Incarto n. 52.2018.600
Lugano 17 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2018 dell'
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 4 dicembre 2018 del CO 2 che, in esito al concorso per l'aggiudicazione delle prestazioni di servizio (progettazione esecutiva e direzione lavori) della nuova scuola dell'infanzia e mensa per le scuole elementari di __________, ha escluso la ricorrente e deliberato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 agosto 2018, il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni di servizio (progettazione e direzione lavori) occorrenti alla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e mensa per le scuole elementari, nel quartiere di __________ (FU n. 72/2018 del 7 settembre 2018). Riprendendo i criteri d'idoneità fissati nel bando, le prescrizioni del concorso (pos. 2.2) precisavano in particolare che:
CI 1 Sono ammessi unicamente architetti o studi d'architettura nei quali almeno uno dei titolari con diritto di firma sia in possesso di un titolo di studio in architettura di livello 2. [..]
CI 2 Il responsabile del mandato verso il Committente (capoprogetto) deve produrre almeno una referenza attestante lo svolgimento in tale funzione (fasi SIA 4.41-51) per la realizzazione di un edificio secondo procedura sottostante alla Legge sulle commesse pubbliche. L'opera deve essere stata consegnata al momento dell'inoltro dell'offerta e il suo costo complessivo deve essere almeno di 2.5 Mio (CCC 2 – IVA esclusa). Va allegata una scheda dell'oggetto che ne descriva le caratteristiche principali (analogamente a quanto richiesto al § 2.3.4).
CI 3 Qualora il responsabile del mandato verso il Committente (capoprogetto) fosse un dipendente dello studio offerente, deve essere parte dell'organico da almeno 3 anni. In tal caso va allegata una dichiarazione scritta e firmata da parte dello studio (offerente) che attesti quanto chiesto.
CI 4 L'allestimento dei necessari documenti d'appalto in submandato non è concesso. In ossequio all'art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP per essere ammessi i partecipanti devono disporre di una licenza per l'uso del CRB almeno dal 01.01.2016. Una copia del giustificativo deve essere allegata alla presente offerta.
Il bando e le condizioni di gara (pos. 2.3) stabilivano che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri, sottocriteri e fattori di ponderazione:
a. economicità - prezzo 30%
b. attendibilità dell'offerta 22%
c. qualifiche dell'offerente (referenze) 30%
c1) responsbile del mandato (capoprogetto) 60% c2) direttore dei lavori 40%
d. organizzazione dell'offerente 10%
e. formazione apprendisti 5%
f. perfezionamento professionale 3%
Relativamente al metodo di valutazione e assegnazione della nota per il criterio (e sottocriteri) delle referenze c (c1 e c2), le prescrizioni del concorso precisavano che (pos. 2.3.3):
Devono essere inserite unicamente le referenze di opere seguite dal responsabile del mandato (capoprogetto), rispettivamente dal direttore dei lavori, negli ultimi 10 anni, il cui importo complessivo di liquidazione sia maggiore o uguale a CHF 4'000000.- (IVA esclusa). Per poter essere considerate valide, le opere devono essere ultimate al momento dell'inoltro del concorso (non vengono accettate referenze di opere in corso).
Vengono considerate unicamente opere edili (costruzioni), e in particolare edifici. Altre opere (come opere prettamente di genio civile ad esempio canalizzazioni / sottostrutture, ecc.) non sono considerate valide.
Ad aver seguito il lavoro deve essere stato il responsabile del mandato (capoproqetto) in prima persona che è designato a seguire l'oggetto del presente concorso, la medesima modalità vale per il direttore dei lavori. Non vale il semplice nome dello studio o di un collaboratore non più presente nello stesso o che non è destinato a seguire il progetto.
Va allegato un "attestato di soddisfazione" rilasciato dal Committente dell'opera che ne certifichi la veridicità. In caso di mancata consegna dell'attestato di soddisfazione l'Ente Banditore considererà nulla la referenza.
Nel bando era peraltro segnalato chiaramente che contro lo stesso e gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro data di intimazione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Entro il termine prestabilito, sono pervenute al committente otto offerte, tra cui quella della CO 1 (fr. 339'700.88) e quella dell'arch. RI 1 (fr. 340'000.00). In sede di esame delle offerte, l'Esecutivo comunale - per il tramite dell'arch. __________ del Dicastero Immobili, responsabile del progetto per il committente - ha chiesto ai concorrenti ulteriori informazioni, di cui si dirà per quanto occorre più avanti. Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 4 dicembre 2018 il Municipio ha quindi risolto di escludere dalla procedura l'arch. RI 1 - a cui ha in sostanza rimproverato di non soddisfare i criteri d'idoneità CI 2 (avendo addotto una referenza per un'opera non sottostante alla legge sulle commesse pubbliche, in cui è stata svolta solo la "fase SIA 51") e CI 3 (stante l'assenza di una licenza del CRB almeno dal 1° gennaio 2016). Con la medesima decisione, la stazione appaltante ha inoltre deciso di assegnare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 73.92 punti.
