Incarto n. 52.2018.564
Lugano 12 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2018 della
RI 1
contro
la decisione del 23 novembre 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito al concorso a invito per l'aggiudicazione delle opere di impresario costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________ ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1;
ritenuto, in fatto
che con decisione del 23 novembre 2018 il Municipio del Comune di CO 2, in esito a un concorso a invito, ha deliberato alla CO 1 le opere di impresario costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________;
che con scritto del 27 novembre 2018 la ditta RI 1, giunta seconda in graduatoria, è insorta contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che l'importo offerto dall'aggiudicataria sarebbe palesemente sottocosto;
che con scritto 28 novembre 2018 il Tribunale ha informato la ricorrente che l'atto da essa inoltrato non corrispondeva alle esigenze poste dall'art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e l'ha invitata a motivare il gravame entro la scadenza del termine di ricorso, pena l'irricevibilità del medesimo;
che la ricorrente è rimasta silente;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100);
che la ricorrente, in quanto partecipante al concorso, è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato ad altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm);
che il gravame è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) può essere evaso da un giudice unico;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) né all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del gravame sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui l'insorgente deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (curatori), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVG), 2. ed., Zurigo 2016, n. 34 e segg. ad art. 52);
che tali esigenze non sono manifestamente rispettate con l'atto ricorsuale in questione; la ricorrente non ha formulato alcuna conclusione, quale l'annullamento della decisione o l'aggiudicazione della commessa in proprio favore;
che essa si è limitata ad addurre in modo del tutto generico che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe palesemente sottocosto, senza apportare alcuna argomentazione a sostegno della propria tesi;
che d'altra parte, l'insorgente avrebbe potuto completare l'atto entro il termine ricorsuale, che al momento del suo inoltro non era ancora scaduto, ma è invece rimasta passiva;
che in tali circostanze il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile per gravi carenze formali e non può essere esaminato nel merito;
che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera