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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2019 52.2018.574

8. August 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,399 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rettifica di decisione

Volltext

Incarto n. 52.2018.574  

Lugano 8 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2018 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 14 novembre 2018 (n. 5372) del Consiglio di Stato che, accogliendo un'istanza di rettifica di CO 1, ha modificato il dispositivo n. 1 della sua precedente risoluzione del 10 ottobre 2018;

ritenuto,                          in fatto

A.   Dopo vicissitudini che qui non interessano, il 15 novembre 2017 il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per riattare un edificio esistente e costruire un nuovo stabile di sette appartamenti su un terreno di sua proprietà (part. ______).

B.   Con risoluzione del 10 ottobre 2018, accogliendo il ricorso presentato dalla vicina opponente RI 1, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione municipale. Il dispositivo del giudizio (dispositivo n. 1) non ha tuttavia ripreso quanto stabilito nel considerando finale (consid. 9), ovvero che gli atti sono rinviati al Municipio di Mendrisio affinché proceda con l'esame dell'inserimento paesaggistico del progetto, come descritto sub 4; inoltre dovrà pure essere esaminata la questione relativa alle immissioni d'ombra, come descritto sub 8. Aspetti, questi, che secondo il Governo non erano stati sufficientemente approfonditi in prima istanza (cfr. consid. 4 e 8).

C.   a. Il 31 ottobre 2018, CO 1 ha quindi inoltrato all'Esecutivo cantonale un'istanza di rettifica, chiedendo che fosse emendata la discrepanza tra il consid. 9 e il dispositivo del predetto giudizio, allineando quest'ultimo alla motivazione.

b. Con risoluzione del 14 novembre 2018, il Governo ha accolto l'istanza, correggendo il dispositivo n. 1 nel senso che: gli atti sono rinviati al Municipio di Mendrisio, affinché proceda con l'esame dell'inserimento paesaggistico del progetto, come descritto al considerando 4.

D.   Avverso quest'ultima decisione, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. L'insorgente lamenta anzitutto una lesione del diritto di essere sentita, per non aver potuto esprimersi sull'istanza di rettifica, di cui non è neppure stata informata (in spregio all'art. 59 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Ritiene inoltre che l'Esecutivo cantonale non abbia emendato correttamente il suddetto dispositivo, tralasciando dal rinvio la questione relativa alle immissioni d'ombra (consid. 9).

E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si rimettono invece al giudizio del Tribunale. CO 1 condivide dal canto suo le motivazioni del gravame, chiedendo che la decisione impugnata, anziché essere annullata, sia riformata nel senso indicato dall'insorgente, sanando il vizio formale in cui è incorsa la precedente istanza.

F.    a. Con la replica, l'insorgente si è riconfermata nelle proprie tesi, dichiarando di non opporsi a quest'ultima richiesta, purché non gliene derivi un pregiudizio.

b. In sede di duplica, l'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si sono riconfermati nelle loro risposte; il Governo e CO 1 sono invece rimasti silenti.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 62 cpv. 3 LPAmm. Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e la tempestività dell'impugnativa, che risulta dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Questa norma ha riformulato e completato il previgente art. 40 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) alla luce degli art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.420 del 19 settembre 2018, 52.2016.384 del 4 agosto 2016 e rimandi).

2.2. In base all'art. 59 cpv. 2 LPAmm (applicabile per analogia in forza del rimando dell'art. 62 cpv. 2 LPAmm), se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta. Questa norma è espressione del diritto fondamentale di essere sentito, già sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che assicura a ogni interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa (cfr. DTF 135 I 282 consid. 2.3).

3.    3.1. Nella fattispecie, il Governo ha omesso di intimare l'istanza di rettifica di CO 1 all'insorgente, privandola della possibilità di pronunciarsi prima di rendere la propria decisione. Così facendo, è manifesto che abbia leso l'art. 59 cpv. 2 LPAmm e il diritto di essere sentito della ricorrente. È ben vero che la violazione di tale diritto implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). In concreto, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tale importante lesione può nondimeno essere ritenuta sanata: l'insorgente ha in effetti potuto esprimersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono. Oltretutto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi; STA 52.2018.282 del 15 gennaio 2019 consid. 2.2).

3.2. Ciò detto, è pacifico che nel caso di specie la precedente istanza poteva procedere a una rettifica del proprio giudizio del 10 ottobre 2018, sussistendo un'evidente contraddizione formale tra il suo dispositivo n. 1 (che si limita ad annullare la decisione municipale) e le sue motivazioni (e meglio il consid. 9, che prevede invece, oltre all'annullamento, il rinvio degli atti al Municipio per nuova decisione ai sensi dei consid. n. 4 [inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio] e 8 [cono d'ombra]). Nessuno del resto lo contesta. Sennonché, come a ragione censura l'insorgente, nella decisione di rettifica il Consiglio di Stato è incorso in un ulteriore errore, poiché non ha appianato la suddetta discrepanza, tralasciando dal dispositivo emendato la questione concernente le immissioni d'ombra, ripresa al consid. 9. Tale sbaglio può comunque agevolmente essere emendato in questa sede, così come sollecita anche l'istante in licenza: il dispositivo del giudizio impugnato va dunque riformato e completato nel senso che il rinvio degli atti al Municipio, conformemente al consid. 9, dovrà pure riferirsi a tale aspetto (“inoltre, dovrà pure essere esaminata la questione relativa alle immissioni d'ombra, come descritto sub 8”).

4.    4.1. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata e completata così come indicato al precedente considerando.

4.2. Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà all'insorgente, vincente, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede. 

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione di rettifica

del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2018 (n. 5372) è così completato:

“[...] §§. Inoltre, dovrà pure essere esaminata la questione relativa alle immissioni d'ombra, come descritto al consid. 8”.

2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere a RI 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).        

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

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