Incarto n. 52.2018.85
Lugano 21 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 9 gennaio 2018 (n. 73) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame contro la decisione del 24 aprile 2017 della Delegazione consortile del Consorzio CO 1 in materia di pubblico impiego;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stato assunto alle dipendenze del Consorzio CO 1 quale operatore di automazione a decorrere dal 1° febbraio 2015. Da allora il medesimo ha seguito corsi di formazione finanziati dal datore di lavoro, tra cui quello di elettricista di fabbrica nell'ambito del quale il 16 dicembre 2016 ha superato il relativo esame.
B. Il 27 marzo 2017 RI 1 ha rassegnato per scritto le proprie dimissioni al Consorzio. Quest'ultimo, con decisione del 24 aprile 2017 ha innanzitutto stabilito che le dimissioni avrebbero avuto effetto al 30 aprile successivo. Inoltre, dopo aver ricordato i corsi di formazione a cui ha partecipato il medesimo grazie al finanziamento del Consorzio, per oltre fr. 5'000.-, e ritenuto il periodo relativamente breve della sua attività lavorativa, l'autorità di nomina ha risolto di porre a carico di RI 1 una parte delle spese sostenute e meglio quelle relative alla tassa dell'esame di elettricista di fabbrica, di fr. 1'400.- e il corrispettivo di una giornata di stipendio a copertura dell'assenza per lo svolgimento dell'esame, per fr. 229.50. Il Consorzio gli ha dunque versato il salario di aprile 2017 previa deduzione di questi importi.
C. RI 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto il ricorso con risoluzione del 9 gennaio 2018. In estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che il Consorzio avrebbe correttamente preteso il rimborso di parte delle spese sostenute sulla base dell'art. 69 del regolamento organico dei dipendenti del 27 ottobre 2010 (ROD). La decisione sarebbe giustificata dalla breve durata del rapporto di impiego e dal fatto che la formazione acquisita non fosse necessaria all'attività per la quale il dipendente era stato assunto.
D. Contro quest'ultima decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente condanna del Consorzio al pagamento dell'importo trattenuto dallo stipendio. Il ricorrente ha innanzitutto sostenuto che l'attestato di elettricista di fabbrica, conseguito su richiesta dell'autorità di nomina, era indispensabile per lo svolgimento del suo lavoro. A mente sua, inoltre, l'art. 69 cpv. 2 ROD su cui l'autorità di nomina ha fondato la propria decisione non definirebbe in maniera chiara le modalità di recupero dei costi di formazione e perfezionamento in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, non rendendo una simile pretesa prevedibile per il dipendente. In ogni caso, il ricorrente sarebbe stato alle dipendenze del Consorzio per un periodo di tempo proporzionato alla durata del corso: il recupero delle spese di formazione da parte del datore di lavoro non sarebbe più possibile. Oltre a ciò, ha segnalato che eventuali modalità di recupero dei costi non sarebbero mai state concordate con l'autorità di nomina prima dell'iscrizione al corso.
E. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Pure il Consorzio ha sollecitato la reiezione del gravame, precisando innanzitutto che la funzione di operatore in automazione per la quale è stato assunto il ricorrente non presupponeva lo svolgimento di mansioni riservate agli elettricisti di fabbrica muniti del necessario attestato. D'altro canto, ha soggiunto, in seno al Consorzio erano già attivi due operai con questa qualifica. Essendo la materia regolata esaustivamente dall'art. 69 ROD, il recupero dei costi di formazione non necessiterebbe di essere previamente annunciato o concordato tra il datore di lavoro e l'impiegato. Considerato che il ricorrente è stato alle sue dipendenze per poco più di due anni e che le dimissioni sono state rassegnate appena tre mesi dopo il conseguimento del diploma, il rimborso di una parte delle spese (fr. 1'629.50 su un totale di fr. 8'033.05) apparirebbe giustificato e proporzionato.
F. Con le successive prese di posizione le parti hanno precisato le proprie tesi con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 della legge sul consorziamento dei comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom; RL 183.100), che dichiara applicabile per analogia l'ordinamento delle competenze sancito dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 209 lett. b LOC e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.
2. A mente del ricorrente l'autorità di nomina avrebbe fondato la propria decisione su una disposizione poco precisa del ROD, di modo che la pretesa di rimborso delle spese di formazione non era prevedibile. La stessa non sarebbe comunque giustificata dato che l'insorgente sarebbe rimasto alle dipendenze del Consorzio per un periodo di tempo proporzionato alla durata del corso e che eventuali modalità di recupero dei costi non sarebbero mai state concordate con l'autorità di nomina prima dell'iscrizione alla formazione. L'ente pubblico, dal canto suo, ha ritenuto la propria pretesa giustificata poiché poco tempo dopo aver ottenuto il certificato di elettricista di fabbrica il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, sicché il Consorzio non ha potuto beneficiare dell'investimento. Di nessun rilievo sarebbe, a mente sua, la durata del corso frequentato dall'insorgente.
2.1. L'art. 69 ROD, dal marginale formazione professionale prevede, alla sua cifra 1, che la Delegazione consortile promuove la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze del Consorzio e dei dipendenti stessi. La cifra 2 della norma tratta del diritto del dipendente a seguire corsi di formazione stabilendo quanto segue.
Il dipendente che intende perfezionare la propria formazione può, previa autorizzazione della Delegazione consortile, seguire corsi professionali di perfezionamento e di aggiornamento sulla base delle direttive impartite dalla Delegazione consortile. Quando la frequenza ai corsi avviene nell'interesse del Consorzio il dipendente ha diritto all'intero stipendio alla condizione che si impegni preventivamente a restare alle dipendenze del Consorzio per un periodo proporzionato alla durata del corso, ritenuto che un'assenza superiore ai tre mesi su un periodo di 12 mesi impegna il dipendente per tre anni. In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per colpa del dipendente la Delegazione consortile può chiedere il rimborso totale o parziale delle spese e dello stipendio corrisposto durante la frequenza dei corsi.
2.2. Scopo della norma è quello di permettere all'ente pubblico di ottenere il rimborso di tutto o di parte dell'investimento fatto per un suo dipendente qualora lo stesso non può essere ammortizzato con un periodo sufficientemente lungo durante il quale l'impiegato, nell'interesse dell'amministrazione, mette a frutto le nozioni e le conoscenze acquisite durante la formazione finanziata dal datore di lavoro. Analoga norma è prevista nei regolamenti organici dei dipendenti di altri enti locali. Diversamente da quanto comunemente previsto, tuttavia, il Consorzio non ha ulteriormente precisato la portata della disposizione che gli consente il recupero delle spese di formazione, segnatamente tramite un'ordinanza.
La norma si limita a subordinare il diritto del dipendente alla corresponsione dello stipendio durante la frequenza dei corsi alla condizione che lo stesso si impegni preventivamente a restare alle dipendenze del Consorzio per un periodo proporzionato alla durata del corso. A questo proposito, precisa che un'assenza superiore ai 3 mesi su un periodo di 12 impegna il dipendente per 3 anni. La possibilità di recuperare le spese riservata al Consorzio alla frase seguente della norma va pertanto senz'altro limitata al caso in cui le dimissioni o la disdetta per colpa del dipendente intervengano prima della fine di questo periodo.
2.3. A ragione il ricorrente ha sostenuto che la predetta disposizione non è precisa in merito al periodo di tempo che il dipendente è tenuto a restare alle dipendenze del Consorzio per non vedersi richiedere la restituzione delle spese di formazione sostenute dall'ente pubblico. L'unico parametro che il regolamento offre per determinare l'entità dell'impegno richiesto al dipendente risiede nella durata dell'assenza registrata per la frequentazione del corso. Nel caso concreto, per la formazione di elettricista di fabbrica il ricorrente è stato assente complessivamente 3 giorni (4 mezze giornate per la frequentazione dei corsi e una giornata intera per sostenere l'esame). Mantenendo la proporzione prevista dall'art. 69 cpv. 2 ROD (un'assenza superiore ai tre mesi su un periodo di 12 mesi impegna il dipendente per tre anni) si deduce, come emerge anche dal calcolo esposto dal ricorrente con la triplica, che il Consorzio poteva richiedere la restituzione delle spese tuttalpiù nel caso in cui le dimissioni fossero giunte a scadenza nei 36 giorni dalla fine del corso. Periodo che è stato ampiamente superato dal ricorrente, il cui rapporto di impiego è terminato alla fine di aprile 2016, ossia più di 4 mesi dopo lo svolgimento dell'esame. Già per questo motivo, contrariamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato, la risoluzione con cui la Delegazione consortile ha posto a carico del ricorrente parte delle spese di formazione è insostenibile.
2.4. Occorre inoltre rilevare che non offrendo il regolamento parametri precisi e chiari per stabilire quanto tempo il dipendente deve prestare servizio dopo la fine della formazione, all'impiegato non è dato di sapere a quali condizioni e per quale importo può essere chiamato a restituire le spese sostenute dall'ente pubblico. Una simile pretesa di rimborso necessitava pertanto di essere preceduta da una decisione dell'autorità di nomina, o quantomeno da un accordo con il dipendente, che condizionasse in modo trasparente e inequivocabile il finanziamento del corso all'impegno di quest'ultimo a rimanere in servizio fino a una certa data. Non è infatti ammissibile che l'autorità di nomina decida di volta in volta e a proprio piacimento se e in che misura richiedere la restituzione di quanto esborsato. Ci si può inoltre esimere dal verificare l'esistenza di un interesse del Consorzio a che il ricorrente ottenesse il diploma di elettricista di fabbrica. In assenza di chiare indicazioni da parte dell'ente pubblico, che ha autorizzato incondizionatamente il ricorrente a frequentare il corso con versamento dello stipendio nei giorni di assenza, lo stesso può senz'altro essere presunto (cfr. art. 69 cpv. 2 seconda frase ROD). Addurre solo ora un'argomentazione contraria appare contrario al principio della buona fede.
3. Visto quanto precede il ricorso va accolto con conseguente annullamento della decisione governativa e di quella consortile.
4. La tassa di giustizia è posta a carico del Consorzio, intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione del 9 gennaio 2018 (n. 73) del Consiglio di Stato e quella del 24 aprile 2017 della Delegazione consortile del Consorzio CO 1 sono annullate.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del Consorzio. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera