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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.03.2019 52.2019.102

6. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,226 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Autorizzazione per l'esercizio di una scuola privata - ricorso per ritardata giustizia

Volltext

PA 1

Incarto n. 52.2019.102  

Lugano 6 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2019 di

RI 1   RI 2   patrocinati da:   PA 1   

contro  

la decisione del 20 febbraio 2019 (n. 855) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa per ritardata giustizia presentata dagli insorgenti contro l'asserita inazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS);

ritenuto,                          in fatto

che la RI 2 è una società con sede a __________, che persegue lo scopo di istituire dei corsi scolastici liberi e legalmente riconosciuti;

che essa è proprietaria a __________ dell'RI 1, al quale il 12 dicembre 2012 il DECS ha rilasciato un'autorizzazione per l'esercizio di un liceo privato secondo le varie tipologie previste dall'ordinamento italiano;

che il 25 gennaio 2019 il DECS, richiamati gli art. 80 e 86 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc; RL 400.100) e 73a del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 (RLSc; 400.110), ha sospeso con effetto immediato la predetta autorizzazione, come pure quelle precedentemente rilasciate all'RI 1 e riguardanti la preparazione degli esami di maturità in Italia;

che l'Autorità dipartimentale ha motivato il provvedimento con il fatto che sussisterebbero dei seri sospetti di irregolarità nello svolgimento degli esami di maturità presso l'__________ a __________, da parte di allievi dell'RI 1;

che al fine di far luce sulla situazione e di accertare se siano date delle violazioni della legislazione scolastica ticinese da parte dell'RI 1, il 31 gennaio 2019 il DECS ha dunque deciso di aprire un'inchiesta amministrativa, affidandone la conduzione ad una commissione nominata ad hoc;

che il 4 febbraio 2019 la RI 2 e l'RI 1 hanno inoltrato davanti al Consiglio di Stato un ricorso per ritardata giustizia, con il quale hanno rimproverato al DECS di procrastinare la propria inchiesta con conseguente danno ai numerosi studenti che dovranno sostenere l'esame di maturità alla fine del corrente anno scolastico;

che con decisione 20 febbraio 2019 il Governo cantonale ha respinto, per quanto ricevibile, il suddetto gravame;

che l'Esecutivo ticinese ha innanzitutto rilevato che nella misura in cui gli insorgenti chiedevano l'adozione di tutta una serie di atti istruttori il loro gravame fosse inammissibile;

che pertanto la sua ricevibilità in ordine poteva essere ammessa limitatamente alla contestazione della mancata adozione di una decisione di merito riguardo alle autorizzazioni (sospese) di cui dispone l'RI 1;

che sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per ritenere che il DECS stesse indebitamente ritardando l'emanazione del proprio giudizio dal momento che, dopo avere cautelativamente sospeso le autorizzazioni rilasciate all'RI 1 per l'esercizio di un liceo privato, esso aveva rapidamente posto in atto gli accertamenti istruttori necessari per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa sul destino delle medesime;

che avverso quest'ultima pronuncia governativa la RI 2 e l'RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia accertato che il DECS ha violato il principio di celerità, ritardando lo svolgimento della procedura d'inchiesta in corso, e che sia fatto ordine a quest'ultimo di chiudere al più presto l'istruttoria nonché di rendere il proprio giudizio entro il 1° marzo 2019;

che in via supercautelare gli insorgenti formulano in sostanza le medesime richieste;

che il 27 febbraio 2019 i ricorrenti hanno inoltrato un'istanza di assunzione di prove con complemento di motivazione ricorsuale con la quale ribadiscono sostanzialmente le loro precedenti domande e chiedono che sia al più presto sentito dalla Commissione di inchiesta l'amministratore unico della RI 2, __________;

che il giorno successivo la RI 2 e l'RI 1 hanno presentato un'ulteriore "istanza di assunzione di nuovo mezzo di prova con complemento di motivazione ricorsuale" con la quale si sono limitati a ribadire le loro argomentazioni ricorsuali alla luce dei più recenti atti compiuti dalla Commissione di inchiesta, senza peraltro formulare alcuna nuova domanda e in particolare, senza sollecitare alcun nuovo mezzo probatorio;

che il ricorso e le successive istanze non sono state intimate per una risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);  

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 95 Lsc;

che la legittimazione attiva della RI 2 è certa: in quanto proprietaria dell'istituto scolastico al centro dell'inchiesta amministrativa avviata dal DECS essa è personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che dubbia appare per contro la potestà ricorsuale dell'RI 1: dagli atti non emerge infatti alcun elemento che consenta di concludere che esso sia dotato di una propria personalità giuridica e che, come tale, disponga della capacità di essere parte e, di conseguenza, quella per poter agire in giudizio;

che, con questa riserva, il ricorso, ampiamente tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che d'altra parte nemmeno i ricorrenti sollecitano l'assunzione in questa sede di particolari prove, essendosi limitati nella loro istanza del 27 febbraio 2019 a sollecitare l'audizione di __________ nell'ambito dell'inchiesta amministrativa in corso;

che gli insorgenti lamentano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, rimproverando al Consiglio di Stato di avere reso un giudizio carente dal profilo della motivazione;

che la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale; se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);

che il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4);

che, per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona almeno brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2);

