Incarto n. 52.2019.178
Lugano 29 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 13 marzo 2019 (n. 1267) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso lo scritto del 26 novembre 2018 con cui il Municipio del Comune di __________ chiede la riconsegna dei locali da lui utilizzati presso lo stabile __________;
ritenuto, in fatto
che dal 1° gennaio 2017 il Comune di __________ è al beneficio dell'autorizzazione dell'Ufficio del demanio per l'uso speciale di alcuni fondi nei pressi del lido, tra cui quelli formanti la proprietà __________ (mapp. __________, __________ e __________);
che tale autorizzazione, limitata a tre anni, mira alla gestione transitoria del comparto in attesa che questi sedimi siano utilizzati nell'ambito di interventi relativi a opere di competenza cantonale;
che da qualche anno RI 1 ha in uso alcuni locali dello stabile __________, utilizzazione protrattasi anche dopo il passaggio all'Ente locale della gestione del comparto;
che il 26 novembre 2018 il Municipio del Comune di __________ ha comunicato a RI 1 la "revoca della concessione per il termine del 28 febbraio 2019", entro il quale i locali in parola dovevano essergli riconsegnati;
che il 4 dicembre 2018 RI 1 ha domandato all'Esecutivo comunale d'indicare i rimedi giuridici per contestare la decisione, alla quale si è pure opposto con scritto dl 21 dicembre successivo alla medesima Autorità;
che l'8 febbraio 2019 il Municipio ha confermato la richiesta di riconsegna dei citati locali nel termine assegnato;
che il 13 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso che RI 1 aveva interposto contro la decisione municipale; secondo il Governo la determinazione era fondata sul diritto privato, di modo che essa non costituiva una decisione impugnabile secondo l'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che RI 1 si aggrava ora dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa appena descritta e la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione;
che secondo il ricorrente il Governo sarebbe caduto nell'arbitrio, in quanto avrebbe in sostanza avvallato l'adozione di una decisione da parte di un organo (il Municipio) incompetente, sostituitosi indebitamente all'Ufficio del demanio pubblico;
che il Tribunale ha rinunciato a chiedere la presentazione di una risposta in applicazione dell'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e a esigere la prestazione dell'anticipo delle spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, così come la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC); tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm);
che oggetto dell'impugnativa è il quesito di sapere se a torto o a ragione il Governo ha ritenuto che la richiesta di riconsegna dei locali dello stabile __________ non è una decisione impugnabile;
che deve innanzitutto essere disattesa la tesi avanzata dal ricorrente, secondo cui la procedura sarebbe retta dalla legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 720.100); essa è determinante unicamente in relazione al rapporto di base sorto tra il Cantone, proprietario dei fondi, e il Comune beneficiario dell'autorizzazione di uso speciale del comparto in parola;
che determinante in questa sede è, invece, soltanto il rapporto giuridico esistente tra il Comune e il ricorrente;
che la decisione impugnata spiega in modo diffuso la distinzione tra beni amministrativi e beni patrimoniali e le conseguenze che ne derivano sul loro utilizzo; non è qui necessario ripeterla;
che essa, tuttavia, oltre a omettere di verificare cosa prevede la regolamentazione comunale concretamente applicabile, non si esprime sulla natura del bene in esame, concludendo apoditticamente che il contratto insorto tra le parti sarebbe esclusivamente retto dal diritto privato e di competenza del giudice civile;
che ora, analogamente a quanto prevede l'art. 176 LOC, gli art. 95 segg. del regolamento comunale di __________ del 5 novembre 1990 (regolamento comunale) distinguono tra beni patrimoniali e beni amministrativi; questi ultimi si suddividono a loro vota in beni amministrativi in senso stretto e in beni d'uso comune;
che sono beni amministrativi in senso stretto quelli di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come edifici amministrativi, scuole, impianti sportivi, cimiteri, acquedotti e canalizzazioni, mentre sono beni d'uso comune quelli messi a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi e i giardini (art. 99 regolamento comunale);
che dunque nell'ottica del Comune concedente quello in parola dev'essere considerato un bene patrimoniale, siccome privo di uno scopo pubblico diretto (art. 96 cpv. 2 regolamento comunale; cfr. anche Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 2199 segg.);
che il regolamento comunale non disciplinando l'utilizzazione dei beni patrimoniali ma unicamente quella dei beni amministrativi (art. 102 segg.); facendo capo alla giurisprudenza ricordata nella decisione impugnata l'utilizzazione del bene in parola è dunque in linea di principio retta dal diritto privato (cfr., inoltre, Häfelin/ Müller/Hühlmann, op. cit., n. 2240 segg.);
che, pertanto, in assenza di norme di diritto pubblico che prevedano altrimenti, non sussistono elementi che permettano di dedurre che il contratto in oggetto non sia retto esclusivamente dal diritto privato;
che di conseguenza anche la richiesta di riconsegna dei locali non attiene al diritto amministrativo, ma concerne il diritto privato; la relativa contestazione deve dunque essere fatta valere nell'ambito della giurisdizione civile;
che nulla muta al riguardo il fatto che, in assenza di una delega decisionale in favore del Municipio, simili contratti debbano essere autorizzati dal Consiglio comunale (combinato disposto degli art. 13 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 LOC); questa prerogativa del Legislativo è limitata all'enunciazione del principio (ovvero in termini generali sulla destinazione e sull'uso dei beni comunali) e non si estende agli atti di costituzione ed estinzione dei rapporti contrattuali, disciplinati dal diritto civile e di competenza dell'Esecutivo comunale (RDAT II-1993 n. 2 consid. 2.2);
che, pertanto, la determinazione del Municipio essendo fondata sul diritto privato, a ragione il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1;
che sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, ponendo a carico dell'insorgente una tassa di giustizia fortemente ridotta, in considerazione della sua situazione finanziaria (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere