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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2018 52.2018.564

12. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·700 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni e motivazioni

Volltext

Incarto n. 52.2018.564  

Lugano 12 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito dalla vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2018 della

RI 1    

contro  

la decisione del 23 novembre 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito al concorso a invito per l'aggiudicazione delle opere di impresario costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________ ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1;

ritenuto,                          in fatto

che con decisione del 23 novembre 2018 il Municipio del Comune di CO 2, in esito a un concorso a invito, ha deliberato alla CO 1 le opere di impresario costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________;

che con scritto del 27 novembre 2018 la ditta RI 1, giunta seconda in graduatoria, è insorta contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che l'importo offerto dall'aggiudicataria sarebbe palesemente sottocosto;

che con scritto 28 novembre 2018 il Tribunale ha informato la ricorrente che l'atto da essa inoltrato non corrispondeva alle esigenze poste dall'art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e l'ha invitata a motivare il gravame entro la scadenza del termine di ricorso, pena l'irricevibilità del medesimo;

che la ricorrente è rimasta silente;

                                          che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100);

che la ricorrente, in quanto partecipante al concorso, è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato ad altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) può essere evaso da un giudice unico;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) né all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

                                         che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del gravame sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui l'insorgente deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (curatori), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVG), 2. ed., Zurigo 2016, n. 34 e segg. ad art. 52);

che tali esigenze non sono manifestamente rispettate con l'atto ricorsuale in questione; la ricorrente non ha formulato alcuna conclusione, quale l'annullamento della decisione o l'aggiudicazione della commessa in proprio favore;

che essa si è limitata ad addurre in modo del tutto generico che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe palesemente sottocosto, senza apportare alcuna argomentazione a sostegno della propria tesi;

che d'altra parte, l'insorgente avrebbe potuto completare l'atto entro il termine ricorsuale, che al momento del suo inoltro non era ancora scaduto, ma è invece rimasta passiva;

che in tali circostanze il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile per gravi carenze formali e non può essere esaminato nel merito;

che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.    Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera

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