che nel caso di specie il Governo cantonale ha negato che il DECS fosse incorso in un diniego di giustizia adducendo in sostanza che l'Autorità di prime cure avesse "adottato entro termini del tutto corretti e accettabili gli atti istruttori necessari all'evasione delle contestazioni presentate davanti allo stesso" e aggiungendo che l'adozione di una nuova decisione da parte del Dipartimento era condizionata anche dall'agire dei ricorrenti stessi che, oltre che a presentare innumerevoli atti di varia natura, avevano a loro volta sollecitato l'esecuzione di determinati atti istruttori;

che, per quanto succinta, la motivazione addotta dall'Esecutivo cantonale appare tutto sommato sufficiente;

che, come emerge anche dalle motivazioni poste a fondamento del ricorso inoltrato davanti a questo Tribunale dagli insorgenti, questi ultimi hanno infatti perfettamente compreso le ragioni addotte dal Consiglio di Stato per negare la sussistenza di una violazione del principio di celerità, motivo per il quale si deve ritenere gli stessi non sono stati lesi o limitati nei loro diritti di parte;

che il giudizio reso dall'Esecutivo cantonale si basa naturalmente su di una valutazione complessiva delle concrete circostanze del caso: sapere se la conclusione a cui è pervenuta la precedente istanza di ricorso sia corretta o meno è una questione che non attiene al diritto di essere sentiti dei ricorrenti, quanto semmai al merito della presente vertenza;   che secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole;

che l'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);

che l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete, dalle necessità istruttorie e dalla complessità delle situazioni di fatto e di diritto sollevate (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 45; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 474 seg.);

che decisivo è unicamente il fatto di sapere se i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati; poco importa che questo ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza;

che, nel caso di specie, al momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato erano trascorsi solamente 10 giorni dall'emanazione della decisione di sospensione delle varie autorizzazioni rilasciate all'RI 1, rispettivamente appena sei giorni dall'istituzione da parte del DECS della Commissione di inchiesta incaricata di chiarire se nel caso specifico l'istituto scolastico si sia reso responsabile di una qualche irregolarità;

che il tempo trascorso dai suddetti eventi era pertanto estremamente breve, per cui allorquando il Governo cantonale è stato adito dai ricorrenti non sussistevano certamente le premesse per rimproverare al DECS di essere rimasto inattivo;

che la medesima conclusione vale anche per rapporto al momento in cui è stata resa la decisione qui impugnata;   che, una volta istituita, la Commissione di inchiesta si è infatti prontamente attivata per cercare di dar seguito in modo rapido al suo mandato;

che, come emerge dagli atti, essa ha iniziato le sue audizioni il 6 febbraio, mentre già il 7 febbraio 2019 si è rivolta alle Autorità penali cantonali per raccogliere eventuali informazioni di rilievo ai fini dell'inchiesta e il giorno successivo ha proceduto all'audizione di __________, direttrice dell'RI 1;

che il 12 febbraio 2019 la medesima Commissione ha quindi chiesto alla scuola una serie di documenti che le sono stati consegnati il 20 febbraio seguente;

che il 28 febbraio 2018 la Commissione di inchiesta ha quindi informato l'RI 1 di avere analizzato la copiosa documentazione ricevuta e di voler delucidare alcuni aspetti della medesima con la direttrice in occasione di un incontro previsto per il 12 marzo 2018; nel contempo essa ha chiesto anche la messa a disposizione della documentazione finanziaria della scuola per il periodo 2009-2018 al fine di poterla discutere con l'amministratore unico della RI 2, in un incontro fissato per la medesima data;

che da quanto precede emerge che il DECS, e per esso la Commissione di inchiesta incaricata di far luce sull'operato dell'RI 1, sta procedendo nei propri incombenti in modo tutto sommato spedito;

che evidentemente la complessità dei fatti da accertare impone la messa in atto di molteplici atti istruttori, le cui risultanze necessitano poi di essere attentamente valutate dai commissari; circostanza, questa, che naturalmente richiede tempo;

che, pur tenendo conto dell'esigenza per l'RI 1 di ottenere entro tempi brevi una decisione di merito circa il destino delle sue autorizzazioni, non vi sono ancora le premesse per affermare che l'Autorità di prime cure stia ingiustificatamente procrastinando il proprio giudizio;

che non permettono di pervenire ad una conclusione diversa le critiche che i ricorrenti rivolgono al DECS per le modalità con cui ha deciso di condurre le indagini sull'operato dell'RI 1;

che a questo proposito occorre rilevare come le scelte effettuate dal Dipartimento, che dispone comunque di un ampio margine di manovra per quanto attiene al modo con cui istruire un procedimento, non appaiono per nulla insolite, né tantomeno denotano un fine defatigatorio;

che, alla luce di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve pertanto essere respinto;

che, stante la situazione di incertezza per gli studenti generata dalla provvisoria sospensione delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate all'RI 1, la presente decisione non esime comunque l'Autorità di prime cure dall'intraprendere tutto il necessario per statuire sul merito della vicenda entro breve termine;    

che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande provvisionali formulate dai ricorrenti, le quali sarebbero comunque state insuscettibili d'essere accolte;

che gli insorgenti non potevano infatti pretendere di ottenere tramite l'adozione di misure cautelari ciò che era stato rifiutato loro dalla precedente istanza di ricorso (accertamento di una situazione di ritardata giustizia) e che parimenti costituisce l'oggetto del presente litigio (Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 593 seg.);

che lo scopo di simili provvedimenti è infatti quello di permettere la conservazione di situazioni di fatto e di diritto fino al giudizio di merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile o di tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati;

                                         che tali misure non possono invece costituire un'anticipata decisione di merito (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 21 con riferimenti);

che, visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.- già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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