C. Avverso la predetta decisione, l'arch. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. L'insorgente ammette di aver indicato quale referenza per il criterio d'idoneità CI 2 un'opera (__________) cui non tornava applicabile la LCPubb; ritiene tuttavia che, per complessità e genere, sarebbe equiparabile. Incomprensibile sarebbe invece la motivazione del committente riferita alla fase SIA 51. Per quanto concerne la licenza del CRB, rileva al contrario di esserne in possesso sin dal 1994. Ciò detto, l'insorgente eccepisce che anche l'offerta della deliberataria avrebbe in ogni caso dovuto essere esclusa, non avendo prodotto in tempo utile tutta la documentazione richiesta per i criteri d'idoneità. Neppure la referenza addotta per il suo capoprogetto (arch. __________) sarebbe poi conforme ai requisiti di gara, per svariati motivi (impossibilità dell'architetto di rappresentare la società principale; referenza basata su atti incompleti e generici, ecc.).
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente difendendo il proprio operato e respingendo punto per punto le censure sollevate, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, più avanti.
b. La risposta della CO 1, presentata tardivamente (art. 73 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100), è stata estromessa dall'incarto con decreto del 17 gennaio 2019, che ha inoltre respinto un'istanza di restituzione dei termini presentata dalla stessa deliberataria.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) è dal canto suo rimasto silente.
E. a. In sede di replica, dopo aver compulsato l'incarto prodotto dalla stazione appaltante, l'insorgente si è riconfermata nelle sue conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi, tra cui l'eccezione riferita alla referenza (__________) addotta dall'aggiudicataria per il criterio d'idoneità CI 2. La ricorrente ha in particolare censurato le scarse informazioni in merito alla reale implicazione dell'arch. __________, contestando in sostanza che la stessa abbia assunto per quell'opera la funzione di capoprogetto e che abbia svolto le fasi SIA 102 art. 4.41 e 4.51. Nessuna delle referenze indicate dall'aggiudicataria sarebbe peraltro stata soggetta alla LCPubb.
b. In sede di duplica il CO 2 si è riaffermato integralmente nella propria posizione, confutando anche le ulteriori argomentazioni addotte dall'insorgente e negando che la deliberataria avrebbe dovuto essere esclusa. Invitata a esprimersi, la CO 1 ha a sua volta chiesto la reiezione del gravame, allineandosi essenzialmente alle tesi dell'Esecutivo comunale e rigettando partitamente le doglianze della ricorrente, con argomenti che pure verranno discussi, nella misura del necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (pro multis: RtiD II-2008 n. 26 consid. 1). Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2. 2.1. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale.
I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indi-pendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di proce-dura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (cfr. art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa (cfr. art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110) o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze (quali ad es. le referenze, cfr. infra, consid. 3).
2.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti inidonei - come impongono gli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP -, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (cfr. RtiD II-2016 n. 10 consid. 3.1, I-2011 n. 22 consid. 2.1 e rimandi).
3. 3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.2, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.2; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, vol. 16, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 167, pag. 65).
3.2. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1). Le referenze possono comunque essere personali o aziendali. Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cd. persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb), ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (cd. know-how), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture e organizzazione (cfr. al riguardo: RtiD II-2013 n. 19 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516).
3.3. Le referenze si riferiscono come detto a lavori analoghi. La definizione di questa locuzione va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3; STA 52.2013.526 del 9 gennaio 2010 consid. 2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).
3.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Esigenza, questa, che richiama a sua volta sia un dovere di collaborazione e informazione dei concorrenti, sia di verifica e di motivazione da parte del committente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.4, I-2010 n. 25 consid. 4.3 e rimandi).
