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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2020 52.2018.607

9. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,722 Wörter·~34 min·5

Zusammenfassung

Lavoratori distaccati. Obbligo di garantire la protezione della salute sul posto di lavoro

Volltext

Incarto n. 52.2018.607  

Lugano 9 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2018 della

RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 14 novembre 2018 (n. 5356) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 24 maggio 2017 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di lavoratori distaccati (divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 5 anni);

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. L'8 marzo 2017 un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha effettuato un controllo presso il cantiere "Capannoni ex __________" a __________, dove la RI 1, ditta attiva nel settore della carpenteria metallica con sede a __________ (Italia), aveva distaccato 14 suoi operai, notificati per il periodo compreso tra il 18 febbraio e il 12 marzo 2017 rispettivamente tra il 27 febbraio e il 19 marzo 2017, per svolgere diversi lavori edili sulla struttura metallica portante di un capannone (rimozione parziale della vernice dei pilastri, ecc.), constatando che non erano state attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori. Ha in particolare accertato che: 1.    dalla valutazione della situazione riscontrata in loco, esiste il sospetto che nei ma-             teriali lavorati siano presenti sostanze particolarmente tossiche come per esem-  pio: amianto, piombo, cromo esavalente e PCB. I lavori sono stati iniziati, ma il        datore di lavoro non si è accertato, presso il committente o il suo rappresentante,                          se un'analisi in merito è stata eseguita (art. 3 e 60 dell'ordinanza sulla sicurezza e                               la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno                                        2005; OLCostr; RS 832.311.141); 2.    i lavoratori utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie che considerata            la documentazione a disposizione sul posto non fornisce una plausibile certezza    sulla loro adeguatezza e manutenzione (art. 22 OLCostr); 3.       quanto accertato sul posto conferma che la qualità dell'aria addotta ai DPI per la                respirazione non garantisce i principi minimi per la tutela della salute dei lavoratori.               L'aria prelevata da un compressore non viene filtrata per evitare una contamina-    zione dell'aria compressa (SN EN 12021). L'aria non viene preriscaldata. Il com-                          pressore non è concepito in modo che, in caso di surriscaldamento, l'apporto di                                         aria si interrompa automaticamente. Non è presente un separatore d'olii o di con-                                     densa;

                                                      4.    si eseguono lavori di sabbiatura a secco all'aperto utilizzando sabbia di quarzo (cfr. RS 832.321.11 + bollettino Suva 44043).

                                         b. Ritenendo che la vita e la salute dei lavoratori fossero esposte a grave e imminente pericolo, con "decisione blocco lavori" del 13 marzo 2017, la SUVA ha quindi ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori e ripristinare la sicurezza sul cantiere mediante l'attuazione di una serie di misure e in particolare delle seguenti misure immediate:

1.1. interrompere immediatamente i lavori di demolizione/ristrutturazione e farsi consegnare l'analisi fatta in merito alla presenza di sostanze particolarmente pericolose o effettuare tale analisi. L'analisi deve essere effettuata da un consulente riconosciuto in materia di bonifiche da amianto. Applicare le misure di sicurezza pianificate;

1.2. prima di iniziare i lavori di demolizione/smantellamento/ristrutturazione, farsi consegnare l'analisi fatta in merito alla presenza di sostanze particolarmente pericolose o effettuare tale analisi. Applicare le misure di sicurezza pianificate;

2.1. si devono utilizzare apparecchi di protezione della respirazione (DPI) adeguati;

2.2. il personale che utilizza questi apparecchi dev'essere istruito e idoneo fisicamente/

        psicologicamente al loro utilizzo. Documentare l'avvenuta istruzione;

2.3. lo stato di manutenzione dei DPI della respirazione deve essere documentato;

3.1. l'aria prelevata da un compressore deve essere filtrata per evitare una contaminazione dell'aria compressa (SN EN 12021). Bisogna preriscaldare l'aria;

3.2. il compressore deve essere concepito in modo che, in caso di surriscaldamento, l'apporto di aria venga interrotto automaticamente;

4.1. le sabbiature a secco non sono ammesse;

4.2. il materiale abrasivo deve avere un tenore massimo di quarzo/cristobalite/tridimite del 2%. Utilizzare materiali sostitutivi quali: graniglia d'acciaio, perle di vetro, corindone, ecc.;

4.3. devono essere adottate misure efficaci per garantire l'abbattimento delle polveri generate dalla lavorazione.

Tale provvedimento è stato adottato sulla scorta degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983 (OPI; RS 832.30) ed è rimasto incontestato.

c. Con "avvertimento" del 17 marzo 2017, la SUVA, dopo aver indicato che da analisi successive si era potuto appurare che i materiali su cui lavoravano i dipendenti della RI 1 contenevano effettivamente amianto e piombo, ha fissato all'interessata un termine scadente il 24 marzo successivo per confermare l'adozione dei provvedimenti ordinati a fronte delle predette violazioni riscontrate in occasione del citato controllo.

                                         d. Il 24 marzo 2017 la RI 1 ha confermato l'attuazione delle suddette misure, osservando a riguardo del punto n.1 di avere sospeso ogni lavorazione che coinvolgesse il materiale esistente e che sarebbe stato a breve proposto un piano di bonifica da attuare sulle parti in cui l'esistente verrà collegato al nuovo, mentre per i punti n. 2-3-4 ha dichiarato che la sabbiatura e l'utilizzo di maschere e motocompressore sono sospesi dal giorno 08.03.2017 e che quest'ultimo è stato reso al fornitore. La sicurezza sul cantiere è dunque stata ristabilita. Quello stesso giorno anche la direzione lavori (__________) ha inoltrato alla SUVA le proprie osservazioni, indicando tra l'altro i lavori che erano stati eseguiti e quelli ancora previsti.

                                         e. Successivamente, con scritto del 10 aprile 2017, riferendosi all'avvertimento, la RI 1 ha ribadito alla SUVA che i lavori di sabbiatura erano stati interrotti e mai più ripresi, ritenendo la decisione di blocco lavori superata. Ha ad ogni modo declinato ogni responsabilità in merito alla presenza di amianto e/o piombo, posto che la DL riteneva non ci fossero metalli pesanti nella vernice da trattare con la sabbiatura.

                                  B.   Nel frattempo, preso atto dei provvedimenti della SUVA, il 22 marzo 2017 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), per avere, nelle suddette circostanze, disatteso il suo obbligo di garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro prescritto dall'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist. Dopo avere offerto all'interessata la possibilità di presentare osservazioni, il 24 maggio successivo l'autorità cantonale ha fatto divieto alla RI 1, ai suoi titolari e a tutti i suoi dipendenti di prestare servizi in Svizzera per la durata di 5 anni a decorrere dalla crescita in giudicato della decisione. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 2 cpv. 1, 7 e 9 cpv. 2 LDist, dell'ordinanza federale sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201) e dell'art. 3 lett. a e b del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).

                                  C.   Con giudizio del 14 novembre 2018, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dalla RI 1 contro la suddetta risoluzione dipartimentale. In estrema sintesi, disattesa una censura relativa alla motivazione della decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che fossero dati i presupposti per pronunciare il divieto in questione in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la sua durata conforme al principio della proporzionalità.

                                  D.   Avverso la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - che venga annullata e che gli atti siano rinviati all'istanza inferiore per nuovo giudizio; subordinatamente postula che le sia inflitta una multa di fr. 5'000.-; in via ancor più subordinata, chiede che la durata del divieto sia fissata in 1 anno. La ricorrente si duole anzitutto del fatto che l'autorità dipartimentale abbia omesso di assumere prove rilevanti per l'esito della controversia. Lamenta poi a più riprese la carente motivazione della decisione governativa. Contesta quindi tre delle quattro violazioni accertate dalla SUVA, ammettendo unicamente l'utilizzo illecito della sabbia di quarzo (che rileva però di aver recuperato e raggruppato per lo smaltimento) ed evidenziando come la sanzione inflittale si riveli pertanto sproporzionata. Critica peraltro il Governo per avere commisurato la durata del divieto in base al numero dei dipendenti messi in pericolo (ritenuto pari a quello dei lavoratori distaccati), rilevando come il giorno del controllo sul cantiere fossero presenti solo pochi operai (di cui uno soltanto avrebbe effettuato il lavoro di sabbiatura) e come in ogni caso tale aspetto non sia stato precedentemente considerato dal Dipartimento. Nega infine di aver preso alla leggera le infrazioni riscontrate, rilevando di avervi al contrario immediatamente posto rimedio e rivendicando in ogni caso il diritto di difendersi dalle accuse rivoltele.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in appresso.

                                  F.   In sede di replica, l'insorgente si è riconfermata nelle proprie conclusioni e domande di giudizio. In duplica, l'autorità dipartimentale ha ribadito la sua posizione, ponendo in risalto la notifica da parte della ricorrente di 14 dipendenti distaccati e la gravità delle quattro infrazione riscontrate a suo carico. Il Governo è invece rimasto silente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le specifiche circostanze che caratterizzano la fattispecie emergono con sufficiente chiarezza dagli atti. Come si vedrà più avanti, le audizioni testimoniali del capocantiere e di altri tre dipendenti nonché del responsabile della direzione lavori, così come le dichiarazioni scritte sollecitate dall'insorgente (ivi compresa quella del fornitore del compressore) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Per le stesse ragioni, immune da violazioni del diritto è quindi anche la decisione del Consiglio di Stato di prescindere dall'assumere le medesime prove (in parte richieste in quella sede solo a titolo "cautelativo").

                                   2.   L'insorgente si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. Nel giudizio impugnato, disattesa una censura di carente motivazione della decisione di prima istanza ed elencate le norme in concreto applicabili, l'Esecutivo cantonale ha spiegato le ragioni che l'hanno portato a respingere una dopo l'altra le contestazioni della ricorrente riguardo alle quattro violazioni addebitatele. Relativamente alla prima di queste, ha rilevato che l'insorgente - che non aveva peraltro contestato i provvedimenti adottati dalla SUVA (decisione di blocco lavori e avvertimento) e, attuando le misure impostele, aveva di fatto ammesso le violazioni riscontrate - non aveva validamente dimostrato di essersi accertata, prima di iniziare i lavori, dell'esistenza e dell'esito dell'analisi dei materiali. Ha in particolare ritenuto che non potesse richiamarsi né allo scritto del 24 marzo 2017 della direzione lavori (secondo cui nessuno era al corrente della presenza di amianto e di piombo e nulla era indicato nel rapporto dello specialista), né al rapporto ambientale del 20 gennaio 2017 (ritenuto che, se ne avesse effettivamente preso atto in maniera approfondita, si sarebbe accorta che quest'ultimo non la esimeva dall'effettuare una nuova analisi dei materiali al momento del suo intervento sul capannone smantellato, avente per oggetto le parti sulle quali avrebbe dovuto operare). Ha quindi concluso che la ricorrente non potesse discolparsi pretendendo di avere fatto affidamento in buona fede sul nullaosta della direzione lavori, né scaricando la propria responsabilità sulla ditta che ha proceduto allo smantellamento del capannone. In merito alla seconda violazione, ha invece reputato che la documentazione prodotta non permettesse di accertare lo stato di manutenzione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e di mettere in discussione la constatazione secondo cui al momento del controllo un respiratore era collegato al compressore tramite nastro adesivo. Lo stesso ha considerato per l'infrazione (3) riferita al compressore, neppure messa in discussione dai documenti prodotti. Pacifica è poi stata ritenuta la quarta violazione, riferita all'utilizzo di sabbia di quarzo nei lavori di sabbiatura. Appurata quindi l'infrazione all'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist, considerata particolarmente grave, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, ha infine confermato la sanzione inflitta dal Dipartimento. Ora, contrariamente a quanto genericamente sostenuto nel ricorso, la decisione impugnata consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto il Governo ad avallare il qui controverso provvedimento. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni del Consiglio di Stato sono del resto state recepite dalla ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale. Ne discende che non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. La relativa censura dell'insorgente va pertanto respinta.

                                   3.   3.1. Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che avrebbero potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità (ora: Unione) europea nonché i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), il legislatore svizzero ha adottato, tra l'altro, quale misura di accompagnamento, la legge sui lavoratori distaccati (DTF 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).

3.2. La LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina - giusta il suo art. 1 cpv. 1 - le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). La normativa è applicabile a tutti i casi di distacco, sia in provenienza da Paesi membri dell'UE che da Stati terzi (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, 5347).

3.3. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, nei contratti collettivi di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), tra l'altro, nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro (lett. d).

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, durante un controllo effettuato l'8 marzo 2017 su un cantiere a __________ dove la ditta RI 1 stava eseguendo dei lavori sulla struttura metallica portante di un capannone, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato diverse carenze nelle misure a tutela dei lavoratori. In sostanza, è stato constatato che (1) nonostante esistesse il sospetto che nei materiali lavorati fossero presenti sostanze particolarmente tossiche (amianto, piombo, ecc.), la ditta non si era accertata se fosse stata eseguita un'analisi in merito; (2) i lavoratori utilizzavano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui non erano provate l'adeguatezza e la manutenzione; (3) la qualità dell'aria addotta a tali dispositivi mediante un compressore non garantiva i requisiti minimi per la tutela della salute dei lavoratori; (4) venivano eseguiti lavori di sabbiatura a secco all'aperto utilizzando sabbia di quarzo (ciò che non è ammesso), e meglio così come indicato in narrativa (consid. A.a). Tali accertamenti sono stati posti a fondamento della decisione del 13 marzo 2017, cresciuta in giudicato, con cui la SUVA ha ordinato alla ditta di sospendere i lavori e ripristinare la sicurezza sul cantiere mediante l'adozione di determinate misure, come pure del successivo avvertimento del 17 marzo 2017, dal quale emergeva inoltre che ulteriori analisi avevano permesso di appurare l'effettiva esecuzione di lavori su prodotti contenenti amianto e piombo. Preso atto di ciò, l'UIL ha avviato nei confronti della RI 1 una procedura sanzionatoria giusta l'art. 9 LDist, sfociata come detto in un divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 5 anni, che il Governo ha confermato con il giudizio impugnato.

