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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.06.2020 52.2019.17

8. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,766 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Licenza edilizia. Spazio riservato alle acque del lago

Volltext

Incarto n. 52.2019.17  

Lugano 8 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2019 di

 RI 1    RI 2   che compongono la Comunione ereditaria fu __________ patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 5 dicembre 2018 (n. 5794) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti contro la risoluzione del 3 luglio 2017 con cui il Municipio di Morcote ha negato loro la licenza edilizia (variante a posteriori) per il posteggio con spazi ricreativi sul loro terreno (part. __________);

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. La comunione ereditaria fu __________, composta da RI 1 e , è proprietaria di una fascia di terreno (part. __________; ca. 18 x 9 m) situata a Morcote, fra la strada cantonale e la riva del Ceresio, nella zona residenziale estensiva del comprensorio della riva del lago (R2L; cfr. anche infra estratto mappa, consid 3.1).

b. Dando seguito a una domanda di costruzione del 20 aprile 2010, preso atto dell'avviso cantonale favorevole (n. 70746), l'8 giugno 2010 il Municipio ha autorizzato l'edificazione su questo fondo di un manufatto parzialmente interrato, adibito a spazio ricreativo, con depositi e spogliatoio (ca. m 15 x 2), coperto da una terrazza destinata a 2 posteggi (accessibili dalla strada) e distante poco più di 6 m dal muro esistente a lago.

c. Scostandosi dal progetto approvato, i predetti hanno realizzato una costruzione più corta (lunga una dozzina di metri), ma più profonda (di ca. 1 m) con un avancorpo a valle, riducendo di conseguenza la distanza dal lago (fino a ca. 5 m). Il manufatto è inoltre leggermente più alto, con un parapetto sulla sommità, che delimita la terrazza-posteggio sovrastante.

d. Con domanda di costruzione del 29 ottobre 2012, gli insorgenti hanno chiesto al Municipio il permesso a posteriori per le citate modifiche alla costruzione. Secondo i piani, il progetto prevede inoltre di addossare all'avancorpo una pergola (ca. 10 mq) che si estende verso il lago per un paio di metri, su una superficie pavimentata in pietra naturale.

                                  B.   Raccolto l'avviso negativo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 82313) - che avevano ritenuto l'opera in contrasto con la distanza minima (20 m) dal lago prescritta dall'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201), segnatamente dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 -, il 7 febbraio 2013 il Municipio ha negato il permesso richiesto.

                                  C.   Con giudizio del 29 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da RI 1 e RI 2 avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato. Adito dai soccombenti, con sentenza del 30 settembre 2015 (n. 52.2013.302) questo Tribunale ha tuttavia annullato la predetta decisione, unitamente a quella municipale, rinviando gli atti ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché, raccolte le informazioni occorrenti, emanassero un nuovo avviso all'attenzione del Municipio, verificando nuovamente se potesse essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 secondo periodo OPAc, in particolare se fosse adempiuto il requisito della zona densamente edificata (tenendo anche conto dello stato delle rive, delle caratteristiche delle aree libere e del loro potenziale di rivalorizzazione), e, in caso affermativo, se al rilascio del permesso ostassero interessi pubblici preponderanti.

                                  D.   a. Dando seguito a tale giudizio, i Servizi generali hanno emesso un nuovo avviso cantonale (n. 82313), facendo proprie le constatazioni (sopralluogo con raccolta di viste dal lago), le analisi (stato della riva su una tratta di ca. 200 m) e il preavviso dell'Ufficio della pianificazione locale (UPL; condiviso da Ufficio della caccia e della pesca [UCP] e Ufficio della natura e del paesaggio [UNP], Gruppo di lavoro laghi e rive lacustri). Hanno quindi concluso che non sussistessero gli estremi per considerare il fondo appartenente a una zona densamente edificata e rilasciare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc. Posto come una tale autorizzazione non debba pregiudicare negativamente la futura pianificazione degli spazi riservati alle acque, hanno in particolare considerato che la fascia ripuale in questione potrebbe prestarsi a una rinaturazione (in particolare, tra la part. __________ e __________), richiamando al riguardo uno studio allestito nell'ambito delle attività promosse dalla Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere (CIPAIS). Il comparto, a causa dell'esigua profondità, non si presterebbe a nuove edificazioni ai sensi dell'art. 43 NAPR (abitazioni, alberghi, ecc.).

b. Preso atto di tale avviso, con decisione del 3 luglio 2017 il Municipio ha nuovamente negato la licenza edilizia richiesta.

                                  E.   Con giudizio del 5 dicembre 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dagli istanti in licenza avverso la predetta risoluzione, che ha confermato. Illustrato il quadro normativo applicabile e riprese le considerazioni espresse dall'autorità dipartimentale, il Governo ha escluso che il fondo dedotto in edificazione appartenga a una zona densamente edificata, negando a sua volta che potesse essere rilasciata un'autorizzazione in deroga ex art. 41c cpv. 1 OPAc. Ha inoltre escluso l'applicazione del cpv. 2 di tale norma (relativa alla tutela delle situazioni acquisite).

                                  F.   Avverso tale pronuncia, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e postulando il rilascio del permesso a posteriori per le opere in oggetto, escludendo semmai - in via subordinata - la pergola (non ancora realizzata). Rimproverata al Municipio una violazione dell'obbligo di motivazione (per non essersi espresso sulla conformità delle opere con le norme di PR), i ricorrenti contestano che il loro fondo non si situi in una zona densamente edificata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc. Il terreno si troverebbe infatti in un'area centrale dell'abitato, dove la riva sarebbe fortemente antropizzata, con giardini terrazzati privi di vegetazione di pregio. Contestano che dallo studio evocato dalle istanze inferiori possa essere dedotto un potenziale di recupero ecologico, rilevante ai fini della valutazione del criterio in questione. Abbondanzialmente sostengono che un'autorizzazione potrebbe comunque essere rilasciata in base al cpv. 1 lett. abis dell'art. 41c OPAC, che permette di autorizzare impianti conformi alla zona di situazione su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate.

                                  G.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione, riportando le osservazioni dell'UPL, il quale precisa che la part. __________ non si troverebbe all'interno dell'insediamento, ma in posizione periferica. Il Municipio ribadisce il carattere vincolante dell'avviso cantonale, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

                                  H.   Con la replica e le dupliche, gli insorgenti rispettivamente l'autorità dipartimentale e comunale si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dagli incarti edilizi richiamati relativi alla part. __________, noti alle parti (inc. avvisi cantonali n. 70746 e n. 82313).

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a; cfr. al riguardo: DTF 140 II 428 consid. 2.1), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i dettagli.

2.2. Secondo l'art. 41b OPAc, lo spazio riservato alle acque stagnanti (laghi) deve essere largo almeno 15.00 m, misurati a partire dalla riva, ovvero dalla linea di sponda (cpv. 1). Quest'ultima è la linea che delimita l'estensione delle acque e corrisponde al limite di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie (cfr. UFAM, Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung [in seguito: Erläuternder Bericht], pag. 13). Sul lago Ceresio tale limite è fissato alla quota di 271.20 m/slm (cfr. art. 4 cpv. 2 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 [LDP; RL 720.100] e art. 2 cpv. 1 del regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 [RDP; RL 720.110]). Questa larghezza deve essere aumentata quando ciò fosse necessario per uno dei motivi stabiliti all'art. 41b cpv. 2 OPAc. Nelle zone densamente edificate, precisa l'art. 41b cpv. 3 OPAc, la larghezza dello spazio riservato alle acque può invece essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene. Nel Canton Ticino spetta ai comuni, nell'ambito del piano regolatore, definire lo spazio riservato alle acque secondo i citati disposti (cfr. art. 41 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] e art. 50 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110]), se del caso, con l'ausilio della linea guida della Sezione dello sviluppo territoriale (cfr. art. 50 cpv. 5 RLst).

2.3. Lo spazio riservato alle acque deve essere sistemato e sfruttato in modo estensivo (art. 36a cpv. 3 LPAc in combinato disposto con l'art. 41c cpv. 3 e 4 OPAc; DTF 140 II 428 consid. 2.3). In questo spazio è pertanto consentito realizzare esclusivamente impianti a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti (art. 41c cpv. 1 primo periodo OPAc). Secondo l'art. 41c cpv. 1 secondo periodo OPAc, nelle zone densamente edificate l'autorità può tuttavia autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Il cpv. 2 dell'art. 41c OPAc precisa inoltre che impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (DTF 140 II 428 consid. 2.3, 140 II 437 consid. 2.2; cfr. anche STA 52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.2.2). Fino alla determinazione dello spazio riservato alle acque (supra, consid. 2.1 e 2.2), secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, l'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc si applica:

-  per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari: in una fascia larga 20 metri (cfr. lett. c);

-  per i corsi d'acqua: in una fascia la cui larghezza dipende dalla larghezza del fondo dell'alveo esistente (cfr. lett. a, b).

2.4. Nel caso concreto, la costruzione controversa è situata all'interno dello spazio (fascia di 20 m) transitoriamente riservato alle acque. Il piano regolatore di Morcote non ha infatti ancora definito gli spazi riservati alle acque del lago Ceresio, ai sensi degli art. 36a LPAc e 41b OPAc. Non essendo a ubicazione vincolata, controverso è anzitutto se l'opera possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 secondo periodo OPAc.

2.4.1. Come già ricordato nella precedente sentenza (STA 52.2013.302 citata), questa norma esige in primo luogo che la costruzione si situi all'interno di una zona densamente edificata. In due sentenze di principio (DTF 140 II 428 Dagmersellen, concernente lo spazio riservato a un corso d'acqua, e DTF 140 II 437 Rüschlikon, relativo alle acque stagnanti), il Tribunale federale si è pronunciato sul concetto giuridico, di natura indeterminata, di zone densamente edificate ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc, confrontandosi con i lavori preparatori, la dottrina e il prontuario "Gewässerraum im Siedlungsgebiet" del 18 gennaio 2013 elaborato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e dall'UFAM in collaborazione con i Cantoni. L'Alta Corte ha ricordato che questo concetto - che deve essere interpretato in modo unitario a livello federale (DTF 140 II 437 consid. 5, 140 II 428 consid. 7) - è previsto non solo dall'art. 41c cpv. 1 OPAc, ma anche dagli art. 41a cpv. 4 e 41b cpv. 3 OPAc nell'ambito della definizione a livello pianificatorio dello spazio riservato alle acque, adattabile alla situazione di edificazione (supra, consid. 2.2). Una pianificazione appropriata richiede un perimetro di osservazione sufficientemente esteso, che coincide di regola con il territorio comunale, perlomeno in comuni piccoli. In tale ambito, occorre concentrarsi sui terreni lungo le acque e non sul comparto insediato o edificabile nel suo complesso.

Nel caso specifico dello spazio riservato alle acque lacustri (DTF 140 II 437), il Tribunale federale ha precisato che l'attenzione deve di principio essere rivolta ai terreni lungo le rive, senza soffermarsi sulla singola particella o quelle direttamente confinanti, ma mantenendo sempre una visione d'insieme, con uno sguardo alla struttura edilizia del territorio comunale (cfr. pure DTF 143 II 77 consid. 2.7). Occorre pertanto considerare la posizione del fondo interessato, segnatamente se è periferica o all'interno dell'insediamento principale. In quest'ultimo caso, non è necessario un interesse alla densificazione del comparto; lo sfruttamento estensivo, che di regola connota le rive dei laghi, non impedisce infatti di ammettere che sia adempiuto il concetto di zona densamente edificata. Rilevante in questo senso è anche lo stato di cementificazione della riva (ad es. con muri) e la massiccia presenza di impianti per natanti o balneari, che - vista dal lago - la fa apparire densamente costruita e ne limita il potenziale di rivalorizzazione dal profilo ecologico. La massima istanza ha comunque sottolineato che quest'ultimo criterio - da solo - non può tuttavia essere decisivo (cfr. DTF 140 II 437 consid. 5.4; cfr. inoltre Reto Schmid, annotazione in calce alla citata sentenza in URP 6/2014, pag. 582 segg., pag. 584; Peter Hänni/Tamara Iseli, Bauen im geschützten Gewässerraum: Erste Urteile, in BR 2015 pag. 82 segg., pag. 88). Se lo spazio riservato alle acque, a causa della densa edificazione, non possa svolgere le sue funzioni naturali nemmeno a lungo termine (cfr. pure DTF 143 II 77 consid. 2.8) rispettivamente se sussistano invece indizi importanti per una rivitalizzazione del tratto di riva in questione è un aspetto che va comunque considerato nell'ambito della ponderazione degli interessi (cfr. infra consid. 2.4.2; cfr. DTF 140 II 428 consid. 8.1, 140 II 437 consid. 6.2; Schmid, op. cit., pag. 585 seg.; Christoph Fritzsche, in Peter Hettich/Luc Jansen/Roland Norer [curatori], Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Zurigo 2016, n. 129 segg. ad art. 36a).

2.4.2. In applicazione dell'art. 41c cpv. 1 secondo periodo OPAc, se il requisito della zona densamente edificata è adempiuto, l'autorità deve segnatamente verificare in una seconda fase se al rilascio del permesso si oppongono interessi pubblici preponderanti, quali le esigenze della protezione contro le piene, la protezione della natura e del paesaggio, l'interesse della collettività a un accesso agevolato alle rive dei laghi (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT; DTF 140 II 437 consid. 6). Il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc non deve pregiudicare negativamente la futura pianificazione degli spazi riservati alle acque. Come detto, spetta al piano regolatore fissare il definitivo spazio riservato alle acque e stabilire come debba essere utilizzato. In tale ambito, deve pure essere garantito lo spazio necessario per una rivitalizzazione (cfr. art. 41b cpv. 2 lett. b OPAc), ciò che presuppone un certo coordinamento con la pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque (cfr. art. 41d OPAc). Lo spazio riservato dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 - come più volte ricordato dal Tribunale federale - assume infatti la funzione di una zona di pianificazione, il cui scopo è garantire che non vengano edificati nuovi impianti indesiderati, finché questa fascia non sarà definita secondo l'art. 41b OPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; Erläuternder Bericht, pag. 4; cfr. anche Schmid, op. cit., pag. 586 seg.; cfr. pure STF 1C_106/2018 del 2 aprile 2019 consid. 5.2). Se vi è da contare ancora a lungo termine con la presenza di impianti e muri a lago, minore risulta l'interesse ecologico a mantenere interamente libera una fascia verde retrostante; al contrario, se entra seriamente in considerazione una rivitalizzazione del tratto di riva in questione, essa non deve essere ostacolata dal rilascio di un'autorizzazione eccezionale di cui all'art. 41c cpv. 1 OPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; Fritzsche, op. cit., n. 130 seg. ad art. 36a; cfr. pure Cordelia Christiane Bähr, Neun Jahre Gewässerraum - ein Rechtsprechungsbericht, in URP 2020, pag. 1 segg., pag. 23 segg.).

                                   3.   3.1. In concreto, dando seguito al precedente giudizio di questo Tribunale (STA 52.2013.302 citata), l'autorità dipartimentale, per il tramite dell'UPL, ha esperito determinati accertamenti (sopralluogo con raccolta di viste dal lago), analizzando lo stato delle rive. In particolare, ha considerato una fascia lunga ca. 200 m, compresa tra la part. __________ (con una scalinata a lago in corrispondenza della foce di un corso d'acqua) e la part. __________ (con le sue edificazioni più compatte).

Relativamente allo "stato, visto dal lago, di cementificazione delle rive", l'autorità dipartimentale, rimarcata la presenza di una murata a lago di notevoli dimensioni (alta più di 3 m) in corrispondenza della part. __________, ha osservato come lungo la sponda a destra e sinistra di tale fondo si trovasse invece una fila di muretti a secco alti ca. m 1.50 con un'alternanza di vegetazione, che costituiscono elementi naturali di pregio, e una bassa presenza di impianti per natanti (part. __________, __________ e __________), autorizzati a titolo precario. Ha poi considerato le "caratteristiche delle aree libere", e meglio la presenza di vegetazione ripuale e di strutture di pregio ecologico, nonché il potenziale di rivitalizzazione, richiamando al riguardo lo "Studio di valutazione del potenziale di rivitalizzazione e di pubblica fruizione delle rive del lago Ceresio" (OIKOS 2000, 2016), allestito nell'ambito delle attività promosse dalla CIPAIS, che ha identificato per il comparto in questione un elevato potenziale di rivitalizzazione. Ha quindi precisato come gli interventi possano prevedere il deposito di materiali lungo i muri di controriva, al fine di ricreare lungo la fascia litoranea ambienti ecotonali di pregio naturalistico o l'impianto di canneti. Anche il semplice mantenimento dei muri a secco esistenti e della vegetazione di ripa, ha aggiunto, assicura comunque funzionalità ecologica al comparto (ancorché limitata rispetto al potenziale di rivitalizzazione presente e accertato). Posto che un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc non deve pregiudicare negativamente la futura pianificazione degli spazi riservati alle acque, sulla base delle suddette analisi i Servizi generali (riprendendo le conclusioni dell'UPL, condivise da UCP e UNP) hanno dedotto che la tratta di riva in questione, e in particolare quella compresa fra le part. __________ e __________ - che presenta muretti a lago (con cavità) e superfici pressoché interamente prative (in parte ricoperte di vegetazione) -, potrebbe concretamente prestarsi per una rinaturazione. La zona in oggetto (R2L) non si confarebbe del resto granché bene a nuove edificazioni ai sensi dell'art. 43 NAPR. A fronte di tutto ciò, l'autorità dipartimentale ha quindi concluso che il fondo dedotto in edificazione non appartenesse alla zona densamente edificata, negando la possibilità di concedere un'autorizzazione giusta l'art. 41c cpv. 1 OPAc. Conclusioni, queste, che il Consiglio di Stato ha come detto tutelato, facendo in sostanza proprie le motivazioni dell'autorità di prima istanza.

3.2. Ora, contrariamente a quanto precisa in questa sede l'autorità dipartimentale, riportando le osservazioni dell'UPL, va anzitutto osservato che il fondo in questione non è situato in una posizione periferica. Conformemente a quanto già indicato nel precedente giudizio (STA 52.2013.302 citata consid. 2.5), la part. __________ si trova infatti all'interno dell'insediamento principale del comune, che si sviluppa per almeno un chilometro (in linea d'aria), dalla località Pilastri in direzione di Barbengo (Porto di Vedo). Il terreno è ubicato nell'area residenziale estensiva a lago (zona R2L) che, alternata alla zona residenziale riva protetta riservata a svago privato (RP/RS), contraddistingue la cintura tra il lago e la strada cantonale che lo costeggia. Oltre questa strada vi è un'ampia fascia appartenente alla zona residenziale semi-intensiva R3 e, a monte, la zona residenziale R2 che per estensione - costituisce l'azzonamento edificabile maggiormente presente sul territorio di Morcote, collocato principalmente nella fascia collinare (cfr. risoluzione 5 febbraio 2002, n. 570, di approvazione della revisione del piano regolatore, pag. 16 segg.). Il fondo in questione, rispetto a tale insediamento, non è ubicato in posizione marginale, ma tutto sommato ancora ben al suo interno, nella parte più a ovest della zona R2L (estesa per oltre 150 m e compresa tra la part. __________ e __________). Area in cui il piano regolatore vigente permette tuttora, in linea di principio, un'edificazione estensiva (cfr. art. 43 NAPR). In tal senso inconferenti appaiono i perimetri tracciati dall'UPL in questa sede (cfr. planimetria allegata alla risposta) che, ritagliando il limite tra l'insediamento principale di Morcote (in rosso) e il comparto esterno allo stesso (in blu) in corrispondenza della part. __________ (e, a salire, lungo le part. __________, __________ e __________), fanno di fatto astrazione dall'estensione della porzione edificabile e densamente edificata di questo comprensorio (cfr. infra, estratto piano delle zone e panoramica aerea).

ESTRATTO PIANO DELLE ZONE

                                                      FOTO AEREA (Swisstopo, 2018)

Ciò detto, concentrando l'attenzione sui fondi a lago, difficili da seguire sono inoltre le considerazioni espresse dall'autorità dipartimentale in merito allo stato di cementificazione della riva e la caratteristica delle aree libere. Come ben risulta dalle fotografie agli atti, anche solo nel tratto di ca. 200 m considerato dall'UPL (tra le part. __________ e __________), la riva si presenta in effetti edificata in modo piuttosto importante (cfr. foto panoramiche), con almeno una decina di impianti a lago tra pontili, darsene, binari o pali (non solo sulle part. _______, __________ e __________, ma anche sulle part. ________ e __________). La riva è inoltre pressoché interamente murata, con alcuni edifici nella fascia retrostante (part. _______, _______, __________ e __________). Le aree libere non sono contraddistinte da tipica vegetazione ripuale, ma piuttosto da giardini terrazzati, in parte arredati (cfr. pure DTF 140 II 437 consid. 5.3). Tant'è che questo è anche il quadro che emerge dal progetto di massima del settembre 2018 (relativo alla valorizzazione della riva del Lago Ceresio a Morcote) promosso dalla CIPAIS ed elaborato tra l'altro sulla base del precedente studio evocato dall'UPL (già citato "Studio di valutazione del potenziale di rivitalizzazione e di pubblica fruizione delle rive del lago Ceresio", OIKOS 2000, 2016, sub http://www.cipais.org/modules.php?name=cipais&pagina=lago-lugano#rapporti). Studi, questi, che per il Canton Ticino assumono tra l'altro rilievo ai fini della pianificazione della rivitalizzazione delle acque, che i Cantoni sono chiamati a elaborare entro il 2022 (cfr. art. 41c cpv. 3 OPAc; cfr. pure citato studio del 2016, pag. 2). Da notare è in particolare come anche da tale progetto di massima - che ha considerato tutta la tratta di riva che si sviluppa per circa 1.8 km (dall'altezza del __________ alla località __________, oltre il __________ di __________ e l'insediamento principale) - emerga in modo piuttosto inequivocabile come la sponda in questione sia per la maggior parte non fruibile, per la presenza di proprietà private, e pressoché interamente costruita, con muri ed edifici a lago, giardini e strutture di ormeggio per natanti (boe, pontili e darsene) e relative infrastrutture private per l'accesso a lago (cfr. relazione tecnica-illustrativa del settembre 2018, pag. 10). Sono tra l'altro pressoché assenti componenti biologiche (quali macrofite e vegetazione riparia; cfr. citata relazione, pag. 12 seg.) e, più in generale, vi sono delle disfunzioni ecomorfologiche importanti (cfr. pag. 14). Elementi che il citato progetto evidenzia puntualmente anche per la fascia di riva di ca. 200 m considerata dall'autorità dipartimentale ma che, a differenza di quanto indicato da quest'ultima, è in sostanza descritta come priva di elementi naturali (cfr. tratti E, D, C e B [parzialmente], relazione citata, pag. 20 e tabella riportata nel piano sintesi interventi n. 2.7). È ben vero che il citato studio richiamato dall'autorità dipartimentale - al pari del progetto di massima in questione, che lo concretizza ulteriormente - prevede in generale un elevato potenziale di valorizzazione per l'intero tratto di riva analizzato, individuando degli interventi da attuare per raggiungere gli obiettivi ecologici e di fruizione (cfr. citata relazione, pag. 19 e 23 segg.). È però altrettanto vero che, per quanto concerne la tratta di riva che qui interessa, perlomeno secondo tale progetto, non è previsto alcun intervento di rivitalizzazione naturalistico-ambientale, ma solo - e limitatamente alla tratta "C" lunga 58 m (che comprende le part. __________, __________ e __________) - un intervento a scopo fruizionale, attraverso la realizzazione di un percorso pedonale largo ca. m 1.50 (cfr. citata relazione, pag. 24, piano sintesi interventi n. 2.7 e piano tipologici interventi n. 2.8, cfr. anche infra). Più in generale, va pure evidenziato come il progetto in questione non persegua in sé alcun obiettivo di conservazione o ripristino della fascia arborea e arbustiva costituita da specie autoctone (che considera non perseguibile, dato lo stato attuale delle rive - fatta eccezione per l'ampliamento di un canneto in zona _______ di ________), né ritiene attuabile in tempi brevi la realizzazione di interventi che prevedano l'eliminazione di muri o scogliere per incrementare la naturalità della riva (cfr. citata relazione, pag. 19). Ferme queste premesse, considerata la posizione come detto non periferica del fondo rispetto all'insediamento principale di Morcote, come pure lo stato visto dal lago - di notevole antropizzazione della riva esistente, per lo più contraddistinta dall'assenza di elementi naturali (vegetazione riparia arborea e arbustiva), che ne limitano in generale il potenziale di rivitalizzazione, occorre concludere che il fondo in questione appartiene a una zona densamente edificata ai sensi della giurisprudenza sopraesposta (consid. 2.4.1).

3.3. Resta quindi da verificare se all'intervento ostino interessi pubblici preponderanti contrari. Tale aspetto non è tuttavia stato esaminato dall'autorità di prima istanza, che si è limitata a vagliare il requisito della zona densamente edificata. In queste circostanze, il Tribunale non può quindi che rinviare gli atti all'autorità dipartimentale, affinché verifichi se sussistono interessi pubblici preponderanti che ostano al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41c cpv. 1 OPAc (cfr. al riguardo supra, consid. 2.4.2). È in particolare in questo contesto che si dovrà tener conto di come il rilascio di una simile autorizzazione non debba ostacolare la futura pianificazione degli spazi riservati alle acque e della rivitalizzazione o (qualora già concretizzata) contraddirla (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; Fritzsche, op. cit., n. 131 ad art. 36a e rimandi). Perlomeno per quanto riguarda il citato "Studio di valutazione del potenziale di rivitalizzazione e di pubblica fruizione delle rive del lago Ceresio" evocato dall'UPL e, come visto, ulteriormente concretizzato con il progetto di massima del settembre 2018 di cui si è detto, va nondimeno considerato che un tale progetto, al di là della sua portata, per quanto attiene alla tratta che interessa la part. __________ (tratta C) risulta prevedere unicamente la realizzazione di un percorso pedonale ai piedi del muro a lago esistente (mediante riporto di materiale inerte e posa di una scogliera rinverdita), senza tuttavia eliminare in tempi brevi tale manufatto al fine di potenziare la naturalità della riva. Quantomeno da questo profilo, non appare dunque sussistere un importante interesse ecologico a mantenere interamente libera la fascia di prato terrazzato retrostante. Spetterà comunque all'autorità di prime cure chinarsi meglio su tale aspetto.

                                   4.   4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso non può dunque che essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione del Consiglio di Stato e di quella municipale. Gli atti sono rinviati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché si pronuncino nuovamente ai sensi del precedente considerando, emanando un nuovo avviso cantonale, debitamente motivato, all'attenzione del Municipio. Va da sé che quest'ultimo dovrà invece in ogni caso pronunciarsi sulla conformità del progetto con le norme comunali di sua pertinenza.

4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), ma non dall'assegnazione agli insorgenti, assistiti da un legale, di adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) a valere per entrambe le istanze (cfr. STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid. 6.2 e rimandi).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 5 dicembre 2018 (n. 5794) del Consiglio di Stato e la decisione del 3 luglio 2017 del Municipio di Morcote sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché procedano così come indicato al consid. 4.1.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Il Comune di Morcote rifonderà ai ricorrenti fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. Agli insorgenti va restituito l'importo (fr. 1'800.-) versato a titolo di anticipo.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2019.17 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.06.2020 52.2019.17 — Swissrulings