4. In concreto, la commessa in questione ha per oggetto l'assegnazione del mandato di progettazione esecutiva e di direzione lavori secondo la norma SIA 102 (dall'appalto alla realizzazione, giusta gli art. 4.41, 4.51, 4.52, 4.53), per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia e mensa per le scuole elementari del quartiere di __________ (cfr. prescrizioni di gara, pos. 1.3 e 6.3). Obbiettivo del Comune è quello di dotarsi di una qualificata partecipazione, per eseguire la fase di realizzazione in ossequio ai criteri e alle condizioni di partecipazione fissate con la documentazione di gara (cfr. pos. 1.3). A tal fine, così come indicato in narrativa (consid. A), il committente ha previsto diversi criteri d'idoneità, tra cui il criterio CI 2, secondo il quale il responsabile del mandato verso il committente (capoprogetto) doveva produrre almeno una referenza attestante lo svolgimento in tale funzione (fasi SIA 4.41-51) per la realizzazione di un edificio secondo procedura sottostante alla Legge sulle commesse pubbliche (già consegnata e per un costo complessivo di almeno fr. 2.5 mio, allegando una scheda descrittiva dell'oggetto; cfr. pos. 2.2; cfr. inoltre, sull'allegato da produrre, la pos. 4.3.4). Con tale prescrizione di gara (pos. 2.2), la stazione appaltante ha quindi fissato un criterio d'idoneità particolare, concernente le referenze personali del soggetto chiave più importante per il buon esito della commessa: il responsabile del mandato verso il committente, anche detto capoprogetto. Questa persona doveva in particolare dimostrare di aver già ricoperto questa stessa funzione di capoprogetto (destinato anche a essere il responsabile e rappresentante dell'offerente, nonché l'unica figura di contatto con la committenza, cfr. pos. 8.5), eseguendo prestazioni analoghe a quelle richieste secondo la norma SIA 102, segnatamente quelle di cui agli art. 4.41 ("gara d'appalto, confronto delle offerte e proposta di aggiudicazione") e 4.51 ("progetto esecutivo"). L'opera referenziata, similmente all'edificio pubblico in questione, doveva inoltre essere stata realizzata applicando la legislazione sulle commesse pubbliche, a comprova del possesso della necessaria conoscenza della materia e delle procedure rispettivamente dell'idoneità della persona indicata quale responsabile del mandato a lavorare con committenti pubblici, applicando la relativa legislazione (cfr. risposta del CO 2, pag. 6).
5. In concreto, l'arch. RI 1 - che in sede di offerta ha designato se stessa quale responsabile del mandato (capoprogetto) - ha indicato, quale referenza per il criterio d'idoneità CI 2, la ________. Opera per cui, nel 2008, avrebbe realizzato i piani esecutivi e i dettagli del __________, del __________ e del __________ (dormitorio; cfr. scheda descrittiva annessa all'offerta). Ora, alla luce di quanto appena illustrato, a giusta ragione il Municipio ha ritenuto che tale referenza non fosse conforme alle prescrizioni di gara (pos. 2.2, CI 2): da un lato, come ammette la stessa insorgente, non si tratta di un edificio che è stato realizzato applicando la legislazione sulle commesse pubbliche; dall'altro, e di riflesso, non emerge neppure che l'arch. RI 1, contestualmente a tale mandato, abbia pure svolto prestazioni riferite all'appalto secondo la norma SIA 102 (art. 4.41). Non lo contesta a ben vedere neppure la ricorrente (cfr. anche suo email del 31 ottobre 2018 all'arch. __________), la quale afferma tuttavia che l'opera equivarrebbe, per genere e complessità, a quella oggetto del presente concorso; ciò che però all'evidenza non basta, a fronte delle suddette chiare condizioni di gara, vincolanti in quanto rimaste inimpugnate (cfr. RDAT I-2002 n. 24). Un altro esito, che permettesse di aggiudicare la commessa a offerte non conformi alle prescrizioni di gara, sarebbe infatti lesivo, oltre che del principio di legalità, di quello della parità di trattamento tra concorrenti. Già solo per questi motivi, e senza che occorra soffermarsi sulle altre pecche riscontrate dal CO 2 (mancata produzione della licenza d'uso del CRB, ecc.), su questo punto, la decisione impugnata che ha estromesso dal concorso l'insorgente con la sua offerta dev'essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
6. 6.1. Esclusa dalla gara, la ricorrente non è legittimata a contestare la delibera della commessa alla CO 1 (cfr. consid. 1.1). Per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) occorre tuttavia verificare se, come sostiene l'insorgente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Contrariamente a quanto afferma la deliberataria, secondo costante giurisprudenza, le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi fondate (cfr. Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pagg. 63-64; tra le tante, RtiD I-2011 n. 23 consid. 4; STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 3, 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.1).