4.2. Invano l'insorgente tenta anzitutto di rimettere in discussione, nell'ambito della presente procedura sanzionatoria, la sussistenza delle prime tre violazioni addebitatele (1, 2 e 3). Non vi è infatti alcuna ragione per scostarsi da quanto accertato dalla SUVA nel quadro della decisione blocco lavori, come visto pacificamente cresciuta in giudicato. Se non era d'accordo con quella determinazione - che funge da base per l'emanazione di ulteriori misure (in materia di sicurezza sul lavoro, di aumento dei premi e di responsabilità penale, cfr. STAF C-3183/2006 del 6 luglio 2007 consid. 3.6, C-2753/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2) -, l'insorgente avrebbe in effetti dovuto impugnarla, contestandone il contenuto. Nella misura in cui si è adagiata su tale provvedimento (cfr. anche conferma attuazione del 24 marzo 2017), non può ora rimettere in discussione le carenze e inadempienze accertate in quella sede. E ciò a prescindere dal fatto che con scritto del 10 aprile 2017, successivo all'avvertimento (nel quale non venivano invero che confermati gli accertamenti contenuti nella decisione blocco lavori), abbia comunque dichiarato alla SUVA di declinare ogni responsabilità in merito alla presenza di amianto e/o piombo nella vernice lavorata. Già solo per questo motivo, cadono nel vuoto tutte le obiezioni che solleva in merito alla sussistenza delle infrazioni. Ecco già solo perché non occorre assumere le prove richieste nel gravame. Come si vedrà qui di seguito, le doglianze della ricorrente risultano in ogni caso infondate.

4.3. 4.3.1. A torto l'insorgente contesta anzitutto la prima (1) violazione addebitatale. Richiamando lo scritto del 24 marzo 2017 della direzione lavori, osserva in sostanza come nessuno fosse al corrente della presenza di amianto e piombo (nei materiali da lei trattati) e come nulla risultasse dal rapporto ambientale del 20 gennaio 2017 (allestito in vista della demolizione del capannone). Rileva inoltre che, nel momento in cui è intervenuta, l'edificio era comunque già stato smantellato e il risanamento avvenuto (da parte di un'altra ditta), per modo che nessun (ulteriore) controllo si sarebbe imposto. Ritiene quindi incomprensibile che sia l'ultimo anello della catena a doverne fare le spese.

4.3.2. Secondo l'art. 82 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20), per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionale, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. I provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza sul lavoro sono indicati nell'OPI e, per quanto attiene più specificatamente ai lavori di costruzione, nell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 (OLCostr; RS 832.311.141). L'art. 3 OLCostr dispone che la pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro (cpv.1). Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie. Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose, occorre interrompere tali lavori e avvisare il committente (cpv. 1bis). L'art. 60 cpv. 1 OLCostr precisa che prima di iniziare i lavori occorre valutare i rischi in termini di sicurezza e di salute. Il capoverso 2 lett. c della norma prescrive poi che bisogna prendere le misure necessarie per impedire che i lavoratori vengano a contatto con materiali quali polvere, asbesto, bifenile policlorato (PCB), gas oppure con sostanze chimiche o radiazioni che possano nuocere alla loro salute.

4.3.3. In concreto va anzitutto ricordato che la ricorrente ha eseguito diversi interventi sulla struttura portante esistente, in metallo, di un capannone, in particolare ha allontanato parzialmente - mediante sabbiatura al quarzo - la vernice dai pilastri e la ruggine dalle capriate e dagli arcarecci. Ha inoltre effettuato determinati lavori di fissaggio e saldatura ai pilastri per la nuova baraccatura e il rivestimento dello stabile (cfr. citato scritto del 24 marzo 2017 della __________). Le analisi effettuate hanno evidenziato che tali interventi sono stati eseguiti su materiali contenenti amianto e piombo, e meglio che la vernice utilizzata sulla struttura conteneva amianto (crisolito + antifolite) e il trattamento antiruggine aveva un elevato tenore di piombo (63'000 mg/kg). Le lavorazioni hanno quindi sicuramente liberato delle fibre respirabili d'amianto e polveri contenenti piombo che si sono disperse nell'ambiente (cfr. citato avvertimento del 17 marzo 2017 e conferma del 22 marzo 2017 della SUVA allegata alla replica del 6 settembre 2017). Ora, è ben vero che lo studio incaricato della direzione lavori ha dichiarato che nessuno era al corrente della presenza di tali sostanze (cfr. citato scritto del 24 marzo 2017) e che, quando la ricorrente è intervenuta sul cantiere, erano in pratica già state rimosse le parti del capannone (quali le lastre di fibrocemento e le pavimentazioni) in cui il citato rapporto ambientale aveva tra l'altro riscontrato la presenza di amianto (cfr. anche foto agli atti). Tale circostanza non esimeva tuttavia la ricorrente dal mettere in atto le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di sostanze tossiche, e in particolare di amianto, nelle restanti strutture metalliche (già interne) sulle quali era chiamata a intervenire. Glielo imponeva non solo l'epoca di costruzione dell'edificio, ben antecedente al 1990 - e quindi riconducibile a un periodo in cui l'impiego di materiali (vernici) contenenti amianto non poteva notoriamente essere escluso, essendo tale sostanza potenzialmente presente in tutti gli edifici costruiti prima del 1990, anno in cui è stata colpita (mediante revisione dell'allora vigente ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986 [Osost; RU 1986 1254], RU 1989 270, art. 31 cpv. 2) da un divieto generale d'uso in Svizzera (cfr. pagina dedicata all'amianto, scaricabile dal sito www.suva.ch/it-ch/prevenzione/ temi-sostanziali/amianto) -, ma anche, come evidenziato dal Governo, l'avvertimento contenuto nello stesso citato rapporto ambientale, che avrebbe dovuto esaminare accuratamente: durante la demolizione o la ristrutturazione dell'edificio o di parti di esso qualora il Progettista o le Maestranze dovessero rilevare strutture diverse da quelle indagate (ad es. strutture interne a muri, tetti, camini, intercapedini ecc.) che presentassero il sospetto di materiali inquinanti o nocivi (ad es. amianto floccato, PCB, idrocarburi, ecc.), sono tenuti a comunicarlo allo specialista per ulteriori controlli (cfr. pag. 19; cfr. in tal senso pure la direttiva n. 6503 della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, direttiva "Amianto", edizione dicembre 2008, punto n. 5.1.5, pag. 14). Non si trattava quindi, contrariamente a quanto preteso nel gravame, di prevedere un risvolto imprevedibile (dal momento che il controllo e la bonifica dovevano già essere stati effettuati), bensì proprio di prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, rispettivamente di accertare accuratamente - prima dell'inizio dei lavori - i pericoli e valutare i relativi rischi, così come gli art. 82 LAINF nonché 3 e 60 OLCostr impongono al datore di lavoro di fare. A maggior ragione se si considera che le operazioni che la ditta ricorrente era chiamata a svolgere, in particolare la rimozione meccanica delle vernici contenenti amianto, rientrano proprio tra quelle che notoriamente comportano un elevato pericolo per i lavoratori, in quanto suscettibili di generare un notevole rilascio di fibre, e che di principio devono quindi essere affidate a una ditta specializzata in bonifiche da amianto (cfr. opuscoli SUVA intitolati "Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente", edizione agosto 2019, pag. 6, e "Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Regole vitali per pittori e gessatori", edizione novembre 2017, pag. 13) - ciò che è poi apparentemente avvenuto dopo il fermo lavori (cfr. citato scritto del 24 marzo 2017, pag. 2). Su questo punto, la decisione del Governo non presta pertanto il fianco a critiche, senza che si riveli necessario procedere all'audizione testimoniale del titolare della ditta che si è occupata della direzione lavori, rispettivamente raccogliere (ulteriori) informazioni scritte dal medesimo.

4.4. Parimenti da respingere sono le obiezioni con cui l'insorgente richiamando il certificato CE PPE086AT1479 del 21 ottobre 2016 e la dichiarazione di conformità CE (doc. B e C) già prodotti davanti all'UIL contesta che i lavoratori utilizzassero dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui non sono state dimostrate l'adeguatezza e la manutenzione (2). Quand'anche tali certificazioni potessero attestare la conformità, al momento del loro rilascio, dei dispositivi in questione alle norme applicabili, ciò non toglie, di tutta evidenza, che tali documenti, come a ragione osservato dal Governo, non sono atti a comprovare quale fosse il loro stato di manutenzione al momento del controllo della SUVA, allorquando - come ben risulta dalle inequivocabili foto agli atti - è risultato che un respiratore era (addirittura) collegato al compressore tramite semplice nastro adesivo. Ciò che non solo è un chiaro indice dello status a quel momento, ma dimostra pure la mancata istruzione dei lavoratori sull'utilizzo di tali dispositivi, in spregio all'art. 22 OLCStr. In base a tale norma, se la qualità dell'aria non può essere assicurata, devono infatti essere utilizzati apparecchi di protezione delle vie respiratorie (cfr. cpv. 3), ritenuto che, se devono essere usati apparecchi con apporto artificiale di aria fresca, occorre impiegare lavoratori idonei e debitamente istruiti (cfr. cpv. 4). Circostanza, quest'ultima, che neppure gli attestati presentati dalla ricorrente riguardanti il corso base anticaduta (frequentato da 8 lavoratori sui 14 distaccati) - che nulla ha a che vedere con la violazione in oggetto - sono evidentemente atti a dimostrare. In queste condizioni, nulla muterebbe a tale accertamento l'audizione testimoniale dei propri dipendenti sollecitata dalla ricorrente.

4.5. Da ultimo, con riferimento alla terza violazione (3) contestata, relativa al compressore, non si può non convenire con il Governo che il certificato di conformità, prodotto dall'insorgente, relativo al sistema di filtro antiparticolato - peraltro emesso circa un anno prima dell'inizio dei lavori qui in discussione (doc. E) - non può in ogni caso essere ritenuto atto a comprovare lo stato di manutenzione del filtro e del compressore al momento del controllo, né a confutare le puntuali carenze constatate in quell'occasione dall'ispettore della SUVA (cfr. supra, consid. A.a), con le quali l'insorgente del resto nemmeno si confronta. Irrilevante è quindi che le stesse non risultino da una perizia specialistica. A fronte delle risultanze del controllo, non occorreva neppure richiedere informazioni scritte al fornitore per chiarire la questione.

4.6. Posto che nemmeno la ricorrente contesta la violazione (4) riferita ai lavori di sabbiatura a secco all'aperto utilizzando (in modo inammissibile) sabbia di quarzo, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione all'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist, la decisione impugnata non può pertanto che essere confermata.

                                   5.   Assodata la sussistenza dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla ricorrente.

5.1. Secondo la normativa in vigore al momento dei fatti, l'autorità cantonale competente poteva, per infrazioni di lieve entità all'art. 2 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.- (art. 9 cpv. 2 lett. a LDist). Per infrazioni alla medesima norma che non erano di lieve entità, poteva invece vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist).

Le sanzioni amministrative contemplate nella LDist sono state oggetto di una recente revisione legislativa, entrata in vigore il 1° aprile 2017. Contrariamente al vecchio regime, che prevedeva obbligatoriamente la pronuncia di un divieto di offrire servizi in Svizzera per sanzionare un'infrazione di non lieve entità all'art. 2 LDist, il nuovo art. 9 cpv. 2 LDist non distingue più tra infrazioni di lieve o non lieve entità e prevede indifferentemente la possibilità per l'autorità cantonale competente di infliggere una multa amministrativa sino a fr. 30'000.- o di pronunciare un divieto di offrire servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (lett. b). Tra le sanzioni previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, quest'ultimo provvedimento è ritenuto il più efficace e dissuasivo (Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004, FF 2004 5863, 5877).

5.2. Di tenore sostanzialmente identico sia prima che dopo la revisione, l'art. 9 cpv. 3 LDist dispone che l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato.

5.3. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in particolare tenere debitamente conto della gravità della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).

                                   6.   6.1. 6.1.1. Come correttamente rilevato dal Governo, le violazioni riscontrate dalla SUVA sul cantiere di __________ sono ben quatto, ognuna delle quali già di per sé oggettivamente grave, atteso che il ramo della carpenteria metallica, in cui è attiva la ricorrente, comporta per i lavoratori un elevato rischio di inalazione di sostanze tossiche. In concreto, il rischio che i materiali sui cui stavano lavorando i dipendenti della ricorrente contenessero sostanze particolarmente tossiche, in particolare amianto, va considerato evidente. Da un lato, vista l'epoca di costruzione del capannone in questione, ben antecedente al 1990. Dall'altro, visto che, per sua stessa ammissione, la ricorrente era a conoscenza del fatto che l'esito dell'analisi effettuata prima dello smantellamento del capannone era stato positivo all'amianto per alcuni degli elementi del complesso (cfr. ricorso al Governo, punto n. 2, pag. 3). L'infrazione appare poi particolarmente grave dato che, come visto, è stato accertato a posteriori che la vernice utilizzata sulla struttura conteneva effettivamente amianto, che il trattamento antiruggine presentava un elevato tenore di piombo (63'000 mg/kg) e che, nell'esecuzione dei lavori svolti prima dell'8 marzo 2017, erano sicuramente state liberate delle fibre respirabili d'amianto e polveri contenenti piombo che si erano disperse nell'ambiente (cfr. scritto del 22 marzo 2017 della SUVA alla direzione lavori e relativo allegato). A ciò aggiungasi che l'intervento che stava effettuando rientra proprio tra quelli che notoriamente comportano un elevato pericolo per i lavoratori poiché suscettibili di generare un notevole rilascio di fibre di amianto (cfr. supra, consid. 4.3.3; cfr. tra l'altro, con riferimento all'Italia, decreto ministeriale del 6 settembre 1994, tabella 1). Gli operai sul cantiere sono dunque stati concretamente esposti alle suddette sostanze tossiche. La pericolosità delle stesse, in particolare dell'amianto, è fatto che va considerato notorio, a maggior ragione per una ditta specializzata nel settore. Le fibre di amianto disperse nell'aria, se inalate, finiscono infatti negli alveoli polmonari e, già a basse concentrazioni, possono provocare diverse patologie (che hanno un lungo tempo di latenza, tra i 15 e il 45 anni dalla prima esposizione), tra cui l'asbestosi, il carcinoma polmonare o il mesotelioma (tumore maligno a carico della pleura o del peritoneo). Quest'ultimo risulta tra i tumori più aggressivi in assoluto e nella maggior parte dei casi viene scoperto a uno stadio avanzato. In genere non è possibile ottenere una guarigione e la speranza di vita dopo la diagnosi è scarsa. Il rischio aumenta con la durata dell'esposizione e con la sua intensità, ossia con la concentrazione di polveri di amianto nell'aria (cfr. video contenuto nella citata pagina dedicata all'amianto sul sito della SUVA; cfr. pure opuscolo SUVA intitolato "Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente Informazioni utili per chi lavora nell'edilizia e nel genio civile", edizione settembre 2014, pag. 7). Quanto ai rischi sanitari del piombo, si rileva che tale sostanza ha effetti sul sangue (in quanto provoca anemia, connessa all'inibizione della sintesi dell'emoglobina e all'effetto tossico diretto sui globuli rossi), sul sistema nervoso centrale (con conseguente riduzione complessiva delle prestazioni, disturbi della concentrazione e disturbi della memoria) e periferico (colpendo soprattutto i nervi motori e provocando frequentemente la paralisi bilaterale dei muscoli estensori della mano), sui reni (con conseguenti disturbi funzionali a livello dei tuboli renali) e sul tratto gastrointestinale (causando coliche da piombo, vale a dire crisi repentine con forti dolori a livello dell'intestino crasso, accompagnate da ipertensione arteriosa e bradicardia, a volte associate a stipsi ostinata e vomito; cfr., a titolo d'esempio, factsheet SUVA "Esposizione al piombo negli impianti di tiro indoor", versione novembre 2013, pag. 5 seg.). Indiscutibilmente molto grave è quindi il fatto che la ricorrente, intervenuta sul cantiere dopo lo smantellamento del capannone, pur essendo consapevole del rischio che i materiali lavorati contenessero sostanze particolarmente tossiche, non abbia accertato accuratamente i pericoli che si presentavano per i suoi dipendenti. A maggior ragione se si considera che ha commesso altre tre violazioni, pure senz'altro assai gravi, nella misura in cui riguardano carenze nelle misure di protezione dei lavoratori, che hanno operato con dispositivi e apparecchiature rivelatisi non idonei. Inoltre, con particolare riferimento al procedimento di sabbiatura, va ricordato come sia stato impiegato materiale pericoloso (sabbia quarzifera), che andrebbe invece evitato e sostituito con materiali abrasivi privi di silice per scongiurare il rischio di silicosi (affezione dei polmoni causata dall'inalazione di polveri contenenti biossido di silicio che conduce a una degenerazione di tale organo; cfr. opuscolo SUVA intitolato "Sabbiatura", edizione ottobre 2007, pag. 2).

6.1.2. Il Governo ha ritenuto l'infrazione particolarmente deplorevole anche con riferimento al numero di dipendenti della ricorrente attivi sul cantiere. L'insorgente rifiuta l'accertamento secondo cui sarebbero stati coinvolti tutti e 14 i lavoratori distaccati a __________, sostenendo che il giorno del controllo ne era presente un numero nettamente inferiore, di cui uno soltanto stava effettuando il lavoro di sabbiatura. A dispetto dell'interpretazione proposta nel ricorso, la precedente istanza non ha tuttavia ritenuto che fossero stati esposti a pericolo tutti e 14 i dipendenti distaccati bensì che le violazioni avessero rischiato di esporli tutti a sostanze altamente tossiche, portando a una concreta esposizione a tali sostanze il giorno del controllo (cfr., in particolare, decisione impugnata, consid. 7.3.3). Giorno in cui, per ammissione stessa della ricorrente, era presente sul cantiere un certo numero dei suoi dipendenti. Accertamento, questo, che, sulla base degli atti (cfr. notifiche sub doc. 1), appare corretto e non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più se si considera che il pericolo a cui è fatto riferimento era già presente nei giorni precedenti il controllo (cfr. scritto del 22 marzo 2017 della SUVA alla direzione lavori e relativo allegato), quando sul cantiere erano potenzialmente presenti altri operai. A fronte di queste circostanze, non occorre dunque assumere le testimonianze sollecitate. A maggior ragione se si considera che, dal profilo oggettivo, l'infrazione commessa dalla ricorrente è estremamente grave anche a prescindere dal preciso numero di dipendenti, la cui vita e la cui salute sono state esposte a grave e imminente pericolo. Fondata su una premessa errata, nel vuoto cade di riflesso anche l'allusione a una non meglio precisata (e comunque non ravvisabile) violazione del suo diritto di essere sentita, evocata dalla ricorrente con riferimento al fatto che nella commisurazione della sanzione il Governo ha preso in considerazione il numero di dipendenti coinvolti benché tale aspetto non fosse stato considerato dall'UIL.

6.2. Grave è pure la negligenza dell'insorgente, che con un minimo di attenzione avrebbe potuto facilmente rilevare, rispettivamente evitare, le violazioni delle prescrizioni di sicurezza addebitatele. Benché, a differenza della precedente istanza, questo Tribunale non reputi che si possa imputare alla ricorrente di avere sacrificato la sicurezza e la salute dei propri dipendenti per interessi economici, esso non può che convenire con il Governo sul fatto che non può essere trascurata l'assenza di segni di autocritica e ravvedimento da parte dell'insorgente, che anche in questa sede continua a negare le sue responsabilità, scaricandole sulla direzione lavori rispettivamente sulla ditta incaricata dello smantellamento del capannone (dimenticando peraltro che il mancato preventivo accertamento circa l'esecuzione di un'analisi in merito alla presenza di sostanze particolarmente tossiche non costituisce l'unica carenza che le viene rimproverata). A suo favore va invece tenuta in debito conto la circostanza secondo cui essa non è mai stata oggetto di una procedura contravvenzionale prima d'ora. Il fatto che abbia subito attuato le misure ordinatele va per contro relativizzato nella misura in cui in questa sede ha rimesso in discussione quasi tutte le violazioni addebitatele.

6.3. Tutto ben ponderato, anche se la ricorrente è incensurata, l'inflizione solo di una multa si rivela senz'altro inadeguata per sanzionare la grave infrazione di cui si è resa colpevole. E ciò non solo in base al vecchio ma anche al nuovo diritto. Ne discende che la decisione dell'UIL di pronunciare un divieto di offrire i propri servizi in Svizzera va confermata. Anche la durata del divieto, corrispondente al massimo comminato dalla legge, seppur severa, rientra tutto sommato ancora nel margine d'apprezzamento di cui dispone l'autorità inferiore. Una tale sanzione, oltre che rientrare nei limiti concessi dalla legge, non appare ancora sproporzionata, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, in particolare all'estrema gravità oggettiva dell'infrazione e alla colpa dell'insorgente. Tanto più che dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente - della durata di 5 anni - si tradurrà nell'impossibilità di fornire i propri servizi durante 450 giorni nell'arco di 5 anni (cfr. art. 5 ALC, 17 dell'Allegato I all'ALC e 27 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203), ciò che permette di relativizzare l'entità del provvedimento.

                                    7   7.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

7.2. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva di oggetto.

7.3. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'800.-, già anticipate dalla ricorrente nella misura di fr. 1'500.-, rimangono interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2018.607 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2020 52.2018.607 — Swissrulings