di gara e, pertanto, inammissibile;

che invano essa sostiene che nel riepilogo del concorso, pagina 1 dell'offerta ufficiale, nessuno sconto è stato indicato; il fatto che la prima pagina del fascicolo d'offerta della ricorrente non contenga sconti non è infatti di alcun rilievo, dato che l'irregolarità è stata commessa a pag. 168, con l'esposizione di un importo netto (totale lordo dedotto lo sconto = fr. 1'028'106.20) che poi è stato semplicemente riportato nel frontespizio del capitolato;

che parimenti ininfluente è il fatto che questo sconto è stato riportato al testo di base ufficiale solo perché nella nostra offerta, sul nostro sistema, avevamo concesso uno sconto e che in modo che le cifre della nostra offerta corrispondano al testo dell'offerta ufficiale, abbiamo dovuto aggiungerlo altrimenti i calcoli dei prezzi erano sbagliati; nulla avrebbe infatti impedito alla ricorrente di dedurre le sconto generato dal proprio programma informatico in modo da avere prezzi unitari già ridotti e totali identici in tutti gli atti inoltrati all'ente banditore;

che in considerazione di quanto chiaramente esposto dall'art. 42 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP, l'offerta della ricorrente non poteva che essere scartata; una rigorosa applicazione di tale norma, imperativa, non costituisce un formalismo eccessivo (STA 52.2014.119 del 9 luglio 2014 consid. 2.4);

che confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà pure ad entrambe le controparti, patrocinate da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente a cui è restituito l'importo di fr. 3'000.- anticipato in eccesso.

                                   3.   L'insorgente verserà alla CO 1 e al Consorzio CO 2 fr. 800.- ciascuno a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

                                   5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

  La vicecancelliera

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