6.2. Nella sua offerta, la deliberataria ha eletto quale responsabile del mandato (capoprogetto) l'arch. __________, adducendo quale sua personale referenza ai fini del criterio d'idoneità CI 2 la realizzazione del __________. Nella scheda descrittiva allegata all'offerta, ha indicato che per tale opera sottostante alla Legge sulle commesse pubbliche, costata complessivamente ca. 190 milioni di franchi, progettata tra il 2008 e il 2011 ed eseguita tra il 2010 e il 2015 - l'arch. __________ avrebbe assunto, per conto della __________, il ruolo di capoprogetto. Tale referenza è stata invero esposta anche per il criterio di aggiudicazione c1("referenze del responsabile del mandato, capoprogetto"; cfr. pag. 11, sub "oggetto 1"), in cui è stato parimenti indicato che l'arch. __________ avrebbe ricoperto la funzione di Capoprogetto - Ufficio tecnico impresa generale. Alla propria offerta, la deliberataria ha inoltre accluso un attestato di soddisfazione del 5 febbraio 2018, rilasciato dal responsabile di progetto delegato della Città __________ (arch. __________), il quale ha dal canto suo dichiarato che l'ing. __________ è stato impegnato nel cantiere in oggetto in qualità di Direttore Generale del Consorzio __________ per tutta le durata dei lavori sino al collaudo dell'opera, affermando altresì che l'arch. __________ ha svolto, in qualità di dipendente del Consorzio __________, le attività di Direzione Lavori e Coordinamento di progetto. Invitata dall'arch. __________ ad attestare le fasi SIA seguite dall'arch. __________, la CO 1 ha poi prodotto un'autodichiarazione del 5 novembre 2018 (sottoscritta dal suo titolare, ing. __________), secondo cui l'interessata ha svolto, per conto della società __________, il ruolo di Capoprogetto per la realizzazione dell'edificio del __________, seguendo in tale ambito in modo completo le fasi SIA 4.41 (procedura di appalto, confronto offerte) e 4.51 (progetto esecutivo). Da osservare è infine che, nella propria offerta, la deliberataria ha indicato l'opera del __________ anche quale referenza per il direttore dei lavori (ruolo affidato all'ing. __________), ai fini del criterio di aggiudicazione c2 (cfr. pag. 15, sub "oggetto 1", in cui è indicato che egli ha assunto la funzione di Direzione Lavori - Project Manager Impresa Generale). Anche per questa referenza la CO 1 ha allegato il predetto attestato di soddisfazione dell'arch. __________, confermando poi - a precisa richiesta dell'arch. __________ - che l'ing. __________ avrebbe svolto il ruolo di Direttore Lavori e Project Manager, seguendo in modo completo le fasi SIA 4.52 (direzione dei lavori e controllo dei costi) e 4.53 (messa in esercizio e liquidazione; cfr. autocertificazione del 5 novembre 2018, sottoscritta dallo stesso ing. _____).
6.3. Ora, come a ragione censura l'insorgente, a fronte di queste risultanze, non v'è chi non veda come il ruolo concretamente svolto dall'arch. __________ nell'ambito della realizzazione del __________ - addotto quale referenza per il criterio d'idoneità CI 2 - sia tutt'altro che chiaro. Al di là del fatto che tale referenza, come osserva la ricorrente, è riconducibile a un appalto di impresa generale e non propriamente di progettazione esecutiva e direzione lavori, le indicazioni addotte dalla CO 1 in sede di offerta e di autocertificazione si scontrano infatti all'evidenza con quelle rese dall'arch. __________ (responsabile di progetto delegato della Città __________), il quale si è limitato a certificare che l'arch. __________ ha svolto (quale dipendente dell'impresa generale) le attività di Direzione Lavori e Coordinamento di progetto. Non che la stessa abbia rivestito il ruolo di capoprogetto, responsabile del mandato verso il committente. Né avrebbe chiaramente potuto attestarlo, considerato che tale funzione - anche in base a quanto emerge dalla sentenza evocata dalla CO 1, concernente quella commessa (STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009) - era all'evidenza ricoperta dall'ing. _________, già designato dall'allora consorzio aggiudicatario (__________ ) Capo progetto edilizio o Project Manager (PM; cfr. pure doc. 7). Ruolo, questo, che - similmente a quanto prevede il presente concorso - comportava che egli fosse l'unico interlocutore (dell'Impresa generale) con la Committenza, oltre che responsabile del contratto e del suo risultato (cfr. STA 52.2009.128 citata consid. 7.1). Al Project Manager, in base alla documentazione di gara, era peraltro affidato anche il compito di coordinare tutti i partner coinvolti nel progetto, partecipando alle riunioni di coordinamento con il Capo progetto della committenza. Il Capo progetto era quindi chiamato ad assumere la funzione centrale di guida, a cui pure le altre due figure chiave del personale operativo (Direttore dei lavori e Capo progetto impiantista) erano subordinate (cfr. STA 52.2009.128 citata consid. 7.1). Già solo per questo motivo, e a dispetto di quanto dichiarato dallo stesso ing. __________ - invero in modo contraddittorio (laddove non nega che era lui il Project Manager, cfr. citata autodichiarazione per la referenza del direttore lavori) -, è da escludere che l'arch. __________ abbia svolto il ruolo di capoprogetto per la realizzazione del __________, rispettivamente che abbia ricoperto la medesima funzione centrale che le è stata affidata per la presente commessa. Né avrebbe in verità potuto, già solo alla luce delle prescrizioni di gara di quel concorso, che esigevano per tale funzione 15 anni d'esperienza lavorativa, di cui almeno 5 in qualità di capo progetto (cfr. STA 52.2009.128 citata consid. 8.3.1). Esperienza che l'arch. __________, avendo conseguito la laurea in architettura solo nel 2007, chiaramente non aveva, né ha a tutt'oggi maturato. In queste circostanze, non occorre approfondire le attività che essa ha materialmente svolto in seno a quel cantiere, e in particolare quelle di direzione lavori e coordinamento di progetto dichiarate dall'arch. __________ (al quale avrebbero semmai dovuto essere rivolte le richieste di delucidazione). Qualunque incarico l'arch. __________ abbia ricoperto, può infatti essere avvenuto solo quale dipendente dell'Impresa generale - e peraltro solo dal 2 maggio 2011 (cfr. duplica CO 1, pag. 9 e doc. 5 e 6), allorquando la progettazione e l'esecuzione del __________ erano già iniziate da tempo (cfr. anche supra, consid. 6.2) - in posizione comunque subordinata al Capo progetto/PM, ing. __________ (invero unico rappresentante dell'appaltatore generale verso il committente; cfr. peraltro pure la risposta del CO 2 del 19 novembre 2015 all'interrogazione n. 749 sub http://cc.lugano.ch). Per le medesime ragioni, non occorre nemmeno chiarire in che modo - nel contesto delle opere da impresa generale - l'arch. __________ possa aver svolto le attività previste dalla norma SIA 102 agli art. 4.41 ("gara d'appalto, confronto delle offerte e proposta di aggiudicazione") e 4.51 ("progetto esecutivo"), secondo quanto richiesto dalle prescrizioni di gara (cfr. anche pos. 6.3). Prestazioni che il CO 2 si limita peraltro a intravedere nella generica circostanza che nel concetto di impresa generale sarebbero contemplate anche modifiche del progetto originale, che possono prevedere la necessità di intraprendere tali fasi (cfr. duplica, pag. 8), mentre la deliberataria scorge da un lato nel subappalto delle singole opere agli artigiani, ammettendo d'altra parte che buona parte della progettazione esecutiva sarebbe invece state eseguita dallo stesso team di progettazione diretto dall'arch. __________ (cfr. duplica, pag. 10).
6.4. Se ne deve concludere che, al pari della ricorrente, anche la CO 1 doveva essere esclusa dal concorso in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, per inadempimento di uno dei criteri di idoneità esatto dalle prescrizioni di gara (pos. 2.2, CI 2). Dato l'esito, non occorre a questo punto approfondire la fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate dall'insorgente, che a suo dire avrebbero parimenti dovuto condurre all'estromissione dell'offerta della deliberataria (incompletezza della documentazione presentata, potere di rappresentanza dell'arch. __________, ecc.), poiché non potrebbero comunque condurre ad altro esito.
7. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa delibera siccome lesiva del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb).
8. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
9. La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, l'aggiudicataria e il committente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il Comune di __________ verserà inoltre all'insorgente e alla deliberataria, entrambi assistiti da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Le indennità tra la ditta aggiudicataria e l'insorgente sono invece compensate.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione del 4 dicembre 2018 con la quale il CO 2 ha deliberato le prestazioni di servizio (progettazione esecutiva e direzione lavori) della nuova scuola dell'infanzia e mensa per le scuole elementari di __________ alla CO 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'300.- è posta a carico della ricorrente, della deliberataria e dell'ente banditore nella misura di 1/3 (fr. 1'100.-) ciascuno. All'insorgente va restituita la somma di fr. 2'400.- versata in eccesso quale anticipo delle presunte spese processuali.
3. Il Comune di __________ verserà alla ricorrente e alla deliberataria fr. 1'100.- ciascuno a titolo di ripetibili. Tra l'insorgente e la CO 1 le ripetibili sono invece compensate.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera