Incarto n. 52.2019.209
Lugano 2 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2019 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 25 aprile 2019 del Municipio del CO 2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione della fornitura e della posa di elementi leggeri prefabbricati in metallo per il nuovo ecocentro nel quartiere di __________ ha deliberato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di elementi leggeri prefabbricati in metallo per il nuovo ecocentro nel quartiere di __________. L'avviso di gara annunciava, tra gli altri, il seguente criterio di idoneità:
Almeno una referenza per opera di edilizia pubblica o privata nel settore industria e artigianato, eseguita negli anni dal 2014 al 2018, per un importo delle opere CCC 215 maggiore o uguale a fr. 70'000.- (IVA esclusa).
Il documento e il capitolato d'appalto (pos. 224.100 delle disposizioni particolari CPN 102) indicavano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione con i relativi fattori di ponderazione:
prezzo 50%
attendibilità del prezzo 22%
referenze 20%
formazione apprendisti 5%
perfezionamento professionale 3%
In punto al criterio di aggiudicazione referenze, il capitolato d'appalto, alla pos. 224.400 CPN 102, enunciava quanto segue:
L'offerente deve allegare l'elenco dei lavori analoghi svolti negli ultimi 5 anni (con riassunto della liquidazione limitata allo specifico lavoro o parte di esso analogo al presente appalto): per lavori analoghi, deve essere indicato il committente, la prestazione fornita (tipo di lavoro), l'importo approssimativo di liquidazione e una persona di riferimento per il committente.
Quali referenze vengono considerate unicamente l'esecuzione di opere di edilizia pubblica o privata nel settore industria e artigianato eseguite e terminate negli anni 2014-2018 per un importo CCC 215 di almeno CHF 70'000 IVA esclusa; opere eseguite in Svizzera. Vedi F.U. Non sono considerate referenze valide i lavori in fase d'esecuzione.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 6 o più lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni
Nota 5 Per la realizzazione di 5 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni
Nota 4 Per la realizzazione di 4 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni
Nota 3 Per la realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni
Nota 2 Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni
Nota 1 (minima) Come da richieste minime dei criteri di idoneità con una referenza
Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera.
La ditta esecutrice, autorizza il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.
Annesso alla documentazione di gara vi era pure il fascicolo dichiarazione e allegati dell'offerente, che i concorrenti erano tenuti a inoltrare al committente con il capitolato d'appalto, debitamente compilato e firmato con gli allegati obbligatori richiesti. In particolare, per quanto qui interessa, gli offerenti dovevano compilare una tabella, a pag. 8, inserendo l'elenco delle referenze da apportare sia ai fini della dimostrazione dell'idoneità a partecipare alla gara sia per il calcolo del punteggio del relativo criterio di aggiudicazione. Le indicazioni per la compilazione della tabella erano fornite alla pagina immediatamente precedente ed erano del seguente tenore (pag. 7):
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Tabella per criterio referenze per lavori analoghi
La mancata presentazione / indicazione delle referenze richieste quale criterio d'idoneità minimo per la partecipazione all'appalto secondo quanto indicato nel bando di concorso pubblicato sul FU, rispettivamente, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.
La compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più dei documenti qui elencati, sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione.
L'ELENCO DELLE REFERENZE per lavori eseguiti e terminati (secondo specifiche della pos. 224.400 del CPN 102) sono da inserire nella sottostante tabella.
L'offerente deve allegare l'elenco dei lavori analoghi svolti negli ultimi 5 anni (con riassunto della liquidazione limitata allo specifico lavoro o parte di esso analogo al presente appalto): per lavori analoghi, deve essere indicato il committente, la prestazione fornita (tipo di lavoro), l'importo approssimativo di liquidazione e una persona di riferimento per il committente.
Non sono considerate come referenze valide i lavori in corso d'opera! Sono ritenute referenze idonee: Opere inerenti edilizia pubblica o privata nel settore dell'industria o artigianato per un valore CCC 215 minimo di CHF 70'000.- per singola referenza (IVA esclusa).
Le referenze inerenti al criterio d'aggiudicazione "Referenze" possono avere anche importi inferiori a CHF 70'000.00. Lavori a regola d'arte eseguiti e terminati negli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018), opere eseguite in Svizzera. Devono essere inserite unicamente le referenze per i lavori oggetto del concorso, intese come lavori e non come tipologia d'oggetto. Valgono solo le referenze
riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale
in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra l'offerta
in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre
in caso di consorzio: fanno stato le singole referente delle ditte consorziate
in caso di referenze eseguite in consorzio: la ditta offerente deve indicare unicamente l'importo in CHF, corrispondente alla quota % di partecipazione al Consorzio.
Referenze di opere non conformi a quanto richiesto non saranno prese in considerazione
Al fine di comprovare la validità delle referenze, l'imprenditore deve allegare le liquidazioni dettagliate dei lavori presentati come referenze dalle quali si possa verificare che si fa riferimento ad opere similari a quelle descritte nell'appalto.
Il committente si riserva il diritto di verificare quanto indicato presso i progettisti e committenti dell'opera e di eliminare le voci e il loro relativo importo che non soddisfano quanto richiesto.
B. Entro il termine utile sono giunte al committente 6 offerte per valori compresi tra fr. 160'120.55 e fr. 423'498.35. Dopo valutazione delle stesse per il tramite del suo consulente esterno, la stazione appaltante ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 88.95 punti.
C. Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, terza classificata con 83.288 punti, sostenendo di meritare l'aggiudicazione. A mente sua, il committente sarebbe incorso in errore nella valutazione del criterio riferito all'attendibilità del prezzo, non avendo utilizzato, ai fini del calcolo, l'importo realmente offerto dalla deliberataria. Inoltre, avrebbe a torto omesso di considerare almeno due referenze validamente addotte dall'insorgente. Anche la nota per questo criterio di aggiudicazione andrebbe rivista, ciò che condurrebbe l'insorgente a primeggiare la classifica.
D. All'accoglimento del gravame si è opposto il committente, sostenendo che gli errori di trascrizione invocati dalla ricorrente sarebbero presenti unicamente nel verbale di apertura delle offerte, ma non avrebbero influito sull'esito della valutazione delle stesse. Il prezzo proposto dalla deliberataria sarebbe inoltre stato rettificato d'ufficio dal committente, che ha scorto un errore aritmetico nella ricapitolazione finale dell'offerta. In merito alle referenze, il committente ha difeso la mancata ammissione, dettata dalle regole di gara, di una referenza attestante lavori terminati soltanto nel 2019 nonché di quelle di valore inferiore a fr. 70'000.-.
E. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e la documentazione esibita dall'insorgente forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1.; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).
2.2. Per l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb, la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).
3. La ricorrente ha contestato la valutazione della sua offerta in punto al criterio di aggiudicazione referenze criticando da un lato la mancata ammissione della referenza concernente un'opera terminata nel 2019 prima dell'inoltro dell'offerta, dall'altro lato l'esclusione delle attestazioni di lavori di valore inferiore a fr. 70'000.-. 3.1. Nel caso concreto le prescrizioni di gara annunciavano chiaramente che sarebbero state ammesse soltanto referenze relative a lavori eseguiti e terminati negli anni 2014-2018. Sebbene il capitolato, allestito alla fine del mese di febbraio 2019, faccia riferimento agli ultimi cinque anni, non costituisce formalismo eccessivo escludere ai fini del computo delle referenze quelle attestanti la realizzazione di opere terminate nei primi mesi del 2019. La prescrizione, indicando esplicitamente il periodo 2014-2018, non lascia del resto margine di apprezzamento alla stazione appaltante. La stessa, la cui portata era facilmente desumibile già a una prima lettura, non può nemmeno essere rimessa in discussione in questa sede avendo il ricorrente rinunciato a contestarla entro i termini utili.
3.2. In relazione alla seconda critica dell'insorgente, occorre dare atto a quest'ultima che gli atti di gara contengono disposizioni tra loro contraddittorie in merito all'ammissibilità delle referenze concernenti l'esecuzione di opere di valore inferiore a fr. 70'000.-. Come esposto in narrativa, da un lato le disposizioni particolari CPN 102 annunciavano che le stesse non sarebbero state considerate ai fini della valutazione, dall'altro lato le indicazioni utili all'allestimento dell'elenco delle referenze, anch'esse facenti parte della documentazione del concorso, le ammettevano. L'insorgente ha tuttavia preso parte alla gara senza eccepire alcunché, difendendo in questa sede l'interpretazione a lui più favorevole delle relative regole. L'errore redazionale in cui è incappata la committenza non è tale da invalidare l'intera procedura di aggiudicazione. Infatti, la disposizione di cui alla pos. 224.400 CPN 102 descriveva dettagliatamente il metodo di valutazione del criterio referenze per lavori analoghi eseguiti, ponendo in modo chiaro il requisito legato al valore minimo delle opere ammesse. Merita tutela la tesi del committente secondo cui questa disposizione va ritenuta preminente rispetto a quella invocata dalla ricorrente siccome inserita nelle disposizioni particolari CPN 102 di cui al capitolato d'appalto. Lo si deduce dalla posizione privilegiata in cui questo atto è menzionato sia alla pos. 291.100 (Ordine di priorità dei documenti contratto di appalto) sia nell'elenco dei documenti a pag. 1 del fascicolo dichiarazione e allegati dell'offerente. La censura va pertanto respinta.
4. La ricorrente ha pure contestato la valutazione della sua offerta in relazione al criterio attendibilità del prezzo, che risulterebbe scorretta a causa di errori di calcolo. A ragione. Il rapporto di valutazione allestito dal consulente esterno del committente presenta più di un'imprecisione in relazione al calcolo delle note per il suddetto criterio. Sono infatti stati riportati in modo sbagliato i prezzi offerti da tre ditte: quello della __________, che tuttavia non ha influito sul calcolo, quello di CO 1, trascritto correttamente una prima volta (fr. 166'825.49), ma sbagliato nello specchietto utile al calcolo del prezzo medio delle offerte (166'888.49) e infine l'importo proposto dalla ______. Ineccepibile è invece il calcolo esposto dalla ricorrente, che conduce ad assegnare alla sua offerta la nota 5.54 (cfr. doc. 8). Tuttavia, il punteggio finale rettificato di conseguenza assomma a 88.85 e non basta a modificare la graduatoria in suo favore. Il ricorso va pertanto respinto.
5. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente a cui verrà restituito l'importo di fr. 1'000.- anticipato in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera